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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

288. Procedure concorsuali autonome di imprese appartenenti allo stesso gruppo

[1] Nel caso in cui più imprese appartenenti a un medesimo gruppo siano assoggettate a separate procedure di liquidazione giudiziale ovvero a separate procedure di concordato preventivo, eventualmente dinanzi a tribunali diversi, gli organi di gestione delle diverse procedure cooperano per facilitare la gestione efficace di tali procedure.

A) Inquadramento funzionale:

A)Inquadramento funzionale:

I. La procedura unitaria di liquidazione giudiziale del Gruppo - II. Profili processuali - III. L’apertura della liquidazione - IV. La chiusura della liquidazione - V. Il regime impugnatorio.

I. La procedura unitaria di liquidazione giudiziale del Gruppo

I.La procedura unitaria di liquidazione giudiziale del Gruppo

1 Quando più imprese appartenenti ad un gruppo si trovano simultaneamente in stato di insolvenza hanno due alternative: (i) possono, secondo tradizione, presentare più ricorsi per l’apertura della liquidazione giudiziale di ciascuna, dinanzi al tribunale circondariale competente ai sensi dell’art. 27 CCII; in questo caso, in base all’art. 288 CCII, i curatori delle diverse procedure cooperano per facilitarne la gestione efficace di tali procedure; (ii) oppure, se tutte hanno il COMI nello Stato italiano, possono presentare un unico ricorso, dinanzi ad un solo tribunale per essere assoggettate ad una procedura di liquidazione giudiziale unitaria.

2 La norma che ammette la procedura unitaria (art. 287) è facilmente adattabile nel caso in cui la domanda sia proposta dalle società debitrici perché l’apertura della procedura unitaria non è necessitata ma presuppone che l’unitarietà sia opportuna per una migliore allocazione degli attivi, e ciò al fine di migliorare il soddisfacimento dei creditori. Per poter effettuare queste valutazioni il tribunale tiene conto dei preesistenti reciproci collegamenti di natura economica o produttiva, della composizione dei patrimoni delle diverse imprese e della presenza dei medesimi amministratori.

3 Se il curatore, all’esito delle sue indagini, ravvisa che un’impresa del gruppo non ancora assoggettata alla procedura di liquidazione giudiziale si trova in stato di insolvenza, segnala tale circostanza agli organi di amministrazione e controllo perché si attivino per presentare la domanda di cui all’art. 37 CCII (o perché adottino una iniziativa ai sensi dell’art. 40 CCII); in difetto, al curatore è attribuita la legittimazione a promuove direttamente il ricorso per l’accertamento dello stato di insolvenza di detta impresa, al modo di quanto accade per l’estensione al socio illimitatamente responsabile (v., art. 256 CCII).

II. Profili processuali

II.Profili processuali

1 Ai fini della competenza il ricorso per l’accesso alla procedura unitaria, nel caso in cui ciascuna entità abbia sede in circoscrizioni diverse, è proposto davanti al tribunale presso il quale è depositata la prima domanda di liquidazione giudiziale, a conferma che se le domande non sono contestuali ciò significa che la procedura unitaria può essere attivata dai creditori o dal p.m. Cfr. [F841] [F842] [F843].

2 Se, invece, vi sono più domande contestuali, si preferisce il tribunale di cui all’art. 27 CCII individuato (i) in relazione al centro degli interessi principali della società o ente o persona fisica che, in base alla pubblicità prevista dall’art. 2497-bis c.c., esercita l’attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, (ii) dell’impresa che presenta la più elevata esposizione debitoria in base all’ultimo bilancio approvato.

3 Pertanto, prima di giungere alla procedura unitaria, si transita da un procedimento unitario (artt. 40 e 41 CCII) e da un’unica sentenza che apre la procedura unitaria di liquidazione giudiziale di ciascuna impresa del gruppo a condizione che: (a) ciascuna abbia i requisiti dimensionali di cui agli artt. 2 e 121 CCII (non essendo prevista una attrazione per la liquidazione controllata, e di riflesso una estensione per le imprese minori e quelle agricole) e (b) ciascuna si trovi in stato di insolvenza.

4 In virtù dei principi di autonomia patrimoniale e di distinta personalità giuridica delle imprese del gruppo, l’insolvenza si valuta con riferimento a ciascun soggetto debitore contro cui sia stata presentata un’istanza di liquidazione giudiziale, restando indifferente la circostanza che quella singola impresa sia inserita in un gruppo, pur se l’appartenenza ad esso può essere significativa nella prospettiva di acquisire maggiori notizie sulla solvibilità della singola impresa, considerando che la dimostrazione della solidità del gruppo può essere avanzata nel singolo procedimento con la messa a disposizione di liquidità o con la prestazione di garanzie.

