[1] Il tribunale, in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV e verificati i presupposti di cui agli articoli 268 e 269, dichiara con sentenza l’apertura della liquidazione controllata. La sentenza produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 256. (1)
[2] Con la sentenza il tribunale:
a) nomina il giudice delegato;
b) nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l’OCC di cui all’articolo 269 o, per giustificati motivi, scegliendolo nell’elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202. In questo ultimo caso la scelta è effettuata di regola tra i gestori residenti nel circondario del tribunale competente e l’eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al presidente del tribunale; (2)
c) ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell’elenco dei creditori;
d) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’articolo 201; si applica l’articolo 10, comma 3;
e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
f) dispone l’inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività d’impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;
g) ordina, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.
[3] Al liquidatore nominato dal tribunale ai sensi del comma 2, lettera b), seconda parte, si applicano gli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
[4] Gli adempimenti di cui al comma 2, lettere f) e g), sono eseguiti a cura del liquidatore; la sentenza è notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
[5] Si applicano l’articolo 143 in quanto compatibile e gli articoli 150 e 151; per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III.
[6] Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento in cui è aperta la procedura di liquidazione controllata, l’esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il liquidatore, sentito il debitore, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del predetto debitore, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. Il contraente può mettere in mora il liquidatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto. In caso di prosecuzione del contratto, sono prededucibili soltanto i crediti maturati nel corso della procedura. In caso di scioglimento del contratto, il contraente ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione controllata il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.
(1) Comma così modificato dall’art. 29, comma 2, lett. a), D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 42, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2020.
(2) Lettera così modificata dall’art. 29, comma 2, lett. b), D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 42, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2020.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. L’apertura della procedura - II. La sentenza - III. Le norme applicabili - IV. I contratti giuridici pendenti.
I. L’apertura della procedura
I.L’apertura della procedura1 Il Tribunale opera in composizione collegiale (art. 40, c. 1, CCI) e dichiara aperta la procedura con sentenza una volta verificati i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCI (art. 270, c. 1). A fronte dell’ampliamento della legittimazione e quindi del possibile concorso tra procedure, il legislatore ha disciplinato le regole di tale concorso, sulla falsa riga di quanto previsto nel procedimento unitario tra concordato preventivo e liquidazione giudiziale, con l’affermazione del diritto alla prioritaria trattazione delle altre procedure di soluzione della crisi da sovraindebitamento. Principio che si rinviene nel comma 1 dell’art. 270 CCII (norma che va letta in combinato disposto con il successivo art. 271 CCII), dove si dice che il tribunale può dichiarare l’apertura della liquidazione controllata, solo, in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.
2 In primo luogo, il Tribunale deve verificare che non siano state presentate domande di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore o di concordato minore; operata questa verifica preliminare si deve accertare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi di cui agli artt. 268 e 269. Con riferimento a quelli soggettivi, ove la domanda riguardi un imprenditore commerciale si dovrà, alternativamente, accertare e dimostrare la natura agricola dell’impresa (art. 2135 c.c.), la sussistenza, al momento della domanda, dei caratteri della start-up innovativa ai sensi dell’art. 25, d.l. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 221/2012, ovvero il mancato superamento di alcuna delle soglie previste dall’art. 2, c. 1, lett. d), relative all’attivo patrimoniale, ai ricavi e ai debiti con riferimento all’arco temporale degli ultimi tre esercizi antecedenti la data di deposito. Il tribunale deve altresì accertare e constatare la sussistenza del presupposto oggettivo: insolvenza nel caso di presentazione della domanda da parte di un creditore, crisi o insolvenza ove la domanda provenga dallo stesso debitore.
3 Il Tribunale deve, anche, verificare che alla domanda del debitore sia allegata la relazione dell’OCC e l’altra documentazione di accompagnamento, non essendo però, tale mancanza ostativa all’apertura della liquidazione controllata ove comunque, dalla documentazione in atti risulti la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dalla legge. Il mancato o parziale assolvimento da parte del debitore dell’onere di deposito della documentazione prescritta nella fase che precede l’apertura della liquidazione controllata incide sulla possibilità di ottenere l’esdebitazione di diritto, posta la specifica condizione indicata nell’art. 280, c. 1, lett. c). E ciò in quanto, ad esempio, il mancato o incompleto deposito dell’elenco dei creditori sarebbe d’ostacolo alla tempestiva notifica della sentenza ed all’assegnazione ai creditori del termine per la trasmissione della domanda di partecipazione al concorso (v. art. 270, c. 2, lett. d).
