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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

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    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Massimo Fabiani, Giovanni Battista Nardecchia

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

    273. Formazione del passivo (1)

    Mostra tutte le note

    [1] Scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all’articolo 270, comma 2, lettera d), il liquidatore predispone un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, e lo comunica agli interessati all’indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda. In mancanza della predetta indicazione, il provvedimento si intende comunicato mediante deposito in cancelleria.

    [2] Entro quindici giorni possono essere proposte osservazioni, con le stesse modalità della domanda di cui all’articolo 270, comma 2, lettera d).

    [3] In assenza di osservazioni, il liquidatore forma lo stato passivo, lo deposita in cancelleria e ne dispone l’inserimento nel sito web del tribunale o del Ministero della giustizia.

    [4] Quando sono formulate osservazioni che il liquidatore ritiene fondate, predispone, entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, un nuovo progetto di stato passivo che comunica ai sensi del comma 1.

    [5] In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 4, il liquidatore rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo con decreto motivato, pubblicato ai sensi del comma 3.

    [6] Contro il decreto può essere proposto reclamo davanti al collegio, di cui non può far parte il giudice delegato. Il procedimento si svolge senza formalità, assicurando il rispetto del contraddittorio.

    [7] Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo della liquidazione, la domanda tardiva è ammissibile solo se l’istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al liquidatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui ai commi da 1 a 6. Quando la domanda risulta manifestamente inammissibile perché l’istante non ha indicato le circostanze da cui è dipeso il ritardo o non ne ha offerto prova documentale o non ha indicato i mezzi di prova di cui intende valersi per dimostrarne la non imputabilità, il giudice delegato dichiara con decreto l’inammissibilità della domanda. Il decreto è reclamabile a norma dell’articolo 124.

    (1) Articolo così sostituito dall’art. 29, comma 3, D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 42, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2020.

    A) Inquadramento funzionale:

    A)Inquadramento funzionale:

    I. La formazione dello stato passivo - II. Il progetto di stato passivo - III. L’opposizione - IV. Le domande tardive.

    I. La formazione dello stato passivo

    I.La formazione dello stato passivo

    1 La formazione dello stato passivo è modellata a quella propria della liquidazione giudiziale, tanto che, in maniera innovativa rispetto al passato, si prevede con la sentenza che apre la liquidazione controllata un termine perentorio entro il quale presentare la domanda di ammissione al passivo (sessanta giorni). In ogni caso, è previsto che il tribunale possa prorogare di trenta giorni il termine per la presentazione delle domande.

    2 La formazione dello stato passivo è improntata alla semplificazione del rito rispetto a quello della liquidazione giudiziale. L’elemento di maggior rilievo, peraltro già presente nella l. n. 3/2012 (art. 14-octies), è dato dalla previsione dell’intervento del giudice solo in caso di contestazione non superabile nella predisposizione dello stato passivo operata dal liquidatore.

    3 In assenza di un’espressa deroga alla regola generale dettata dall’art. 9 CCII, il procedimento di cui all’art. 273 CCII per la formazione del passivo nell’ambito della liquidazione controllata del sovraindebitato, è assoggettato al regime di generale inapplicabilità della sospensione feriale dei termini processuali.

    II. Il progetto di stato passivo

    II.Il progetto di stato passivo

    1 Ai sensi del comma 1 dell’art. 273 CCII, scaduto il termine decadenziale non superiore a 60 giorni (prorogabile, ai sensi dell’art. 272, c. 1, CCI, di ulteriori 30 giorni) per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo, il liquidatore predispone il progetto di stato passivo che deve comprendere anche i creditori che vantino diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore. Cfr. [F800].

    2 La norma non prevede un termine per tale adempimento del liquidatore. Né esso può essere ricavato dalla disciplina della liquidazione giudiziale, dove è fissato, a ritroso, quindici giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo. In armonia con il termine concesso ai creditori, può ritenersi che il progetto vada comunque comunicato nel termine massimo di 60 giorni dalla scadenza del termine decadenziale per la trasmissione delle domande.

