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Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza

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    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Raffaele Guariniello

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza

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    1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

    2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

    3. Con appositi decreti ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario.155 156

    3-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i gestori delle infrastrutture ferroviarie e le imprese ferroviarie, in coordinamento con i servizi pubblici di pronto soccorso, predispongono, sulla base di una determinazione e valutazione dei rischi, procedure operative per l’attuazione, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario, di un piano di intervento recante le modalità operative del soccorso qualificato lungo la rete ferroviaria, incluso il trasporto degli infortunati. Ciascun datore di lavoro individua, sulla base di una specifica determinazione e valutazione dei rischi, i ruoli e le responsabilità da assegnare al personale, tenuto conto delle relative categorie di inquadramento, dei titoli formativi e delle mansioni.157

    GIURISPRUDENZA COMMENTATA

    Sommario: 1. Il primo soccorso .

    Il datore di lavoro di un cittadino indiano - imputato di omicidio volontario (con dolo eventuale) - fu condannato per il meno grave reato di abbandono di persona incapace, «per avere, per sottrarsi alla responsabilità derivante dall'impiego di manodopera clandestina nella raccolta di prodotti della sua azienda agricola e assicurarsi l'impunità, abbandonato il predetto, che aveva accusato un malore e aveva perso i sensi, omettendo di richiedere l'intervento di personale sanitario, trasportandolo all'esterno dell'azienda e lasciandolo sotto la calura estiva ai margini della strada, cagionandone il decesso, avvenuto per collasso cardiocircolatorio in seguito alla esposizione alla calura estiva e la contemporanea disidratazione indotta dalla fatica, cui andava aggiunta una infezione polmonare da broncopolmonite». In particolare, «ai fini del dolo eventuale del reato di omicidio, cioè della accettazione da parte del datore di lavoro del rischio che dalla propria condotta omissiva derivasse la morte del cittadino indiano», la corte d'assise d'appello di Brescia (13 novembre 2009, pres. Sannite, est. Platé, inedita) ha messo in luce che, «da una parte, la non conoscenza della pregressa infezione polmonare in atto e della correlativa situazione febbricitante che aveva innalzato la temperatura corporea e ridotto la capacità respiratoria e, dall'altra, le modeste condizioni di cultura dell'imputato rendevano difficile attribuire a questo una capacità previsionale»; e, inoltre, che l'imputato «non tanto avesse timore di portare in ospedale il lavoratore, per paura che morisse durante il tragitto, quanto che potesse essere stabilita una relazione tra un soggetto senza permesso di soggiorno ed esso imputato, predisponendo le cose, con il trasporto del lavoratore all'esterno, in modo tale da far apparire il ritrovamento della vittima meramente casuale». Nell'annullare la sentenza impugnata dal P.M. con rinvio alla corte d'assise d'appello, la Sez. V premette che «l'art. 45, D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro `prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle eventuali altre persone presenti sul posto di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto del personale infortunato'», e che «tale norma non è altro che una specificazione del generico obbligo del datore di lavoro, previsto dall'art. 2087 c.c., di provvedere alla salute dei lavoratori, e si applica in generale a tutti i rapporti di lavoro, in quanto essa prescrive esclusivamente il comportamento di prestare assistenza ai lavoratori infortunati, anche rapportandosi ai servizi esterni». Rileva che, a dire della stessa corte d'appello, «il quadro obiettivo si era presentato fin dalla immediatezza con la subitanea perdita di coscienza del lavoratore, perdurata nonostante i tentativi di rianimazione operati dai compagni di lavoro, e priva di segnale alcuno di miglioramento, tale da suscitare grande preoccupazione, tanto che il lavoratore rimase senza coscienza per tutto il tempo sino al decesso, respirando a fatica, presentando le pupille rivolte all'insù e resistendo ai primi tentativi di risolvere lo svenimento, bagnandolo»; che «tali circostanze porterebbero a ritenere che in capo all'imputato vi fosse una consapevolezza circa il pericolo di morte della vittima, tanto più che lo stesso imputato aveva giustificato l'omissione del trasporto diretto in ospedale per non essere incolpato nel caso in cui fosse sopraggiunta la morte del lavoratore durante il tragitto, il che dimostrava che lo stesso imputato aveva ben chiaro il pericolo in cui versava il lavoratore». Nota che «la corte di assise di appello non ha tratto le conseguenze da queste premesse, e in contraddizione con le stesse, ha ritenuto che la non conoscenza della pregressa broncopolmonite e le condizioni di modesta cultura dell'imputato non consentivano di attribuire allo stesso una capacità previsionale circa le conseguenze del ritardo». Ne desume che «la contraddizione è evidente, tenuto conto che la capacità previsionale era necessitata dalle condizioni in cui la vittima si era immediatamente trovata ed era stata ammessa dallo stesso imputato, che si era astenuto dall'accompagnare in ospedale con il proprio mezzo per non essere accusato nel caso in cui fosse sopraggiunta la morte». Aggiunge che «l'imputato non solo non accompagnò il lavoratore all'ospedale, ma non richiese alcun soccorso - ed anzi lo fece trasportare fuori dall'azienda nonostante il quadro obiettivo si fosse presentato fin dalla immediatezza con la subitanea perdita di coscienza del lavoratore, perdurata nonostante i tentativi di rianimazione operati dai compagni di lavoro, e priva di segnale alcuno di miglioramento - e non assistette più la vittima, lasciata al sole in stato di incoscienza, sino alla tardiva chiamata del medico da parte della moglie in forma anonima».

