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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

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    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Massimo Fabiani, Giovanni Battista Nardecchia

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

    328. Liquidazione giudiziale delle società in nome collettivo e in accomandita semplice

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    [1] Nella liquidazione giudiziale delle società in nome collettivo e in accomandita semplice le disposizioni del presente capo si applicano ai fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili.

    A) Inquadramento funzionale:

    A)Inquadramento funzionale:

    I. I fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili.

    I. I fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili

    I.I fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili

    1 La norma penale in esame si raccorda alla disposizione di cui all’art. 256 CCII secondo la quale la liquidazione giudiziale della società con soci a responsabilità illimitata produce anche la liquidazione personale di questi ultimi. Coerente con tale premessa, l’art. 328 considera quali reati propri del fallito le condotte di rilievo penale concorsuale, poste in essere dai soci illimitatamente responsabili, ai quali perciò estende l’applicabilità delle disposizioni di cui all’intero capo I del titolo in esame che disciplinano i «reati commessi dal debitore». La dichiarazione di liquidazione giudiziale del socio ex art. 256 costituisce pertanto indispensabile presupposto per la punibilità ai sensi dell’art. 328 del socio illimitatamente responsabile. Considerata l’essenzialità di tale presupposto e la fattuale possibilità che la sentenza c.d. di estensione della liquidazione giudiziale al socio intervenga in tempi successivi a quella della liquidazione giudiziale della società, si pone anche ai fini penali il problema della decorrenza degli effetti della sentenza di estensione. A differenza di quanto talora sostenuto sul punto, per sottintese necessità revocatorie, dalla maggioritaria giurisprudenza civile, si afferma in ambito penale il criterio dell’efficacia ex nunc della sentenza di liquidazione personale del socio, in ossequio al principio della individualità della responsabilità penale. Quanto alla individuazione della sentenza di liquidazione giudiziale quale elemento costitutivo del reato, si ripropongono anche a proposito della responsabilità penale del socio illimitatamente responsabile, i temi alla c.d. pregiudiziale concorsuale, in merito alla quale cfr. sub art. 238. Soggetti del rinvio formulato dalla norma ai reati propri del debitore sono istituzionalmente i soci di società in nome collettivo ed i soci accomandatari delle società in accomandita semplice, cui si aggiungono - ricorrendo i presupposti di cui all’art. 256 CCII - i soci delle società irregolari ed i soci occulti di società regolarmente costituita o a sua volta occulta. Lo status di debitore proprio del socio illimitatamente responsabile induce a ritenere che i fatti di rilievo penale eventualmente addebitabili possano essere indifferentemente compiuti tanto sul patrimonio personale quanto sul patrimonio sociale. Per ciò che riguarda le singole fattispecie di reato, imputabili ai sensi dell’art. 328 ai soci illimitatamente responsabili ed il rilievo di circostanze aggravanti ed attenuanti, si fa rinvio al commento degli artt. da 322 a 327.

    B) Giurisprudenza:

    B)Giurisprudenza:

    I. I fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili.

    I. I fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili

    I.I fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili

    1 Risponde dei delitti di bancarotta anche l’amministratore di fatto che abbia esercitato in concreto poteri di amministratore di una società in nome collettivo o in accomandita semplice e che, pertanto, non rivestendo la qualità di “socio illimitatamente responsabile”, può non essere stato dichiarato fallito in proprio [C. pen. V 13.10.2009, n. 43036, Fall 2010, 679]. Nell’ipotesi di estensione del fallimento ad altri soci illimitatamente responsabili costoro acquistano la qualità di fallito non già nel momento in cui viene emessa la sentenza dichiarativa di fallimento della società, ma allorché viene dichiarato il loro fallimento personale [C. pen. V 17.2.1999, n. 3713, CP 2001, 298]. Ai fini della configurabilità, in capo al socio illimitatamente responsabile di una società in nome collettivo dichiarata fallita, del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione dei beni del suo patrimonio personale è necessario che il fallimento sia stato esteso nei suoi confronti ai sensi dell’art. 147 l. fall. [C. pen. V 10.7.2018, n. 42591, CED Cass. pen. 2019]. Ai fini della configurabilità, in capo al socio illimitatamente responsabile di una società irregolare dichiarata fallita, del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione dei beni del suo patrimonio personale, è necessario che il fallimento sia stato esteso, ai sensi dell’art. 147 l. fall., anche nei suoi confronti e il reato dovrà considerarsi consumato alla data di dichiarazione del suo fallimento laddove essa sia diversa da quella della dichiarazione di fallimento della società [C. pen. V 5.2.2020, n. 11936, CED Cass. pen. 2020; C. pen. V 26.1.2016, n. 13091, CP 2016, 3420]. Ai fini della configurabilità della responsabilità del socio occulto per il reato di bancarotta fraudolenta, ai sensi dell’art. 222 l. fall., è necessario che sia stato dichiarato il fallimento anche della società occulta. (Nella fattispecie, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza di condanna nei confronti di un soggetto ritenuto socio di una società di fatto, nonostante l’imputazione individuasse lo stesso quale extraneus in concorso con l’imprenditore, mera testa di legno, titolare di impresa individuale, già dichiarata fallita) [C. pen. V 11.4.2016, n. 23044, CP 2016, 4227].

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