    3 Il progetto deve essere comunicato dallo stesso liquidatore agli interessati all’indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda. Cfr. [F801]. In mancanza della predetta indicazione, il provvedimento si intende comunicato mediante deposito in cancelleria.

    4 Ai sensi del comma 2 i creditori hanno quindici giorni per presentare osservazioni con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione al concorso (art. 273, c. 2). Cfr. [F802].

    5 Ai sensi del comma 3 il liquidatore, in mancanza di osservazioni da parte dei creditori, forma lo stato passivo e lo deposita in cancelleria, oltre a curarne l’inserimento sul sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia. Cfr. [F803].

    6 Se, invece, vengono proposte osservazioni e il liquidatore le ritiene fondate, entro i quindici giorni successivi predispone un nuovo progetto di stato passivo e lo comunica con le stesse modalità di comunicazione del progetto originario. Cfr. [F803]. La comunicazione è finalizzata a consentire la presentazione di eventuali osservazioni al nuovo progetto che ha accolto le osservazioni presentate da altri creditori concorrenti. Osservazioni che potranno naturalmente riguardare soltanto le modifiche apportate a seguito del recepimento delle osservazioni precedentemente depositate. Il liquidatore deve quindi assegnare nuovamente un termine di quindici giorni per la trasmissione di eventuali osservazioni, per poi depositare, in assenza di ulteriori osservazioni, lo stato passivo nei successivi quindici giorni.

    7 Ai sensi del comma 5, in presenza di contestazioni non superabili, il liquidatore rimette gli atti al giudice delegato, il quale forma lo stato passivo con decreto motivato, pubblicato ai sensi del comma 3. Poiché appare necessario assicurare il contraddittorio incrociato, sarebbe opportuno che il liquidatore comunicasse ai creditori la rimessione della decisione al giudice delegato, con termine per il deposito di eventuali osservazioni limitatamente alle domande di quei creditori le cui osservazioni non sono state accolte dal liquidatore. Essendo altrimenti la fissazione di un’udienza l’unica alternativa per assicurare un efficace diritto di difesa di tutti i creditori. La decisione del giudice, in applicazione analogica di quanto previsto dall’art. 203, c. 3 per la liquidazione giudiziale, verrà adottata nei limiti delle conclusioni formulate, avuto riguardo alle eccezioni del liquidatore, a quelle rilevabili d’ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati. Cfr. [F804]. Decreto motivato che deve essere anche comunicato ai creditori, pur in assenza di un’espressa previsione in tal senso.

    III. L’opposizione

    III.L’opposizione

    1 Ai sensi dell’art. 273, c. 6 il decreto del giudice delegato è reclamabile davanti al collegio, di cui non può far parte il giudice delegato e che il procedimento si svolge senza formalità, assicurando il rispetto del contraddittorio.

    2 In assenza di precise indicazioni riguardo la natura di tale reclamo, deve ritenersi che esso debba conformarsi al modello di opposizione prevista dall’art. 207 CCII, nei limiti della compatibilità. Cfr. [F805]. In applicazione analogica dell’art. 201, c. 1, CCII il reclamo deve essere proposto nei trenta giorni successivi alla comunicazione del deposito dello stato passivo. Il Tribunale decide con decreto motivato avente valore endoconcorsuale. Cfr. [F806]. Decreto motivato di carattere decisorio e definitivo avverso il quale, è proponibile ricorso per cassazione nei successivi trenta giorni ai sensi dell’art. 207, c. 14, CCII. Parimenti compatibili con il procedimento della formazione dello stato passivo nella liquidazione controllata appaiono l’impugnazione dei crediti ammessi e la revocazione che dovranno essere proposte nelle forme e con le modalità previste per la liquidazione giudiziale. Cfr. [F807] [F808].