4 Con riferimento al procedimento il richiamo alle disposizioni del titolo terzo comporta, nel caso di domanda depositata da un creditore, l’applicazione delle norme di cui all’art. 40, commi 6, 7 ed 8 con riferimento alla notifica dell’istanza e dell’art. 41 con riferimento all’instaurazione del contraddittorio e più in generale al procedimento. In caso di domanda del debitore, la sua convocazione non è necessaria ma rimessa alla discrezionalità del tribunale che può disporla ove si palesi necessaria o comunque opportuna ai fini della decisione.
II. La sentenza
II.La sentenza1 Una volta verificata la sussistenza dei presupposti il tribunale pronuncia la sentenza di apertura della procedura. Cfr. [F790].
2 La sentenza di apertura della liquidazione controllata, al pari di quanto previsto per la liquidazione giudiziale, è un provvedimento complesso, contenente una statuizione suscettibile di passare in giudicato, ovvero la dichiarazione di apertura della procedura, ed una serie di statuizioni di natura ordinatoria, dirette a regolare lo svolgimento della procedura liquidativa. Tale sentenza è provvisoriamente esecutiva.
3 Con la sentenza il tribunale provvede alla nomina del giudice delegato per la procedura e del liquidatore; ordina al debitore (nel caso di istanza presentata da un creditore ovvero di omesso deposito da parte del debitore unitamente all’istanza) il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell’elenco dei creditori; assegna al creditore e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201; si applica l’art. 10, c. 3; ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. La sentenza deve essere notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione mediante strumenti telematici, posto che, potendo essere assoggettati alla liquidazione debitori non imprenditori, manca uno strumento, quale il registro delle imprese, idoneo a rendere conoscibile agli interessati l’apertura della liquidazione. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore che dispone altresì l’inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività d’impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese. Quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, va disposta la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.
4 Il Tribunale nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l’OCC di cui all’art. 269 o, per giustificati motivi, scegliendolo nell’elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della Giustizia 24.9.2014, n. 202. La norma di cui al comma 2, lett. b) sembrerebbe ammettere la possibilità che, nel caso di domanda presentata dai creditori, la scelta del liquidatore non ricada sull’OCC. Questa interpretazione appare, però, in contrasto con l’art. art. 65, c. 3, norma, inserita tra le disposizioni aventi carattere generale, che dispone che l’OCC svolge i compiti del liquidatore. Al liquidatore nominato dal tribunale ai sensi del comma 2, lett. b), seconda parte, si applicano gli artt. 35, c. 4-bis, 35.1 e 35.2, d.lgs. 6.9.2011, n. 159.
5 La sentenza produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Si applica, in quanto compatibile, l’art. 256. Articolo che disciplina l’apertura della liquidazione giudiziale delle società con soci a responsabilità illimitata. Si tratta quindi di un’estensione degli effetti per ripercussione dell’apertura della procedura di liquidazione controllata della società. Cfr. [F791].
6 La competenza appartiene al medesimo tribunale che ha aperto la procedura di liquidazione controllata della società. La tutela diritto di difesa del socio non ricorrente è assicurata dal comma 3 dell’art. 256 CCII in forza del quale il tribunale, prima di disporre la liquidazione giudiziale nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, ne ordina la convocazione a norma dell’articolo 41. L’istanza di estensione dei creditori, del liquidatore, degli altri soci e dei creditori personali del socio può essere proposta solo in caso di insolvenza della società. Nel caso di istanza del liquidatore cfr. [F792] non è necessaria l’autorizzazione del giudice delegato essendo l’iniziativa doverosa e la legittimazione del liquidatore già espressamente prevista dalla legge. Nel caso la domanda provenga dalla stessa debitrice, la liquidazione controllata si estenderà ai soci anche nel caso in cui la società istante si trovi in stato di crisi. La liquidazione controllata nei confronti dei soci illimitatamente responsabili non può essere disposta decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalità per renderle note ai terzi. La liquidazione controllata è possibile solo se l’insolvenza (o la crisi in caso di domanda presentata dalla società) della società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata.
