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Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza

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    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Raffaele Guariniello

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    1. È punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro il datore di lavoro:

    a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;

    b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2;

    2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:

    a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);

    b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;

    c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

    3. È punito con l'ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all'articolo 29, commi 2 e 3.

    4. È punito con l'ammenda da 1.423,83 a 2.847,69 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed f).

    5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

    a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.067,88 a 5.695,36 euro per la violazione degli articoli 3, comma 12-bis, 18, comma 1, lettera o), 26, comma 1, lettera b), 43, commi 1, lettere a), b), c) ed e) e 4, 45, comma 1;

    b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 euro per la violazione dell'articolo 26, comma 1, lettera a);

    c) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 7-ter, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2;179

    d) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), b-bis), d) e z), prima parte, e 26, commi 2, 3, primo periodo, e 8-bis.180

    e) con l'ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere g), n), p) seconda parte, s) e v), 35, comma 4;

    f) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.847,69 a 9.397,33 euro per la violazione degli articoli 29, comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3;

    g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.423,83 a 6.407,28 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma 2;

    h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere g-bis) e r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell'articolo 25, comma 1, lettera e), secondo periodo, e dell'articolo 35, comma 5;

    i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 142,38 a 711,92 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8;

    l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 71,19 a 427,16 euro in caso di violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera aa).

    6. L'applicazione della sanzione di cui al comma 5, lettera g) con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

    6-bis. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 18, comma 1, lettera g), e dall'articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati.181

    GIURISPRUDENZA COMMENTATA

    Sommario: 1. La sanzione in caso di omessa informazione, formazione, addestramento - 2. Omessa sorveglianza sanitaria su più lavoratori notturni e calcolo della pena .

    Anche la Cassazione può incorrere e perseverare nell'errore:

    La Sez. III sostiene che ``la norma di cui all'art. 18, comma 1, lett. l), D.Lgs. n. 81/2008 - che obbliga il datore di lavoro ad adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli artt. 36 e 37 stesso decreto - non rientra tra quelle disposizioni precettive la cui violazione, ai sensi del successivo art. 55, è presidiata da sanzione penale''. Osserva che ``la struttura del testo normativo in esame (si tratta del D.Lgs. n. 81/2008) è chiarissima nel distinguere, al proprio interno, un complesso di diposizioni precettive che, poi, trovano una sanzione negli articoli che vanno dal 55 al 60'', e che, ``tuttavia, nel citato art. 55 - unica norma nella quale si cita l'art. 18, comma 5, del D.Lgs. in questione - non è richiamata la disposizione che qui si assume violata, vale a dire la lettera I) del comma 1 del ricordato art. 18''. Addebita al Tribunale di aver violato il ``principio di legalità, dovendosi affermare che, non essendo disposta per la violazione del precetto in questione alcuna sanzione penale, esso non è previsto dalla legge come reato, dovendosi intendere per tali solo quei comportamenti per i quali l'ordinamento prevede, sia pure in via meramente astratta e in taluni casi condizionata, la irrogazione della sanzione penale''. Rileva ancora che ``l'enunciazione di cui alla citata lettera l) dell'art. 18 del D.Lgs. n. 81(2008 si risolve in una disposizione avente la finalità di indurre e stimolare nel destinatario un determinato comportamento virtuoso senza, però, che la sua violazione assurga al rango di illecito penale''. Nega poi che ``tale tesi risult(i) smentita, essendone semmai avvalorata nella sua fondatezza, dal fatto che altre disposizioni, sempre contenute nello stesso D.Lgs. n. 81/ 2008, provvedano a somministrare la sanzione penale al datore di lavoro che ometta di adempiere agli specifici obblighi di formazione, informazione ed addestramento dei propri dipendenti su di lui gravanti''. E qui fa riferimento ``all'art. 71, comma 7, lett. a), del citato D.Lgs., il quale impone al datore di lavoro, nel caso di utilizzo di attrezzature che per il loro impiego richiedano conoscenze o responsabilità particolari in ordine ai rischi specifici connessi con il loro uso, di riservare tale uso ai lavoratori che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati; siffatta disposizione, a differenza di quella contestata al prevenuto, risulta presidiata dalla sanzione penale secondo i termini dell'art. 87, comma 2, lett. c), dello stesso D.Lgs. n. 81/ 2008''. Asserisce che ``le norme sopra richiamate sono fra loro non omogenee; ciò in quanto, mentre l'una, quella contestata all'imputato, ha un contenuto generico e prevede a carico del datore di lavoro un generale obbligo di informazione sui rischi connessi alla prestazione lavorativa indicati dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/ 2008, da apprestarsi in favore della indiscriminata totalità dei lavoratori addetti all'impresa, l'obbligo di cui all'art. 71, comma 7, lett. a), concerne, invece, la riserva di determinate mansioni esclusivamente ad aliquote di personale che abbiano ricevuto una preparazione che li renda idonei a detti incarichi, comportando questi l'uso di attrezzature che, per la loro specifica pericolosità siano produttive di rischi; la formazione e l'addestramento che tali addetti debbono aver avuto impartito è a carattere mirato - e pertanto, per essere idoneo allo scopo, più approfondito ancorché più settoriale di quello richiesto dall'art. 18, comma 1 lett. I) - specificamente volta alla preparazione al corretto utilizzo delle predette attrezzature tecniche''. Aggiunge che ``la obbiettiva diversità fra le due disposizioni in questione di ratio, di scopo, di contenuto e, in ultima analisi, anche di condotta pretesa dall'ordinamento da parte del datore di lavoro, rafforza, stante il principio di specialità proprio del diritto penale, la tesi secondo la quale l'applicazione di una delle due disposizioni sia incompatibile con l'applicazione dell'altra''.

