[1] I crediti che la società o l’ente o la persona fisica esercente l’attività di direzione e o coordinamento vanta, anche a seguito di escussione di garanzie, nei confronti delle imprese sottoposte a direzione e coordinamento, o che queste ultime vantano nei confronti dei primi sulla base di rapporti di finanziamento contratti dopo il deposito della domanda che ha dato luogo all’apertura della liquidazione giudiziale o nell’anno anteriore, sono postergati rispetto al soddisfacimento degli altri creditori. Se tali crediti sono stati rimborsati nell’anno anteriore alla domanda che ha dato luogo all’apertura della liquidazione giudiziale, si applica l’articolo 164.
[2] La disposizione di cui al comma 1, primo periodo, non si applica ai finanziamenti previsti dall’articolo 102.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. Le regole della postergazione nel gruppo
I.Le regole della postergazione nel gruppo1 Il codice della crisi è intervenuto sull’istituto della postergazione societaria modificando l’art. 2467 c.c. e trasferendo la sanzione della inefficacia del pagamento effettuato a favore del socio e di chi esercita attività di direzione e coordinamento nell’alveo delle azioni di inefficacia concorsuali (v. art. 164 CCII).
2 L’art. 292 CCII detta invece due regole: la prima regola dispone che il rango della postergazione è assegnato ai crediti che la società o l’ente o la persona fisica esercente l’attività di direzione e o coordinamento vanta, anche a seguito di escussione di garanzie, nei confronti delle imprese sottoposte a direzione e coordinamento (finanziamenti downstream), o che queste ultime vantano nei confronti dei primi (finanziamenti upstream), e ciò sulla base di rapporti di finanziamento contratti dopo il deposito della domanda che ha dato luogo all’apertura della liquidazione giudiziale o nell’anno anteriore; tali crediti sono postergati rispetto al soddisfacimento degli altri creditori, eccetto quelli autorizzati nel regime di cui all’art. 102 CCII.
3 La seconda regola, di diritto della crisi, impone che se i crediti dei soci o di chi esercita direzione unitaria sono stati rimborsati nell’anno anteriore alla domanda che ha dato luogo all’apertura della liquidazione giudiziale, si applica l’art. 164 CCII: si tratta di una disposizione incompleta perché la regola della postergazione, ora, colpisce anche il finanziamento ascendente e di riflesso dovrebbe colpire il pagamento discendente. Cfr. [F849].
B) Frmule
B)FrmuleTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione ………
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LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………
G.D.: dr……….
Curatore: ………
Sent. n.: ………
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ISTANZA PER AUTORIZZAZIONE AD AGIRE IN REVOCATORIA EX ARTT. 164 e 292 CCII
Ill.mo Signor Giudice Delegato,
il sottoscritto ………, curatore della liquidazione giudiziale in epigrafe,
ESPONE
quanto segue:
- la società ……… sottoposta a liquidazione giudiziale con sentenza del ……… era socia della società ………
- in data ……… la società ……… ha erogato un finanziamento di euro ……… alla società ………
- in data ……… la società ora in liquidazione giudiziale ha rimborsato il predetto finanziamento in misura di euro ………
- poiché il rimborso del finanziamento deve intendersi come pagamento inefficace ai sensi degli artt. 164, c. 2 e 292 CCII in quanto intervenuto entro l’anno anteriore a ………
Tutto ciò premesso ed esposto, il sottoscritto
FA ISTANZA
perché la S.V. Ill.ma, ravvisatane l’opportunità, voglia autorizzare l’azione ex art. 164, c. 2, in relazione all’art. 292 CCII nei confronti di ………
Con osservanza
Luogo, data ………
Il Curatore ………