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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

281. Procedimento

[1] Il tribunale, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura, sentiti gli organi della stessa e verificata la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 278, 279 e 280, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti.

[2] Allo stesso modo il tribunale provvede, su istanza del debitore, quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.

[3] Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il curatore dà atto, nei rapporti riepilogativi di cui all’articolo 130, dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio.

[4] Il decreto del tribunale è comunicato agli organi della procedura, al pubblico ministero, al debitore e ai creditori ammessi al passivo non integralmente soddisfatti, i quali possono proporre reclamo a norma dell’articolo 124; il termine per proporre reclamo è di trenta giorni. Il decreto è iscritto nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere. (1)

[5] L’esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie, anche se posteriori alla chiusura della liquidazione giudiziale disposta a norma dell’articolo 234.

[6] Quando dall’esito dei predetti giudizi e operazioni deriva un maggior riparto a favore dei creditori, l’esdebitazione ha effetto solo per la parte definitivamente non soddisfatta.

(1) Comma così modificato dall’art. 30, comma 2, D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 42, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2020.

A) Inquadramento funzionale:

A)Inquadramento funzionale:

I. Il procedimento: la fase introduttiva - II. La decisione del tribunale - III. La fase del reclamo - IV. Gli effetti dell’accoglimento del reclamo avverso il decreto che concede la esdebitazione.

I. Il procedimento: la fase introduttiva

I.Il procedimento: la fase introduttiva

1 Per ottenere il beneficio dell’esdebitazione occorre seguire il procedimento descritto dall’art. 280 CCII, procedimento che si articola secondo due diverse alternative e cioè a seconda che il tribunale provveda contestualmente alla chiusura della liquidazione giudiziale o preventivamente. Cfr. [F825] [F826].

2 L’esdebitazione preventiva, decorso il triennio dall’apertura del concorso, presuppone la domanda del debitore sì che non può essere pronunciata d’ufficio. Il tribunale deve sentire il debitore che ne ha fatto richiesta e gli organi della procedura (curatore e comitato dei creditori). Cfr. [F827] [F828].

3 Il procedimento si svolge nel contraddittorio del curatore e del comitato dei creditori che debbono esprimere le loro valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per la concessione, ma i destinatari della richiesta sono i creditori che vengono pregiudicati dall’accoglimento del ricorso. Curatore e comitato dei creditori partecipano al procedimento solo quali ausiliari del giudice in funzione istruttoria. Il contraddittorio con i creditori, però, non si realizza dinanzi al tribunale ma solo nel caso di impugnazione del decreto reso ai sensi dell’art. 122 CCII. Cfr. [F829] [F830].

II. La decisione del tribunale

II.La decisione del tribunale

1 Il tribunale per concedere il beneficio deve valutare se ricorrono i presupposti oggettivi e soggettivi e in caso positivo dichiara l’inesigibilità dei crediti concorsuali non soddisfatti integralmente. Il decreto è iscritto nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere. Poiché l’esdebitazione determina il riacquisto da parte del debitore della disponibilità del suo patrimonio, è evidente che questa disponibilità non può che riguardare beni e diritti futuri; non solo, l’esdebitazione consente al debitore di trattenere per sé le utilità che consegue durante la procedura, neutralizzando il disposto di cui all’art. 142 CCII sui beni sopravvenuti.

2 Quando non vi è la richiesta del debitore o non è trascorso il triennio, l’esdebitazione è pronunciata dal tribunale in occasione della chiusura (art. 233 CCII) della liquidazione giudiziale; anche in questo caso il tribunale prima di provvedere sente gli organi della procedura.

III. La fase del reclamo

III.La fase del reclamo

1 Il decreto che concede l’esdebitazione è comunicato al debitore, agli organi della procedura, al pubblico ministero e ai creditori concorrenti ammessi al passivo e che non siano, però, già stati integralmente soddisfatti. Il p.m. e i creditori possono interporre reclamo alla corte di appello quando l’esdebitazione è stata concessa secondo il modello di cui all’art. 124 CCII ma nel maggior termine di trenta giorni (in luogo di dieci). È attribuita la legittimazione anche al pubblico ministero perché fra i presupposti di concessione del beneficio ve ne sono alcuni che attengono a profili di responsabilità penale del debitore. Se, invece, la richiesta di pronuncia dichiarativa dell’inesigibilità dei crediti residui è stata respinta il reclamo può essere proposto dal debitore. Cfr. [F831].

