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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

321. Liquidazione coatta amministrativa e misure di prevenzione

[1] Le disposizioni che precedono si applicano in quanto compatibili alla liquidazione coatta amministrativa.

A) Inquadramento funzionale:

A)Inquadramento funzionale:

I. I rapporti tra sequestri penali e misure protettive concorsuali.

I. I rapporti tra sequestri penali e misure protettive concorsuali

I.I rapporti tra sequestri penali e misure protettive concorsuali

1 In funzione di valutare le diverse esigenze e di bilanciare i contrapposti beni tutelati, il sequestro preventivo penale dovrebbe prevalere rispetto alla procedura di liquidazione giudiziale nei casi in cui svolge una funzione di prevenzione speciale rilevante erga omnes, come nel caso in cui il vincolo è destinato ad impedire l’utilizzazione del bene, in quanto intrinsecamente illecita o suscettibile di aggravare la illiceità commessa; mentre tale prevalenza andrebbe esclusa quando il carattere «preventivo» finisca per coincidere con la finalità di impedire la dispersione delle garanzie patrimoniali cui è preordinato il sequestro conservativo, misura che essendo naturalmente anticipatoria rispetto ad un’azione esecutiva individuale nei confronti dell’obbligato da delitto, ricadrebbe, in ipotesi di liquidazione giudiziale, nella generale inibitoria di cui all’art. 150 CCII, con conseguente inefficacia nei confronti della massa patrimoniale. Il codice della crisi ha, però, dettato una disciplina di dettaglio che considera, opportunamente, il fattore temporale. Quando è stata già aperta la liquidazione giudiziale il sequestro preventivo di cui all’art. 321 c.p.p. è ammesso solo con riferimento alle armi; al contrario, se la liquidazione giudiziale sopravviene, il curatore può chiederne la revoca. Nel caso del sequestro conservativo penale, quando la misura interviene prima dell’apertura della liquidazione giudiziale si applica il divieto di cui all’art. 150 CCII, sì che la misura cautelare perde efficacia con la revoca, mentre una volta aperta la liquidazione giudiziale il sequestro non può essere ordinato.

B) Giurisprudenza:

B)Giurisprudenza:

I. I rapporti tra sequestri penali e misure protettive concorsuali.

I. I rapporti tra sequestri penali e misure protettive concorsuali

I.I rapporti tra sequestri penali e misure protettive concorsuali

1 In tema di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all’art. 12-bis, d.lgs. 10.3.2000, n. 74, non può essere adottato sui beni già assoggettati alla procedura fallimentare, in quanto la dichiarazione di fallimento importa il venir meno del potere di disporre del proprio patrimonio in capo al fallito, attribuendo al curatore il compito di gestire tale patrimonio al fine di evitarne il depauperamento [C. pen. III 24.6.2022, n. 27706; C. pen. III 26.5.2022, n. 26275]. In tema di reati tributari, è illegittimo il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca di cui all’art. 12-bis, d.lgs. 10.3.2000, n. 74, su beni già assoggettati alla procedura fallimentare, posto che la dichiarazione di fallimento comporta il venir meno in capo al fallito del potere di disporre del proprio patrimonio e l’attribuzione al curatore, terzo estraneo al reato, del compito di gestire tale patrimonio al fine di evitarne il depauperamento [C. pen. III 16.11.2021, n. 47299]. Ma è ammissibile il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti della persona fisica anche in caso di intervenuto fallimento della persona giuridica, cui consegue il passaggio dei beni nella disponibilità della curatela e, per l’effetto, l’impossibilità di ablazione attraverso il sequestro in via diretta nei confronti della persona giuridica, dal momento che la dichiarazione di fallimento determina il venir meno, in capo al fallito, del potere di disporre del proprio patrimonio e l’attribuzione al curatore, terzo estraneo al reato, del compito di gestire tale patrimonio onde evitarne il depauperamento [C. pen. II 13.4.2022, n. 19682]. Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, diretta o per equivalente, del profitto dei reati tributari, prevista dall’art. 12-bis, c. 1, d.lgs. n. 74/2000, prevale sui diritti di credito vantati sul medesimo bene per effetto di qualsiasi procedura concorsuale (concordato preventivo o fallimento), attesa l’obbligatorietà della misura ablatoria alla cui salvaguardia è finalizzato il sequestro. Di conseguenza, il rapporto tra il vincolo imposto dall’apertura della procedura concorsuale e quello discendente dal sequestro deve essere risolto a favore della seconda misura, prevalendo sull’interesse dei creditori l’esigenza di inibire l’utilizzazione di un bene oggettivamente e intrinsecamente pericoloso, in vista della sua definitiva acquisizione da parte dello Stato [C. pen. III 26.11.2021, n. 3716].