7 In forza del comma 2 dell’art. 50 CCII il decreto di rigetto dell’istanza di apertura della liquidazione controllata cfr. [F793] è reclamabile in Corte d’Appello ai sensi degli artt. 737 e 738 c.p.c. Cfr. [F794]. In forza dell’art. 50, c. 4, CCII il decreto della corte di appello che rigetta il reclamo non è ricorribile per cassazione. La sentenza di apertura è parimenti reclamabile innanzi alla Corte d’Appello ai sensi dell’art. 51 cfr. [F795] ed eventualmente con il ricorso per cassazione nel termine di trenta giorni.
III. Le norme applicabili
III.Le norme applicabili1 Si precisa, infine, che si applicano l’art. 143 in quanto compatibile, con conseguente interruzione del processo per effetto dell’apertura della liquidazione controllata, oltre che gli artt. 150 (divieto di azioni esecutive e cautelari individuali) e 151 (sull’esclusività del rito di accertamento del passivo) del CCII e, come detto, sempre nei limiti della compatibilità, le disposizioni sul procedimento unitario. L’apertura della procedura di liquidazione controllata produce la perdita di disponibilità del patrimonio, con attribuzione dell’amministrazione al liquidatore. Si tratta dei medesimi effetti tipici dell’apertura della liquidazione giudiziale sui beni del debitore previsti dall’art. 142, c. 2, CCII.
2 Nella l. n. 3/2012 l’art. 14-quinquies, c. 2, lett. b), disciplinava espressamente il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive (con il decreto di cui al comma 1 il giudice: dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore). Con una formulazione che non lasciava spazio ad alcuna eccezione a tale divieto. Nel Codice il divieto è posto con un rimando all’art. 150 CCII. Rimando che pone il problema interpretativo dell’applicabilità anche alla liquidazione controllata delle eccezioni proprie della disposizione dettata per la liquidazione giudiziale, prima tra tutte quella relativa al diritto del creditore fondiario di iniziare e proseguire l’esecuzione individuale in pendenza della procedura concorsuale. Un’interpretazione letterale della disposizione porterebbe ad escludere l’applicazione estensiva dell’eccezione anche alla liquidazione controllata perché la norma che fonda tale privilegio processuale, l’art. 41, c. 2, t.u.b. si riferisce ancora alla dichiarazione di fallimento. Con la conseguenza che essa sarebbe applicabile alla sola liquidazione giudiziale, stante la successione identitaria tra le due procedure (a tal proposito basti ricordare che in forza dell’art. 1, l. 155/2017, della legge delega di riforma della disciplina concorsuale, il legislatore delegato avrebbe dovuto sostituire il termine «fallimento» e i suoi derivati con l’espressione «liquidazione giudiziale»). Secondo una diversa prospettiva potrebbe, al contrario, sostenersi che l’innovazione legislativa, consistente nell’aver abbandonato l’idea di una specifica regolamentazione del divieto nella liquidazione controllata, operando un rimando, peraltro senza alcun limite di compatibilità, alla disciplina della liquidazione giudiziale, non può che avere il significato di applicare alla liquidazione controllata anche le diverse disposizioni di legge che l’art. 150 CCII fa salve.
3 Anche se nel Codice non è stata riprodotta una disposizione analoga all’art. 14-undecies, l. n. 3/2012, (che prevedeva l’automatica acquisizione all’attivo dei beni sopravvenuti nei quattro anni successivi alla data di deposito della domanda di liquidazione) l’applicazione analogica dell’art. 142, c. 2, CCII fa sì che i beni sopravvenuti entrino a far parte della massa, dedotte le passività necessarie per il loro acquisto e la loro conservazione. Deve ritenersi che l’acquisizione dei beni sopravvenuti sia automatica, senza, cioè, la necessità di alcun provvedimento specifico di acquisizione da parte del giudice delegato. Con il limite temporale dei tre anni decorsi i quali, ove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge, il tribunale deve concedere al sovraindebitato l’esdebitazione di diritto ai sensi dell’art. 282 CCII. Infatti, che se è ben vero che, al pari di quanto espressamente stabilito dall’art. 281, c. 5 e 6, CCII, la dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell’art. 282 CCI non possa in sé precludere la prosecuzione dell’attività liquidatoria, è altrettanto vero che l’attività liquidatoria non può che essere intesa in relazione ai beni rientranti nella massa al momento della esdebitazione. Con la conseguenza che, ad esempio, l’apprensione della quota parte di reddito potrà e dovrà avvenire fino alla dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell’art. 282 CCI.
4 In forza dei principi generali propri di tutte le procedure di liquidazione deve ritenersi che si applichino alla liquidazione controllata anche tutte le altre disposizioni che completano lo spossessamento del debitore e, quindi, gli artt. 144 e 145 CCII.
