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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

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    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Massimo Fabiani, Giovanni Battista Nardecchia

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

    295. Liquidazione coatta amministrativa e liquidazione giudiziale

    Mostra tutte le note

    [1] Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette a liquidazione giudiziale, salvo che la legge diversamente disponga.

    [2] Quando la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di liquidazione giudiziale, la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa preclude l’apertura della liquidazione giudiziale.

    A) Inquadramento funzionale:

    A)Inquadramento funzionale:

    I. L’alternatività della l.c.a. e le ipotesi di concorso tra procedure.

    I. L’alternatività della l.c.a e le ipotesi di concorso tra procedure

    I.L’alternatività della l.c.a e le ipotesi di concorso tra procedure

    1 La liquidazione coatta amministrativa, salvo che per le società cooperative commerciali, è alternativa alla liquidazione giudiziale ma può essere compatibile con il concordato preventivo, nel senso che vi sono imprese che, anche quando sono escluse dalla liquidazione giudiziale, possono nondimeno proporre una domanda di concordato preventivo (v. art. 296 CCII).

    2 Vi sono dei casi, segnatamente quello delle cooperative con oggetto commerciale, per i quali è disposta la concorrenza fra la liquidazione coatta e la liquidazione giudiziale (art. 295 CCII, art. 2545-terdecies c.c.). Nell’ipotesi di concorso fra l.c.a. e liquidazione giudiziale, il conflitto va risolto applicando il principio della prevenzione, nel senso che l’apertura di una delle due procedure concorsuali preclude l’altra. Cfr. [F850] [F851] [F852].

    3 Per individuare quale sia la procedura concorsuale che debba ritenersi previamente instaurata è necessario far riferimento, rispettivamente, alla data di emissione (ovvero di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) del decreto ministeriale di messa in l.c.a. ed a quella di deposito in cancelleria della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.

    4 Ove, invece, la legge non preveda il concorso, in caso di errata apertura di una delle due procedure concorsuali occorre reagire con le regole ordinarie. Qualora venga dichiarata la liquidazione giudiziale di una impresa assoggettabile esclusivamente alla l.c.a. la sentenza va impugnata con il reclamo ex art. 51 CCII. Tuttavia, se la sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale non viene impugnata e passa in giudicato (ferma restando l’ipotetica praticabilità della revocazione di cui all’art. 395 c.p.c. ove ne ricorrano le condizioni), la decisione non può essere rimossa perché non è prevista la conversione di una procedura in un’altra. Se mai, di fronte a situazioni paradossali - la dichiarazione della liquidazione giudiziale di una pubblica amministrazione -, resta la via dell’actio nullatatis da far valere in ogni tempo contro l’atto abnorme.

    5 Qualora venga disposta la l.c.a. in luogo della liquidazione giudiziale, anche se il provvedimento non è impugnato con ricorso al giudice amministrativo, l’autorità amministrativa in via di autotutela può sempre annullare il decreto che ha sancito l’apertura della procedura.

    6 Con riguardo, infine, alle ipotesi di concorso tra l.c.a. ed amministrazione straordinaria, si dovrebbe riconoscere la prevalenza dell’amministrazione straordinaria sull’altra procedura (che ha finalità esclusivamente liquidatoria), dal momento che l’amministrazione straordinaria assolve alla funzione di salvaguardare i complessi produttivi, funzione che la l.c.a. ovviamente travolgerebbe.

    B) Frmule

    B)Frmule
    F850
    RICORSO DEL CREDITORE DI IMPRESA ASSOGGETTABILE, IN VIA ALTERNATIVA EX ART. 295 CCII, ALLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE OVVERO ALLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione ………

    RICORSO PER LA DICHIARAZIONE DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE, OVVERO, IN SUBORDINE, PER LA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI INSOLVENZA

    Il sottoscritto ………, quale amministratore unico nonché legale rappresentante pro-tempore della società ………, con sede legale in ………, rappresentato e difeso, in forza di procura alle liti in calce al presente atto, dall’avvocato ……… del foro di ………, con studio in ………, presso e nello studio del quale ha eletto domicilio,

    PREMESSO CHE

    - la ricorrente ……… è creditrice della società cooperativa a r.l………., con sede legale e amministrativa in ……… della somma di euro ……… (in linea capitale), come risulta dal decreto ingiuntivo non opposto e divenuto definitivo, pronunziato il ……… dal Tribunale di ……… e notificato in data ………;

    - nessun pagamento, nemmeno parziale, è avvenuto successivamente alla notifica del precetto di pagamento, avvenuto il ………;

    - nei confronti della società cooperativa a r.l………. risultano trascritti sugli immobili più pignoramenti immobiliari e più ipoteche giudiziali di rilevante importo, come risulta dalla visura RR.II………., che si allega;

