Informazione

Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza

1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:15

a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;

b) alle situazioni anormali prevedibili.

2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.

3. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.

4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.16

4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.17

5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione.18-19

5-bis. Al fine di garantire la continuità e l'efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, la formazione e l'abilitazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco all'utilizzo delle attrezzature di cui al comma 5 possono essere effettuate direttamente dal Corpo nazionale medesimo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.20

GIURISPRUDENZA COMMENTATA

Sommario: 1. Attrezzature di lavoro e formazione - 2. Macchina complessa e formazione - 3. Accordo Stato-Regioni .

``Ai sensi dell'art. 73, commi 1 e 2, lett. b), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il datore di lavoro è tenuto ad informare il lavoratore dei rischi propri dell'attività cui è preposto e di quelli che possono derivare dall'esecuzione di operazioni da parte di altri, ove interferenti, ed è obbligato a mettere a disposizione dei lavoratori, per ciascuna attrezzatura, ogni informazione e istruzione d'uso necessaria alla salvaguardia dell'incolumità, anche se relative a strumenti non usati normalmente''.

``L'art. 73, commi 1 e 2, lettera b), D.Lgs. n. 81/2008 prevede l'obbligo per il datore di lavoro di fare sì che per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione i lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione d'uso necessaria alla sicurezza, anche se tratti di attrezzature da essi non usate normalmente o di situazione anormali purché prevedibili. Nel caso di specie, la necessità di agire sul nastro trasportatore era attività tutt'altro che imprevedibile, perché era frequente che il nastro o i mulini ai quali esso conduceva si bloccassero e fosse necessario intervenire sugli stessi durante il corso ordinario della lavorazione. È dunque palese che la predetta attività costituiva un'interferenza tutt'altro che straordinaria perché sostanzialmente connaturata alla lavorazione di cui era incaricato il lavoratore rimasto vittima dell'incidente. Gli imputati avrebbero dovuto predisporre tutti gli strumenti necessari per istruire i lavoratori in ordine manovre da svolgere in caso di guasto e, soprattutto, avrebbero dovuto concretamente informarli in merito ai rischi collegati all'intervento di sbloccaggio, attività di esclusiva competenza del tecnico manutentore. Nel caso di specie, nessuno dei predetti obblighi è stato adempiuto: né nel documento di prevenzione dei rischi né durante lo svolgimento dei corsi di formazione si faceva esplicito e concreto riferimento al rischio insito nell'intervento di sbloccaggio autonomo, attività strettamente collegata alla lavorazione ordinaria e dunque assolutamente prevedibile nella sua realizzazione sbrigativa da parte del lavoratore''. (V. pure Cass. 21 agosto 2013 n. 35295).

``Costituisce obbligo del datore di lavoro assicurarsi che i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevano una formazione adeguata sull'uso delle attrezzature di lavoro e che, qualora siano richieste conoscenze e responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, ricevano un addestramento adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro. L'infortunato era stato reso edotto delle modalità con cui doveva effettuarsi la normale pulizia delle tubature di gomma, che prevedeva che la macchina fosse alimentata dall'energia elettrica, e del fatto che la griglia non doveva essere rimossa. In ordine alla procedura di pulizia specifica, richiesta solo in caso di formazione di residui che avrebbero determinato l'intasamento della macchina e la cui asportazione manuale presupponeva la rimozione della griglia, nessuna formazione aveva ricevuto l'infortunato, tanto da aver questi agito nel modo a lui indicato dal capomacchina e senza essersi reso conto che una operazione tanto rischiosa presupponeva la disconnessione elettrica. Si trattava, dunque, di operazione particolare e non usuale che presupponeva una informazione specifica sulle modalità operative e della quale, come tale, avrebbe dovuto essere fatto divieto all'infortunato per essere affidata a persona con adeguata formazione, dovendosi considerare che l'attività di formazione del lavoratore, ove si tratti dell'utilizzo di macchine complesse, talune operazioni sulle quali siano riservate a personale con elevata specializzazione, non si esaurisce nell'informazione e nell'addestramento in merito ai rischi derivanti dall'utilizzo strettamente inteso ma deve tener conto anche dei rischi derivanti dalla diretta esecuzione delle operazioni ad altri riservate''.