III. L’apertura della liquidazione

III.L’apertura della liquidazione

1 Con la sentenza il tribunale nomina, salvo che sussistano specifiche ragioni (ovverosia possibili conflitti di interesse), un unico giudice delegato, un unico curatore, un comitato dei creditori per ciascuna impresa del gruppo a conferma del fatto che la liquidazione non riguarda il gruppo, che non è “personificato”, ma ciascuna entità. Poiché la procedura unitaria non comporta alcun consolidamento sostanziale, le masse attive e passive restano totalmente distinte, con la conseguenza che si formano tanti stati passivi quante sono le imprese.

2 Il maggior vantaggio della liquidazione giudiziale di gruppo dovrebbe essere costituito da una migliore liquidazione degli attivi come può accadere nel classico caso in cui in un gruppo le imprese siano destinate all’attività produttiva, a quella commerciale, a quella di prestazione di servizi, a quella immobiliare: è evidente che potrebbe risultare più vantaggiosa una cessione dell’azienda nella sua interezza, formata da patrimoni di diversi debitori. Resta, però, fermo che il ricavato della liquidazione dovrà essere distribuito tra le varie imprese in misura proporzionale come si ricava, specularmente, dal fatto che i costi generali vanno imputati proporzionalmente.

IV. La chiusura della liquidazione

IV.La chiusura della liquidazione

1 L’apertura di una procedura unitaria non impone, però, la chiusura unitaria perché potrà accadere che vi siano imprese per le quali ricorrono le condizioni della chiusura e altre per le quali, invece, la procedura deve proseguire .

V. Il regime impugnatorio

V.Il regime impugnatorio

1 Quanto al regime impugnatorio, poiché la sentenza apre la procedura unitariamente ma distintamente per ciascuna entità, il reclamo di cui all’art. 52 CCII può essere proposto contro la sentenza nella parte in cui ha aperto la liquidazione giudiziale di una impresa, senza che ciò si rifletta sulla procedura unitaria; ma potrà anche essere proposto contro la sentenza nel suo complesso quando, ad esempio, si opponga l’insussistenza della figura soggettiva del gruppo, nel qual caso cade la procedura unitaria ma restano aperte singole procedure alle quali si applicherà l’art. 288 CCII.

B) Frmule

B)Frmule
F841
SENTENZA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI GRUPO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

Sezione ………

riunito in camera di consiglio con l’intervento dei Sigg. magistrati:

dott………. Presidente

dott………. Giudice

dott………. Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto: dichiarazione di liquidazione giudiziale nei confronti di ………

………

………

Visto il ricorso con il quale le società ………

………

………

hanno chiesto l’apertura della liquidazione giudiziale delle diverse entità che costituiscono un gruppo di imprese;

visto la documentazione allegata dalla quale si ricava che la società ……… controlla direttamente la società ……… con una partecipazione del ………%

rilevato che a sua volta la società ……… controlla in misura totalitaria (100%) la società ……… e in misura del ………% la società ………

ritenuto che la società ……… come risulta dal registro delle imprese possa considerarsi l’impresa che svolge attività di direzione e coordinamento nei confronti di ………;

Ritenuta la competenza del giudice adito in quanto l’impresa capogruppo ha la sede legale [principale - effettiva] in un Comune ricompreso nel Circondario di questo Tribunale.

Rilevato che ciascuna società debitrice deve essere considerata un imprenditore commerciale oltre le soglie di cui agli artt. 2 e 121 CCII e come tale assoggettabile a liquidazione giudiziale per quanto si ricava dal certificato camerale in atti, dalla natura dell’attività svolta e dalla caratteristica del rapporto sotteso al credito azionato.

Rilevato che lo stato di insolvenza di ciascuna società si ricava da una pluralità di elementi sintomatici, rappresentati nel caso concreto da ……… [inadempimenti - decreti ingiuntivi - sentenze di condanna - protesti di titoli di credito - esito infruttuoso di esecuzioni - cessazione dell’attività - chiusura della sede ed irreperibilità dei titolari dell’impresa - concordato stragiudiziale inadempiuto - dichiarazioni confessorie - situazione patrimoniale ……… - mancato deposito dei bilanci] ………

………

………

………

Rilevato che dalle indagini esperite, risultano sicuramente sorpassate le soglie di cui all’art. 2 CCII, così come l’indebitamento appare superiore ad euro 30.000,00.

Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di liquidazione giudiziale ai sensi dell’art. 287 CCII

P.Q.M.

