[1] Più imprese in stato di crisi o di insolvenza appartenenti al medesimo gruppo e aventi ciascuna il centro degli interessi principali nello Stato italiano possono proporre con un unico ricorso la domanda di accesso al concordato preventivo di cui all’articolo 40 con un piano unitario o con piani reciprocamente collegati e interferenti.
[2] Parimenti può essere proposta con un unico ricorso, da più imprese appartenenti al medesimo gruppo e aventi tutte il proprio centro degli interessi principali nello Stato italiano, la domanda di accesso alla procedura di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti, ai sensi degli articoli 57, 60 e 61.
[3] Resta ferma l’autonomia delle rispettive masse attive e passive.
[4] La domanda proposta ai sensi dei commi 1 e 2 deve contenere l’illustrazione delle ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti invece di un piano autonomo per ciascuna impresa. Il piano o i piani di cui al comma 1 quantificano il beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo, anche per effetto della sussistenza di vantaggi compensativi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall’appartenenza al gruppo. La domanda deve inoltre fornire informazioni analitiche, complete e aggiornate sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese e indicare il registro delle imprese o i registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell’articolo 2497-bis del codice civile. Il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto, deve essere allegato al ricorso unitamente alla documentazione prevista, rispettivamente, per l’accesso al concordato preventivo o agli accordi di ristrutturazione. Si applica l’articolo 289.
[5] Il piano unitario o i piani reciprocamente collegati e interferenti, rivolti ai rispettivi creditori, aventi il contenuto indicato nell’articolo 56, comma 2, devono essere idonei a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria di ciascuna impresa e ad assicurare il riequilibrio complessivo della situazione finanziaria di ognuna. Un professionista indipendente attesta: a) la veridicità dei dati aziendali; b) la fattibilità del piano o dei piani; c) le ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti invece di un piano autonomo per ciascuna impresa; d) la quantificazione del beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo, operata ai sensi del comma 4. L’attestazione contiene anche informazioni analitiche, complete e aggiornate sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese.
[6] Su richiesta delle imprese debitrici, il piano o i piani sono pubblicati nel registro delle imprese o nei registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell’articolo 2497-bis del codice civile. Si applica l’articolo 289.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 32, comma 1, D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 42, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2020.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. La nascita della disciplina della regolazione della crisi o dell’insolvenza del gruppo - II. Il concordato di gruppo - III. (Segue) A) il piano unitario o più piani collegati e interferenti - IV. La disciplina del piano attestato - V. La disciplina degli accordi di ristrutturazione.
I. La nascita della disciplina della regolazione della crisi o dell’insolvenza del gruppo
I.La nascita della disciplina della regolazione della crisi o dell’insolvenza del gruppo1 Il codice della crisi d’impresa ha finalmente smarcato una fragorosa criticità: l’assenza di una disciplina normativa in tema di gruppi di imprese, così superando il dissidio tra la tendenziale unità economica del gruppo di imprese e la perdurante autonomia giuridica delle diverse strutture societarie nelle quali il fenomeno si articola. La l.d. n. 155/2017 ha infatti stabilito all’art. 3 i criteri direttivi cui avrebbe dovuto conformarsi il legislatore delegato; tali criteri sono stati declinati in norme di diritto positivo, forse in misura leggermente esuberante.
2 Il legislatore ha preferito offrire, in dissonanza dal codice civile (che riconosce la nozione di società controllate - art. 2359 c.c. - e di direzione unitaria ai fini delle responsabilità - art. 2497 c.c. -), la definizione di gruppo che a norma dell’art. 2, lett. h), CCII va inteso come “l’insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile, esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che l’attività di direzione e coordinamento delle società del gruppo sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci oppure dalla società o ente che le controlla, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto”.
3 Oltre al gruppo, si è voluto definire anche il gruppo di dimensioni rilevanti come quelli “composti da un’impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato, che rispettano i limiti numerici di cui all’articolo 3, paragrafi 6 e 7, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013”: ossia i gruppi composti da un’impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio dell’impresa madre superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 euro; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 euro; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 250.
II. Il concordato di gruppo
II.Il concordato di gruppo1 L’istituto concorsuale che più di tutti aveva risentito della carenza di una normativa sui gruppi era senz’altro il concordato preventivo. Non a caso le decisioni più interessanti, in materia di crisi, relative ai gruppi si reperiscono alla voce “concordato preventivo”, là dove si trovano precedenti molto rigidi (la maggior parte) nei quali si negava ogni rilevanza giuridica del gruppo ed altri (la parte minoritaria) nei quali si cercava qualche spiraglio di apertura per cercare nelle pieghe della legge qualche spunto per organizzare concordati di gruppo.
