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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

302. Responsabilità del commissario liquidatore

[1] Il commissario liquidatore è, per quanto attiene all’esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.

[2] Durante la liquidazione l’azione di responsabilità contro il commissario liquidatore revocato è proposta dal nuovo liquidatore con l’autorizzazione dell’autorità che vigila sulla liquidazione.

[3] Si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 129, 134, 135 e 136, comma 1, intendendosi sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato quelli dell’autorità che vigila sulla liquidazione. (1)

1) Comma così modificato dall’art. 37, comma 2, D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022.

A) Inquadramento funzionale:

A)Inquadramento funzionale:

I. La natura giuridica della figura del commissario liquidatore.

I. La natura giuridica della figura del commissario liquidatore

I.La natura giuridica della figura del commissario liquidatore

1 La natura giuridica della figura del commissario liquidatore è controversa, fermo restando che è pubblico ufficiale (art. 302 CCII); è ragionevole riconoscere nel commissario un funzionario temporaneo della pubblica amministrazione che pone in essere atti equiparabili, quanto alla loro efficacia, talora agli atti amministrativi e talora agli atti negoziali in linea col fatto che la stessa pubblica amministrazione talora agisce iure privatorum. A seconda, dunque, della natura dell’atto, ove si prospetti un vizio, possono essere promosse le impugnazioni avanti al giudice amministrativo o le impugnative negoziali avanti al giudice ordinario.

2 Quanto ai doveri del commissario liquidatore, va ricordato che egli deve adempierli con la diligenza richiesta «dalla natura dell’incarico», come dispongono gli artt. 134 e 136 CCII, la cui disciplina è direttamente applicabile visto il rinvio espresso nell’art. 302 CCII. Cfr. [F867].

B) Frmule

B)Frmule
F867
ISTANZA DEL NUOVO COMMISSARIO LIQUIDATORE PER ESSERE AUTORIZZATO A PROMUOVERE L’AZIONE DI RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEL PRECEDENTE COMMISSARIO LIQUIDATORE REVOCATO

IMPRESA ……… IN L.C.A.

Spett.le Ministero ………

(indicare i dati dell’autorità amministrativa che ha la vigilanza sull’impresa in l.c.a.)

***

ISTANZA DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE PER L’AUTORIZZAZIONE A PROMUOVERE AZIONE DI RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEL PRECEDENTE COMMISSARIO LIQUIDATORE REVOCATO

***

Il sottoscritto ………, quale commissario liquidatore dell’impresa ……… in l.c.a., con sede legale ed amministrativa in ………, via ………, nominato con provvedimento di data ………,

PREMESSO CHE

1. con provvedimento del ………, l’impresa ……… è stata ammessa alla procedura di l.c.a. ed è stato nominato commissario liquidatore il dottor ………;

2. in conseguenza di ……… [rappresentare i singoli comportamenti di non corretto o non diligente ovvero infedele esercizio dell’ufficio ovvero i fatti che hanno giustificato il provvedimento di revoca del precedente commissario], il precedente commissario liquidatore, all’esito dell’istruttoria e dopo esser stato sentito, è stato revocato dall’ufficio, con provvedimento assunto dall’Autorità di vigilanza in data ………;

3. considerato che i comportamenti contestati al precedente commissario liquidatore hanno determinato un grave danno per la procedura di l.c.a., rappresentato da ……… [descrivere le singole voci di danno imputabili al precedente commissario e le eventuali fonti di prova];

4. assunto il parere del comitato di sorveglianza, il quale si è espresso in senso favorevole all’esercizio dell’azione di responsabilità nei riguardi del commissario liquidatore revocato;

FA ISTANZA

affinché ……… [indicare l’autorità amministrativa competente] voglia autorizzare lo scrivente commissario liquidatore a promuovere azione di responsabilità ex art. 302 CCII nei confronti del precedente commissario liquidatore ………, residente in ………, al fine di vederlo condannato al risarcimento dei danni arrecati alla Procedura.

