Vai al contenuto principale
La Mia Biblioteca

Accedi

Menu
  • Home
  • Cerca
  • Libreria
    • Indice degli argomenti
    • Libro

Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza

Indici

Torna all'inizio

Footer

La Mia Biblioteca

  • Accedi
  • Informazioni
  • A chi si rivolge
  • Richiedi una prova
  • Guarda il video
  • Certificazione di qualità

CONTENUTI E OPERE

  • CEDAM
  • il fisco
  • IPSOA
  • UTET Giuridica
  • Wolters Kluwer

NETWORK

  • One
  • ilQG – Il Quotidiano Giuridico
  • IPSOA Quotidiano
  • Quotidiano HSE+
  • ShopWKI

HELP

  • Come utilizzarla
  • Scarica il manuale d'uso
  • Contatti
  • Note legali
  • Privacy
    • Linkedin
    • X
    • Facebook

© 2025 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti diritti riservati. UTET Giuridica © è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

Briciole di navigazione

Indietro

    Informazione

    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Raffaele Guariniello

    Editore:

    Wolters Kluwer

    Open
      • Stampa
      • Condividi via email
      • Visualizza PDF
      • Vai a pagina

    Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza

    Mostra tutte le note

    1. Ai fini del presente decreto si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato «DPI», qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Si tiene conto, inoltre, delle finalità, del campo di applicazione e delle definizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del regolamento (UE) n. 2016/425.23

    2. Ai fini del presente decreto non costituiscono DPI:24

    a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;

    b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;

    c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;

    d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto;25

    e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;

    f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;

    g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

    GIURISPRUDENZA COMMENTATA

    Sommario: 1. Linea vita - 2. Indumenti da lavoro e tempo-tuta .

    Per un infortunio occorso in un cantiere a un lavoratore precipitato al suolo, gli imputati deducono a loro discolpa che ``il datore di lavoro può orientarsi verso l'adozione di dispositivi diversi da quelli di protezione collettiva ogni qual volta tali diversi dispositivi siano idonei a prevenire il rischio per la sicurezza del lavoratore ovvero ogni qual volta risulti che i dispositivi di protezione collettivi non sono in grado di garantire un equivalente livello di protezione'', e che ``proprio per garantire le migliori condizioni di sicurezza dei lavoratori era stata effettuata nel caso di specie la scelta di installare una linea vita (ammesso e non concesso che la stessa vada qualificata come dispositivo di protezione individuale)''. Aggiungono che ``solo l'autonoma, insana, estemporanea ed imprevedibile scelta suicida del lavoratore di sganciare il cordino che lo assicurava alla linea vita, aveva fatto sì che lo stesso precipitasse al suolo''. La Sez. IV prende atto che si è ravvisata ``la causa dell'infortunio nella scelta di dotare i lavoratori di semplici DPI - peraltro inadeguati - anziché munire il cantiere, come peraltro previsto nel preventivo e nel POS, di DPC (dispositivo di protezione collettiva) quali un ponteggio prefabbricato da allestire attorno all'immobile, dovendo essere ritenuta quest'ultima l'unica misura di sicurezza realmente utile a scongiurare la caduta dall'alto''. Ritiene convincente che ``la scelta rimessa al datore di lavoro in ordine ai dispositivi di sicurezza da adottare, diversi da quelli di protezione collettiva, deve essere guidata dal criterio di idoneità''. Osserva che ``la scelta di dotare i dipendenti solo di tale dispositivo di protezione è stata assolutamente inidonea rispetto alle condizioni del cantiere e alle mansioni da svolgere, dato che il lavoro doveva interamente svolgersi in quota e consisteva nello scaricare dalla scala mobile pannelli monopanel coibentati, lunghi sei metri e larghi uno, costituiti da due lamine in acciaio, con all'interno materiale isolante, del peso complessivo di una decina di chili ciascuno, nel tagliarli e sagomarli in quota, per poi fissarli sul tetto. Operazioni queste che implicavano non solo l'uso di vari utensili che ingombravano l'area di lavoro, ma richiedevano la costante movimentazione dei pannelli e la inevitabile interferenza con il sistema di protezione (costituito dal cordino agganciato alla linea-vita): in tale contesto, il gesto del dipendente, che si sgancia dal cordino impigliato sotto il pannello, con l'intenzione di riallacciarlo subito dopo, ma viene investito dal pannello stesso, che gli scivola sulle gambe e, perdendo l'equilibrio, cade dal tetto da una altezza di quasi nove metri, lungi dal poter essere considerato un gesto suicida o irragionevole o abnorme, è stato ritenuto come concreta realizzazione di quel rischio che avrebbe dovuto essere correttamente valutato ed evitato''. A prescindere dalla qualificazione del dispositivo di protezione (se individuale ovvero collettivo), la scelta del dispositivo di protezione in concreto adottato era assolutamente inidonea rispetto alle condizioni del cantiere e alle mansioni da svolgere.