5 Sempre in una chiave di interpretazione sistematica in forza della quale, ove manchino specifiche disposizioni, si dovranno applicare in via analogica quelle della liquidazione giudiziale, deve ritenersi che trovi applicazione anche l’art. 133 CCII in quanto compatibile, non prevedendo la disciplina della liquidazione controllata uno specifico procedimento per l’impugnazione degli atti del liquidatore e/o del giudice delegato.
IV. I contratti giuridici pendenti
IV.I contratti giuridici pendenti1 Sempre utilizzando la tecnica del rimando a singole norme ovvero della riproposizione di principi della liquidazione giudiziale adattati al caso di specie si è inteso integrare la disciplina della liquidazione controllata, con riferimento agli effetti dell’apertura sui rapporti giuridici pendenti, replicando la disposizione generale contenuta nell’art. 172 CCII.
2 L’ultimo comma dell’art. 270 CCII prevede che se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento in cui è aperta la procedura di liquidazione controllata, l’esecuzione del contratto rimanga sospesa fino a quando il liquidatore, sentito il debitore, non decida di subentrare nel contratto in luogo del debitore; diversamente, il liquidatore potrà decidere di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto.
3 L’art. 270, c. 6, in relazione alle specificità della liquidazione controllata, prevede che le determinazioni del liquidatore siano assunte previa audizione del debitore sia nel caso in cui il liquidatore intenda subentrare nel rapporto, quanto in quello in cui voglia sciogliersi. Poiché la decisione rimane del liquidatore e non è condizionata al parere favorevole del debitore, deve ritenersi che la scelta debba avere come obiettivo primario quello della salvaguardia degli interessi dei creditori.
4 Il contraente, non diversamente da quanto accade nella liquidazione giudiziale, può mettere in mora il liquidatore cfr. [F792], facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto, Cfr. [F793]. La norma precisa, inoltre, che in caso di prosecuzione del contratto, sono prededucibili soltanto i crediti maturati nel corso della procedura e che in caso di scioglimento del contratto, il contraente ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione controllata il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.
B) Frmule
B)FrmuleREPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ………
Sezione Procedure Concorsuali
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott………. - Presidente
Dott………. - Giudice
Dott………. - Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso per l’apertura della liquidazione controllata promosso da ………, residente in ……… C.F………., con l’assistenza dell’OCC dott./avv……….
Rilevato che sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell’art. 27 CCII, in quanto la residenza del signor ……… è ubicata a ………
Verificato che non risultano presentate dal signor ……… domande di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore o di concordato minore.
Rilevato che il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento, inteso nella fattispecie come lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore ex art. 2, c. 1, lett. c), CCII, avendo ……… insolvenza, avendo debiti complessivi pari ad euro ………,
Verificato che ricorrono i presupposti di cui all’art. 2, c. 1, lett. c), CCII, in quanto il debitore, persona fisica, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza.
Rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal Gestore della crisi, contente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente a corredo della domanda, oltre che l’analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore come previsto dall’art. 269, c. 2, CCII.
Considerato, infatti, che l’apertura della liquidazione controllata comporta in capo al debitore, in analogia con quanto previsto per la liquidazione giudiziale, lo spossessamento dei beni, ovvero la perdita del potere di amministrare e disporre del patrimonio liquidabile, che viene attribuito al liquidatore;
In considerazione della composizione del nucleo famigliare del ricorrente e delle spese necessarie al mantenimento, si ritiene che debba essere lasciata nella disponibilità del debitore, ai sensi dell’art. 268, c. 4, lett. b), la somma mensile di euro ………, per il mantenimento suo e della sua famiglia, mentre i redditi ulteriori, oltre ad eventuali beni sopravvenuti, dovranno essere posti a disposizione dei creditori, fatta salva ogni eventuale successiva determinazione del giudice delegato.
PQM
Visti gli artt. 40 ss. e 268 ss. CCII,
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di ………, nato a ………, residente a ………, C.F……….
Nomina Giudice Delegato il dott……….
Nomina Liquidatore il dott./avv………., già Gestore della Crisi.
Ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell’elenco dei creditori, ove non già depositati unitamente al ricorso.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore ed ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine di 60 giorni entro il quale - a pena di inammissibilità - devono trasmettere al Liquidatore a mezzo di posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporsi ai sensi dell’art. 201 CCII.
