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Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza

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    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Raffaele Guariniello

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    1. Il presente Capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a).

    2. Le disposizioni del presente Capo non si applicano:

    a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;

    b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;

    c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;

    d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;

    e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;

    f) ai lavori svolti in mare;

    g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implichino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile;

    g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X;1

    g-ter), alle attività di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X.2

    2-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013.3

    GIURISPRUDENZA COMMENTATA

    Sommario: 1. Dal datore di lavoro al committente - 2. Responsabilità per inondazione o per crollo del committente di lavori edili - 3. Cantieri stradali - 4. Lavori di impiantistica elettrica - 5. La responsabilità civile del committente - 6. Concerti musicali - 7. Il concetto di ``area di cantiere'' - 8. Non necessario il perfezionamento di un contratto d'appalto - 9. Lavori in mare .

    Il senso profondo dell'evoluzione segnata dalla normativa in tema di sicurezza del lavoro nei cantieri temporanei o mobili è così descritto ancora ultimamente da:

    ``La giurisprudenza di legittimità, alla luce della trasformazione della figura del committente (definito dall'art. 89 del D.Lgs. n. 81/2008 come `il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti delta sua realizzazione') da soggetto privo di autonoma responsabilità a soggetto che riveste responsabilità proprie (oggi descritte dall'art. 90 D.Lgs. n. 81/2008), ha ritenuto che il principio generale, secondo cui il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, debba essere precisato, nel senso che dal committente non può esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori, con la conseguenza che, ai fini della configurazione della responsabilità del committente, occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo; essendo altresì stato precisato che sussiste la responsabilità del committente che, pur non ingerendosi nella esecuzione dei lavori, abbia omesso di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati, poiché l'obbligo di verifica di cui all'art. 90, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008 non può risolversi nel solo controllo dell'iscrizione dell'appaltatore nel registro delle imprese, che integra un adempimento di carattere amministrativo''.

    ``Il legislatore non ha disciplinato la figura del committente né con il D.P.R. n. 547/1955, né con successivi 302/1956 302/1956 e neppure con il D.Lgs.n. 626/1994. Quest'ultimo provvedimento normativo con l'art. 7 prendeva, infatti, in considerazione la sola figura del datore di lavoro quale referente soggettivo degli obblighi previsti dalla medesima disposizione, in relazione all'affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici anche artigiane, nella propria azienda o nell'ambito del ciclo produttivo, regolando il rischio interferenziale fra le imprese ivi operanti. L'estensione di quella disciplina al committente, in un primo tempo, era stata giustificata dalla giurisprudenza solo quando il medesimo travalicava il ruolo di semplice conferimento delle opere, ingerendosi nell'organizzazione per la loro esecuzione. Successivamente la corresponsabilità del committente, affiancante quella del datore di lavoro e del direttore dei lavori, è stata posta in relazione alla diretta impartizione di direttive od al diretto conferimento di progetti che essi stessi siano fonte di pericolo ovvero quando egli abbia commissionato o consentito l'inizio dei lavori, pur in presenza di situazioni di fatto parimenti pericolose, od ancora quando allo svolgimento di opere in un cantiere gestito dall'appaltante o su strutture o con strumentazioni che gli appartengono e che il medesimo abbia l'obbligo di mantenere in efficienza. Il mutamento della disciplina interviene con l'introduzione del D.Lgs. n. 494/1996, che definisce la figura del committente come colui che per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione, e precisa le responsabilità su di lui incombenti, che derivano sostanzialmente dalla violazione degli obblighi sull'informazione sui rischi dell'ambiente di lavoro e da quelli inerenti alla cooperazione nell'apprestamento delle misure di protezione e prevenzione (art. 7 D.Lgs. n. 626/1994, ora art. 26 D.Lgs. n. 81/2008)''. Di qui ``la trasformazione della figura del committente nella normativa e nella giurisprudenza da soggetto privo di autonoma responsabilità a soggetto che riveste responsabilità proprie (oggi descritte dall'art. 90 D.Lgs. n. 81/2008)''. ``Il principio generale, secondo cui il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, deve essere precisato, nel senso che dal committente non può esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori, con la conseguenza che, ai fini della configurazione della responsabilità del committente, occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo''.