2 Le disposizioni di cui agli artt. 284-286 dettate in tema di concordato preventivo di gruppo, salve le incompatibilità correlate ai piani di continuità, sono applicabili anche al concordato semplificato perché dalle norme degli artt. 23 e 25 CCII si ricava che tale procedura può essere attivata all’esito della composizione negoziata di gruppo con la presentazione di un piano unitario.
III. (Segue) A) il piano unitario o più piani collegati e interferenti
III.(Segue) A) il piano unitario o più piani collegati e interferenti1 La regola di base è quella che assegna alle imprese del gruppo la facoltà di proporre un piano unitario o più piani collegati e interferenti, fermo restando che la richiesta deve provenire dalle imprese (in assenza della figura soggettiva “gruppo”) e che è sempre possibile proporre domande fra loro svincolate. La domanda di gruppo deve essere intesa come un fascio di domande connesse, con la conseguenza che le deliberazioni che gli organi sociali devono adottare, riguardano ciascuna singola entità; preferibilmente, ma non necessariamente, queste delibere dovrebbero includere la consapevolezza della confluenza della domanda singola in una domanda di gruppo, ma in ogni caso la decisione di partecipare alla domanda unitaria esclude che poi la singola entità possa opporsi all’omologazione.
2 Non è revocabile in dubbio che la proposta debba, invece, essere formulata distintamente per ogni singola impresa; la proposta è rivolta, solo, ai creditori dell’impresa e non ai creditori del gruppo e ciò tenuto conto della conferma del dogma per cui resta ferma l’autonomia delle rispettive masse attive e passive: non si può, dunque, postulare che vi sia il riconoscimento del consolidamento sostanziale: ad esempio, le partite infragruppo non vengono elise ma neutralizzate ai fini del voto. Ciò che può essere unitario o collegato è il piano, ovverosia la strategia delle operazioni che le imprese intendono realizzare al fine di meglio tutelare i creditori. Parimenti, le informazioni sulla struttura del gruppo sono comuni e devono consentire agli organi della procedura ed ai creditori di avere una informazione più dettagliata possibile
3 La domanda di gruppo è ammissibile quando contiene l’illustrazione delle ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare (i) un piano unitario ovvero (ii) piani reciprocamente collegati e interferenti invece di un piano autonomo per ciascuna impresa. Un piano di gruppo, nelle sue due variabili, è certamente un piano più complesso che presuppone la realizzazione di una serie di operazioni che, astrattamente, potrebbero favorire alcune società, alcuni creditori e alcuni soci in luogo di altri.
4 Rispetto alla disciplina del concordato preventivo, in tema di gruppi è rimasta la clausola del “miglior soddisfacimento dei creditori”, e non sembra essere una dimenticanza o un errore perché va rapportata alla comparazione tra proposta dell’impresa inserita nel gruppo e proposta svincolata della singola impresa (pur se tale comparazione risulta disagevole perché la proposta della società monade non potrà che essere virtuale).
5 Se è vero che i creditori devono trovare un soddisfacimento migliore, è altrettanto vero che il beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo può dipendere dalla sussistenza di vantaggi compensativi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall’appartenenza al gruppo.
6 Occorre chiedersi se le proposte concorrenti (art. 90 CCII) siano praticabili nell’ambito di un piano di gruppo. La risposta dovrebbe essere negativa rispetto alle singole entità del gruppo, ma positiva se un terzo intendesse avanzare una proposta, parimenti, di gruppo; certo, si crea il problema della individuazione della soglia rilevante del 10% dei crediti (che andrebbe computata sull’ammontare dei crediti di tutte le imprese coinvolte nel concordato di gruppo) nonché quello dell’attribuzione della direzione unitaria, ma anche questa criticità potrebbe essere superata volta che il nostro sistema legge la direzione unitaria dal punto di vista della direzione di fatto, senza eccessi di formalità, sull’assetto partecipativo.
IV. La disciplina del piano attestato
IV.La disciplina del piano attestato1 Già prima del codice della crisi non si dubitava del fatto che si potesse configurare un coordinamento tra più piani attestati riferiti a singole unità di un gruppo, fermo restando che era necessaria una attestazione per l’attuabilità del piano di risanamento di ciascuna impresa.
