1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini realizzati secondo le norme tecniche.40
Note a piè di pagina
40
Comma così modificato dall'art. 53, comma 1 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.