    La Sez. III annulla la condanna di un datore di lavoro per violazione degli obblighi di formazione ed informazione di un suo dipendente: ``in materia di prevenzione degli infortuni ai danni dei lavoratori, la norma di cui all'art. 18, comma 1, lettera l), D.Lgs. n. 81/2008 - che obbliga il datore di lavoro ad adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli artt. 36 e 37 stesso decreto - non rientra tra quelle disposizione precettive la cui violazione, ai sensi del successivo art. 55, è presidiata da sanzione penale''.

    Nell'annullare la condanna di un datore di lavoro per la violazione dell'art. 18, comma 1, lettera l), D.Lgs. n. 81/2008, per non aver adempiuto agli obblighi di informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori, la Sez. III asserisce: «La struttura del testo normativo in esame (D.Lgs. n. 81/2008) è chiarissima nel distinguere, al proprio interno, un complesso di diposizioni precettive che, poi, trovano una sanzione negli articoli che vanno dal 55 al 60. Tuttavia, nell'art. 55 - unica norma nella quale si cita l'art. 18, comma 5, lettere c), d) ed e) - non è richiamata la disposizione che qui si assume violata (vale a dire la lettera l) del comma 1 dell'art. 18). È, quindi, evidente, nella specie, la violazione del principio di legalità perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e, quindi, nessuna sanzione avrebbe potuto essere irrogata. L'enunciazione di cui alla citata lettera l), infatti, si risolve in una disposizione programmatica priva di sanzione penale».

    È da notare, non senza imbarazzo, che la violazione degli stessi obblighi generali di informazione e formazione è penalmente sanzionata dall'art. 55, comma 5, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008 con riguardo agli artt. 36 e 37, D.Lgs. n. 81/2008 (v., infatti, esatta- mente, della stessa Sez. III, ad es., Cass. 9 settembre 2014, Rossi, sub art. 37, par. 9. Per una conferma v. ora il nuovo comma 6-bis dell'art. 55, D.Lgs. n. 81/2008).

    Ma alla fine ci ripensa:

    ``La condotta del datore di lavoro che non adempia agli obblighi di informazione, formazione e addestramento, espressamente formulati dagli art. 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10 del D.Lgs. n. 81/ 2008, rientra fra i fatti di reato puniti ai sensi dell'art. 55, comma 5, lettera c, del medesimo decreto legislativo''.