2 La decisione della corte d’appello, qualunque sia l’esito, è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., in quanto trattasi di provvedimento decisorio e definitivo. La conformazione decisoria del decreto è evidente perché si decide sulla residua esistenza (o sulla inesigibilità) del diritto di credito .

IV. Gli effetti dell’accoglimento del reclamo avverso il decreto che concede la esdebitazione

IV.Gli effetti dell’accoglimento del reclamo avverso il decreto che concede la esdebitazione

1 Qualora all’esito del giudizio di impugnazione si stabilisca che l’esdebitazione non è dovuta, occorre chiedersi se la pronuncia produca effetto nei soli confronti del creditore che ha proposto il reclamo, ovvero se si formi una sorta di giudicato con effetti erga omnes. Se la natura del decreto che concede l’esdebitazione è quella costitutiva perché ai sensi dell’art. 2908 c.c. trasforma il regime del credito in una obbligazione naturale, l’effetto della pronuncia che revoca il beneficio dell’esdebitazione deve prodursi nei confronti di tutti i creditori perché ciò che rileva non è la posizione rispetto al singolo creditore, ma il difetto delle condizioni di meritevolezza o del presupposto di risultato, ciò che non può che rilevare verso tutti i creditori.

2 L’esdebitazione non ha effetto sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie, anche se posteriori alla chiusura della liquidazione giudiziale disposta a norma dell’art. 234 CCII; queste attività proseguono e i risultati della liquidazione supplementare vanno a beneficio dei creditori, con l’effetto che l’esdebitazione opera solo per la parte di credito definitivamente non soddisfatta.

B) Frmule

B)Frmule
F825
PRONUNCIA DI ESDEBITAZIONE UNITAMENTE AL DECRETO DI CHIUSURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

Sezione ………

riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg.ri

dott………. Presidente

dott………. Giudice

dott………. Giudice

- Letta l’istanza presentata dal curatore con la quale si chiede che venga dichiarata la chiusura della liquidazione giudiziale ai sensi dell’art. 233, lett………. CCII;

- Visto il parere del curatore in ordine alla esdebitazione;

- Visto il parere del comitato dei creditori in ordine alla esdebitazione;

- Rilevato che dalla analisi dei fatti accaduti prima dell’apertura della procedura e dei fatti accaduti in costanza di procedura non emergono condizioni ostative, oggettive e soggettive, per pronunciare l’esdebitazione;

- Ritenuto, in particolare, che la condotta del debitore, precedente e successiva all’apertura del concorso, risulti meritevole tenuto conto di quanto previsto dall’art. 280 CCII. In particolare, il debitore ha consegnato agli organi della procedura tutta la documentazione relativa all’attività di impresa in suo possesso; non ha mai frapposto atteggiamenti ostruzionisti alle attività della procedura concorsuale, sì da non ritardare lo svolgimento della stessa; ha consegnato tempestivamente al curatore tutta la corrispondenza, inclusa quella elettronica, relativa ai rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione giudiziale (art. 148); non ha usufruito di altra procedura di esdebitazione nei cinque anni precedenti alla presentazione di quella oggetto dell’odierno ricorso; non si è reso colpevole di alcuno dei fatti illeciti indicati nell’art. 280 CCII e non ha mai subito procedimenti penali per alcuno dei reati previsti in tale disposizione;

- Letto l’art. 281 CCII

DICHIARA

definitivamente inesigibili nei confronti del debitore ……… i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente, con esclusione dei debiti connessi ad obblighi di mantenimento e alimenti e ad obbligazioni da fatto illecito extracontrattuale, nonché delle sanzioni penali e amministrative.

Luogo, data ………

Il Presidente ………

F826
PRONUNCIA DI rigeto dela ESDEBITAZIONE UNITAMENTE AL DECRETO DI CHIUSURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

Sezione ………

riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg.ri

dott………. Presidente

dott………. Giudice

dott………. Giudice

- Letta l’istanza presentata dal curatore con la quale si chiede che venga dichiarata la chiusura della liquidazione giudiziale ai sensi dell’art. 233, lett………. CCII;

- Visto il parere del curatore in ordine alla esdebitazione;

- Visto il parere del comitato dei creditori in ordine alla esdebitazione;

- Rilevato che dalla analisi dei fatti accaduti prima dell’apertura della procedura e dei fatti accaduti in costanza di procedura emergono condizioni ostative, oggettive e soggettive, che impediscono di pronunciare l’esdebitazione;

- Ritenuto, in particolare, che agli atti risulta che ……… è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per il delitto di bancarotta fraudolenta per fatti che attengono alla liquidazione giudiziale di ………

- Rilevato, altresì, che ………aveva già usufruito del beneficio della esdebitazione in relazione alla precedente procedura concorsuale di ………, con decreto pronunciato in data ……… e cioè meno di cinque anni fa - letto l’art. 281 CCII

DICHIARA

Che il debitore ………non può usufruire del beneficio della esdebitazione.