    IV. Le domande tardive

    IV.Le domande tardive

    1 L’art. 273 CCII disciplina in modo espresso anche il procedimento di ammissione al passivo delle domande tardive. La nuova previsione è modellata sull’art. 208 che regola la stessa fattispecie nella liquidazione controllata.

    2 Scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all’art. 270, c. 2, lett. d), e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo della liquidazione, la domanda tardiva è ammissibile solo se l’istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al liquidatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. Il termine ultimo per la trasmissione delle domande tardive è quindi quello dell’esaurimento di tutte le ripartizioni dell’attivo della liquidazione. Precedentemente le domande tardive sono ammissibili a condizione non solo che sia data prova della non imputabilità del ritardo, ma anche della loro trasmissione al liquidatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito la tempestiva trasmissione. Cfr. [F809].

    3 Nel caso in cui la domanda tardiva sia manifestamente inammissibile, il giudice delegato può dichiararne de plano l’inammissibilità cfr. [F810] con decreto reclamabile a norma dell’art. 124. Cfr. [F811]. La domanda risulta manifestamente inammissibile se: l’istante non ha indicato le circostanze da cui è dipeso il ritardo; non ne ha offerto prova documentale; non ha indicato i mezzi di prova di cui intende valersi per dimostrarne la non imputabilità.

    4 Ove la domanda non risulti inammissibile il procedimento di accertamento della domanda tardiva si svolge nelle stesse forme di quello cui ai primi sei commi dell’art. 273 CCII.

    B) Frmule

    B)Frmule
    F800
    PROGETTO DI STATO PASSIVO

    TRIBUNALE DI ………

    Sezione concorsuale

    Liquidazione controllata di ………

    R.G. n……….

    Data apertura: ………

    Giudice Delegato dott……….

    Liquidatore: dott./avv……….

    Progetto di Stato Passivo della Liquidazione Controllata

    Termine per la proposizione delle domande ………

    Termine per il deposito del progetto di stato passivo ………

    DOMANDE EX ART. 270 CCII

    1. Il ricorrente, dipendente del signor ………, chiede l’ammissione al passivo delle retribuzioni non corrisposte relative alle mensilità da ……… a ………, oltre al TFR per complessivi euro ………

    Produce le buste paga ed il contratto di lavoro, sicché il credito risulta documentato.

    Va tuttavia ammesso al netto dei contributi previdenziali e vanno altresì dedotte le retribuzioni relative ai giorni non lavorati, indicate sulla busta paga di ………

    Vista la documentazione prodotta, si propone l’ammissione per euro ……… in via privilegiata ex art. 2751-bis, n. 1, c.c., di cui euro ……… a titolo di TFR, al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali, oltre rivalutazione monetaria sino all’esecutività dello stato passivo ed interessi sul capitale rivalutato sino al deposito del progetto di riparto in cui il credito sarà soddisfatto anche se parzialmente.

    2. Trattasi del fornitore di energia elettrica. Viene richiesta l’ammissione al passivo del credito di euro ……… per le forniture. Allega estratto conto e fatture. Si propone l’esclusione dei crediti maturati in data successiva alla dichiarazione di liquidazione controllata, atteso l’intervenuto scioglimento della curatela dal contratto di somministrazione. Vista la documentazione prodotta, si propone l’ammissione in via chirografaria per euro ……… esclusi i crediti maturati dopo la dichiarazione di liquidazione controllata.

    3. Agenzia Entrate Riscossione. Il credito azionato per complessivi euro……… deriva dall’omesso versamento di IVA e IRAP degli anni ………

    Vengono allegate le cartelle esattoriali notificate.

    Occorre escludere l’aggio portato da cartelle notificate dopo l’apertura della liquidazione controllata.

    Vista la documentazione prodotta, si propone l’ammissione per euro ……… in via privilegiata ex art. 2752 c.c. (art. 2778, n. 18, c.c.), per euro ……… in via privilegiata ex art. 2752 c.c. (art. 2778, n. 19, c.c.) e per euro ……… in via chirografaria. Esclusi i compensi per l’attività di riscossione esposti su cartelle notificate dopo l’apertura della liquidazione controllata.