    La Sez. III prende atto dell'orientamento accolto dalla pronuncia del 23 gennaio 2014. Nota che, in seguito al decreto correttivo n. 106/2009, è scomparso dalla norma sanzionatoria dell'art. 55 D.Lgs. n. 81/2008 il rinvio a quell'art. 18, comma 1, lettera I), D.Lgs. n. 81/2008 che contempla a carico di datori di lavoro e dirigenti gli obblighi di informazione, formazione e addestramento previsti negli artt. 36 e 37 D.Lgs. n. 81/2008, e che ``ciò ha probabilmente determinato l'orientamento secondo il quale l'assenza di un rinvio, nell'art. 55, al precetto di cui all'art. 18, lettera I), avrebbe reso penalmente irrilevante l'inosservanza agli obblighi di informazione e di formazione dei lavoratori in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro''. Insegna che, ``in materia di prevenzione degli infortuni ai danni dei lavoratori, la condotta del datore di lavoro - il quale non adempia gli obblighi di informazione e formazione (che, ove previsto, comprendono anche gli obblighi di addestramento) di cui agli artt. 36, commi 1 e 2, e 37, commi 1, 7, 9 e 10 D.Lgs. n. 81/2008 - rientra tra quelle disposizioni precettive la cui violazione, ai sensi del successivo art. 55, comma 5, lettera c), è presidiata da sanzione penale, definendo il modello legale di reato che la normativa antinfortunistica in materia di lavoro già contemplava sulla base del D.Lgs. n. 626/1994 e che è anche enunciata nella disposizione di cui all'art. 18, comma 1, lettera I), del D.Lgs. n. 81/2008 - che agli artt. 36 e 37 stesso decreto espressamente rinvia''. Spiega che, ``in materia di obblighi informativi e formativi, il precetto della sanzione contemplata dall'art. 55, comma 5, lettera c), D.Lgs. n. 81/2008 è dettato dagli artt. 36 e 37 stesso decreto e non dall'art. 18, lettera I), come poteva desumersi sulla base dell'originario testo di cui al D.Lgs. n. 81/ 2008, atteso che l'art. 55, comma 5, lettera c), espressamente si riferisce, quantomeno dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 106/2009, alle violazioni delle disposizioni di cui agli artt. 36, commi 1 e 2, nonché 37, commi 1, 7, 9 e 10 per la determinazione della sanzione applicabile alle infrazioni dei relativi precetti che, solo genericamente enunciati dall'art. 18, lettera I), sono espressamente formulati negli artt. 36 e 37 in linea con i principi di determinatezza e di precisione che, quali evidenti corollari del principio di legalità in materia penale, devono presiedere alla tipizzazione del fatto di reato''.

    (Circa la permanenza del reato v. sub art. 37, paragrafo 18).