    ``Il legislatore, tenuto conto della complessità dei processi produttivi moderni, ha rivisitato la materia relativa al contratto di appalto che, passando dalla disciplina originariamente prevista dagli artt. 4 e 5 D.P.R. n. 547/1995, ha trovato una sua regolamentazione nell'art. 7 D.Lgs. n. 626/1994, per poi giungere alla elaborazione del complesso normativo di cui al D.Lgs. n. 494/1996, oggi sostanzialmente trasfuso nel D.Lgs. n. 81/2008. In relazione a lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, il dovere di sicurezza trova il suo referente, in primo luogo, nell'appaltatore, cioè nel soggetto che si obbliga verso il committente a compiere l'opera appaltata, con propria organizzazione dei mezzi necessari e con gestione in proprio dei rischi dell'esecuzione. Il committente non è esonerato da ogni forma di responsabilità. Nell'articolata disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 494/1996 e nel T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), il committente è stato pienamente coinvolto nell'attuazione delle misure di sicurezza, Il legislatore, al fine di contenere il fenomeno degli infortuni sul lavoro nel campo degli appalti e costruzioni, ha optato per la responsabilizzazione dei soggetto per conto del quale i lavori vengono eseguiti, mediante la previsione di tutta una serie di obblighi in capo al committente, cristallizzati nell'art. 90 del T.U., che tra l'altro prevede la nomina (alla presenza delle ulteriori condizioni previste dalla legge) del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione nel caso di presenza di più imprese esecutrici e nella verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie ed esecutrici. Permane in capo al committente un preciso dovere di vigilanza e verifica dell'adempimento, da parte del coordinatore per la sicurezza, degli obblighi sullo stesso gravanti''.

    Un caso inconsueto di applicazione della normativa sui cantieri temporanei o mobili attualmente contenuta nel Titolo IV, Capo I del D.Lgs. n. 81/2008 è posto in luce da:

    Una società proprietaria di terreni aveva affidato ad altra impresa lavori di urbanizzazione e lottizzazione nei pressi di un rio. Durante tali lavori, si era verificato un fenomeno di esondazione del rio con fuoriuscita di acque e allagamento di un abitato. Tra le cause dell'esondazione fu individuata la scarpata artificiale del cantiere, privo degli accorgimenti necessari per evitare fenomeni di tracimazione e ruscellamento di acque meteoriche lungo le scarpate realizzate con materiali di risulta provenienti da scavi di cantiere. Nel confermare la condanna del rappresentante legale della società committente per il reato di disastro colposo, la Sez. IV rileva che «la vicenda in esame esula evidentemente dalla materia antinfortunistica, bensì si tratta di una fattispecie colposa a seguito di specifico evento costituente disastro». Afferma, tuttavia, che «ben può essere presa in considerazione, in riferimento alla regolamentazione della gestione del cantiere e delle relative operazioni, la normativa sul punto vigente in tema di prevenzione e sicurezza nei posti di lavori, attesa la stretta connessione degli interessi tutelati». Ne desume «l'indubbia riferibilità alla società proprietaria dei terreni, interessata all'urbanizzazione e lottizzazione di essi, committente delle opere, della normativa di cui all'art. 3, D.Lgs. n. 494/1996 [e ora art. 90, D.Lgs. n. 81/2008] (che richiama a sua volta l'art. 3, D.Lgs. n. 626/1994 [e ora art. 15, D.Lgs. n. 81/2008]) in ordine alla predisposizione, salvaguardia del cantiere ed organizzazione generale delle attività». Sottolinea che «la committenza è responsabile ai fini della sicurezza di tutto quanto riguarda l'approntamento in generale della zona di lavoro», e che «la parte strutturale dell'area adibita a cantiere rimane, sia ai fini della sicurezza (anche al di fuori del settore antinfortunistico, e sotto profili più ampiamente civilistici: artt. 2050-2051 c.c.) che a fini manutentivi e conservativi, nella sfera di competenza e di responsabilità del titolare del terreno stesso, poi attrezzato per l'esecuzione delle opere».