Ordina la consegna o il rilascio dei bei facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore.
Ordina la trascrizione della sentenza sull’immobile censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di ……… al foglio ……… -, mapp………., sub……….
Dispone che sia lasciata nella disponibilità del ricorrente la somma mensile di euro ………, ai sensi dell’art. 268, c. 4, CCII, in considerazione della necessità di destinarla al mantenimento del debitore e della sua famiglia.
Dispone che il Liquidatore:
- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai sensi dell’art. 270, c. 4, CCII, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l’inserimento della sentenza sul sito web di questo Tribunale;
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l’elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
- entro novanta giorni dalla apertura della liquidazione controllata completi l’inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, c. 2, CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l’approvazione del Giudice Delegato;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell’art. 273, c. 1, CCII e lo comunichi agli interessati;
- ogni sei mesi dalla apertura della liquidazione, presenti una relazione al Giudice Delegato riguardo l’attività compiuta e da compiere con allegato il conto della sua gestione e l’estratto del conto corrente della procedura; nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore ed ai creditori;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, c. 3, CCII ed a domandare la liquidazione del compenso;
- chieda, una volta eseguito il riparto finale dell’attivo, la chiusura della procedura ex art. 276 CCII.
Si comunichi al ricorrente e all’OCC/Liquidatore.
Così deciso in ………, nella camera di consiglio della Sezione Procedure Concorsuali in data ………
Il giudice rel. est……….
Il Presidente ………
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ………
Sezione Procedure Concorsuali
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott………. - Presidente
Dott………. - Giudice
Dott………. - Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso per l’apertura della liquidazione controllata promosso da ………, residente in ……… C.F………., con l’assistenza dell’OCC dott./avv………., socio accomandatario della società ………
Rilevato che sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell’art. 27 CCII, in quanto la sede sociale è ubicata a ………
Verificato che non risultano presentate dalla società istante domande di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore o di concordato minore.
Rilevato che la società ricorrente versa in stato di sovraindebitamento, inteso nella fattispecie come lo stato di crisi o di insolvenza dell’impresa minore ex art. 2, c. 1, lett. d), CCII, avendo debiti complessivi pari ad euro ………, a fronte di un attivo patrimoniale di euro ………
Verificato che ricorrono i presupposti di cui all’art. 2, c. 1, lett. c), CCII, in quanto la società istante non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza, avendo un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila negli ultimi tre esercizi, avendo generato, nei medesimi esercizi, ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila ed avendo un ammontare di debiti inferiore ad euro cinquecentomila.
Rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal Gestore della crisi, contente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dalla ricorrente a corredo della domanda, oltre che l’analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società come previsto dall’art. 269, c. 2, CCII.
Ritenuto, infine, di dover dichiarare l’apertura della liquidazione controllata in estensione del socio accomandatario illimitatamente responsabile, legale rappresentante pro tempore signor ……… ai sensi dell’art. 2313, c. 1, c.c. (“nella società in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita”) e degli artt. 270, c. 1, e 256 CCII.
Considerato, che l’apertura della liquidazione controllata comporta in capo al debitore, in analogia con quanto previsto per la liquidazione giudiziale, lo spossessamento dei beni, ovvero la perdita del potere di amministrare e disporre del patrimonio liquidabile, che viene attribuito al liquidatore.
In considerazione della composizione del nucleo famigliare del socio accomandatario e delle spese necessarie al mantenimento, si ritiene che debba essere lasciata nella disponibilità del debitore, ai sensi dell’art. 268, c. 4, lett. b), la somma mensile di euro ………, per il mantenimento suo e della sua famiglia, mentre i redditi ulteriori, oltre ad eventuali beni sopravvenuti, dovranno essere posti a disposizione dei creditori, fatta salva ogni eventuale successiva determinazione del giudice delegato.
PQM
Visti gli artt. 40 ss. e 268 ss. CCII:
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di ……… s.a.s., con sede a ………, C.F………., nonché del socio accomandatario signor ………, residente a ………, C.F……….
Nomina Giudice Delegato il dott……….
Nomina Liquidatore il dott./avv………., già Gestore della Crisi.
Ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell’elenco dei creditori, ove non già depositati unitamente al ricorso.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore ed ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine di 60 giorni entro il quale - a pena di inammissibilità - devono trasmettere al Liquidatore a mezzo di posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporsi ai sensi dell’art. 201 CCII.
Ordina la consegna o il rilascio dei bei facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore.
