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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

315. Risoluzione e annullamento del concordato

[1] Se il concordato non è eseguito, il tribunale, su ricorso del commissario liquidatore o di uno o più creditori, ne pronuncia la risoluzione con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dall’articolo 250, commi 2, 3, 4, 5 e 6.

[2] Su richiesta del commissario o dei creditori il concordato può essere annullato a norma dell’articolo 251.

[3] Risolto o annullato il concordato, si riapre la liquidazione coatta amministrativa e l’autorità che vigila sulla liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene necessari.

A) Inquadramento funzionale:

A)Inquadramento funzionale:

I. Le differenze con la procedura concordataria ordinaria - II. La risoluzione e l’annullamento.

I. Le differenze con la procedura concordataria ordinaria

I.Le differenze con la procedura concordataria ordinaria

1 La liquidazione coatta può cessare anche per effetto dell’omologazione del concordato, unica fattispecie che non determina la dissoluzione dell’ente. Il modello di concordato di cui all’art. 314 CCII è parzialmente simile al modello del concordato nella liquidazione ma nonostante alcuni tentativi di omogeneizzazione le distanze sono ancora marcate.

2 La legittimazione alla proposizione della domanda compete al debitore, ai creditori o a un terzo. La proposta ha il contenuto di cui all’art. 240 CCII e dunque può essere molto flessibile, compreso il trattamento non integrale dei creditori privilegiati e la suddivisione del ceto creditorio in classi.

3 Qui si arrestano le analogie, anche se poi troviamo un richiamo alle tecnicalità del procedimento di omologazione (rinvio all’art. 245 CCII), al decreto e alle impugnazioni (artt. 246 e 247 CCII). Visto il rinvio all’intero art. 240 CCII non va esclusa la possibilità di presentare la proposta prima della formazione dello stato passivo, allorquando il commissario sia in grado di formare un elenco provvisorio dei crediti, elenco che non serve a legittimare i creditori al voto, ma è funzionale sia a identificare la massa da soddisfare, sia ad identificare i legittimati all’opposizione. Cfr. [F886].

4 Non sembra, invece, potersi ammettere la limitazione nell’assunzione dell’impegno concordatario ai soli crediti ammessi perché nella l.c.a., per effetto del concordato proposto dal terzo, la procedura cessa ed il soggetto si estingue, sì che i creditori estranei sarebbero irrimediabilmente destinati a non essere soddisfatti.

5 Il connotato qualificante il concordato liquidatorio è costituito dalla necessità di combinare la tutela dei creditori con gli interessi più generali che avevano condotto all’apertura della l.c.a. Questi interessi sono enfatizzati dal fatto la proposta prende avvio solo se l’autorità amministrativa (sentito il commissario e il comitato di sorveglianza) la autorizza.

6 Così pure, il fatto che gli interessi preminenti non siano quelli dei creditori lo si ricava dal fatto che non è richiesta la loro approvazione: i creditori non votano e se intendono rifiutare la proposta di concordato debbono per forza fare opposizione all’omologazione. La natura negoziale del concordato di liquidazione è quindi fortemente posta in crisi a meno di non voler qualificare la mancata presentazione dell’opposizione come una forma di implicita adesione, tanto è vero che di discute di “concordato coattivo”.

II. La risoluzione e l’annullamento

II.La risoluzione e l’annullamento

1 Una volta omologato il concordato dell’impresa in l.c.a., il commissario o i creditori sono legittimati a richiedere al tribunale la risoluzione e l’annullamento quando si verifichino i fatti di cui agli artt. 250 e 251 CCII. Al procedimento sono applicabili tutti i principi elaborati a proposito di questi due istituti e così se l’istanza di risoluzione viene rigettata, il provvedimento negativo può essere reclamato davanti alla corte d’appello, mentre il decreto che neghi la riapertura della procedura di l.c.a., non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., atteso che detto provvedimento, come quello analogo con cui venga negata la risoluzione del concordato nella liquidazione giudiziale, non incide in via sostanziale e definitiva sul diritto del creditore, il quale può riproporre l’istanza di risoluzione, ovvero anche agire in sede ordinaria, con azione di accertamento o di condanna.

