1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al regolamento (UE) n. 2016/425.26
2. Ai fini del presente decreto i DPI di cui al comma 1 devono inoltre:27
a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.
3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.
GIURISPRUDENZA COMMENTATA
Sommario: 1. Le scarpe antinfortunistiche .
Condanna del datore di lavoro ``per non avere provveduto a fornire i lavoratori di alcuni dispositivi di protezione individuale, ossia scarpe antinfortunistiche per la maggior parte delle lavorazioni svolte'': ``La generica sensibilizzazione dei lavoratori sull'uso di scarpe chiuse, contenuta nel documento di valutazione dei rischi, anche per il periodo estivo, non era sufficiente per tutelare i lavoratori dagli specifici pericoli incombenti nei luoghi di lavoro. Invero, lavoratori maneggiavano pesi da mezzo chilogrammo a tre chilogrammi, vi erano macchinari di metallo appoggiati per terra, nonché scaffali in metallo, pure appoggiati per terra, con angoli vivi e strutture rigide. A tal proposito, il documento di valutazione dei rischi è stato correttamente ritenuto inadeguato, posto che era necessario adottare la massima protezione per il lavoratore, rappresentata non da una scarpa qualunque, per di più lasciata alla libera scelta del lavoratore quanto a fattura e materiale, ma dalle scarpe antinfortunistiche, ossia quelle rispondenti ai requisiti stabiliti dall'art. 76 D.Lgs. n. 81/2008. Di conseguenza, per fronteggiare le specifiche fonti di pericolo presenti sul luogo di lavoro, era doveroso l'obbligo di dotare i lavoratori di scarpe antinfortunistiche, ossia il DPI specificatamente diretto a evitare i rischi da caduta e da urto, presenti nell'ambiente di lavoro considerato''.