Luogo, data ………

Il Presidente ………

F827
ISTANZA PER L’ESDEBITAZIONE PRESENTATA DAL DEBITORE PRIMA DEL DECRETO DI CHIUSURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

ISTANZA DI ESDEBITAZIONE EX ARTT. 281 SS. CCII

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………

G.D.: dr……….

Curatore: ………

Sent. n.: ………

***

Ill.mo Tribunale

Il sottoscritto sig………. residente in ……… Via ……… domiciliato ai fini del presente procedimento in ……… Via ……… presso lo studio dell’avv………. che lo rappresenta e difende giusto mandato a margine del presente atto

PREMESSO CHE

- in data ……… codesto Tribunale ha dichiarato la liquidazione giudiziale del ricorrente con sentenza n……….

- la condotta del debitore, precedente e successiva all’apertura del concorso, soddisfa i requisiti di meritevolezza richiesti dall’art. 280 CCII.

In particolare, il ricorrente: ha consegnato agli organi della procedura tutta la documentazione relativa all’attività di impresa in suo possesso; non ha mai frapposto atteggiamenti ostruzionistici alle attività della procedura concorsuale, sì da non ritardare lo svolgimento della stessa; ha consegnato tempestivamente al curatore tutta la corrispondenza, inclusa quella elettronica, relativa ai rapporti patrimoniali compresi nel liquidazione giudiziale (art. 148); non ha usufruito di altra procedura di esdebitazione nei cinque anni precedenti al deposito di quella oggetto della presente; non si è reso colpevole di alcuno dei fatti illeciti indicati alla lett. b) dell’art. 280 CCII; non ha mai subito procedimenti penali per alcuno dei reati previsti dalla lett. a) dell’art. 280 CCII;

- in esito alla liquidazione dell’attivo fallimentare risultano soddisfatti - sia pure in misura parziale - i crediti ammessi al passivo, come da piano di riparto dichiarato esecutivo dal G.D. in data ………;

- sono trascorsi più di tre anni dalla data della sentenza che ha aperto la liquidazione giudiziale

Tutto ciò esposto

Il ricorrente

CHIEDE

che codesto Ill.mo Tribunale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, voglia concedere al ricorrente l’esdebitazione richiesta e pertanto voglia dichiarare inesigibile nei confronti dello stesso la parte dei crediti ammessi al passivo, rimasta insoddisfatta in esito al riparto finale dell’attivo.

Con osservanza

Luogo, data ………

Firma ………

F828
PRONUNCIA DI ESDEBITAZIONE PRIMA DEL DECRETO DI CHIUSURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

Sezione ………

riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg.ri

dott………. Presidente

dott………. Giudice

dott………. Giudice

- Letta l’istanza presentata da………con la quale si chiede che venga pronunciata l’esdebitazione ai sensi dell’art. 281, c. 2, CCII;

- Visto il parere del curatore in ordine alla esdebitazione;

- Visto il parere del comitato dei creditori in ordine alla esdebitazione;

- Rilevato che dalla analisi dei fatti accaduti prima dell’apertura della procedura e dei fatti accaduti in costanza di procedura non emergono condizioni ostative, oggettive e soggettive, per pronunciare l’esdebitazione;

- Ritenuto, in particolare, che la condotta del debitore, precedente e successiva all’apertura del concorso, risulti meritevole tenuto conto di quanto previsto dall’art. 280 CCII. In particolare, il debitore ha consegnato agli organi della procedura tutta la documentazione relativa all’attività di impresa in suo possesso; non ha mai frapposto atteggiamenti ostruzionisti alle attività della procedura concorsuale, sì da non ritardare lo svolgimento della stessa; ha consegnato tempestivamente al curatore tutta la corrispondenza, inclusa quella elettronica, relativa ai rapporti patrimoniali compresi nel liquidazione giudiziale (art. 148); non ha usufruito di altra procedura di esdebitazione nei cinque anni precedenti alla presentazione di quella oggetto dell’odierno ricorso; non si è reso colpevole di alcuno dei fatti illeciti indicati nell’art. 280 CCII e non ha mai subito procedimenti penali per alcuno dei reati previsti in tale disposizione;

- Rilevato che la sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale è stata pronunciata in data ……… e sono dunque trascorsi più di tre anni da quel momento ………

- Letto l’art. 281 CCII

DICHIARA

definitivamente inesigibili nei confronti del debitore ……… i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente, con esclusione dei debiti connessi ad obblighi di mantenimento e alimenti e ad obbligazioni da fatto illecito extracontrattuale, nonché dalle sanzioni penali e amministrative.