2 Qualora la domanda di risoluzione o di annullamento vengano accolte dal tribunale la riapertura della l.c.a. consegue ad un autonomo provvedimento successivo che deve adottare l’Autorità di vigilanza. Le considerazioni appena svolte sono riferite all’ipotesi in cui la l.c.a. sia stata disposta a causa dell’insolvenza dell’impresa.

3 V’è, però, da chiedersi se il concordato coattivo si possa proporre quando la liquidazione sia stata aperta per difetti di legalità e ad essa non sia seguita la sentenza di accertamento dello stato d’insolvenza. La lettura prevalente si esprime in senso negativo, ma se come si è visto, il concordato è un modello di cessazione della procedura alternativo al riparto finale, si dovrebbe concludere che il concordato è a maggior ragione praticabile quando non c’è insolvenza perché sono questi i casi in cui è più facile immaginare una prosecuzione dell’attività. Bisogna, allora, trovare la spiegazione dell’effetto estintivo sui crediti quando il patrimonio dell’impresa potrebbe garantire la soddisfazione integrale del creditore. In verità, lo strumento dell’opposizione è proprio la manifestazione della scelta del legislatore di ritenere il concordato un mezzo di cessazione della procedura, senza pensare direttamente alla tutela dei diritti di credito. Sono i creditori che si possono opporre e se le opposizioni non vengono avanzate, l’effetto estintivo sui crediti dipende da tante remissioni di debito, implicite, quanti sono i creditori.

B) Frmule

B)Frmule
F886
PROPOSTA DI CONCORDATO

AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società

Divisione VI - Liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi

dgv.div06@pec.mise.gov.it

***

Liquidazione coatta amministrativa n……….

“………”

con sede in ………, codice fiscale, partita I.VA. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di ………, ………;

Commissario liquidatore: ………

PEC: ………

PROPOSTA DI CONCORDATO AI SENSI DEGLI ARTT. 240 E 314 D.LGS. N. 14/2019

……… con sede legale in ……… codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di ………, R.E.A………., in persona del presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato nonché legale rappresentante ………, munito degli occorrenti poteri assistita, rappresentata e difesa, ai fini del presente procedimento e di ogni sua successiva fase, da……… ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo sito ……… come da procura allegata alla presente proposta quale

espone quanto segue

NARRAZIONE DEI FATTI

a) ……… veniva posta in liquidazione coatta amministrativa con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n………. del ………, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n………. del ………; col medesimo decreto veniva nominato commissario liquidatore ………

b) in data ……… il Commissario Liquidatore comunicava ai vari creditori il deposito dello stato passivo ………

c) in considerazione dell’attivo realizzato dalla Procedura, sono stati eseguiti i seguenti piani di ripartizione parziale dell’attivo: ………;

d) in data ……… veniva comunicato, dalla Procedura, il deposito di una proposta di concordato ai sensi degli artt. 314 ss. CCII e si invitava alla formulazione di eventuali proposte concorrenti entro il termine del ………;

e) in data ………, il Proponente ha formalmente trasmesso al Commissario Liquidatore una proposta di concordato ex artt. 240 e 314 CCII;

f) in data ………, il Proponente trasmetteva formalmente al Commissario Liquidatore un’integrazione della predetta proposta di concordato a seguito delle richieste pervenute dalla Procedura di apportare rettifiche e integrazioni volte a sanare alcune difformità riscontrate in relazione all’effettivo ammontare del passivo concorsuale e a chiarire ulteriormente alcune previsioni del piano di concordato depositato;

g) ………

TUTTO CIÒ PREMESSO

……… quale proponente, formula la presente proposta di concordato ai sensi degli artt. 240 e 310 CCII nei seguenti termini