2 Le Sezioni Unite - Sent. n. 45936 del 26.6.2019 - hanno risolto la questione sottoposta al loro vaglio, volta a stabilire “se il curatore fallimentare sia legittimato a chiedere la revoca del sequestro preventivo ai fini di confisca e ad impugnare i provvedimenti in materia cautelare reale quando il vincolo penale sia stato disposto prima della dichiarazione di fallimento nel senso dell’attribuibilità al curatore della legittimazione ad impugnare i provvedimenti cautelari reali adottati sui beni del fallimento, in quanto persona avente diritto alla restituzione di essi in caso di dissequestro, escludendo, nel contempo, che tale legittimazione possa limitarsi ai beni sequestrati successivamente alla dichiarazione di fallimento secondo la soluzione prospettata dall’indirizzo giurisprudenziale formatosi successivamente alla sentenza “Uniland””. Con tale pronuncia, pertanto, le Sezioni Unite non hanno escluso, ma anzi, hanno implicitamente confermato - nell’ammettere la legittimazione ad impugnare del curatore - che possa esservi un provvedimento ablatorio successivamente alla dichiarazione di fallimento. Appare, allora, del tutto condivisibile, e maggiormente aderente agli insegnamenti delle Sezioni Unite, l’impostazione ermeneutica seguita dalla indicata pronuncia della Terza sezione, n. 15776/2020, che ritiene ammissibile la confisca anche in caso di intervenuto fallimento affinché il giudice penale proceda alle necessarie verifiche di merito, accertando, soprattutto in presenza di un attivo fallimentare, l’esistenza della somma oggetto della cautela reale, la possibile coesistenza, ove dedotta dal curatore, di diritti di proprietà concernenti gli stessi beni sottoposti a sequestro, consentendo di soddisfare le preminenti ragioni di tutela penale senza però arrecare pregiudizio alle concorrenti pretese creditorie, nonché anche l’eventuale già avvenuto recupero da parte dell’Erario delle somme non versate dal contribuente al fine di evitare un’indebita locupletazione da parte del Fisco [C. pen. IV 3.12.2021, n. 864].

3 Il sequestro conservativo, essendo una misura strumentale e prodromica ad una esecuzione individuale nei confronti del debito “ex delicto”, deve farsi rientrare, in caso di fallimento dell’obbligato, nell’area di operatività del divieto di cui all’art. 51 l. fall. Le conseguenze sul piano processuale sono, da un lato, l’inefficacia del sequestro conservativo qualora sia disposto in pendenza di fallimento, anche se il reato è stato commesso prima dell’apertura della procedura concorsuale; dall’altro, la caducazione della misura qualora il fallimento intervenga successivamente [C. pen. s.u. 24.5.2004, n. 29951]. Il divieto posto dall’art. 168 l. fall. di iniziare o proseguire azioni esecutive per il periodo che intercorre dalla data di presentazione del ricorso fino all’omologazione, non riguarda solo le azioni esecutive propriamente dette (artt. 474 ss. c.p.c.) ma anche qualsiasi iniziativa del creditore volta a realizzare unilateralmente e al di fuori di una procedura concorsuale il contenuto dell’obbligazione, ivi compreso quindi il sequestro conservativo (civile o penale) che anticipa gli effetti del pignoramento [T. Biella 9.10.2009].

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