    ``Il tempo di vestizione può considerarsi tempo di lavoro, tale da dover essere retribuito, solo nell'ipotesi in cui il lavoratore durante tale tempo sia eterodiretto dal datore di lavoro che imponga modalità per lo svolgimento di quelle che, diversamente, sono solo attività propedeutiche alla prestazione lavorativa. Risulta corretto l'affidamento operato, ai fini della quantificazione del tempo necessario per le operazioni in questione, ad un dato di comune esperienza, giacché si trattava di calcolare sulla base di un mero criterio di ragionevolezza il tempo, contenuto in dieci minuti, che richiede l'avviare ed il concludere la vestizione e svestizione degli indumenti di lavoro, ciò comportando, l'accedere allo spogliatoio, il raggiungere l'armadietto, l'aprirlo, il reperire e dispiegare gli indumenti utili, il trovare un comodo appoggio per indossarli, l'indossarli, il riporre, specie nella stagione invernale, qualche indumento personale in eccesso nell'armadietto, il chiudere l'armadietto e il lasciare lo spogliatoio''.

    ``La nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087 cod. civ., norma di chiusura del sistema di prevenzione degli infortuni e malattie professionali, suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro. Nella medesima ottica il datore di lavoro è tenuto a fornire i suddetti indumenti ai dipendenti e a garantirne l'idoneità a prevenire l'insorgenza e il diffondersi di infezioni provvedendo al relativo lavaggio, che è indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza e che, pertanto, rientra tra le misure necessarie `per la sicurezza e la salute dei lavoratori' che il datore di lavoro è tenuto ad adottare ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D.Igs. n. 626/1994 e degli artt. 15 e ss. del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (Fattispecie riguardante gli addetti alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani)''.

    (Nel senso che ``nel rapporto di lavoro subordinato il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro soltanto se è assoggettato al potere conformativo del datore di lavoro, ciò che può derivare o dalla esplicita disciplina di impresa o, implicitamente, dalla natura degli indumenti o dalla funzione che essi devono assolvere, tali da determinare un obbligo di indossare la divisa sul luogo di lavoro” Cass., Sez. Lav, 11 gennaio 2019 n. 505. Sulla questione attinente alla valutazione di impatto per la privacy dei dispositivi tecnologici indossabili dai lavoratori v. Garante Privacy, delibera 11 ottobre 2018, punto 5).

    Note a piè di pagina
    23
    Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 19 febbraio 2019, n. 17, a decorrere dal 12 marzo 2019, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 17/2019.
    Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 19 febbraio 2019, n. 17, a decorrere dal 12 marzo 2019, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 17/...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    24
    Alinea così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 19 febbraio 2019, n. 17, a decorrere dal 12 marzo 2019, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 17/2019.
    Alinea così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 19 febbraio 2019, n. 17, a decorrere dal 12 marzo 2019, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 17...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    25
    Lettera così modificata dall'art. 47, comma 1 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
    Lettera così modificata dall'art. 47, comma 1 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
    Fine capitolo
    Precedente 73 bis Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore
    Successivo 75 Obbligo di uso