1. ESPOSIZIONE SINTETICA DELLA PROPOSTA

2. IL PASSIVO DELLA PROCEDURA

2.1 Spese ed oneri in prededuzione per le residue spese di procedura stimati in complessivi euro ………

2.2 Crediti prededucibili ammessi per residui euro ………

2.3 Passività potenziali in prededuzione per euro ………

2.4 Crediti ipotecari ammessi per residui euro ……….

2.5 Crediti pignoratizi per euro ………

2.6 Crediti privilegiati generali e speciali immobiliari residui ammessi per euro ………

2.7 Passività potenziali in privilegio generale per complessivi euro ………

2.8 Crediti chirografari per complessivi euro ………

3. L’ATTIVO DELLA PROCEDURA

(a) la liquidità disponibile della Procedura: ………

(b) le azioni revocatorie, restitutorie e/o risarcitorie, ivi incluse le azioni di responsabilità, le azioni di accertamento e recupero dei crediti: ………

(c) i crediti fiscali maturati e maturandi: ………

In caso di liquidazione dei rimborsi relativi a tali posizioni creditorie, l’Assuntore, sostituendosi alla Procedura, sarà l’unico soggetto autorizzato a riscuotere e quietanzare tutti i mandati di pagamento eventualmente emessi in dipendenza di esse ………

(d) i crediti vantati dalla Procedura verso società controllate/partecipate e verso terzi, quand’anche oggetto di contenzioso: ………

Sono altresì compresi i crediti derivanti dalle somme che i cessionari dei crediti relativi alla Nuova Finanza si sono impegnati a rimborsare alla Procedura in relazione alle anticipazioni di importi di cui alle transazioni sottoscritte ………

(e) le partecipazioni: ………

(f) i beni immobili oggetto di ipoteca “ordinaria”: ………

(g) i beni immobili concessi a garanzia della Nuova Finanza e della Finanza Interinale: ………

(h) i beni immobili liberi da gravami: ………

(i) riserve d’appalto: ………

(l) tutti gli altri attivi di qualsiasi natura, nessuno escluso, di titolarità della Procedura alla data dell’Omologazione Definitiva;

(m) tutti gli attivi di qualsiasi natura che a qualsiasi titolo dovessero sopravvenire successivamente all’Omologazione Definitiva.

4. PASSIVO POTENZIALE

5. IL PIANO DI CONCORDATO - L’ATTUAZIONE DEGLI ULTERIORI OBBLIGHI DELL’ASSUNTORE

I ………

II ………

III ………

IV ………

6. LA GARANZIA ACCESSORIA E LE MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL CONCORDATO

6.1 La garanzia accessoria della proposta di concordato

6.2 Il trasferimento dell’attivo concordatario

6.3 Il supporto offerto dall’Assuntore e dal Proponente

7. RUOLO E RESPONSABILITÀ DELL’ASSUNTORE

8. LA CONVENIENZA DELLA PROPOSTA PER I CREDITORI

Fermo quanto previsto al precedente Capitolo 3. lettera (b), il Proponente si riserva il diritto di revocare e/o riformulare la Proposta, entro il temine di apertura del procedimento di omologazione, qualora risultino depositate domande di ammissione tardive e/o avanzate opposizioni allo Stato Passivo ulteriori (e/o per importi diversi) rispetto a quelle indicate nella presente Proposta; ovvero l’attivo e/o il passivo della Procedura risultino sostanzialmente difformi da quanto indicato o stimato nella presente Proposta; ciò a giudizio insindacabile del Proponente.