Ordina la trascrizione della sentenza sull’immobile censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di ……… al foglio ……… -, mapp………., sub……….
Dispone che sia lasciata nella disponibilità del socio accomandatario signor ……… la somma mensile di euro ………, ai sensi dell’art. 268, c. 4, CCII, in considerazione della necessità di destinarla al mantenimento del debitore e della sua famiglia.
Dispone che il Liquidatore:
- notifichi la sentenza alla società, al socio accomandatario, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai sensi dell’art. 270, quarto comma, CCII, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l’inserimento della sentenza sul sito web di questo Tribunale;
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l’elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
- entro novanta giorni dalla apertura della liquidazione controllata completi l’inventario dei beni della società e del socio accomandatario e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, c. 2, CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l’approvazione del Giudice Delegato;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell’art. 273, c. 1, CCII e lo comunichi agli interessati;
- ogni sei mesi dalla apertura della liquidazione, presenti una relazione al Giudice Delegato riguardo l’attività compiuta e da compiere, con allegato il conto della sua gestione e l’estratto del conto corrente della procedura; nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore ed ai creditori;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, c. 3, CCII ed a domandare la liquidazione del compenso;
- chieda, una volta eseguito il riparto finale dell’attivo, la chiusura della procedura ex art. 276 CCII.
Si comunichi al ricorrente e all’OCC/Liquidatore.
Così deciso in ………, nella camera di consiglio della Sezione Procedure Concorsuali in data ………
Il giudice rel. est……….
Il Presidente ………
TRIBUNALE DI ………
Sezione concorsuale
***
Liquidazione controllata della ……… s.a.s.
R.G. n……….
Giudice Delegato dott. - ………
Liquidatore dott./avv……….
Il sottoscritto dott.-/avv………., Liquidatore nominato con sentenza di apertura della Liquidazione controllata della ……… s.a.s.,
PREMESSO
- che, con sentenza del ………, (doc. 1), questo Tribunale ha dichiarato l’apertura della procedura di liquidazione controllata di ……… s.a.s.;
- che la società di cui è stata dichiarata l’apertura della liquidazione controllata versa in stato di insolvenza;
- che, infatti, a fronte di un attivo patrimoniale di euro ………, la società, che ha definitivamente cessato l’attività di impresa, ha maturato debiti per complessivi euro ………, a fronte di un attivo patrimoniale di euro ………;
- che, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 270, c. 1 e 256 CCII, occorre procedere alla apertura della liquidazione controllata a carico del signor ………, residente a ………, C.F., socio accomandatario della ……… s.a.s. e dunque illimitatamente responsabile.
Tanto premesso, presenta
ISTANZA
Affinché il Tribunale di ………, visti gli artt. 270 e 256 CCII, e previa convocazione del socio a norma degli artt. 256, c. 3 e 41 CCII, disponga l’apertura della procedura di liquidazione controllata a carico del signor ………, residente in ……… C.F……….
Con osservanza ………
Il Liquidatore ………
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ………
Sezione Procedure Concorsuali
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott………. - Presidente
Dott………. - Giudice
Dott………. - Giudice Rel.
ha pronunciato il seguente
DECRETO
Visto il ricorso per l’apertura della liquidazione controllata a carico di ………, residente in ……… C.F………., promosso da ………, dichiaratosi creditore della somma di euro 20.000,00.
Rilevato che il debitore, regolarmente costituito, ha contestato il credito ed ha eccepito la carenza di legittimazione attiva del ricorrente, evidenziando di non versare in stato di insolvenza.
Rilevato che sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell’art. 27 CCII, in quanto la residenza del debitore è ubicata a ………
Verificato che non risultano presentate dal debitore domande di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore o di concordato minore.
Rilevato tuttavia che, dagli atti dell’istruttoria, e segnatamente dalle certificazioni prodotte da parte resistente e dalle informazioni rese disponibili dalle banche dati pubbliche, l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati non supera la somma di euro cinquantamila, non esistendo debiti ulteriori rispetto a quello, pur contestato, nei confronti di parte ricorrente.
PQM
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese processuali nella misura di euro ………
Si comunichi.
Così deciso in ………, nella camera di consiglio della Sezione Procedure Concorsuali in data ………
Il giudice rel. est……….
