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Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza

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    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Raffaele Guariniello

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

    2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità ed i criteri per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1.

    3. L'esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza.

    GIURISPRUDENZA COMMENTATA

    Sommario: 1. Verifiche .

    L'art. 86, D.Lgs. n. 81/2008 - recante la rubrica «verifiche» e inserito nel titolo III, capo III, dedicato a «impianti e apparecchiature elettriche» - al comma 1, stabilisce che, «ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini, siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza», e, al comma 3, che «l'esito dei controlli di cui al comma 1 deve essere verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza». Dal suo canto, l'art. 87, comma 4, lettera d), D.Lgs. n. 81/2008 punisce datore di lavoro e dirigente per la violazione dell'art. 86, commi 1 e 3 con una sanzione amministrativa pecuniaria.

    In proposito, occorre notare che, prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008, la Corte Suprema si occupò ripetutamente dell'ipotesi in cui un datore di lavoro avesse omesso di provvedere preventivamente e periodicamente alla verifica e al controllo dello stato di manutenzione ed efficienza dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti di terra. In particolare, Cass. 12 giugno 2007, Finestra (in ISL, 2007, 10, 593) affermò che «il precetto degli abrogati artt. 40 e 328 D.P.R. n. 547/1955 ha trovato continuità normativa nelle nuove disposizioni del D.P.R. n. 462/2001 (`regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi')». Ammise che «la lettera a) del comma 1 dell'art. 9 del D.P.R. in questione recita testualmente che sono abrogati gli artt. 40 e 328 D.P.R. n. 547/1955», ma rilevò che «il fatto oggetto delle norme abrogate trova continuità normativa nelle disposizioni del D.P.R. n. 462/2001 e, precisamente, nell'art. 2 (Messa in esercizio e omologazione dell'impianti)». Ricavò «la riprova della salvezza delle disposizioni penali dall'art. 9 D.P.R. n. 462/2001 il quale, dopo aver ribadito al comma 1 le già disposte abrogazioni, al comma 2, dispone testualmente che `i riferimenti alle disposizioni abrogate contenute in altri testi normativi si intendono riferiti alle disposizioni del presente regolamento': ciò, per quanto riguarda il caso in esame, significa che la sanzione penale relativa agli abrogati artt. 40 e 328, contenuta nell'art. 389, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 547/1955, è ora relativa alle nuove disposizioni». (Conformi Cass. 10 settembre 2003, Lin Jin Rong, ibid., 2003, 11, 654; Cass. 28 gennaio 2004, Valdo, ibid., 2004, 3, 190; Cass. 18 luglio 2005, Silenzi, ibid., 2005, 9, 528; contra, isolatamente, Cass. 1° aprile 2004, Buonocore, ibid., 2005, 5, 287, per cui «le prescrizioni contenute negli artt. 328 e 40 del D.P.R. n. 547/1955, relative all'impianto e manutenzione degli apparati elettrici, la cui inosservanza era sanzionata dal successivo art. 389, sono state abrogate dall'art. 9, comma 1, lettera a, D.P.R. 22 ottobre 2001 n. 462 recante `Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi'»).

    Questi gli insegnamenti impartiti dalla Corte Suprema:

    Il titolare di un centro estetico e di benessere - dichiarato «colpevole del reato di cui all'art. 4 D.P.R. n. 462/2001, per avere omesso di sottoporre l'impianto elettrico di messa a terra a verifica periodica quinquennale» - deduce che «non vi è continuità normativa tra la fattispecie criminosa di cui agli art. 40 e 328 D.P.R. n. 547/1955 e quella introdotta con il D.P.R. n. 462/2001», e che «essa, poi, aveva agito in buona fede essendo certa dell'efficienza dell'impianto che, dopo l'ispezione, era stato sottoposto a verifica da una ditta».

