1. I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 284,77 a 854,30 euro per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i), e 43, comma 3, primo periodo;
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 71,19 a 427,16 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 3.
GIURISPRUDENZA COMMENTATA
Sommario: 1. Sanzioni a carico del lavoratore .
Un lavoratore dipendente viene condannato per il reato di cui all'art. 34, lettera b), e 392, lettera a), D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 «perché effettuava lavori di saldatura elettrica su tubazioni facenti parte di un impianto di distribuzione stradale gpl, senza adottare idonee misure di sicurezza atte ad evitare pericoli di incendio o di propagazione fiamme». A sua discolpa, il lavoratore lamenta che, «a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008, la violazione contestata non costituisce per i lavoratori subordinati un'ipotesi di reato», in quanto «tale D.Lgs. ha abrogato il D.P.R. n. 547/1955 e la condotta di cui all'imputazione è sanzionata penalmente solo se attribuibile a soggetti diversi dal lavoratore subordinato (all. IV T.U. Salute e artt. 63 e 68, D.Lgs. n. 81/2008)». La Sez. III ne trae spunto per un utile chiarimento. Premette che «il D.Lgs. n. 81/2008, che ha abrogato il D.P.R. n. 547/1955, prevede all'allegato IV una disposizione identica a quella di cui all'art. 34, lettera b), D.P.R. n. 547/1955 (`4.1 nelle aziende o lavorazioni in cui esistono pericoli specifici di incendio: 4.1.2 è vietato usare apparecchi a fiamma libera e manipolare materiali incandescenti, a meno che non siano adottate misure di sicurezza')». Esclude, però, che «tale norma sia sanzionata penalmente solo quando la violazione sia commessa dai datori di lavoro». Spiega, infatti, che «l'art. 63, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008 prevede che i luoghi di lavoro debbano essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV e che l'art. 64 prevede che tale obbligo gravi sul datore di lavoro, che, ai sensi dell'art. 68, è sanzionato penalmente se non vi ottemperi»; e che, tuttavia, «l'art. 59 medesimo D.Lgs. n. 81/2008 (come sostituito dall'art. 36, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106) prevede, però, sanzioni penali anche per i lavoratori `per la violazione degli artt. 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i), e 43, comma 3, primo periodo». Conclude che «vi è continuità normativa, dal momento che, «tra le violazioni sopra indicate rientrano anche quelle riguardanti la osservanza delle disposizioni e delle istruzioni ai fini della protezione collettiva ed individuale, la corretta utilizzazione delle attrezzature di lavoro, delle sostanze e dei preparati pericolosi, nonché dei dispositivi di sicurezza, e la utilizzazione in modo appropriato dei dispositivi di protezione».