Il Presidente ………
CORTE D’APPELLO DI ………
***
Il signor ……… (C.F……….), residente in ……… rappresentato e difeso, per procura allegata al presente atto (doc. 1), dall’avvocato ……… (C.F……….), presso il cui studio in ………, via ………, è elettivamente domiciliato (PEC ………)
PREMESSO CHE
- Con ricorso depositato in data ………, il signor ……… ha chiesto che il Tribunale di ……… dichiarasse aperta la procedura di liquidazione controllata a carico di ……… ex artt. 268 ss. CCII.
Il ricorrente deduceva e documentava di vantare un credito di euro ………, di aver ottenuto decreto ingiuntivo e di avere infruttuosamente promosso l’esecuzione forzata nei confronti del debitore, ritenuto pertanto insolvente.
- Con decreto n………. del ………, il Tribunale di ……… rigettava il ricorso in quanto “dagli atti dell’istruttoria, e segnatamente dalle certificazioni prodotte da parte resistente e dalle informazioni rese disponibili dalle banche dati pubbliche, l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati non superava la somma di euro cinquantamila, non esistendo debiti ulteriori rispetto a quello, pur contestato, nei confronti di parte ricorrente”.
- Il decreto è stato comunicato in data ……… (doc. 2)
***
Con il presente atto il signor ………, intende proporre reclamo avverso il decreto n………., del Tribunale di ………, per i seguenti
MOTIVI
………
Ciò premesso, il signor ………, a mezzo del sottoscritto difensore,
CHIEDE
che Codesta Corte d’Appello, previa fissazione d’udienza, voglia, in accoglimento del reclamo, dichiarare aperta con sentenza aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di ……… e rimettere gli atti al tribunale per i provvedimenti di cui all’art. 49
Si allegano:
1. Procura
2. Decreto n……….
Con osservanza ………
CORTE D’APPELLO DI ………
***
- con ricorso depositato in data ………, il signor ……… ha chiesto che il Tribunale di ……… dichiarasse aperta la procedura di liquidazione controllata a carico dell’esponente ex artt. 268 ss. CCII.
Il ricorrente deduceva di vantare un credito di euro ………, di aver ottenuto decreto ingiuntivo e di avere infruttuosamente promosso l’esecuzione forzata nei confronti del debitore, ritenuto pertanto insolvente.
- L’esponente si costituiva eccependo di non versare in stato di insolvenza e che, in ogni caso, dagli atti dell’istruttoria l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati non superava la somma di euro cinquantamila.
- Con sentenza n………., del ………, il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione controllata.
- La sentenza è stata comunicata in data ……… (doc. 2)
***
Con il presente atto il signor ………, intende proporre reclamo avverso il decreto n………., del Tribunale di ………, per i seguenti
MOTIVI
………
Premesso altresì che
ricorrono gravi e fondati motivi per sospendere la liquidazione dell’attivo del ricorrente, atteso che ………
Ciò premesso, il signor ………, a mezzo del sottoscritto difensore,
CHIEDE
che Codesta Corte d’Appello, previa fissazione d’udienza nel rispetto dei termini di cui all’art. 51, c. 5, CCII, anche ai sensi dell’art. 52 CCII e previa sospensione della liquidazione dell’attivo voglia revocare la sentenza n………. con cui il Tribunale di ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione controllata.
Si allegano:
1. Procura
2. Sentenza n……….
Con osservanza ………
C) Giurisprudenza:
C)Giurisprudenza:I. L’apertura della procedura - II. La sentenza - III. (Segue) l’ordine di liberazione e consegna - IV. Norme applicabili
I. L’apertura della procedura
I.L’apertura della procedura1 L’apertura della liquidazione controllata dei beni del debitore in stato di sovraindebitamento, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, c. 2, CCII, è regolata dalle disposizioni sul procedimento unitario di cui al Titolo III, CCII, ed in particolare dalle norme che disciplinano l’apertura della liquidazione giudiziale, in quanto compatibili; se richiesta dal medesimo debitore, ai sensi dell’art. 268, c. 1, CCII, l’apertura della liquidazione controllata non presuppone la necessaria preventiva convocazione delle parti avanti al tribunale, ex art. 41, c. 1, CCII, allorquando non siano individuabili specifici soggetti contraddittori rispetto all’istanza del debitore [T. Verona 20.9.2022; per medesime considerazioni T. Padova 20.10.2022].