    - l’esame del bilancio dell’ultimo esercizio, chiuso alla data del ………, consente di rilevare che le perdite maturate hanno integralmente intaccato il capitale sociale e permane una situazione di illiquidità e di grave squilibrio finanziario, tale da comprovare la non temporanea incapacità della cooperativa ……… di far fronte alle proprie obbligazioni;

    - come risulta dallo statuto sociale e dalla visura eseguita presso il registro delle imprese di ………, la società cooperativa esercita in prevalenza una attività tipicamente commerciale, consistente ……… [descrizione dell’attività commerciale in concreto esercitata, anche se non contemplata nell’oggetto sociale];

    - per quanto è noto alla ricorrente, la società debitrice non risulta esser stata posta in liquidazione coatta amministrativa;

    CHIEDE

    che l’Ill.mo Tribunale di ………, visti gli artt. 2-49, 121 e 295 CCII e 2545-terdecies c.c., ritenuta la propria competenza, previa audizione del legale rappresentate pro-tempore della società cooperativa ………,

    VOGLIA DICHIARARE

    in via principale, la sua liquidazione giudiziale e, in via meramente subordinata, qualora non ricorressero i presupposti di legge, lo stato di insolvenza della società cooperativa ………, con sede legale ed amministrativa in ………, esercente l’attività di ………

    Si allegano:

    visura camerale della società ricorrente ………;

    copia ricorso per ingiunzione di pagamento, con relativo decreto;

    copia visura eseguita presso RR.II. di ………;

    copia del bilancio al ………;

    visura camerale della società cooperativa ………

    Luogo, data ………

    Firma ………

    F851
    ISTANZA DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE DI CONVERSIONE DELLA SENTENZA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DI IMPRESA ASSOGGETTABILE A L.C.A. CON ESCLUSIONE DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione ………

    ISTANZA DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE PER LA CONVERSIONE DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

    Il sottoscritto ………, domiciliato in ………, nella sua qualità di commissario liquidatore dell’impresa ………, con sede legale in ………, nominato con decreto ministeriale di data ………

    PREMESSO CHE

    1) l’impresa ……… è stata dichiarata insolvente con sentenza del Tribunale di ……… di data ………;

    2) con successivo decreto ministeriale [indicare provvedimento di ammissione alla l.c.a.] del ……… è stata aperta la procedura di l.c.a. dell’impresa ………;

    3) l’impresa ………, con sede legale ed amministrativa in ………, è stata posta in liquidazione giudiziale dal Tribunale di ……… con sentenza depositata in data ………;

    4) al momento dell’apertura della procedura di l.c.a. dell’impresa ………, quest’ultima risultava legata da un rapporto di collegamento con l’impresa ………, in quanto quest’ultima era, allora, controllata dalla società ………, che tramite la società ……… controllava al 100% l’impresa ……… in l.c.a.;

    5) il criterio di collegamento fra le due imprese, quella ammessa alla l.c.a. e quella sottoposta a liquidazione giudiziale, trova fondamento anche in un rapporto di finanziamento ……… [descrizione], esistente al momento in cui l’impresa ……… è stata posta in l.c.a.;

    6) ritenuto che l’impresa collegata ……… debba essere assoggettata alla procedura di l.c.a., a cui è stata sottoposta la collegata ………, in quanto al momento della dichiarazione di liquidazione giudiziale era già stato pubblicato il provvedimento ministeriale che disponeva la l.c.a. dell’impresa ………;

    7) visto l’articolo ……… della legge ………;

    CHIEDE

    che il Tribunale di ………, previo accertamento del rapporto di collegamento tra l’impresa ……… in l.c.a. e l’impresa ……… debitrice, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo ……… della legge ………, voglia dichiarare quest’ultima assoggettata alla l.c.a., previa conversione della sentenza di liquidazione giudiziale.

    Si allega:

    1. Sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza dell’impresa ………

    2. Decreto ministeriale di ammissione alla l.c.a.;

    3. Relazione del Commissario liquidatore ………

    4……….

    Luogo, data ………

    Il Commissario liquidatore ………

    F852
    SENTENZA DI CONVERSIONE DELLA SENTENZA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE PRONUNZIATA NEI CONFRONTI DI IMPRESA ASSOGGETTABILE A L.C.A. IN VIRTÙ DEL RAPPORTO DI CONTROLLO ESISTENTE CON ALTRA IMPRESA GIÀ AMMESSA ALLA L.C.A.