    Condannato per la violazione dell'obbligo di mettere a disposizione dei dipendenti una cassetta di pronto soccorso, un datore di lavoro appaltatore di lavori eseguiti all'interno dell'azienda committente sostiene a propria discolpa che «era la società committente a dover predisporre le tutele minime per la sicurezza del cantiere, come la cassetta di pronto soccorso». La Sez. III non condivide queste argomentazioni. Afferma che «l'obbligo di dotare il cantiere di una cassetta di pronto soccorso incombe al titolare della società che aveva assunto l'appalto per l'esecuzione dei lavori nel cantiere stesso», e che «a nulla rileva che l'appalto avesse per oggetto tutti i lavori del cantiere o solo una parte degli stessi, giacché l'obbligo grava sul datore di lavoro, per la tutela dei lavoratori dipendenti, in relazione ai rischi derivanti dallo svolgimento dei lavori, piccoli o grandi che questi siano».

    Il caso è quello di un infortunio accaduto alla dipendente di un supermercato colpita a un occhio dallo schizzo di un prodotto detergente corrosivo usato per la pulizia di un forno girarrosto.

    Condannato per il delitto di lesione personale colposa, il direttore della filiale osserva, quanto alla mancata predisposizione di una cassetta di pronto soccorso, «che ciò avrebbe richiesto una previsione espressa nel documento di valutazione dei rischi e ciò costituisce un compito non delegabile del datore di lavoro». Ineccepibile la replica della Sez. IV: «la mancata previsione di un rischio nel documento di valutazione dei rischi non consente di omettere di approntare i mezzi di protezione necessari previsti dalla legge nel caso si verifichi una situazione che ne richieda l'utilizzo».

    Note a piè di pagina
    155
    Comma così modificato dall’art. 4, comma 1, lett. a), L. 30 dicembre 2023, n. 214, a decorrere dal 31 dicembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall’art. 22, comma 1, della medesima L. n. 214/2023.
    Comma così modificato dall’art. 4, comma 1, lett. a), L. 30 dicembre 2023, n. 214, a decorrere dal 31 dicembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall’art. 22, comma 1, della medesima L. n. 214/2023.
    156
    In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 24 gennaio 2011, n. 19.
    In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 24 gennaio 2011, n. 19.
    157
    Comma aggiunto dall’art. 4, comma 1, lett. b), L. 30 dicembre 2023, n. 214, a decorrere dal 31 dicembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall’art. 22, comma 1, della medesima L. n. 214/2023.
    Comma aggiunto dall’art. 4, comma 1, lett. b), L. 30 dicembre 2023, n. 214, a decorrere dal 31 dicembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall’art. 22, comma 1, della medesima L. n. 214/2023.
    Fine capitolo
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