2 Nell’ambito del procedimento di liquidazione del patrimonio, sia nella fase di apertura che nella fase di reclamo, spetta al giudice anche la verifica di fattibilità della proposta, ai sensi dell’art. 14-ter, c. 2 e 9, l. n. 3/2012, come attestata dall’OCC. La valutazione della fattibilità del procedimento deve essere condotta dal giudice non tanto come valutazione della convenienza economica della proposta, bensì come verifica della sussistenza o meno di una manifesta inettitudine della procedura a raggiungere gli obiettivi prefissati [T. Mantova 23.1.2020].
3 Il decreto di apertura della liquidazione ex art. 14-quinquies, l. n. 3/2012 a carico di un debitore accomandante di una s.a.s. non deve essere annotato nel registro delle imprese, in quanto l’accomandante non è imprenditore [T. Mantova 24.9.2019].
4 Nella disciplina della liquidazione controllata di cui agli artt. 268 ss. CCII deve aversi riguardo alla economicità ed efficienza della procedura, ovvero alla sua utilità rispetto allo scopo di distribuzione ai creditori di un qualche attivo, in analogia a quanto previsto in materia di liquidazione giudiziale, ove si dispone la chiusura quando nel corso della procedura si accerti che la sua prosecuzione non consenta di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura [T. Mantova 27.9.2022].
II. La sentenza
II.La sentenza1 Alla stregua del nuovo comma 7-bis dell’art. 14-ter, l. n. 3/2012, aggiunto dalla l. n. 176/2020 entrata in vigore il 25.12.2020, l’apertura della liquidazione del patrimonio proposta dalla società e da alcuni soci va estesa anche all’ulteriore socio non richiedente, stante la sua qualità di socio illimitatamente responsabile, quale effetto automatico del decreto di apertura della liquidazione della società [T. Forlì 7.1.2021].
III. (Segue) l’ordine di liberazione e consegna
III.(Segue) l’ordine di liberazione e consegna1 Al fine di emettere l’ordine di liberazione e consegna al liquidatore dei beni immobili, non è necessario far ricorso all’applicazione analogica dell’art. 560 c.p.c., in quanto un tale ordine può essere pronunciato in forza della specifica disposizione di cui all’art. 14-quinquies, c. 2, lett. e), l. n. 3/2012. Detta norma, infatti, non limita al solo sovraindebitato il soggetto nei cui confronti il giudice della procedura di liquidazione del patrimonio può emettere il provvedimento di liberazione e consegna, così che l’ordine di questione può essere emesso anche nei confronti dei terzi che occupino e detengano i beni oggetto di liquidazione senza titolo ovvero in base a titolo non opponibile alla procedura [T. Verona 15.2.2022].
IV. Norme applicabili
IV.Norme applicabili1 La cessione del quinto della pensione (o dello stipendio) concordata dal debitore al fine di adempiere l’obbligazione restitutoria derivante da un contratto di finanziamento è inopponibile alla procedura di liquidazione controllata, dopo la sua apertura. Questa conclusione, già sostenuta per la liquidazione prevista dall’art. 14-ter, l. n. 3/2012, vale a fortiori per la liquidazione controllata prevista dal CCII, in ragione dell’ulteriore assimilazione di quest’ultima alla procedura liquidatoria maggiore (ed infatti, alla regolazione espressa dello spossessamento dei beni, contenuta prima negli artt. 14-ter, 14-quinquies, 14-decies, l. n. 3/2012 e ora negli artt. 268, 270, 271 CCII, si è aggiunto il richiamo espresso, nell’art. 270, c. 5, CCII, della norma corollario dello spossessamento dei beni, ossia l’art. 143 CCII, e delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i debitori, ossia gli artt. 150 e 151 CCII) [T. Verona 20.9.2022].
2 La possibilità di dolersi nei confronti dei provvedimenti e delle decisioni assunte dal liquidatore del patrimonio, così come poi, successivamente, nei confronti del giudice delegato che segue la procedura, è riconnessa esclusivamente alla utilizzazione del foro endofallimentare e del sistema sancito dagli artt. 26, c. 2 e 36, c. 1, l. fall. [T. Milano 16.3.2022].
3 Alla liquidazione controllata si applicano gli artt. 35 e 36 CCII in caso di morte del debitore dopo l’apertura della liquidazione [T. Livorno 19.7.2021].
4 L’art. 41, c. 2, t.u.b., laddove prescrive una deroga al divieto di azioni esecutive individuali per l’ipotesi di fallimento del debitore è una norma eccezionale, come tale non applicabile in via analogica alla fattispecie della liquidazione controllata dei beni del debitore [T. Treviso 19.1.2023].