Un datore di lavoro fu condannato in primo grado per omicidio colposo in danno di un lavoratore infortunatosi a una macchina, per ``non aver provveduto a fornire di adeguata e specifica formazione il dipendente in relazione ai rischi connessi all'attività svolta, sicché questi aveva eseguito una manovra di estrema pericolosità senza essere consapevole dei rischi ai quali in tal modo si esponeva''. Per contro, la corte di appello ritenne che ``alcun addebito potesse essere mosso all'imputato, in quanto al datore di lavoro non incombeva l'obbligo di fornire specifica formazione sul funzionamento di tutte le parti della complessa macchina, ivi comprese quelle relative agli apparati elettro-idraulici che comandavano le molteplici funzioni'', né ``l'adeguata e specifica formazione poteva essere estesa a quelle operazioni tecniche complesse riservate a personale altamente specializzato''. La Sez. IV annulla con rinvio la sentenza di assoluzione. Nel prendere le mosse dalle norme attualmente dettate dagli artt. 2, comma 1, lettera aa), 71 e 73, D.Lgs. n. 81/2008, insegna che, ``ove si tratti della formazione riguardo all'uso di macchine complesse, la formazione adeguata non si esaurisce nella fornitura di nozioni tecniche atte ad eseguire una determinata operazione; essa è piuttosto la creazione o il rafforzamento di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei compiti assegnati; competenze che a seconda dei casi prospettano un facere o un non facere''. E che, dunque, ``l'obbligo di formazione, quando si tratti di attrezzature di elevata complessità, suscettibili di richiedere operazioni riservate a personale specializzato, non implica unicamente di far conoscere ciò che deve essere fatto ma anche ciò da cui astenersi, proprio perché ad altri riservato''. Trae conforto dalla ``previsione di legge [recata oggi dall'art. 73, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 81/2008] secondo la quale il datore di lavoro provvede affinché per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione d'uso necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa alle situazioni anormali prevedibili''. Nota che ``l'attività di informazione si distingue da quella formativa perché ha ad oggetto il trasferimento di conoscenza, senza che ciò implichi necessariamente la 'costruzione' di un saper fare'', e che ``tuttavia è evidente che quest'ultima incorpora la prima''. Giunge pertanto a formulare questo principio di diritto: ``in tema di infortuni sul lavoro, l'attività di formazione del lavoratore prevista oggi dall'art. 73, D.Lgs. n. 81/2008, ove si tratti dell'utilizzo di macchine complesse, talune operazioni sulle quali siano riservate a personale con elevata specializzazione, non si esaurisce nell'informazione e nell'addestramento in merito ai rischi derivanti dall'utilizzo strettamente inteso ma deve tener conto anche dei rischi derivanti dalla diretta esecuzione delle operazioni ad altri riservate''. In un simile quadro normativo, coglie l'errore prospettico nel quale è incorsa la corte di appello, in quanto ``ha ritenuto che l'infortunato, in quanto conducente del mezzo, non fosse esposto al rischio specifico derivante dall'intervento sul sensore dello sterzo perché ha giudicato che l'operazione fosse riservata a personale altamente specializzato, tant'è vero che ha esplicitamente affermato che l'operazione in questione rientra tra quelle operazioni tecniche complesse riservate a personale altamente specializzato e che non può essere definita operazione di piccola manutenzione la riparazione o la regolazione dell'impianto elettrico idraulico che comandava gli organi di sterzo, operazione neppure indicata nel libretto di uso di manutenzione che implicava la conoscenza approfondita degli impianti elettro-idraulici e lo smontaggio di parti meccaniche''. Rimprovera alla corte di appello di aver omesso ``di considerare che proprio in ragione del fatto che si trattava di operazioni rigorosamente riservate a personale altamente specializzato l'attività di formazione non poteva non comprendere anche le informazioni e le direttive volte a far conoscere al lavoratore l'esistenza di operazioni che, concernenti il mezzo meccanico al quale egli era addetto, erano tuttavia da compiersi a cura di personale specializzato; a dotarlo di istruzioni circa il comportamento da assumere laddove tali operazioni si fossero rese necessarie nel corso dell'utilizzo da parte sua del macchinario in questione; dei rischi ai quali egli si sarebbe esposto non già eseguendo l'operazione ma qualora non avesse seguito le istruzioni appena ricordate'', con conseguenza che ``il rischio specifico al quale il conducente del mezzo si trovava esposto, vista la complessità del mezzo affidatogli per la conduzione, era quello di non percepire tale complessità e quindi di assumere comportamenti non appropriati, a loro volta pregiudizievoli per sé e per altri''. Reputa ``se non artificiosa, quanto meno parziale la lettura della normativa prevenzionistica adottata dai giudici di secondo grado, i quali, ripetutamente, hanno richiamato lo stato di ignoranza dell'infortunato, il quale era stato addestrato (unicamente) a condurre la macchina e ad utilizzarla per la raccolta, a provvedere alle normali operazioni di pulizia e di manutenzione, dalle quali certamente esulava quella di riparazione o di regolazione dell'impianto elettro-idraulico che comandava gli organi di sterzo'' (``il lavoratore non sapeva che andando ad agire sul sensore dello sterzo con il motore avviato e il gruppo defogliatore-scavatore alzato da terra avrebbe potuto provocare l'improvviso azionamento dei pistoni idraulici che comandavano la sterzatura delle ruote posteriori''). La conclusione è che il lavoratore, ``conducente di una macchina di elevata complessità, rispetto alla quale questi avrebbe dovuto essere edotto in ordine ai pericoli derivanti dalla diretta esecuzione di operazioni di riparazione e di interventi su meccanismi elettronici componenti e formato adeguatamente per fronteggiare l'evenienza che vi fosse necessità di mettere mano agli stessi, senza surrogare l'intervento di manodopera specializzata''. (Conforme Cass. 17 gennaio 2017, n. 1951).

In argomento v. anche Cass. 9 marzo 2017, n. 11441 (sub art. 18, paragrafo 2). Circa la formazione dei lavoratori su rischi derivanti da attività di altri v. Cass. n. 44492 del 28 ottobre 2016, sub art. 37, paragrafo 11.

Per il riferimento all'Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012, v. Cass. n. 29609 del 26 ottobre 2020, sub art. 1, paragrafo 1.

Note a piè di pagina
14
Rubrica sostituita dall'art. 46, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
15
Alinea così modificato dall'art. 46, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
16
Comma così modificato dall'art. 46, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
17
Comma inserito dall’art. 14, comma 1, lett. g), D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 2023, n. 85L. 03/07/2023, n. 85.
18
Comma così modificato dall'art. 45-bis, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.
19
In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi l'Accordo 22 febbraio 2012, n. 53/CSR.
20
Comma aggiunto dall'art. 11, comma 5, lett. c), D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119
Fine capitolo
Open
    • Stampa
    • Condividi via email
    • Visualizza PDF
    • Vai a pagina

Torna all'inizio