    La Sez. III non è d'accordo. Afferma che «le condotte previste dall'art. 2 D.P.R. 22 ottobre 2001 n. 462 (divieto di messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, prima della verifica eseguita dall'installatore), già contemplate dagli artt. 40 e 328 D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 espressamente abrogati dall'art. 9, comma 1, lettera a), D.P.R. n. 462/2001, continuano a essere penalmente sanzionate dall'art. 389, lettera c), D.P.R. n. 547/ 1955, applicabile alla nuova fattispecie per effetto del richiamo contenuto nel comma 2 dell'art. 9 del citato D.P.R., atteso il rapporto di continuità normativa tra l'art. 2 D.P.R. n. 462/2001 e le disposizioni abrogate». Precisa che «il precetto di cui agli abrogati art. 40 e 328 D.P.R. n. 547/1955 ha trovato continuità normativa nelle nuove disposizioni del D.P.R. n. 462/2001 (Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi)»: «l'art. 9 del D.P.R. n. 462/2001 recita testualmente, al comma 1, che sono abrogati gli artt. 40 e 328 del D.P.R. n. 547/1955, ma al comma 2 (Messa in esercizio e omologazione dell'impianto), dispone testualmente che i riferimenti alle disposizioni abrogate contenute in altri testi normativi s'intendono riferiti alle disposizioni del presente regolamento, sicché, per quanto riguarda il caso in esame, la sanzione penale relativa agli abrogati artt. 40 e 328, contenuta nel D.P.R. n. 547/1955 [art. 389, comma 1, lettera c)], è ora relativa alle nuove disposizioni». Soggiunge che «dal 23 gennaio 2002 è scattato l'obbligo per tutti i datori di lavoro di richiedere e di far eseguire le verifiche periodiche e straordinarie per: impianti elettrici di messa a terra; per installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche; per impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione», e che, «per le verifiche di legge, mentre precedentemente al D.P.R. n. 462/2001 era compito dell'ISPELS effettuare la prima verifica, e delle ASL le verifiche periodiche, ed erano quindi loro le responsabilità del non rispetto della periodicità, dal 23 gennaio 2002 è il datore di lavoro che ha l'obbligo di richiedere e far effettuare le verifiche secondo le nuove periodicità». Afferma che «il datore di lavoro è tenuto a richiedere la verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ogni due anni (verifica biennale) per gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche in luoghi con pericolo di esplosione; per gli impianti di terra e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche a servizio di: a) cantieri, cioè luoghi in cui vi siano impianti elettrici temporanei per lavori di costruzione di nuovi edifici, lavori di riparazione, trasformazione, ampliamento o demolizione di edifici esistenti, lavori di movimento terre, lavori simili (interventi di manutenzione in banchine, costruzione di teleferiche, ecc.); b) ambienti a maggior rischio in caso d'incendio cioè quelli definiti da CEI 64-8 sez. 751; c) locali adibiti a uso medico, cioè destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione, inclusi i trattamenti estetici (ad es. sala massaggi, ecc.) e ogni cinque anni (verifica quinquennale) per tutti gli altri casi». Osserva ancora che «le verifiche degli impianti oggetto del D.P.R. n. 462/2001 possono essere effettuate da organismi abilitati dal Ministero delle Attività Produttive, sulla base della normativa tecnica europea UNI CEI, o in alternativa dalle Asl o dall'Arpa», e che «non sono valide, quindi, ai fini del D.P.R. n. 462/2001, le verifiche effettuate da professionisti o imprese installatrici», sicché «il datore di lavoro deve essere in possesso del verbale di verifica rilasciato dall'organismo d'ispezione per poterlo esibire in occasione di controlli da parte degli Enti preposti». Questa la conclusione: «l'imputata, titolare di centro estetico e, quindi, tenuta all'osservanza degli obblighi imposti al datore di lavoro in materia d'impianti elettrici di messa in terra, ha omesso di richiedere la verifica periodica quinquennale dell'impianto e non ha ottemperato alla prescrizione di richiedere la verifica all'ARPA entro cinque giorni dalla notifica, donde la sicura configurabilità del reato dovendo categoricamente escludersi la dedotta buona fede e la rilevanza della verifica dalla predetta affidata a un soggetto non abilitato».