Luogo, data ………

Il Commissario liquidatore ………

C) Giurisprudenza:

C)Giurisprudenza:

I. La natura giuridica del commissario.

I. La natura giuridica del commissario

I.La natura giuridica del commissario

1 La cessazione dello stato di liquidazione coatta amministrativa di una impresa assicuratrice, in conseguenza dell’annullamento giurisdizionale del d.m. di messa in liquidazione, determina il venir meno, con effetto ex nunc della capacità processuale del commissario liquidatore, con la conseguenza che i giudizi in cui questi sia parte devono essere dichiarati interrotti [C. III 26.7.2012, n. 13190]. In relazione al disposto degli artt. 37 e 199 l. fall., in forza dei quali il commissario liquidatore in sede concorsuale amministrativa di una società deve essere “sentito” prima dell’adozione del provvedimento di revoca dell’incarico conferitogli, la reiterazione del provvedimento, sulla base di elementi anteriormente non valutati e nuovi, non costituisce semplice atto confermativo, ma autonomo provvedimento per la cui legittima formazione occorre che il predetto liquidatore sia sentito suoi nuovi dati e fatti acquisiti [CdS 17.4.1997, n. 605, FAmm. 1997, 1134]. Il provvedimento ministeriale di revoca del commissario liquidatore, emesso nel procedimento di liquidazione coatta amministrativa, ha carattere amministrativo ed a fronte di esso la posizione del commissario liquidatore non ha natura di diritto soggettivo, bensì di interesse legittimo; ne consegue che, nonostante il richiamo portato dall’art. 199 l. fall. all’art. 37 della stessa legge la controversia relativa al menzionato provvedimento ministeriale è attratta nella giurisdizione del giudice amministrativo [C. s.u. 27.10.2011, n. 22378, Fall 2012, 579].

2 Il comportamento del commissario dell’amministrazione straordinaria diretto a riconoscere la causa di prelazione di un credito vantato come ipotecario, benché inefficace, costituisce violazione di un dovere essenziale d’ufficio, idoneo a comportare la lesione al principio fondante del concorso paritario dei creditori; esso legittima, perciò, il nuovo commissario a far valere come interesse proprio della procedura quello dei creditori ipotecari di grado posteriore e chirografari danneggiati dall’indebita preferenza e ad esercitare l’azione di responsabilità dell’art. 199 l. fall. contro il commissario revocato [C. I 11.2.2000, n. 1507]. La proponibilità dell’azione di responsabilità nei confronti del commissario liquidatore per l’inadempimento degli obblighi inerenti alle funzioni svolte, per legge subordinata alla chiusura della procedura concorsuale o alla revoca del commissario, non è esclusa se quest’ultimo non possa più continuare a svolgere le proprie funzioni a causa dell’improseguibilità della procedura di liquidazione coatta amministrativa, come accade nel caso in cui sia stata definitivamente dichiarata l’illegittimità del decreto di apertura [C. I 22.1.2014, n. 1280, GCM 2014].

3 Spetta al giudice ordinario decidere sul diritto al compenso del commissario liquidatore nella liquidazione coatta amministrativa [C. 27.7.1973, n. 2189, FI 1973, I, 3302]. L’art. 4, l. 12.8.1982, n. 576, in relazione all’art. 1, d.m. 27.11.1976, deve essere interpretato nel senso che la liquidazione dei compensi spettanti ai commissari delle liquidazioni coatte amministrative deve essere fatta applicando le percentuali previste nel cit. decreto all’attivo concretamente realizzato e non già a quello semplicemente inventariato, il quale ultimo può spiegare eventualmente rilievo solo al diverso fine della concreta scelta della percentuale da applicare, fra la minima e la massima indicata da tale disposizione [CdS VI 11.7.1991, n. 441, CS 1991, I, 1231]. La domanda proposta dal commissario liquidatore di un ente sottoposto a liquidazione coatta amministrativa per il riesame della liquidazione del compenso a lui spettante deve essere proposta al tribunale del luogo dove l’ente ha la sede principale, applicandosi analogicamente l’art. 39 l. fall., pur in difetto di un espresso richiamo in seno all’art. 199 l. fall., giacché le funzioni del commissario liquidatore sono del tutto simili a quelle del curatore fallimentare [C. I 6.2.2018, n. 2811, GD 2018].

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