    Un datore di lavoro adibisce al lavoro notturno due dipendenti senza sottoporli ai prescritti accertamenti sanitari in violazione degli artt. 14 e 18-bis, D.Lgs. n. 66/2003. Condannato alla pena, con aumento per la continuazione, di euro 4.000 di ammenda, lamenta ``l'erronea applicazione degli artt. 21 D.Lgs. n. 758/1994 e 81, comma 2, c.p.''. Argomenta che, ``a fronte dell'adempimento delle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza, egli aveva provveduto a pagare la somma di euro 1.032, come determinata dall'organo medesimo'', e che ``il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non operante la causa estintiva, ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 758/1994, perché la misura dell'importo a titolo di oblazione avrebbe dovuto essere moltiplicato per due, essendo due i lavoratori impiegati senza accertamenti medici, ed essendo due le violazioni della normativa sulla sicurezza e salute del lavoro, da cui la previsione di un aumento a titolo di continuazione''. Aggiunge che ``unica è la violazione di legge nel caso di impiego in lavoro notturno di lavoratori senza accertamenti medici e unica la sanzione comminata per la sua violazione, non essendo prevista che questa sia parametrata al numero di lavoratori impiegati''. E ne ricava che ``non sarebbe configurabile la disciplina del reato continuato''. La Sez. III dà ragione all'imputato: ``L'imputato aveva provveduto ad ottemperare le prescrizioni impartite ex art. 21 D.Lgs. n. 758/1994 ed aveva provveduto al pagamento della sanzione amministrativa di euro 1.032 indicata nella diffida. Il tribunale ha escluso l'effetto estintivo sul rilievo che il contravventore non avrebbe corrisposto per intero la somma dovuta a titolo di oblazione, come indicata dalla Direzione del Lavoro, ma soltanto la metà. Essendo due i reati da estinguere, perché erano due i lavoratori impiegati in orario notturno senza avere effettuato la visita medica, non era congruo il pagamento della somma di euro 1032,75 pari alla metà di quello indicato in diffida, non si era verificato l'effetto estintivo. In base all'art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 66/2003, la valutazione dello stato di salute dei lavoratori addetti al lavoro notturno deve avvenire attraverso controlli preventivi e periodici adeguati al rischio cui il lavoratore è esposto, secondo le disposizioni previste dalla legge e dai contratti collettivi. In forza dell'art. 18-bis, comma 2, la violazione delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 1, è punita con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 1.549 euro a 4.131 euro. La norma, nella parte precettiva, fa chiaro riferimento all'obbligo di effettuare controlli preventivi e periodici della salute `dei lavoratori' addetti al lavoro notturno. La violazione è unica indipendentemente dal numero di lavoratori impiegati e non sottoposti a visita medica, come evincibile dal tenore della disposizione il cui riferimento ai `lavoratori' non vale a giustificare l'interpretazione offerta dal tribunale poiché in malam partem e in violazione al principio di legalità che regola la materia penale. La pluralità di lavoratori rileva, al contrario da come ritiene il tribunale, quale elemento per valutare la gravità del fatto, ex art. 133 c.p., e per la commisurazione della pena. Alla violazione dell'art. 14, comma 1, consegue la pena prevista dall'art. 18-bis, comma 2, non ancorata al numero di lavoratori. Diversamente da altre previsioni di legge (vedi art. 18, comma 2, D.Lgs n. 276/2003 laddove prevede che si applica la pena dell'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giorno di occupazione; art. 22 D.Lgs. n. 286/1998 che punisce con la reclusione da sei mesi e a tre anni e euro 5.000 per ogni lavoratore impiegato l'impiego di lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno), la sanzione è unica e non commisurata ai lavoratori impiegati''. Conclusione: la sentenza di condanna viene annullata, ``essendosi verificato l'effetto estintivo previsto dall'art. 24 D.Lgs. n. 758/1994, perché il contravventore ha eliminato la violazione secondo le modalità prescritte dall'organo di vigilanza nel termine assegnatogli e poi ha provveduto al pagamento della sanzione amministrativa nel termine di giorni trenta''. Annullamento, si badi, senza rinvio, ``potendo la Corte di cassazione rilevare e applicare, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., la causa estintiva del reato ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 758/1994''.

    (È da notare che il testo originario dell'art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 66/2003 [``La valutazione dello stato di salute dei lavoratori addetti al lavoro notturno deve avvenire attraverso controlli preventivi e periodici adeguati al rischio cui il lavoratore è esposto, secondo le disposizioni previste dalla legge e dai contratti collettivi''], riportato in sentenza, è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 213/2004: ``La valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni deve avvenire a cura e a spese del datore di lavoro, o per il tramite delle competenti strutture sanitarie pubbliche di cui all'articolo 11 o per il tramite del medico competente di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, attraverso controlli preventivi e periodici, almeno ogni due anni, volti a verificare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti i lavoratori stessi''. Altra avvertenza è che, ai sensi dell'art. 55, comma 6-bis, D.Lgs. n. 81/2008, inserito dall'art. 20, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 151/2015, ``in caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 18, comma 1, lettera g)'' D.Lgs. n. 81/2008, e, cioè, dell'obbligo del datore di lavoro e dei dirigenti di ``inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto'', ``se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati''. Quanto alla continuazione tra più violazioni antinfortunistiche v. sub art. 301, paragrafo 4).

    Note a piè di pagina
    178
    Articolo sostituito dall'art. 32 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
    Articolo sostituito dall'art. 32 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
    179
    Lettera così modificata dall'art. 13, comma 1, lett. e-ter), n. 1), D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215.
    Lettera così modificata dall'art. 13, comma 1, lett. e-ter), n. 1), D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215.
    180
    Lettera così sostituita dall'art. 13, comma 1, lett. e-ter), n. 2), D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215.
    Lettera così sostituita dall'art. 13, comma 1, lett. e-ter), n. 2), D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215.
    181
    Comma aggiunto dall'art. 20, comma 1, lett. i), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2015.
    Comma aggiunto dall'art. 20, comma 1, lett. i), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2015.
    Fine capitolo
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