    Problematica, per contro, l'impostazione accolta da:

    Nel corso di lavori affidati in appalto, il legale rappresentante della società committente fu condannato per il reato di cui all'art. 449 c.p., ``per aver cagionato per colpa, in cooperazione con altri, il crollo di una paratia in costruzione''. La Sez. III annulla con rinvio la condanna: ``Che il committente rivesta una posizione di garanzia rispetto all'osservanza della normativa edilizia da parte dell'esecutore dei lavori è affermazione certamente esatta, rinvenendo la propria fonte nel disposto di cui all'art. 29, comma 1, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Tenendo anche conto della sedes materiae, detta norma fonda la responsabilità primariamente per gli illeciti amministrativi e penali previsti dal testo unico in materia edilizia rispetto alla conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano, al permesso di costruire ed alle prescrizioni relative alle modalità esecutive nel medesimo contenute. Salvo che quest'ultimo preveda un obbligo di tutela della pubblica incolumità e dei lavoratori addetti alla realizzazione dell'opera, la disposizione non può dunque essere utilizzata per fondare una posizione di garanzia rispetto alla protezione dei suddetti beni''.

    (V. anche, sub art. 92, al paragrafo 3, Cass. n. 30270 del 2 novembre 2020 sul crollo di Barletta).

    Mentre effettuava operazioni di ripristino di anomalie del manto stradale, un addetto comunale veniva mortalmente investito da un autocarro. L'assistente tecnico in qualità di preposto fu condannato per aver permesso che ``si svolgessero le operazioni di manutenzione della carreggiata senza prima posizionare la necessaria cartellonistica di cantiere, così come previsto nel documento di valutazione dei rischi''. La Sez. IV conferma la condanna: ``Il D.M. 10 luglio 2002 impone non solo di apporre dei cartelli di `lavori in corso', `limite di velocità' e `strettoia', ma anche di collocare dei coni sulla carreggiata, a partire da 40 metri prima del veicolo in sosta, sul lato di essa. Il conducente dell'autocarro investitore, che sicuramente viaggiava senza porre la necessaria attenzione al percorso e alla presenza di eventuali ostacoli sulla strada, avrebbe potuto non vedere i cartelli, perché posti a lato della carreggiata ed esterni ad essa, ma avrebbe sicuramente colpito i coni, posti nel mezzo della strada che stava percorrendo, e la sua attenzione sarebbe stata richiamata dal suono e dalle modalità dell'impatto, sin dal primo cono che egli avesse urtato. L'autista viaggiava a circa 66 km/h e quindi percorreva circa 18 metri al secondo: il conducente aveva quindi oltre due secondi di tempo per frenare o compiere manovre di emergenza prima dell'impatto con il camion comunale e con l'operaio che vi stava lavorando accanto. Dunque, detratto l'intervallo psico-tecnico di reazione, indicato abitualmente in un secondo, l'autista avrebbe avuto comunque un tempo sufficiente per compiere manovre di brusca frenata e di deviazione. In tal modo egli avrebbe, molto probabilmente, evitato l'impatto, essendo a tal fine sufficiente una sterzata verso sinistra, o quantomeno avrebbe colpito il corpo dell'operaio con una velocità molto minore, evitandone così la morte. Dunque il rispetto delle norme in materia di installazione del cantiere avrebbe, con una probabilità molto elevata, prossima alla certezza, impedito la morte del lavoratore''.

    Di notte, il conducente di un'autovettura marcia ``ad una velocità di gran lunga superiore al limite consentito lungo una strada provinciale, a doppio senso di marcia, sulla quale erano in corso lavori di allargamento della sede stradale segnalati da cartelli e da strisce gialle a terra, e, in un tratto rettilineo, si trova di fronte, al centro della carreggiata, un segnale che indica una buca (corrispondente al tombino da riparare sul quale erano in corso lavori autonomi rispetto a quelli per l'allargamento della carreggiata), costituente un piccolo cantiere segnalato solo da quattro paletti infissi a terra attorno alle quali era stato appeso un nastro di colore bianco rosso e, anziché sfilare a destra lasciandosi l'ostacolo a sinistra, si dirigeva verso sinistra invadendo l'opposta corsia d marcia e andando a collidere frontalmente con un'altra autovettura la cui conducente decedeva''. Oltre al primo conducente, viene condannato per omicidio colposo il legale rappresentante responsabile per la sicurezza della ditta esecutrice dei lavori di riparazione della condotta idrica in corso sulla strada provinciale in questione, ``per non avere segnalato o curato che venissero segnalati i lavori con le modalità fissate dalla normativa vigente''. La Sez. IV conferma la condanna: ``Quanto alle dimensioni del cantiere ed al richiamo all'art. 30 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, si osserva che il problema non è stato nelle dimensioni del cantiere ma nella posizione estremamente pericolosa dello stesso, sostanzialmente al centro della carreggiata, e nemmeno nella tipologia dei cartelli ma, in sostanza, nella quasi totale mancanza di visibilità della buca che si era creata in luogo del tombino che in precedenza occupava la sede stradale. In tema di responsabilità per omicidio colposo da sinistro stradale, la circostanza aggravante della violazione della normativa sulla circolazione stradale è ravvisabile non solo quando la violazione della normativa di riferimento sia commessa da utenti della strada alla guida di veicoli ma anche nel caso di violazione di qualsiasi norma che preveda a carico di un soggetto, pur non impegnato in concreto nella fase della circolazione, un obbligo di garanzia finalizzato alla tutela della sicurezza degli utenti della strada''. (V. pure Cass. 22 aprile 2016 n. 17010 e Cass. 30 maggio 2011 n. 21575).