***

In forza di tutto quanto esposto, ……… come sopra rappresentata, assistita, difesa e domiciliata,

CHIEDE

al Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro-tempore,

- in via preliminare istruttoria, ove e nei limiti in cui il Ministero lo ritenga necessario, la nomina di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 240 CCII affinché lo stesso provveda a redigere la relazione giurata prevista dall’art. 240 CCII;

- nel merito, nell’ipotesi in cui la relazione giurata redatta dal professionista, come sopra nominato, confermasse le valutazioni prospettate dal Proponente, di autorizzare, previo parere del Commissario Liquidatore, sentito il Comitato di Sorveglianza, ……… a proporre (rectius, a depositare), osservate le disposizioni dell’art. 265 CCII avanti al Tribunale di ………, la proposta concordataria contenuta nel presente atto, richiedendone l’omologazione e dando corso a tutti gli adempimenti e le formalità previste dalle disposizioni di legge applicabili

Luogo/data………

Firma………

C) Giurisprudenza:

C)Giurisprudenza:

I. Il concordato liquidatorio - II. (Segue) A) le differenze rispetto al concordato fallimentare - III. La risoluzione e l’annullamento del concordato.

I. Il concordato liquidatorio

I.Il concordato liquidatorio

1 In tema di liquidazione coatta amministrativa, l’integrale sostituzione dell’art. 214 l. fall. ad opera dell’art. 18, c. 5, d.lgs. 12.9.2007, n. 169, trova integrale applicazione, ai sensi dell’art. 22, c. 3, del citato d.lgs., anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della predetta riforma, dunque dal 1.1.2008, ma i concordati anteriori a tale data debbono continuare ad essere valutati alla stregua dei requisiti di legittimità propri delle norme vigenti ratione temporis, dunque, nella specie, secondo il testo dell’originario r.d. 16.3.1942, n. 267 [C. I 18.3.2008, n. 7263, Fall 2008, 897]. La liquidazione coatta amministrativa, pur avendo natura prevalentemente amministrativa, è comunque intesa a dare attuazione al criterio della par condicio creditorum. Ne consegue che la deroga a questa regola non può essere estesa oltre il caso espressamente previsto fino ad ipotizzare definitivi trattamenti differenziati; di conseguenza la par condicio deve essere infatti ristabilita con la ripartizione finale [C. I 19.9.2006, n. 20259, Fall 2007, 11]. In tema di concordato nella liquidazione coatta amministrativa, la disciplina integrale dell’istituto desumibile dall’art. 214 l. fall. (nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche operate con il d.lgs. 12.9.2007, n. 169) e la sua autonomia dal concordato fallimentare comportano che l’interesse pubblico si attua nel solo potere di scegliere circa la convenienza tra conservazione o liquidazione dell’impresa, in quanto ai creditori, pur non chiamati all’approvazione della proposta, spetta il diritto di presentare opposizione, così provocando il sindacato giurisdizionale sul rispetto del principio della par condicio creditorum, derogabile esclusivamente in presenza di cause legittime di prelazione o, quanto al trattamento dei crediti di pari rango, per effetto di espresse previsioni di leggi speciali [C. I 22.4.2013, n. 9675; C. I 6.2.2013, n. 2782; C. I 18.3.2008, n. 7263]. Il controllo giudiziario consiste nella verifica di compatibilità fra l’interesse pubblico alla conservazione dell’impresa, espresso dall’autorità amministrativa, e quello dei creditori alla soddisfazione delle loro ragioni affidato all’autorità giudiziaria; sarebbe perciò irragionevole non consentire modifiche migliorative della originaria proposta di concordato eventualmente idonee a fondare detto giudizio di compatibilità e a salvaguardare sia l’interesse pubblico sia l’interesse del ceto creditorio [C. App. Bologna 30.4.2010, Fall 2011, 205]. La particolare struttura del procedimento di concordato nella liquidazione coatta amministrativa e nell’amministrazione straordinaria, nelle quali in relazione alla sua approvazione non sono previsti né la votazione dei creditori, né il calcolo di maggioranze per silenzio assenso (artt. 129 e 214 l. fall.), ma solo la facoltà per i creditori dissenzienti e per gli altri interessati di proporre opposizione all’omologazione, determina la possibilità di revocarla sino all’apertura del giudizio di omologazione [T. Udine 5.6.2008, Fall 2009, 227].

