[1] Le disposizioni di cui agli articoli 254, 255, 256, 257 e 258 si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti e imprenditori collettivi non societari e ai loro componenti illimitatamente e personalmente responsabili per le obbligazioni dell’ente.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. Gli enti non personificati
I.Gli enti non personificati1 La liquidazione giudiziale riguarda l’impresa e che pertanto la liquidazione giudiziale può applicarsi anche a soggetti che formalmente non assumono la veste di imprenditori commerciali. Può essere dichiarata, così, la liquidazione giudiziale delle associazioni non riconosciute quali enti che, di fatto, esercitano attività d’impresa.
2 Quando il tribunale dichiara la liquidazione giudiziale di un’impresa che assume la forma dell’associazione non riconosciuta, in assenza della personalità giuridica e dunque della limitazione di responsabilità, la liquidazione giudiziale dell’impresa si ripercuote, non già su tutti gli associati, ma in virtù dell’assunzione della responsabilità illimitata da parte di coloro che hanno agito (art. 38 c.c.) in rappresentanza dell’ente assumendone le obbligazioni.