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione ………

    Riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

    dott………. Presidente

    dott………. Giudice

    dott………. Giudice

    ha pronunciato la seguente

    SENTENZA

    avente per oggetto: conversione della sentenza di liquidazione giudiziale in procedura di liquidazione coatta amministrativa;

    - letta l’istanza presentata il ……… dal commissario liquidatore dell’impresa ………, con sede legale ed amministrativa in ………, posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del ………, con la quale ha richiesto la declaratoria di conversione, ai sensi dell’articolo ……… della legge ………, della liquidazione giudiziale dell’impresa ………, dichiarato da questo Tribunale con sentenza del ………;

    - rilevato che detta norma di legge, così come modificata dall’articolo ……… della legge ………, dispone che le procedure di liquidazione giudiziale a cui siano già state assoggettate le società di cui agli articoli ……… della richiamata legge ………, devono esser convertite in procedura di liquidazione coatta amministrativa, ferma la dichiarazione di insolvenza già adottata dall’autorità giudiziaria;

    - rilevato altresì che il richiamato articolo ……… della legge ……… prevede che «dalla data di pubblicazione nella gazzetta ufficiale del decreto con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa di una società fiduciaria o di una società fiduciaria di revisione ovvero di un ente di gestione fiduciaria», quale per l’appunto è l’impresa ………, sia soggetta alla liquidazione coatta amministrativa, fra le altre, anche la società che controlla direttamente o indirettamente la società posta in liquidazione coatta amministrativa;

    - ritenuta la sussistenza nella fattispecie in esame di tale criterio di collegamento, posto che la debitrice ………, possiede il ………% della società ……… in liquidazione, la quale, a sua volta, risulta detentrice dell’intera partecipazione nell’impresa ……… in liquidazione coatta amministrativa;

    - rilevato che, per quanto detto, l’impresa ……… controlla indirettamente l’impresa ……… in liquidazione coatta amministrativa;

    - vista l’adesione all’istanza di conversione formulata da ……… in liquidazione coatta amministrativa;

    P.Q.M.

    dichiara che l’impresa ………, già sottoposta alla liquidazione giudiziale da questo Tribunale con sentenza di data ………, è soggetta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, ferma in ogni caso la dichiarazione di insolvenza.

    Ordina conseguentemente la trasmissione degli atti al Ministero ……… [Autorità amministrativa che ha la vigilanza sull’impresa] per i provvedimenti di propria competenza.

    Luogo, data ………

    Il Giudice est……….

    Il Presidente ………

    C) Giurisprudenza:

    C)Giurisprudenza:

    I. Concorrenza fra l.c.a. e fallimento: il principio della prevenzione.

    I. Concorrenza fra l.c.a. e fallimento: il principio della prevenzione

    I.Concorrenza fra l.c.a. e fallimento: il principio della prevenzione

    1 Nel caso di concorrenza tra l.c.a e fallimento, che si riscontra per le cooperative che esercitano un’attività commerciale, i rapporti tra luna e l’altra procedura sono regolati dal principio della prevenzione [CdS VI 3.8.1953, n. 451, FI 1954, III, 99]. Qualunque società cooperativa può essere soggetta alla liquidazione coatta amministrativa. Nel caso in cui la società cooperativa svolga un’attività commerciale, e si trovi in situazione di insolvenza, allora può essere sottoposta anche a procedura fallimentare, con applicazione del principio della prevenzione, contenuto nell’art. 196 l. fall., per la risoluzione degli eventuali conflitti in caso di concorso di procedure concorsuali. Non possono invece mai essere sottoposte a fallimento, pur svolgendo attività commerciale, quelle società cooperative disciplinate da leggi speciale che espressamente escludono tale opzione, quali le banche cooperative, le assicurazioni cooperative, le mutue assicuratrici, le cooperative di mutuo soccorso. Ai fini dell’assoggettamento a procedura fallimentare la qualità di imprenditore commerciale non può trarsi esclusivamente da parametri di natura quantitativa ma deve darsi rilevanza all’attività in concreto svolta dall’impresa debitrice, in quanto può essere sufficiente un semplice collegamento potenziale o strumentale con il terreno affinché vi sia la natura agricola dell’impresa [T. Caltagirone 25.9.2014, Ilfallimentarista.it 2014]. Ai fini dell’eventuale accertamento dello stato di insolvenza nel corso della liquidazione, si deve riconoscere che una sufficiente garanzia è fornita proprio dal potere di iniziativa del commissario liquidatore e del p.m., ai quali i creditori, e per essi anche il comitato di sorveglianza, hanno in ogni momento la possibilità di rappresentare le loro istanze. Sotto tale profilo, appare pertanto ingiustificato il dubbio che il procedimento di liquidazione coatta amministrativa, in quanto diretto al conseguimento di finalità pubblicistiche di interesse generale, comporti una menomazione della tutela giuridica dei diritti ed interessi dei creditori, con disparità di trattamento priva di ragionevole motivazione, sia per i creditori sia per le imprese che vi sono soggette, rispetto al normale regime delle procedure fallimentari [C. Cost. 26.6.1975, n. 159]. La disciplina delle società per azioni debitrici dello Stato per un ammontare superiore al quadruplo del capitale sociale non esclude l’assoggettamento a fallimento di tali società, le quali, ai sensi dell’art. 196 l. fall., laddove si tratti di società per azioni o di società in accomandita per azioni, possono essere assoggettate in via alternativa a liquidazione coatta amministrativa o a fallimento [T. Monza 22.6.2007].

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