    Circa i “criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare” v. Interpello n. 1 del 23 giugno 2015.

    L'art. 88, comma 2, lett. g-bis), D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che le disposizioni del titolo IV non si applicano ``ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X''. Ad avviso dell'imputato, siffatta norma ``oper(a) in relazione alla tipologia di lavoro svolta in una determinata parte di un cantiere e non in relazione al tipo di lavoro svolto nel cantiere complessivamente considerato''. La Sez. IV non condivide questa tesi: ``La lettura congiunta degli artt. 88 e 89 D.Lgs. n. 81/2008, invece, fa ritenere che le disposizioni in materia di cantieri temporanei o mobili non operino se in un cantiere si svolgono soltanto `lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile'; ma se in quel cantiere, unitamente a quest'ultimo tipo di lavori, si svolgono anche lavori edili o di ingegneria civile, allora le disposizioni del Titolo IV trovano applicazione, tanto più se vi è rischio di interferenza tra i lavori di tipo impiantistico e i contestuali lavori edili o di ingegneria civile. Nel fornire la definizione di `cantiere' ai fini della applicazione della normativa in esame, l'art. 89, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008 individua come tale ogni luogo `in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile' corrispondenti all'elenco di cui all'allegato X. I lavori edili e di ingegneria civile elencati nell'allegato X sono: `I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro'. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile: `gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile'. La lettura congiunta di queste norme consente di ritenere: che debbano essere considerati `edili' i lavori che comportano la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di parti strutturali di impianti; che siano `cantieri edili' quelli in cui si svolgono tali lavori; che siano esclusi dalla applicazione della normativa in esame, ai sensi dell'art. 88, comma 2, lett. g-bis, `i lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento' che non comportino nessuno dei lavori edili o di ingegneria civile indicati dall'allegato X e, conseguentemente, i cantieri in cui si eseguano esclusivamente lavori di tipo impiantistico, non accompagnati dall'esecuzione di lavori edili né da parte dell'impresa incaricata della realizzazione dell'impianto, né da parte delle imprese che operino contestualmente ad essa. Restano invece compresi nell'ambito operativo del titolo IV i lavori di impiantistica che comportano lavori edili nel senso sopra indicato e quelli che, pur non comportando il diretto compimento di lavori edili da parte dell'impresa, si svolgono all'interno di cantieri nei quali vengano eseguite opere edili o di ingegneria civile''.

    ``L'appaltatore - svolgente le mansioni di elettricista - era stato incaricato di espletare il collegamento elettrico di una caldaia appena installata e i lavori elettrici sono annoverati nell'elenco riportato nell'allegato X dell'art. 89, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008 ai fini dell'esatta individuazione della nozione di cantiere temporaneo o mobile''.

    ``L'art. 96, comma 1, lettere a) e g), del D.Lgs. n. 81/2008 non contiene limitazioni da cui si possa desumere che lo stesso non sia applicabile nel caso di cantieri installati allo scopo di realizzare opere di impiantistica elettrica''.