Luogo, data ………

Il Presidente ………

F829
PARERE DEL COMITATO DEI CREDITORI SULLA ESDEBITAZIONE DI ………

Il Comitato dei Creditori

Riunitosi in data [………]

letta l’istanza con cui ……… chiede che sia pronunciata l’esdebitazione ai sensi dell’art. 281, c. 2, CCII

rilevato che l’istanza risulta depositata oltre tre anni dopo l’apertura della liquidazione giudiziale;

esaminati i rapporti riepilogativi del curatore;

ritenuto che non ricorra alcuna delle condizioni oggettive e soggettive ostative

………

………

Con il voto unanime dei componenti esprime parere favorevole alla pronuncia di esdebitazione di………

Luogo, data ………

Firma ………

F830
PARERE DEL CURATORE SULLA ESDEBITAZIONE

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

Sezione ………

***

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………

G.D.: dr……….

Curatore: ………

Sent. n.: ………

***

PARERE SULLA ISTANZA DI ESDEBITAZIONE

Ill.mo Signor Giudice Delegato,

il sottoscritto ………, curatore della liquidazione giudiziale in epigrafe,

ESPONE

quanto segue:

in data ……… è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di ………

allo stato la procedura si trova ………

in data ……… e cioè oltre il triennio successivo alla apertura della liquidazione giudiziale ……… il debitore ………ha chiesto che sia pronunciata l’esdebitazione ai sensi dell’art. 281, c. 2, CCII

rilevato che l’istanza risulta depositata oltre tre anni dopo l’apertura della liquidazione giudiziale;

richiamati i rapporti riepilogativi del sottoscritto curatore;

ritenuto che non ricorra alcuna delle condizioni oggettive e soggettive ostative;

esprime parere favorevole alla concessione del beneficio della esdebitazione

Con osservanza

Luogo, data ………

Il curatore ………

F831
RECLAMO AVVERSO DECRETO DI ESDEBITAZIONE

Ecc.Ma CORTE D’APPELLO DI ………

***

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………

Dichiarata in data ……… dal Tribunale di ………

***

RECLAMO CONTRO IL DECRETO CHE CONCEDE L’ESDEBITAZIONE

Il Sig………. [La Società ………] rappresentato e difeso dall’Avv………. presso il cui studio in ……… Via ……… ha eletto domicilio come da delega in calce al [a margine del] presente atto [ovvero: in forza di procura speciale per atto di Notaio ……… n. ……… Rep. in data ……… qui allegata in copia conforme],

PREMESSO

- che il Tribunale di ……… con decreto in data ……… dichiarava la chiusura della liquidazione giudiziale suindicato, su istanza del Curatore [del debitore - d’ufficio], a norma dell’art. 233, lett………. CCII;

- che unitamente al decreto di chiusura il Tribunale di ………ha pronunciato l’esdebitazione di ……… dichiarando inesigibili i crediti non interamente soddisfatti ai sensi dell’art. 281 CCII;

- che il decreto del Tribunale è stato comunicato in data ………

- che l’esponente, nella sua qualità di creditore della procedura, ritiene illegittimo il provvedimento per le seguenti ragioni di fatto e di diritto ………

………

………

………

………

- che a sostegno di quanto precede si intendono produrre le seguenti prove e la specifica documentazione secondo la quale ………

………

………

………

CHIEDE

che codesta Ecc.ma Corte, previa fissazione dell’udienza ex art. 124 CCII, in riforma del provvedimento impugnato, revochi il decreto con il quale i debiti vantati nei confronti di ……… e non interamente soddisfatti sono stati dichiarati inesigibili.

Con osservanza

Luogo, data ………

Firma ………

C) Giurisprudenza:

C)Giurisprudenza:

I. Rinvio.

I. Rinvio

I.Rinvio

1 V., sub art. 278.

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