    Luogo, data ………

    Il liquidatore ………

    F801
    COMUNICAZIONE DEL PROGETTO DI STATO PASSIVO

    Spettabile

    ………-

    Viale ………

    ………

    Inviata tramite e-mail PEC all’indirizzo: ………

    Luogo e data ………

    Liquidazione Controllata di ……… - Num/Anno: ………

    Comunicazione riguardante l’indebitato: ……… - Cod. Fiscale: ………

    Giudice Delegato: Dott……….

    Liquidatore: ………

    Il Liquidatore comunica il progetto di stato passivo ai sensi dell’art. 273, c. 1, CCII.

    I creditori possono proporre osservazioni entro 15 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, ai sensi dell’art. 273, c. 2, CCII, con le stesse modalità domanda di cui all’art. 270, c. 2, lett. d), CCII.

    Con il progetto di stato passivo, sulla domanda della S.V. il Liquidatore ha proposto quanto segue:

    ………

    Si ricorda che, in assenza di osservazioni, il Liquidatore formerà lo stato passivo. Nel caso in cui il Liquidatore ritenga fondate le osservazioni, verrà predisposto e comunicato un nuovo progetto di stato passivo.

    In caso di contestazioni non superabili, il Liquidatore rimetterà gli atti al Giudice Delegato.

    Luogo, data ………

    Il liquidatore ………

    F802
    OSSERVAZIONI AL PROGETTO DI STATO PASSIVO

    TRIBUNALE DI ………

    Sezione concorsuale

    Liquidazione controllata di ………

    R.G. n……….

    Data apertura: ………

    Giudice Delegato dott……….

    Liquidatore: dott./avv……….

    Il sottoscritto creditore ………,

    Premesso che

    Il sottoscritto ha presentato domanda di ammissione al passivo della liquidazione controllata in epigrafe, chiedendo l’ammissione, in via chirografaria, della somma complessiva di euro ………

    Con il progetto di stato passivo comunicato in data ………, il liquidatore ha proposto “l’ammissione in chirografo per l’importo complessivo di euro ………, esclusa la differenza per spese non documentate”.

    Tutto ciò premesso, il sottoscritto formula le seguenti

    Osservazioni

    ………

    Si allega sub 1 la quietanza di pagamento delle spese che non era stata allegata alla domanda di ammissione al passivo.

    Si insiste, pertanto, per l’ammissione del credito come da domanda.

    Con osservanza ………

    Luogo e data ………

    F803
    STATO PASSIVO

    TRIBUNALE DI ………

    Sezione concorsuale

    Liquidazione controllata di ………

    R.G. n……….

    Data apertura: ………

    Giudice Delegato dott……….

    Liquidatore: dott./avv……….

    Progetto di Stato Passivo della Liquidazione Controllata

    Termine per la proposizione delle domande ………

    Termine per il deposito del progetto di stato passivo ………

    Il sottoscritto liquidatore,

    PREMESSO

    - che in data è stato trasmesso ai creditori il progetto di stato passivo;

    - che nel termine di quindici giorni stabilito dal comma 2 dell’art. 273 CCII, nessun creditore ha formulato osservazioni al progetto di stato passivo.

    Tanto premesso, il sottoscritto forma lo stato passivo come segue.

    1. Il ricorrente, dipendente del signor ………, chiede l’ammissione al passivo delle retribuzioni non corrisposte relative alle mensilità da ……… a ………, oltre al TFR per complessivi euro ………

    Si ammette per euro ……… in via privilegiata ex art. 2751-bis, n. 1, c.c., di cui euro ……… a titolo di TFR, al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali, oltre rivalutazione monetaria sino all’esecutività dello stato passivo ed interessi sul capitale rivalutato sino al deposito del progetto di riparto in cui il credito sarà soddisfatto anche se parzialmente.