2 Nell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi disciplinata dal d.l. n. 26/1979, conv. con modifica dalla l. n. 95/1979 (c.d. legge Prodi), ai sensi dell’art. 8, c. 3, lett. b), d.l. n. 70/2011, conv. con modifica dalla l. n. 106/2011, in caso di mancata individuazione dell’assuntore del concordato fallimentare, il tribunale può disporre la conversione dell’amministrazione straordinaria in fallimento, ex artt. da 69 a 77, d.lgs. n. 270/1999, senza dover attendere il decorso del termine di sei mesi dalla conclusione del detto procedimento di individuazione, trattandosi di norma tesa ad accelerare la chiusura di procedure aventi ormai funzioni esclusivamente liquidatorie, salvo che entro detto termine il commissario liquidatore abbia posto in essere tutte le operazioni prodromiche alla loro chiusura in via ordinaria, ovvero liquidato integralmente l’attivo residuo e chiuso le liti pendenti [C. I 25.10.2018, n. 27117, GCM 2018; C. I 30.4.2018, n. 10384, GCM 2018].

II. (Segue) A) le differenze rispetto al concordato fallimentare

II.(Segue) A) le differenze rispetto al concordato fallimentare

1 L’opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa di un creditore escluso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 209 e 98 l. fall., costituisce un’azione tipica del fallimento, la quale va proposta con il rito ordinario e non già con il rito speciale del lavoro, anche se si facciano valere diritti derivanti da un rapporto di lavoro subordinato con l’impresa assoggettata alla procedura concorsuale [C. I 3.5.2005, n. 9163; C. s.l. 4.8.2020, n. 16674]. Nella procedura amministrativa di liquidazione coatta, la proposta di concordato ex art. 214 l. fall. può legittimamente prevedere la suddivisione dei creditori chirografari in classi, indicando percentuali differenziate di soddisfacimento dei rispettivi crediti (fermo restando il pagamento integrale dei creditori privilegiati), in considerazione della natura e delle peculiarità di tale forma di concordato, che non è strumentale al soddisfacimento dell’interesse preminente dei creditori, ma è diretto anzitutto a consentire la ripresa dell’esercizio dell’impresa nell’ambito dell’interesse generale, ed ha, come unico limite da rispettare, quello della ragionevolezza nella ripartizione delle somme fra i creditori chirografari [T. Ferrara 3.7.2006, GComm 2007, II, 1171].

III. La risoluzione e l’annullamento del concordato

III.La risoluzione e l’annullamento del concordato

1 Il commissario liquidatore, diversamente da quanto consentito al curatore dall’art. 137, c. 1, l. fall. per il concordato fallimentare, non può, senza il patrocinio di un procuratore legalmente esercente che ne assicuri la difesa tecnica, presentare istanza di risoluzione del concordato di liquidazione previsto dall’art. 215 l. fall. (nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alla novella apportata dal d.lgs. n. 169/2007), avuto conto, da un lato, del carattere contenzioso di tale procedimento, sebbene ne sia prevista la trattazione con rito camerale, e, dall’altro, della sua autonomia rispetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa in cui si inserisce [C. I 2.10.2015, n. 19723, GCM 2015]. Il decreto, con il quale la Corte d’Appello, in sede di reclamo, rigetti l’istanza del creditore di risoluzione del concordato, approvato a conclusione della liquidazione coatta amministrativa, e neghi conseguentemente la riapertura di tale procedura, non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., atteso che detto provvedimento, come quello analogo con cui venga negata la risoluzione del concordato fallimentare, non incide in via sostanziale sul diritto del creditore, il quale può riproporre l’istanza di risoluzione ovvero anche agire in sede ordinaria, con azione di accertamento o di condanna [C. I 19.6.2008, n. 16656].

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