    L'amministratrice unica di una s.r.l. - condannata per il reato previsto e punito dal combinato disposto dell'art. 2 D.P.R. n. 462/2001 e art. 328 D.P.R. n. 547/1955, sanzionato dall'art. 389, lettera c), del medesimo D.P.R., per aver omesso «la verifica degli impianti di messa a terra prescritta per legge allo scopo di accertarne lo stato di efficienza» - sostiene che «la condotta prevista dall'art. 2 D.P.R. n. 462/2001, già contemplata dagli artt. 40 e 328 D.P.R. n. 547/1955, è stata espressamente abrogata dall'art. 9, comma 1, lettera a, D.P.R. n. 462/2001, per cui, all'epoca dei fatti, la condotta contestata non era prevista dalla legge come reato». La Sez. III ribatte che «sussiste continuità normativa tra gli artt. 328 e 389, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 547/1955 che punivano l'omessa denuncia dell'impianto di messa a terra ai fini dell'omologazione e il D.P.R. n. 462/2001 che, pur avendo previsto all'art. 9, comma 1, l'abrogazione dell'art. 328 citato, ha mantenuto la sanzione penale in relazione alle nuove fattispecie grazie al richiamo contenuto nel comma 2 dello stesso art. 9». Precisa che «detta norma deve essere interpretata nel senso che la sanzione penale relativa all'abrogato art. 328 è ora relativa alle nuove disposizioni».

    Un datore di lavoro - condannato per «il reato di cui all'art. 2 D.P.R. n. 462/2001 per aver omesso di inviare la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di messa a terra all'ISPESL e all'ASL competente per territorio» - lamenta che, «all'epoca di realizzazione dell'impianto (1999) non sussisteva l'obbligo della dichiarazione di conformità introdotta solo nel 2001».

    La Sez. III gli dà ragione. Rileva che «è stata contestata una fattispecie di reato prevista dall'art. 2, D.Lgs. n. 462/2001, che, nel contesto della nuova disciplina del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi, prevede - con disposizione innovativa - all'art. 2, comma 2, che, entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti». Ne desume che, «all'epoca di realizzazione dell'impianto (1999) tale disposizione, che prescrive il tempestivo invio della dichiarazione di conformità, non era stata ancora introdotta», e che, «il precedente D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, rispetto al quale peraltro c'è in linea di massima continuità normativa quanto alle fattispecie penali, prevedeva all'art. 328 l'obbligo di verifica iniziale e poi periodica degli impianti allo scopo di accertarne lo stato di efficienza, ma non l'obbligo di inoltro della dichiarazione di conformità; dichiarazione questa che era stata all'epoca acquisita dall'imputato ed era in suo possesso, ma non era stata inoltrata alle autorità preposte alla vigilanza come poi sarebbe stato prescritto dal cit. art. 2, D.Lgs. 462/2001».

    Il direttore di un museo fu ritenuto responsabile della violazione degli artt. 374 e 389, lettera b), D.P.R. n. 547/1955, «per non avere dimostrato formalmente, a seguito di sopralluogo effettuato da ispettori dell'ASL, di avere mantenuto e/o verificato gli impianti elettrici di messa a terra e scariche atmosferiche».

    Nell'annullare la sentenza di condanna perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, la Sez. III osserva che «il D.P.R. n. 462/2001 contiene disposizioni di natura sicuramente regolamentare - come recita lo stesso titolo («Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazione e dispositivi di protezione, contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolose»), e che «tale D.P.R. n. 462/2001 non contiene, al proprio interno, alcuna previsione sanzionatoria penale (né potrebbe se non pena la violazione del principio di riserva che vuole la legge quale fonte primaria del diritto penale)». Ne desume che «la sentenza impugnata ha ravvisato la violazione di un precetto contenuto in una norma regolamentare che, oltre a non essere sanzionata penalmente, non costituisce neanche una specificazione della norma primaria indicata nel capo di imputazione (art. 374, D.P.R. n. 547/1955), la quale non prevede alcuna integrazione attraverso norme secondarie». E aggiunge che «l'art. 304, D.Lgs. n. 81/2008 ha abrogato il D.P.R. n. 547/1955 indicato nel capo di imputazione».

    Note a piè di pagina
    43
    Articolo sostituito dall'art. 55 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
    Articolo sostituito dall'art. 55 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
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