    2. Trattasi del fornitore di energia elettrica. Viene richiesta l’ammissione al passivo del credito di euro ……… per le forniture. Allega estratto conto e fatture.

    Si ammette in via chirografaria per euro ……… esclusi i crediti maturati dopo la dichiarazione di liquidazione controllata.

    3. Agenzia Entrate Riscossione. Il credito azionato di complessivi euro ……… deriva dall’omesso versamento di IVA e IRAP degli anni ………

    Si ammette per euro ……… in via privilegiata ex art. 2752 c.c. (art. 2778, n. 18, c.c.), per euro ……… in via privilegiata ex art. 2752 c.c. (art. 2778, n. 19, c.c.) e per euro ……… in via chirografaria. Esclusi i compensi per l’attività di riscossione esposti su cartelle notificate dopo l’apertura della liquidazione controllata.

    Luogo, data ………

    Il liquidatore ………

    F804
    DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO (1)

    TRIBUNALE DI ………

    Sezione concorsuale

    Liquidazione controllata di ………

    R.G. n……….

    Data apertura: ………

    Giudice Delegato dott……….

    Liquidatore: dott./avv……….

    Il giudice delegato,

    visti gli atti del fascicolo R.G. n………., relativo alla procedura di liquidazione

    controllata di ………;

    letta l’istanza di rimessione degli atti presentata dal liquidatore in relazione alle contestazioni svolte dal creditore ………

    Ritenute fondate le osservazioni del creditore in quanto ………

    P.Q.M.

    dispone l’ammissione al passivo del credito di ………

    Si comunichi.

    Luogo e Data ………

    Il Giudice delegato ………

    F805
    RECLAMO AL TRIBUNALE (1)

    TRIBUNALE DI ………

    RECLAMO EX ART. 273, C. 6, CCII

    Liquidazione Controllata di ………

    Ruolo Generale: ………

    Sentenza di apertura: ………

    Giudice Delegato: ………

    Liquidatore ………

    Il signor ……… (C.F……….), residente in ……… rappresentato e difeso, per procura allegata al presente atto (doc. 1), dall’avvocato ……… (C.F……….), presso il cui studio in ………, via ………, è elettivamente domiciliato (PEC ………)

    PREMESSO CHE

    - Con domanda ex art. 270, c. 2, CCII, trasmessa in data ………, il signor ……… ha chiesto di essere ammesso al passivo della procedura di liquidazione controllata per la somma di euro ………

    - La dichiarazione di credito si riferiva al compenso ed al rimborso spese per l’attività di assistenza prestata in via continuativa in favore del sovraindebitato.

    - Nel progetto di stato passivo, per l’attività di assistenza professionale, il Liquidatore proponeva l’ammissione, in via privilegiata ex art. 2751-bis, n. 2, c.c., del minor importo di euro ……… con esclusione della somma di euro ………, con la seguente motivazione “………”.

    - Il ricorrente provvedeva pertanto a presentare tempestivamente osservazioni al progetto di stato passivo ai sensi dell’art. 273, c. 2, CCII, trasmesse via PEC in data ………, mettendo in evidenza l’erroneità delle considerazioni svolte dal Liquidatore in merito alla parziale esclusione del diritto di credito, anche alla luce dei recenti orientamenti della giurisprudenza di merito.

    - Con comunicazione del ………, il Liquidatore informava che, ritenute le contestazioni non superabili aveva rimesso gli atti al Giudice Delegato, il quale, in sede di formazione dello stato passivo, sulla domanda proposta dall’esponente, aveva assunto il seguente provvedimento: “Ammesso per euro ………, come da proposta del liquidatore”.

    ***

    Con il presente atto il signor ………, intende proporre reclamo avverso il suddetto decreto del Giudice Delegato (doc. 1), comunicato a mezzo PEC in data ………, per i seguenti

    MOTIVI

    ………

    Ciò premesso, il signor ………, a mezzo del sottoscritto difensore,

    CHIEDE

    che il Tribunale adito, in parziale riforma del decreto del Giudice Delegato, voglia ammettere il signor ……… al passivo della procedura in epigrafe, in via privilegiata ex art. 2751-bis, n. 2, c.c., per la somma di euro ………

    Con osservanza

    ……… lì

    (avv……….).