Visti gli artt. 2, 41, 49 e 256 CCII

DICHIARA

la liquidazione giudiziale dell’impresa capogruppo ………, con sede in ………;

DICHIARA

la liquidazione giudiziale del socio ………, nato a ………, in data ………

la liquidazione giudiziale della società ……… con sede in ………

la liquidazione giudiziale della società ……… con sede in ………

la liquidazione giudiziale della società ……… con sede in ………

NOMINA

il dott………. Giudice delegato in ciascuna delle procedure;

NOMINA

il ……… [dott.- rag.- avv.], con studio in ………, curatore della liquidazione giudiziale di ciascuna delle procedure mandando al Giudice delegato di nominare diversi comitati dei creditori

ORDINA

ordina a ciascuna società il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell’art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell’elenco dei creditori corredato dall’indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell’art. 39 CCII

STABILISCE

che si procederà all’esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato all’udienza del ………, ad ore ……… per la società ………

che si procederà all’esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato all’udienza del ………, ad ore ……… per la società ………

che si procederà all’esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato all’udienza del ………, ad ore ……… per la società ………

che si procederà all’esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato all’udienza del ………, ad ore ……… per la società ………

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell’adunanza fissata per l’esame dello stato passivo per l’inoltro delle domande di insinuazione al curatore con le modalità di cui all’art. 201 CCII

AUTORIZZA

Il curatore con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l’elenco dei clienti e l’elenco dei fornitori di cui all’art. 21, d.l. 31.5.2010, n. 78, convertito dalla l. 30.7.2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l’impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l’impresa debitrice

DICHIARA

la sentenza immediatamente produttiva di effetti.

Così deciso in camera di consiglio in data ………

Il Giudice est……….

Il Presidente ………

F842
ISTANZA PER LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI SOCIETÀ DEL GRUPO

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

Sezione ………

***

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………

G.D.: dr……….

Curatore: ………

Sent. n.: ………

***

ISTANZA PER ESTENSIONE DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ALLA SOCIETÀ DEL GRUPPO

Ill.mo Tribunale,

il sottoscritto ………, curatore della liquidazione giudiziale in epigrafe, giusta autorizzazione del Giudice delegato in data ……… ai sensi degli artt. 123 e 128 CCII rappresentato e difeso dall’avv………. come da procura ………, del presente atto

ESPONE

- con sentenza del ……… il Tribunale di ……… dichiarava la liquidazione giudiziale della società………

- dall’esame della documentazione agli atti è risultato che tale società ha una rete di partecipazioni con altre entità che, assieme, formano il gruppo di imprese ………

- La società ………sottoposta a liquidazione giudiziale non è creditrice della società………e non ha dunque titolo per presentare il ricorso ai sensi degli artt. 37 e 40 CCII ………

- Tuttavia, ai sensi dell’art. 287 CCII il curatore di una società facente parte di un gruppo è legittimato a presentare il ricorso per l’accertamento dello stato di insolvenza quando l’organo amministrativo della stessa rimanda inerte ………

- Poiché nel caso di specie il sottoscritto curatore ha inviato una comunicazione a mezzo PEC all’amministratore unico della società ……… invitandolo a presentare il ricorso per la liquidazione giudiziale ma tale iniziativa non è stata avviata ………

Quanto alla situazione economica della società……… si precisa che la stessa si trova in stato di insolvenza in quanto ………

Tutto ciò considerato il sottoscritto curatore

FA ISTANZA

perché l’Ill.mo Tribunale, esperiti gli adempimenti di cui all’art. 287 CCII, sentito il Sig………. ai sensi dell’art. 41 CCII, voglia dichiarare la liquidazione giudiziale della società ………

Luogo, data ………

Firma ………

F843
LETTERA AI CURATORI DELLE ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO

RACCOMANDATA A.R.

Egregi Sigg.

………

………

………

Oggetto: Liquidazione giudiziale ………, dichiarata dal Tribunale di ……… con sentenza n………. del ………].

Nella mia qualità di Curatore della Liquidazione giudiziale suindicato, con la presente Vi rappresento che dai documenti acquisiti risulta che la stessa, in virtù dei rapporti partecipativi ………, faccia parte di un gruppo di imprese costituito anche dalle società ………

Preso atto che tali società sono anch’esse assoggettate a liquidazione giudiziale e le SS.LL. ne sono i rispettivi curatori, tenuto conto del fatto che per ragioni logistiche appare opportuno un coordinamento delle attività di liquidazione del patrimonio al fine di conseguire il miglior risultato per i creditori

Nel chiedere la Vostra collaborazione sin da ora mi rendo disponibile per ………

Luogo, data ………

Il curatore ………

Fine capitolo
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