[1] Il curatore può compiere gli atti e le operazioni riguardanti l’organizzazione e la struttura finanziaria della società previsti nel programma di liquidazione, dandone adeguata e tempestiva informazione ai soci ed ai creditori della società. I soci, i creditori ed i terzi interessati possono proporre reclamo ai sensi dell’articolo 133.
[2] Il programma di liquidazione può prevedere l’attribuzione al curatore, per determinati atti od operazioni, dei poteri dell’assemblea dei soci. Le decisioni che non sono prese in conformità della legge o dell’atto costitutivo, possono essere impugnate con reclamo al giudice delegato ai sensi dell’articolo 133. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2377 a 2379-ter e l’articolo 2479-ter del codice civile. (1)
(1) Comma così modificato dall’art. 28, comma 3, D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 42, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2020.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. L’attribuzione al curatore dei poteri dell’assemblea
I.L’attribuzione al curatore dei poteri dell’assemblea1 La dichiarazione di liquidazione giudiziale di una società di capitali non genera, di regola, alcun riflesso diretto sulla posizione dei soci, fatta eccezione per la società in accomandita per azioni, posto che in questo caso trova applicazione l’art. 256 CCII e alla liquidazione giudiziale della società consegue automaticamente la liquidazione giudiziale del socio accomandatario in quanto socio illimitatamente responsabile (ancorché questa soluzione sia contestata da una parte della letteratura). Cfr. [F784] [F785].
2 Negli altri casi, società per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperative, il socio limitatamente responsabile vede indebolita la propria partecipazione in quanto la sua aspettativa di ricevere l’apporto da conferimento all’esito della liquidazione (artt. 2492 c.c.) viene ad essere posposta ai diritti dei creditori. Il socio continua ad essere tale, può ancora esercitare i suoi diritti, ma l’effettività dei poteri correlati alla partecipazione è decisamente modesta perché non può, più, incidere sulla destinazione del patrimonio segregato a favore dei creditori.
3 Sennonché, al fine di rendere più simmetriche (e di riflesso più appetibili) le operazioni societarie concorsuali alle operazioni di mercato si è previsto che nel programma di liquidazione si possano attribuire al curatore i poteri della assemblea della società per il compimento di atti ed operazioni societarie, tra le quali quelle riguardanti l’organizzazione e la struttura finanziaria della società, dandone adeguata e tempestiva informazione ai soci ed ai creditori della società (art. 264 CCII).
4 I soci, i creditori ed i terzi interessati possono proporre reclamo ai sensi dell’articolo 133 CCII; si tratta, all’evidenza di uno strumento impugnatorio decisamente debole (se si rammenta l’informalità del reclamo contro gli atti del curatore) e poco garantista per i diritti dei terzi incisi da queste operazioni e va, dunque, interpretato il rinvio contenuto nell’art. 264 agli artt. da 2377 a 2379-ter e l’art. 2479-ter c.c.
5 Se il rinvio potrebbe far pensare che le decisioni del curatore-assemblea possano essere impugnate con le modalità di cui alle disposizioni del codice civile, la previsione del reclamo endoconcorsuale induce a ritenere che le norme richiamate siano applicabili solo con riferimento alle regole sostanziali dell’impugnativa (ad esempio i limiti alla nullità e annullabilità delle deliberazioni) e non anche alle regole processuali.
B) Frmule
B)FrmuleRACCOMANDATA A.R.
Egregi Sigg.
………
………
………
Oggetto: Liquidazione giudiziale ………, dichiarata dal Tribunale di ……… con sentenza n………. del ………].
Nella mia qualità di Curatore della Liquidazione giudiziale suindicato, con la presente Vi rappresento che ai fini della più proficua liquidazione, in coerenza con quanto previsto nel programma di liquidazione ex art. 213 CCII approvato dal comitato dei creditori, è mia intenzione procedere, in sostituzione della assemblea della società, visti poteri conferitimi dall’art. 264 CCII a deliberare la seguente operazione: ………
Vi informo che qualora riteniate di non condividere tale operazione potete presentare reclamo ai sensi dell’art. 133 CCII entro otto giorni dalla ricezione della odierna comunicazione
Luogo, data ………
Il curatore ………
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione ………
***
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………
GIUDICE DELEGATO ………
***
RECLAMO AI SENSI DELL’ART. 133 CCII
Al Giudice Delegato
il sottoscritto ………, socio della società ……… posta in liquidazione giudiziale con sentenza del ………, rappresentato e difeso per ……… dall’avv………., elettivamente domiciliato presso il suo studio in ………, via ………
PREMESSO
- che il sottoscritto è titolare di n………azioni della società ……… (pari al ………%);
- in data [………] il curatore ha comunicato la volontà di procedere in luogo della assemblea alla seguente operazione straordinaria ………
- ritenuto che tale operazione se realizzata determinerebbe un evidente pregiudizio del socio ………
- ritenuto che il curatore si può sostituire alla assemblea ma i poteri che può invocare sono esattamente proprio quelli che spettano alla assemblea;
- ritenuto che la deliberazione societaria proposta dal curatore è palesemente contraria allo statuto (senza che questo sia stato modificato) ………
- ritenuto che, pertanto, sussista la violazione di legge deducibile ai sensi dell’art. 133 CCII;
- considerato che ad oggi non sono ancora trascorsi otto giorni dalla ricezione della comunicazione ………
………
………
- che appare quindi necessario rimuovere l’atto del curatore;
tutto ciò premesso ed esposto ………, come sopra rappresentato,
PROPONE RECLAMO
a sensi e per gli effetti dell’art. 133 CCII avverso l’atto del curatore in data [………], e chiede che la S.V., previa audizione delle parti, in accoglimento del presente reclamo voglia annullare l’atto ………
Con osservanza
Luogo, data ………
Firma ………