    ``Nel caso di specie, l'imputazione relativa al reato di omicidio colposo è stata elevata unicamente nei confronti del datore di lavoro del dipendente deceduto, di talché non vengono in alcun rilievo i principi elaborati dalla giurisprudenza, in tema di responsabilità penale del committente a titolo di concorso con l'appaltatore. Eventuali profili di responsabilità civile a carico della provincia - ente citato in giudizio quale responsabile civile - risultavano configurabili, unicamente, in riferimento all'art. 2049 c.c. In tema di appalto la responsabilità civile del committente può configurarsi solo nel caso in cui costui abbia imposto all'appaltatore le proprie direttive - dalle quali sia derivato il danno a terzi - e si sia ingerito nella esecuzione dell'opera. Posto che, nel caso specifico, doveva escludersi l'esercizio, da parte della provincia, anche in via di fatto, di poteri di ingerenza nella sfera dell'appaltatore, la corte di appello ha evidenziato l'insussistenza dei presupposti per la configurabilità della responsabilità civile della parte committente le opere di cui si tratta''.

    A proposito di un cantiere per la realizzazione di un palcoscenico per concerto musicale v. Cass. 20 aprile 2021, n. 14636, sub art. 62, paragrafo 1; Cass., n. 38876 del 4 agosto 2017, sub art. 2, paragrafo 40.

    Per quel che concerne il luogo e le modalità dell'infortunio, la Sez. IV non accoglie ``l'assunto difensivo secondo il quale l'infortunio sarebbe avvenuto al di fuori dell'area di cantiere; il percorso previsto, per il raggiungimento del punto di attività di demolizione e ricostruzione, sarebbe stato quello maggiormente sicuro, dotato di segnaletica, e le linee vita lungo l'intero cammino; le aziende avrebbero messo in opera tutte le misure antinfortunistiche necessarie e idonee a salvaguardare l'incolumità dei lavoratori'', e ciò in quanto: a) l'intero percorso all'interno della struttura ove si debbano eseguire lavori edili di qualsiasi tipo, soggiace alle norme poste a tutela degli addetti ai lavori, ed i soggetti titolari di posizioni di garanzia debbano porre in essere le opere provvisionali necessarie: non soltanto risponde a un criterio logico della tutela sul posto di lavoro, ma trova un primo richiamo espresso nell'art. 96, comma 1, lett. b), TUSL, che dispone che il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti delle imprese affidatarie (s.p.a. appaltatrice) e delle imprese esecutrici (s.r.l. subappaltatrice) `predispongono l'accesso alla recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili'; b) nel caso in esame, dalla relazione dei funzionari ASL e dalle fotografie dei luoghi si desumeva come il lungo tratto sui vastissimi tetti dei capannoni dello stabilimento, che doveva essere percorso da lavoratori, non era affatto segnalato con modalità visibili, né tanto meno delimitato con strutture fisse (parapetti o altro); avuto riguardo ai tratti della copertura dello stabilimento che i lavoratori avrebbero dovuto impegnare per raggiungere il luogo dello smontaggio dei cc.dd. copponi, la passerella in ferro copriva soltanto una parte minimale del tragitto necessario; c) trattandosi di lavori in quota, il fatto che tale percorso fosse quello maggiormente sicuro, dotato di segnaletica, e con linee vita lungo l'intero cammino, non esimeva in alcun modo dall'adottare `congiuntamente' le misure indicate dalla legge, come indispensabili a prevenire le cadute dall'alto; d) anche a prescindere dalla puntuale identificazione dall'area di cantiere, con ciò intendendosi la piccola zona specificamente interessata dai lavori di ristrutturazione in atto, ciò che imponeva l'adozione delle misure di protezione collettiva e individuale dei lavoratori, era proprio l'art. 148 TUSL, applicabile all'intera area ove prestavano la loro opera i lavoratori; d'altra parte, le `misure generali di tutela nei luoghi di lavoro', previste dall'art. 15 TUSL, mettono in chiaro (comma 1, lett. I) il dovere di assegnare ``priorità delle misure di protezione collettiva (DPC) rispetto le misure di protezione individuale (DPI)''.

    (Circa il concetto di luogo di lavoro v., in generale, sub art. 62, paragrafo 1).

    ``Ai fini della configurabilità di una responsabilità del committente per culpa in eligendo nella verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria di lavori, non è neppure necessario il perfezionamento di un contratto di appalto, essendo sufficiente che nella fase di progettazione dell'opera intervengano accordi per una mera prestazione d'opera, atteso il carattere negoziale degli stessi''.

