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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

271. Concorso di procedure

[1] Se la domanda di liquidazione controllata è proposta dai creditori o dal pubblico ministero e il debitore chiede l’accesso a una procedura di cui al capo II del titolo IV, il giudice concede un termine per l’integrazione della domanda.

[2] Nella pendenza del termine di cui al comma 1, non può essere dichiarata aperta la liquidazione controllata e la relativa domanda è dichiarata improcedibile quando sia aperta una procedura ai sensi del capo III del titolo IV. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, senza che il debitore abbia integrato la domanda, ovvero in ogni caso di mancata apertura o cessazione delle procedure di cui al capo III del titolo IV, il giudice provvede ai sensi dell’articolo 270, commi 1 e 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 51 a 55.

A) Inquadramento funzionale:

A)Inquadramento funzionale:

I. Il concorso di procedure.

I. Il concorso di procedure

I.Il concorso di procedure

1 L’art. 271 CCII introduce una variante semplificata alla disciplina del processo unitario per il caso di concorso di procedure prevedendo che il tribunale, in presenza di domanda di liquidazione proposta dai creditori o dal pubblico ministero, se il debitore chiede l’accesso ad una procedura alternativa di regolazione della crisi a lui riservata, conceda un termine per integrare la domanda.

2 Con riferimento alla competenza, l’applicazione dell’art. 27 CCII comporterà che la domanda deve essere proposta (o successivamente trasmessa in caso di erroneo deposito in altro tribunale) allo stesso giudice già investito della procedura di liquidazione controllata. Il che comporterà, alla luce della connessione soggettiva ed oggettiva delle domande, che entrambe saranno attratte alla competenza collegiale del tribunale.

3 Ai sensi del comma 2 dell’art. 271 nella pendenza del termine assegnato dal giudice al debitore non si può aprire la liquidazione controllata, che pertanto entra in una fase di sospensione. La domanda di liquidazione controllata è dichiarata improcedibile quando è aperta una delle altre due procedure (piano di ristrutturazione del consumatore o concordato minore). La norma va letta in combinato disposto con quella di cui all’art. 270, c. 1 per cui la sospensione e l’eventuale improcedibilità della domanda di liquidazione controllata si applicano anche nel caso in cui sia stata presentata una domanda di regolazione della crisi da sovraindebitamento e successivamente sopravvenga quella di apertura della procedura di liquidazione controllata.

4 Se, tuttavia, alla scadenza del termine concesso il debitore non integra la domanda o la procedura non viene aperta o viene dichiarata cessata, il tribunale può disporre l’apertura della liquidazione controllata con sentenza reclamabile innanzi alla Corte di appello.

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