    F806
    DECRETO OPPOSIZIONE STATO PASSIVO

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    TRIBUNALE DI ………

    Sezione Procedure Concorsuali

    riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

    Dott………. - Presidente

    Dott………. - Giudice

    Dott………. - Giudice Rel.

    ha pronunciato il seguente

    DECRETO

    Con ricorso ex art. 273, c. 6, CCII, il signor ……… ha proposto reclamo avverso il decreto con il quale il Giudice Delegato della Liquidazione Controllata ………, aveva respinto la domanda di ammissione allo stato passivo avente ad oggetto il preteso credito per competenze maturate in virtù dell’incarico ………

    Con il decreto impugnato il giudice delegato, condivise le considerazioni del liquidatore, così motivava: “………”.

    Il Collegio ritiene infondato il reclamo per i seguenti motivi.

    ………

    P.Q.M.

    Rigetta il reclamo e conferma il decreto impugnato.

    Si comunichi al ricorrente e all’OCC/Liquidatore.

    Così deciso in ………, nella camera di consiglio della Sezione Procedure Concorsuali in data ………

    Luogo, data ………

    Il giudice rel. est……….

    Il Presidente ………

    F807
    RICORSO PER L’IMPUGNAZIONE DI CREDITO AMMESSO EX ART. 206, C. 3, CCII

    TRIBUNALE DI ………

    Sezione concorsuale

    Liquidazione Controllata di ………

    Ruolo Generale: ………

    Sentenza di apertura: ………

    Giudice Delegato: ………

    Liquidatore ………

    Il signor ……… (C.F……….), residente in ……… rappresentato e difeso, per procura allegata al presente atto (doc. 1), dall’avvocato ……… (C.F……….), presso il cui studio in ………, via ………, è elettivamente domiciliato (PEC ………)

    PREMESSO CHE

    - Con domanda ex art. 270, c. 2, CCII, il signor ……… ha chiesto di essere ammesso al passivo della procedura di liquidazione controllata per la somma di euro ………

    - Nel progetto di stato passivo, il Liquidatore proponeva l’ammissione del credito come da domanda.

    - Il ricorrente provvedeva pertanto a presentare tempestivamente osservazioni al progetto di stato passivo ai sensi dell’art. 273, c. 2, CCII, trasmesse via PEC in data ………, mettendo in evidenza l’erroneità delle considerazioni svolte dal Liquidatore in merito alla ammissione del diritto di credito del signor ………, in quanto ………

    - Con comunicazione del ………, il Liquidatore informava che, ritenute le contestazioni non superabili aveva rimesso gli atti al Giudice Delegato, il quale, in sede di formazione dello stato passivo, sulla domanda proposta dall’esponente, aveva assunto il seguente provvedimento: “Ammesso per euro ………, come da proposta del liquidatore”.

    ***

    Con il presente atto il signor ………, intende proporre reclamo avverso il suddetto decreto del Giudice Delegato (doc. 1), comunicato a mezzo PEC in data ………, per i seguenti

    MOTIVI

    ………

    Ciò premesso, il signor ………, a mezzo del sottoscritto difensore,

    CHIEDE

    che il Tribunale adito, in riforma del decreto del Giudice Delegato, voglia escludere dallo stato passivo della procedura in epigrafe il credito del signor ………

    Con osservanza ………

    ……… lì

    (avv……….).

