1. Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte.
2. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma precedente, si considerano costruiti a regola d'arte se sono realizzati secondo le pertinenti norme tecniche31.
3.32
Circa le norme CEI v. sub art. 26, al paragrafo 11, Cass. 22 giugno 2015, n. 26263; Cass. 18 febbraio 2014 n. 7597, relativa a un caso di interruzione dell'energia elettrica in ospedale con successiva morte di una paziente. Esclude nel caso di specie il reato di frode in commercio contestato per asserita “consegna all'acquirente di un apparecchio elettrico diverso per `qualità' da quanto dichiarato e pattuito, attesa la ritenuta impossibilità di commercializzare il bene oggetto della fornitura in quanto la dichiarazione di conformità sarebbe stata priva del supporto di idonea documentazione”, Cass.14 luglio 2023 n. 30754. Per un'ipotesi ex art. 517 c.p. di tentata vendita di prodotto industriali con segni mendaci, e segnatamente di prodotti elettrici a bassa tensione recanti sull'involucro contenitivo la marcatura "CE" attestante la conformità dei predetti prodotti ai requisiti di sicurezza previsti dalle direttive comunitarie ad essi applicabili, nonostante che la sezione del cablaggio degli stessi fosse inferiore ai limiti fissati dalle norme di sicurezza, così da indure in inganno il consumatore circa la qualità dei prodotti posti in vendita” Cass. 27 aprile 2023 n. 17395.