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Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza

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    Informazione

    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Raffaele Guariniello

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza

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    1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:29

    a) contatti elettrici diretti;

    b) contatti elettrici indiretti;

    c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;

    d) innesco di esplosioni;

    e) fulminazione diretta ed indiretta;

    f) sovratensioni;

    g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

    2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione:

    a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;

    b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;

    c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.

    3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l'adozione delle misure di cui al comma 1.

    3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.30

    GIURISPRUDENZA COMMENTATA

    Sommario: 1. Salvaguardia dai rischi elettrici .

    Un datore di lavoro fu condannato per l'infortunio mortale subito da un dipendente intento ad eseguire in spazi adibiti a ricovero dei mezzi il lavaggio di un autocarro in uso all'azienda mediante l'impiego di un collegamento elettrico fornito da proprietà limitrofa e folgorato dal contatto con la idropulitrice utilizzata per il lavoro a causa di una scarica elettrica originata dall'adattatore della spina cui era collegato l'utensile. A supporto della condanna si era osservato che ``il pericolo derivante dalla conduzione elettrica doveva ritenersi prevedibile in quelle condizioni di luogo e di tempo e andava radicalmente evitato e comunque correttamente apprezzato, a fini preventivi, nel documento di valutazione dei rischi sul lavoro e portato a conoscenza del personale dipendente in adempimento degli obblighi datoriali''. Nel confermare la condanna, la Sez. IV osserva: ``Una volta accertata la ricorrenza dell'obbligo in capo al datore di lavoro di organizzare la prestazione di lavoro previa individuazione dei rischi specifici di questa, risulta del tutto irrilevante ragionare in termini di conduzione diretta o indiretta della scarica elettrica, laddove lo svolgimento della prestazione lavorativa doveva essere preceduta da una accurata analisi dei rischi connessi all'impiego di un collegamento elettrico volante (art. 2 comma 1, lettera q, in relazione all'art. 80, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008), allacciato ad una utenza elettrica non nella disponibilità dell'azienda datrice di lavoro e comunque non a norma, con strumenti non sottoposti a vaglio di affidabilità e sicurezza (idropulitrice, prolunga, adattatore), collocati all'esterno e in diretto contatto con fonti di sgocciolamento piovano (grondaia) o di schizzi provenienti dall'utensile utilizzato''.

    Si addebita al legale rappresentante di una s.p.a. l'infortunio subito per folgorazione da un dipendente addetto alla manutenzione elettrica da circa vent'anni, che, ``mentre effettuava un intervento finalizzato ad invertire la posizione dei fili elettrici della presa di corrente del nastro trasportatore situato all'uscita di una pressa, premeva sul relativo pannello elettrico il pulsante nero con la dicitura `arresto', anziché il selezionatore principale o il tasto di emergenza per togliere tensione al nastro''. La Sez. IV osserva: ``Risulta conforme a legge e congruamente motivata la sentenza impugnata che addebita all'imputato di non avere adeguatamente rispettato l'obbligo di valutazione del rischio elettrico contemplato dall'art. 80 D.Lgs. n. 81/2008, che prescrive, al comma 3 bis, l'articolazione di procedure operative per lavori in tensione, sotto tensione, o diretti alla verifica dei guasti, finalizzate alla individuazione delle modalità preventive ritenute necessarie alla adeguata specificazione delle tipologie di intervento sugli impianti elettrici da parte degli addetti''. Ciò malgrado, la Sez. IV annulla con rinvio la condanna: ``La corte d'appello avrebbe dovuto adeguatamente rispondere al cruciale quesito se in presenza di una condotta così improvvisa ed estemporanea come quella posta in essere dal dipendente, caratterizzata anche dal mancato utilizzo del tester di cui aveva la disponibilità, ed attribuita ad un suo eccesso d; sicurezza, il comportamento rispettoso della normativa sulla sicurezza sul lavoro da parte del datore di lavoro avrebbe potuto realmente condurre a scongiurare l'evento lesivo o lo avrebbe determinato con modalità significativamente meno dirompenti tanto da indurre a ritenere ragionevolmente che le lesioni non ne sarebbero conseguite''. (Cfr. altresì Cass. 7 luglio 2011 n. 26701 e Cass. 5 luglio 2010 n. 25553).

    Note a piè di pagina
    29
    Alinea sostituita dall'art. 49, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
    Alinea sostituita dall'art. 49, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
    30
    Comma aggiunto dall'art. 49, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
    Comma aggiunto dall'art. 49, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
    Fine capitolo
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