    F808
    RICORSO PER La revocazione DI CREDITO AMMESSO

    TRIBUNALE DI ………

    Sezione concorsuale

    Liquidazione Controllata di ………

    Ruolo Generale: ………

    Sentenza di apertura: ………

    Giudice Delegato: ………

    Liquidatore ………

    Il Liquidatore dott………., rappresentato e difeso, per procura allegata al presente atto (doc. 1), dall’avvocato ……… (C.F……….), presso il cui studio in ………, via ………, è elettivamente domiciliato (PEC ………)

    PREMESSO CHE

    - con domanda ex art. 270, c. 2, CCII, il signor ……… ha chiesto di essere ammesso al passivo della procedura di liquidazione controllata per la somma di euro ………

    - nel progetto di stato passivo, il Liquidatore proponeva l’ammissione del credito come da domanda;

    - in assenza di osservazioni nel termine stabilito dall’art. 273, c. 2, CCII, il Liquidatore formava lo stato passivo e lo depositava in cancelleria in data ………;

    - in data ……… il Liquidatore apprendeva, tuttavia, che il credito ammesso al passivo era stato integralmente estinto dal sovraindebitato, come da disposizione di bonifico e da quietanza del creditore che si allegano (docc. 1-2), ma il creditore aveva omesso di darne atto;

    - essendo decorso il termine per la proposizione della opposizione e della impugnazione, occorre chiedere la revocazione della ammissione allo stato passivo.

    ………

    Ciò premesso, il Liquidatore, a mezzo del sottoscritto difensore,

    CHIEDE

    che il Tribunale adito voglia revocare l’ammissione allo stato passivo della procedura in epigrafe il credito del signor ………

    Con osservanza

    ……… lì

    (avv……….).

    F809
    DOMANDA DI INSINUAZIONE TARDIVA

    TRIBUNALE DI ………

    Sezione concorsuale

    Liquidazione controllata di ………

    R.G. n……….

    Data apertura: ………

    Giudice Delegato dott……….

    Liquidatore: dott./avv……….

    Il sottoscritto signor ………, residente in ……… (C.F……….), il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo PEC ………

    PREMESSO CHE

    - Il sottoscritto, titolare dell’impresa individuale ………, ha fornito al sovraindebitato i prodotti descritti nelle fatture allegate (doc. 1);

    - Tali prodotti sono stati regolarmente consegnati presso la residenza del debitore, come risulta dall’allegata bolla di consegna sottoscritta dal destinatario (doc. 2);

    - Nonostante la allegata diffida (doc. 3), il debitore non ha provveduto al pagamento.

    - L’esponente ha appreso della apertura della procedura di liquidazione controllata a carico del debitore successivamente alla scadenza del termine fissato per la trasmissione della domanda ex art. 270, c. 2, lett. d) CCII, non avendo ricevuto la notifica della sentenza ai sensi dell’art. 272, c. 1, CCII, sicché il ritardo nella trasmissione della domanda non è imputabile al sottoscritto.

    - In particolare, solo a seguito dell’invio di una seconda diffida al debitore, il Liquidatore ha informato della pendenza della procedura liquidatoria con lettera del ……… (doc. 4).

    - La presente domanda viene quindi proposta entro il termine di sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito la tempestiva trasmissione.

    Ciò premesso, il sottoscritto signor ………

    CHIEDE

    di essere ammesso al passivo della procedura in epigrafe, in via chirografaria, per la somma di euro ………, oltre interessi di mora dalla scadenza della fattura alla data di deposito della domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata ex art. 268, c. 5, CCII.

    Con osservanza.

    ……… lì

    F810
    DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO (2)

    TRIBUNALE DI ………

    Sezione concorsuale

    Liquidazione controllata di ………

    R.G. n……….

    Data apertura: ………

    Giudice Delegato dott……….

    Liquidatore: dott./avv……….

    Il giudice delegato,

    visti gli atti del fascicolo R.G. n………., relativo alla procedura di liquidazione controllata di ………;

    letta la domanda di ammissione al passivo proposta da ……… oltre il termine stabilito ai sensi dell’art. 270, c. 2, lett. d), CCII;

    rilevato che il creditore istante, il quale risulta aver regolarmente ricevuto la notifica della sentenza di apertura della procedura, non ha indicato le circo-stanze da cui è dipeso il ritardo nella proposizione della domanda, non ha offerto prova documentale, né ha indicato i mezzi di prova di cui intende avvalersi per dimostrarne la non imputabilità;

    letta l’istanza di rimessione degli atti presentata dal liquidatore in relazione alle osservazioni svolte dal creditore, il quale insiste per l’ammissione al passivo del credito.