2 Il debitore può predisporre e rivolgere ai creditori di ciascuna impresa in cui si articola il gruppo, un piano unitario o più piani reciprocamente collegati e interferenti, aventi il contenuto indicato nell’art. 56, c. 2, CCII, piani che devono essere idonei a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria di ciascuna impresa e ad assicurare il riequilibrio complessivo della situazione finanziaria di ognuna.
3 In verità, il singolo piano attestato non deve contenere alcuna previsione specifica sul pagamento dei creditori perché il pagamento dei creditori è funzionale al risanamento ed il risanamento, a sua volta, si fonda su una serie di atti e attività che devono tra loro coordinarsi
4 Ecco, dunque, che risulta eccentrica la previsione per cui il professionista indipendente debba attestare - oltre che la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano o dei piani offrendo informazioni analitiche, complete e aggiornate sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese - anche (i) le ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti invece di un piano autonomo per ciascuna impresa e (ii) la quantificazione del beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo, operata ai sensi del comma 4, e cioè anche per effetto della sussistenza di vantaggi compensativi.
5 Nel piano attestato non è prevista una votazione, non si raccolgono le adesioni e non c’è alcun controllo, né preventivo, né omologatorio del giudice; dobbiamo, pertanto, chiederci quale sia il significato della previsione del miglior soddisfacimento e della quantificazione del beneficio per i creditori delle singole entità. La spiegazione più ragionevole dell’inciso normativo sta nel fatto che il miglior soddisfacimento ed i benefici per i creditori devono essere gli argomenti per indurre i creditori a prestare consenso alla manovra finanziaria che, di prassi, accompagna il piano.
V. La disciplina degli accordi di ristrutturazione
V.La disciplina degli accordi di ristrutturazione1 Per quanto pertiene agli accordi di ristrutturazione la disciplina di riferimento è raccolta nell’art. 284, c. 2, CCII nella parte in cui si stabilisce che le imprese del gruppo in stato di crisi e aventi tutte il proprio centro degli interessi principali nello Stato italiano, possono formulare la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti (nelle varianti di cui agli artt. 57, 60 e 61 CCII) con unico ricorso fondato su di un piano unitario o su più piani reciprocamente collegati ed interferenti.
2 Ma, anche in questo caso, nel ricorso devono essere enunciate le ragioni della maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti invece di un piano autonomo per ciascuna impresa. Il piano o i piani devono quantificare il beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo, anche per effetto della sussistenza di vantaggi compensativi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall’appartenenza al gruppo.
3 Il miglior soddisfacimento dei creditori e i benefici assicurati sono soltanto le ragioni che, se adeguatamente illustrate, possono spingere i creditori a prestare l’adesione. Una volta che la legge impone che restino distinte le masse attive e passiva (art. 284, c. 3, CCII) non v’è dubbio che il computo delle adesioni (ai fini degli artt. 57, 60 e 61 CCII) debba avvenire per ciascuna entità; parimenti, pur potendo essere depositata una attestazione unica, il professionista deve certificare veridicità dei dati e fattibilità del piano anche con riferimento a ciascuna impresa.
4 Tuttavia, tanto nel caso del piano unitario che di quelli collegati, le imprese possono chiedere nel ricorso per l’omologazione che sia regolato il mancato raggiungimento della soglia di adesioni: ovverosia, possono stabilire che l’intero accordo o tutti gli accordi non acquistino efficacia se non siano tutti omologati, oppure possono stabilire che l’accordo possa produrre effetti anche se non tutti gli accordi siano suscettibili di omologazione, a condizione che i piani e gli accordi omologabili non siano decisivamente influenzati dalla mancata omologazione degli altri ed a condizione che non siano state compiute operazioni giustificabili solo nell’ambito dell’accordo di gruppo, soluzione diversa da quella che vedremo per il concordato e che si giustifica per il differente perimetro dei diritti dei creditori.
5 È possibile prevedere che i piani interferenti e collegati possano appartenere a tipologie diverse (accordi agevolati, ad efficacia estesa e ordinari); anche il piano unitario può collegarsi a accordi di tipo diverso perché è utile ricordare che l’unitarietà riguarda il piano e non l’accordo. Nel caso degli accordi di gruppo, il ricorso per omologazione, ai fini istruttori, deve includere informazioni di dettaglio sulla struttura del gruppo e deve essere accompagnato dal deposito del bilancio consolidato.