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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

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    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Massimo Fabiani, Giovanni Battista Nardecchia

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

    286. Procedimento di concordato di gruppo (1)

    Mostra tutte le note

    [1] Se le diverse imprese del gruppo hanno il proprio centro degli interessi principali in circoscrizioni giudiziarie diverse, è competente il tribunale individuato ai sensi dell’articolo 27 in relazione al centro degli interessi principali della società o ente o persona fisica che, in base alla pubblicità prevista dall’articolo 2497-bis del codice civile, esercita l’attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, dell’impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria in base all’ultimo bilancio approvato.

    [2] Il tribunale, se accoglie il ricorso, nomina un unico giudice delegato e un unico commissario giudiziale per tutte le imprese del gruppo e dispone il deposito di un unico fondo per le spese di giustizia.

    [3] I costi della procedura sono ripartiti fra le imprese del gruppo in proporzione delle rispettive masse attive.

    [4] Il commissario giudiziale, con l’autorizzazione del giudice, può richiedere alla Commissione nazionale per le società e la borsa - CONSOB o a qualsiasi altra pubblica autorità informazioni utili ad accertare l’esistenza di collegamenti di gruppo e alle società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari di diritti sulle azioni o sulle quote ad esse intestate. Le informazioni sono fornite entro quindici giorni dalla richiesta.

    [5] I creditori di ciascuna delle imprese che hanno proposto la domanda di accesso al concordato di gruppo, suddivisi per classi qualora tale suddivisione sia prevista dalla legge o dal piano, votano in maniera contestuale e separata sulla proposta presentata dall’impresa loro debitrice. Il concordato di gruppo è approvato quando le proposte delle singole imprese del gruppo sono approvate dalla maggioranza prevista dall’articolo 109.

    [6] Sono escluse dal voto le imprese del gruppo titolari di crediti nei confronti dell’impresa ammessa alla procedura.

    [7] Il tribunale, con il decreto di omologazione, nomina un comitato dei creditori per ciascuna impresa del gruppo e, quando il concordato prevede la cessione dei beni, un unico liquidatore giudiziale per tutte le imprese.

    [8] Il concordato di gruppo omologato non può essere risolto o annullato quando i presupposti per la risoluzione o l’annullamento si verificano soltanto rispetto a una o ad alcune imprese del gruppo, a meno che ne risulti significativamente compromessa l’attuazione del piano anche da parte delle altre imprese.

    (1) Articolo così sostituito dall’art. 32, comma 3, D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 42, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2020.

    A) Inquadramento funzionale:

    A)Inquadramento funzionale:

    I. Il procedimento del concordato di gruppo.

    I. Il procedimento del concordato di gruppo

    I.Il procedimento del concordato di gruppo

    1 Qualora le imprese abbiano il COMI in circoscrizioni giudiziarie diverse, le domanda vanno presentate dinanzi al tribunale competente individuato ai sensi dell’art. 27 CCII (che può essere quello circondariale o distrettuale a seconda della dimensione del gruppo) in relazione al centro degli interessi principali della società o ente o persona fisica che, in base alla pubblicità prevista dall’art. 2497-bis c.c., esercita l’attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, dell’impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria in base all’ultimo bilancio approvato.

    2 Se le domande proposte dalle più imprese con il piano unitario o collegato sono ammissibili, il tribunale, procedendo ai sensi dell’art. 47 CCII, nomina un unico giudice delegato e un unico commissario giudiziale per tutte le imprese del gruppo e dispone il deposito di un unico fondo per le spese di giustizia. Questa previsione esprime una forma di concentrazione processuale: allo stesso criterio si ispira la previsione in base alla quale con la sentenza di omologazione, il tribunale nomina un comitato dei creditori per ciascuna impresa del gruppo e, quando il concordato prevede la cessione dei beni, un unico liquidatore giudiziale per tutte le imprese.

    3 Di consolidamento procedimentale si può discorrere, invece, con riferimento alla fase delle votazioni e alla fase eventuale della risoluzione e dell’annullamento. Le votazioni sono organizzate in maniera contestuale e separata sulla proposta di ciascuna impresa e al voto sono ammessi i creditori di ogni entità del gruppo ma solo in relazione allo specifico loro debitore, previa eventuale collocazione in classi separate se ciò è voluto dalla legge o previsto nel piano.

    4 Il concordato di gruppo è approvato soltanto se tutte le proposte sono omologate e questo testimonia un consolidamento procedimentale, riprodotto anche nella parte in cui è possibile che la sussistenza di una causa di risoluzione o di annullamento di un concordato omologato rifluisca sugli altri concordati quando è significativamente compromessa l’attuazione del piano anche da parte delle altre imprese. In queste ipotesi, come si vede, gli effetti della sorte di una impresa sono ribaltati sulle sorti dell’intero procedimento di gruppo, cosa che non accadrebbe se le regole fossero ispirate alla semplice concentrazione processuale.

    5 In ordine alla votazione va rilevato che oltre alle cause ostative previste per l’espressione del voto nell’art. 109, sono escluse dal voto le imprese del gruppo (dunque anche se non ricorrono le condizioni dell’art. 109) titolari di crediti nei confronti dell’impresa ammessa alla procedura.

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