    ``La clausola di esclusione dell'art. 88 D.Lgs. n. 81/2008 ha senso in ambito interpretativo sistematico, ove il legislatore abbia sottratto alla disciplina comune un'area per affidarla a previsioni di carattere specialistico, non potendosi per contro ritenere che residuino vuoti normativi nell'ambito del settore antinfortunistico, storicamente sottoposto ad attenta tutela. Le vicende in questione si svolgevano in un cantiere subacqueo e, cioè, in una situazione del tutto peculiare e non sovrapponibile ad un generico cantiere in mare. La clausola di riserva prevista dall'art. 88 per i `lavori in mare' concerne settori per i quali è prevista una disciplina specialistica: a) il D.P.R. n. 177/2011, riguardante la qualificazione delle imprese e dei lavoratori in ambienti sospetti di inquinamento e confinanti a norma dell'art. 6, comma 8, lett. g), D.Lgs. n. 81/2008, e, cioè cantieri a bordo delle navi; b) il D.Lgs. 27 luglio 1999 n. 272, in tema di adeguamento delta normativa di sicurezza e di salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della L. 31 dicembre 1991 n. 85 e, cioè all'interno dei porti. In entrambi i casi sono regolamentati ambienti di lavoro diversi e non assimilabili al caso di specie (cantiere subacqueo). Esula dall'inquadramento normativo del fatto oggetto di esame anche la disposizione specialistica UNI 11366 richiamata nel D.Lgs. n. 1/2014, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (cd. `decreto liberalizzazioni'). Per tutelare la salute degli operatori subacquei e del personale di assistenza, l'UNI ha pubblicato la nuova norma UNI 11366 `Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee e iperbariche professionali al servizio dell'industria', la quale definisce i criteri e le modalità per l'esecuzione di attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell'industria, le caratteristiche delle attrezzature e degli equipaggiamenti utilizzati ed i requisiti di natura professionale che deve possedere il personale coinvolto, tali da garantire la sicurezza e la tutela della salute dei medesimi lavoratori durante l'espletamento delle attività. La norma fornisce indicazioni precise sulle modalità per la conduzione di operazioni subacquee: tali operazioni devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato ed esperto; le immersioni subacquee devono seguire precise ed indifferibili operazioni, che consentano il monitoraggio ed il contatto costante ed ininterrotto fra l'uomo immerso e la superficie: in caso di emergenza deve essere consentito il ritorno in superficie, o comunque in una situazione di sicurezza del personale impegnato direttamente nelle immersioni subacquee. Infine, è indispensabile l'utilizzo di attrezzature specifiche ed adatte alle varie situazioni di lavoro che il sommozzatore professionista deve affrontare nell'esecuzione di opere ed interventi subacquei. La norma UNI 11366 descrive nel dettaglio come devono essere effettuate le operazioni subacquee ad esempio in basso fondale (da 0 a 50 metri di profondità), in alto fondale (oltre i 50 metri), con campana aperta, con immersione da un mezzo di posizionamento dinamico e per ciascuna delle tipologie indicate, la norma stabilisce l'equipaggiamento minimo necessario all'immersione. Si tratta dunque di un testo che raccoglie raccomandazioni e disposizioni di carattere squisitamente tecnico inidonee sul plano giuridico ad interferire con la disciplina prevista nel D.Lgs. n. 81/2008. La norma UNI 11366, pertanto, non può essere considerata una norma specialistica di riferimento, consistendo in una sorta di linea guida tecnica, che in quanto tale può avere funzione integrativa ma non sostitutiva delle disposizioni dell'art. 92 D.Lgs. n. 81/2008. In conclusione la disciplina di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e, in particolare, dell'art. 92, inerente agli obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, si applica anche alla fattispecie in esame di lavori subacquei di rimozione di un relitto''. (Fattispecie relativa a lavori eseguiti a seguito del naufragio della nave da crociera Costa Concordia).

    Note a piè di pagina
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    Lettera aggiunta dall'art. 57, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e sostituita dall'art. 32, comma 1, lett. g), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98. Successivamente la presente lettera è stata così sostituita dall'art. 16, comma 1, L. 29 luglio 2015, n. 115.
    Lettera aggiunta dall'art. 57, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e sostituita dall'art. 32, comma 1, lett. g), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n....Testo troncato, continua a leggere nel testo
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    Lettera aggiunta dall'art. 57, comma 1 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
    Lettera aggiunta dall'art. 57, comma 1 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
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    Comma aggiunto dall'art. 32, comma 1, lett. g-bis), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.
    Comma aggiunto dall'art. 32, comma 1, lett. g-bis), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.
    Fine capitolo
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