    Ritenute non fondate le osservazioni del creditore in quanto ………

    P.Q.M.

    dichiara inammissibile la domanda di ammissione al passivo proposta da ………

    Si comunichi.

    Luogo e Data ………

    Il Giudice delegato ………

    F811
    RECLAMO AL TRIBUNALE (2)

    TRIBUNALE DI ………

    RECLAMO CONTRO IL DECRETO DEL G.D.

    Liquidazione Controllata di ………

    Ruolo Generale: ………

    Sentenza di apertura: ………

    Giudice Delegato: ………

    Liquidatore ………

    Il signor ……… (C.F……….), residente in ……… rappresentato e difeso, per procura allegata al presente atto (doc. 1), dall’avvocato ……… (C.F……….), presso il cui studio in ………, via ………, è elettivamente domiciliato (PEC ………)

    PREMESSO CHE

    - con domanda di ammissione al passivo trasmessa in data ………, il signor ……… ha chiesto di essere ammesso al passivo della procedura di liquidazione controllata per la somma di euro ………

    - la dichiarazione di credito si riferiva al corrispettivo per la fornitura dei prodotti regolarmente consegnati al destinatario (doc. 1);

    - nel progetto di stato passivo, per l’attività di assistenza professionale, il Liquidatore proponeva quanto segue: “la domanda è inammissibile in quanto proposta oltre il termine di cui all’art. 270, secondo comma, lett. d), CCII”.

    - il ricorrente provvedeva pertanto a presentare tempestivamente osservazioni al progetto di stato passivo ai sensi dell’art. 273, c. 2, CCII, trasmesse via PEC in data ………, mettendo in evidenza l’erroneità delle considerazioni svolte dal Liquidatore (doc. 2)

    - con comunicazione del ………, il Liquidatore informava che, ritenute le contestazioni non superabili aveva rimesso gli atti al Giudice Delegato, il quale, sulla domanda proposta dall’esponente, aveva assunto il seguente provvedimento: “dichiara inammissibile la domanda di ammissione al passivo proposta”.

    ***

    Con il presente atto il signor ………, intende proporre reclamo avverso il suddetto decreto del Giudice Delegato (doc. 3), comunicato a mezzo PEC in data ………, per i seguenti

    MOTIVI

    ………

    Ciò premesso, il signor ………, a mezzo del sottoscritto difensore,

    CHIEDE

    che il Tribunale adito, in riforma del decreto del Giudice Delegato, voglia ammettere il signor ……… al passivo della procedura in epigrafe, in via chirografaria, per la somma di euro ………

    Con osservanza ………

    ……… lì

    (avv……….).

    C) Giurisprudenza:

    C)Giurisprudenza:

    I. Le domande tardive.

    I. Le domande tardive

    I.Le domande tardive

    1 La domanda di ammissione al passivo della procedura di liquidazione del patrimonio ex l. n. 3/2012 è ammissibile come tardiva se presentata entro l’anno dall’apertura della procedura e, oltre questo termine, solo a condizione che il creditore dimostri la non imputabilità del ritardo nella presentazione della domanda, ex art. 101 l. fall. [T. Piacenza 7.4.2021].

    2 È inammissibile la domanda tardiva di ammissione alla liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter, l. n. 3/2012, ove il creditore abbia ricevuto la comunicazione di cui all’art. 14-sexies, l. n. 3/2012 con l’indicazione del termine fissato per la presentazione delle istanze, dovendosi escludere l’applicazione analogica delle disposizioni fallimentari in assenza di una specifica disciplina delle domande “tardive” nella legge sul sovraindebitamento [T. Ancona 7.2.2021].

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