[1] Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, le autorità amministrative di vigilanza sono altresì competenti a:
a) ricevere dagli organi interni di controllo dei soggetti vigilati e dai soggetti incaricati della revisione e dell’ispezione la comunicazione dei segnali di cui all’articolo 3; (1)
b) (2)
c) proporre domanda di accertamento dello stato di insolvenza con apertura della liquidazione coatta amministrativa.
(1) Lettera così sostituita dall’art. 38, comma 1, lett. a), D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022.
(2) Lettera abrogata dall’art. 38, comma 1, lett. b), D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. Le funzioni delle autorità amministrative di vigilanza
I.Le funzioni delle autorità amministrative di vigilanza1 Sull’attività del commissario vigila l’autorità amministrativa che oltre ad esercitare un generico potere di controllo, sull’attività e sui singoli atti, è chiamata a rilasciare svariate autorizzazioni. Fra le autorizzazioni più significative si segnalano: (a) l’autorizzazione al promovimento dell’azione di responsabilità nei confronti del commissario liquidatore, qualora sia stato revocato (art. 302 CCII); (b) l’autorizzazione al commissario per esercitare l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei componenti degli organi di controllo, nonché a compiere gli atti indicati dall’art. 132 CCII (art. 307 CCII); (c) l’autorizzazione a proseguire l’esercizio dell’impresa (art. 307 CCII); (d) l’autorizzazione alla vendita sia degli immobili sia di beni mobili in blocco (art. 311 CCII); (e) l’autorizzazione al commissario a distribuire acconti parziali (art. 312 CCII); (f) l’autorizzazione a proporre al tribunale il concordato (art. 314 CCII).
2 La legittimazione attiva a richiedere l’accertamento preventivo dello stato di insolvenza spetta anche all’autorità di vigilanza.