[1] Chiunque esercita un’impresa commerciale, sebbene si trovi in stato di inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 103.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. Esercizio abusivo di attività commerciale
I.Esercizio abusivo di attività commerciale1 La norma, pur collocata nell’ambito testuale dei reati concorsuali, non ha tuttavia diretta attinenza alla materia concorsuale limitata com’è a sanzionare l’inosservanza della pena accessoria dell’inabilitazione all’esercizio di impresa commerciale che, tipica del diritto penale concorsuale, si differenzia da quella comune della interdizione di cui agli artt. 30, 31, 32-bis c.p. e della sospensione di cui agli artt. 35, 35-bis c.p. L’art. 340 integra pertanto, con la previsione di più gravi sanzioni, le disposizioni di cui all’art. 389 c.p. che disciplinano le ipotesi di inosservanza di pena accessoria in genere. Lo specifico riferimento della norma all’impresa commerciale, intesa nel senso generale di attività commerciale, lascia ritenere la configurabilità del reato di esercizio abusivo di cui all’art. 340 nei confronti dei soli imprenditori individuali e dei soci illimitatamente responsabili di società di persone che esercitino attività di impresa nonostante l’inabilitazione conseguita alla condanna penale. L’introduzione nell’ordinamento, ad opera della l. n. 689/1981, delle pene accessorie della interdizione e della sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese lascia intravedere la possibilità di ingiustificate disparità di trattamento ove, per effetto della sopra ricordata interpretazione restrittiva del concetto di imprenditore commerciale presupposto dall’art. 340 l’inosservanza di pene accessorie da parte di amministratori di società, direttori generali e sindaci dovessero risultare punibili soltanto con le più lievi sanzioni di cui all’art. 389 c.p. (in relazione alla pena accessoria della interdizione o sospensione da uffici direttivi di persone giuridiche e imprese per amministratori e direttori generali ovvero della interdizione o sospensione ex artt. 31, 35 c.p. per i sindaci), rispetto all’imprenditore commerciale individuale o al socio illimitatamente responsabile di società di persona ai quali risulterebbe invece applicabile la ben più grave sanzione di cui all’art. 340.