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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

343. Liquidazione coatta amministrativa (1)

[1] L’accertamento giudiziario dello stato di insolvenza a norma degli articoli 297 e 298 è equiparato alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente titolo.

[2] Nel caso di liquidazione coatta amministrativa si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 334, 335 e 336.

[3] Nel caso di risoluzione, si applicano al commissario speciale di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e alle persone che lo coadiuvano nell’amministrazione della procedura le disposizioni degli articoli 334, 335 e 336.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 34, comma 1, D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 42, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2020.

A) Inquadramento funzionale:

A)Inquadramento funzionale:

I. I reati concorsuali nella liquidazione coatta amministrativa.

I. I reati concorsuali nella liquidazione coatta amministrativa

I.I reati concorsuali nella liquidazione coatta amministrativa

1 La sostituzione della norma in commento, operata dall’art. 99, d.lgs. n. 270/1999, ha consentito, almeno con riferimento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, di porre rimedio alla lacunosa tecnica di rinvio riscontrabile nell’intero Capo III del Titolo VI e, per ciò che qui rileva, nell’originaria formulazione dell’art. 343. A seguito della novella, si è attuato un integrale rinvio alle disposizioni penali del titolo, con la precisazione non superflua dell’equiparazione ai fini penali dell’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza ex artt. 297 e 298 CCII alla dichiarazione di liquidazione giudiziale. Nel quadro di una generale estensione della tutela penale apprestata per la liquidazione giudiziale, il comma 2 della norma novellata estende al commissario liquidatore ed ai suoi coadiutori l’applicabilità delle norme penali concernenti l’attività del curatore e di quanti lo coadiuvino, rendendo così ancor più evidenti le incongruenze riscontrate a proposito della lacunosa tecnica di rinvio che permane nell’art. 342 (cfr. il relativo commento).

B) Giurisprudenza:

B)Giurisprudenza:

I. I reati fallimentari nella liquidazione coatta amministrativa.

I. I reati fallimentari nella liquidazione coatta amministrativa

I.I reati fallimentari nella liquidazione coatta amministrativa

1 L’accertamento giudiziale dello stato d’insolvenza dell’impresa soggetta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa è presupposto necessario e sufficiente per l’applicabilità delle norme incriminatrici in materia di bancarotta ancorché effettuato in epoca antecedente alla modifica degli artt. 203 e 237 l. fall. ad opera del d.lgs. 8.7.1999, n. 270 [C. pen. V 22.2.2018, n. 18517; C. pen. V 14.12.2012, n. 3229, S 2013, 606; C. pen. V 9.4.2009, n. 29915, Fall 2010, 495].

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