1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori.30
2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) d) ed e).31
GIURISPRUDENZA COMMENTATA
Sommario: 1. Esonero da responsabilità del committente in caso di nomina del responsabile dei lavori: condizioni - 2. Gli obblighi di vigilanza e il potere di sospensione del committente e del responsabile dei lavori - 3. Arresti domiciliari per il committente che non vigila sul coordinatore - 4. Il RUP .
``Quanto al committente, trattasi di soggetto che normalmente concepisce, programma, progetta e finanzia un'opera, titolare ex lege di una posizione di garanzia che integra quella di altre figure di garanti legali (datori di lavoro, dirigenti, preposti, etc.). Egli può designare un responsabile dei lavori, con un incarico formalmente rilasciato accompagnato dal conferimento di poteri decisori, gestionali e di spesa, che gli consenta di essere esonerato dalle responsabilità, sia pure entro i limiti dell'incarico medesimo e ferma restando la sua piena responsabilità per la redazione del piano di sicurezza, del fascicolo di protezione dai rischi e per la vigilanza sul coordinatore in ordine allo svolgimento del suo incarico e sul controllo delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza''. (Conformi Cass. 8 novembre 2018 n. 50292; Cass. 7 giugno 2018 n. 25816).
``I committenti sono i soggetti per conto dei quali l'intera opera venne realizzata, titolari del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'intero appalto. Figura differente e accessoria è quella del responsabile dei lavori, che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti, per il quale occorre una nomina specifica e formale fatta nelle forme dell'art. 16 D.Lgs. n. 81/2008''.
``Il committente dei lavori e della variante degli stessi nella cui realizzazione si è verificato l'incidente, non si è avvalso della facoltà di nominare un responsabile dei lavori, cui trasferire gli adempimenti in materia di sicurezza del lavoro, ed è pertanto rimasto obbligato in proprio. Infatti, il committente, che è il soggetto che normalmente concepisce, programma, progetta e finanzia un'opera, è titolare `ex lege' di una posizione di garanzia che integra ed interagisce con quella di altre figure di garanti legali (datori di lavoro, dirigenti, preposti, etc.) e può designare un responsabile dei lavori, con un incarico formalmente rilasciato accompagnato dal conferimento di poteri decisori, gestionali e di spesa, che gli consenta di essere esonerato dalle responsabilità, sia pure entro i limiti dell'incarico medesimo e fermo restando la sua piena responsabilità per la redazione del piano di sicurezza, del fascicolo di protezione dai rischi e per la vigilanza sul coordinatore in ordine allo svolgimento del suo incarico e sul controllo delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza. Il committente rimane il soggetto obbligato in via principale all'osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza, atteso che l'effetto liberatorio si verifica solo a seguito della nomina del responsabile dei lavori e nei limiti dell'incarico conferito a quest'ultimo''.
``L'assenza del committente al momento dell'infortunio deve reputarsi ininfluente, assumendo rilievo la decisiva circostanza che egli aveva avviato i lavori in piena violazione delle prescrizioni normative in materia di sicurezza. Né la sua posizione di garanzia poteva venir meno senza aver fatto ricorso ad un responsabile dei lavori, munito dei necessari poteri decisori, gestionali e di spesa, fatto sempre salvo l'obbligo di redigere il piano di sicurezza per l'esecuzione ed il coordinamento. Il committente può designare un responsabile dei lavori, con un incarico formalmente rilasciato accompagnato dal conferimento di poteri decisori, gestionali e di spesa, che gli consenta di essere esonerato dalle responsabilità, sia pure entro i limiti dell'incarico medesimo e fermo restando la sua piena responsabilità per la redazione del piano di sicurezza, del fascicolo di protezione dai rischi e per la vigilanza sul coordinatore in ordine allo svolgimento del suo incarico e sul controllo delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza''.
``La committente dei lavori non si era avvalsa della facoltà di nominare un responsabile dei lavori, cui trasferire gli adempimenti in materia di sicurezza del lavoro, ed era pertanto rimasta obbligata in proprio. Infatti, il committente, che è il soggetto che normalmente concepisce, programma, progetta e finanzia un'opera, è titolare `ex lege' di una posizione di garanzia che integra ed interagisce con quella di altre figure di garanti legali (datori di lavoro, dirigenti, preposti etc.) e può designare un responsabile dei lavori, con un incarico formalmente rilasciato accompagnato dal conferimento di poteri decisori, gestionali e di spesa, che gli consenta di essere esonerato dalle responsabilità, sia pure entro i limiti dell'incarico medesimo e fermo restando la sua piena responsabilità per la redazione del piano di sicurezza, del fascicolo di protezione dai rischi e per la vigilanza sul coordinatore in ordine allo svolgimento del suo incarico e sul controllo delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza. Lei stessa peraltro era ben consapevole del rischio tanto che aveva chiesto lo spostamento della linea elettrica, poi però autorizzando l'inizio dei lavori senza attendere che un tale spostamento (previsto per il giorno successivo) fosse stato effettuato. Non giovano all'imputata le assicurazioni fornite dai coimputati circa il fatto che i lavori sarebbero avvenuti con la massima attenzione e con il braccio in orizzontale per non interferire con la linea elettrica, dal momento che la sua specifica posizione di garanzia le impediva di fare affidamento su tali generiche e inadeguate assicurazioni da parte di soggetti come lei gravati da un obbligo di sicurezza''.
``Non si rinviene ragione alcuna per potersi escludere la posizione di garanzia del committente, pacificamente sussistente, in quanto soggetto che normalmente concepisce, programma, progetta e finanzia un'opera, è titolare `ex lege' di una posizione di garanzia che integra ed interagisce con quella di altre figure di garanti legali (datori di lavoro, dirigenti, preposti etc.) e può designare un responsabile dei lavori, con un incarico formalmente rilasciato accompagnato dal conferimento di poteri decisori, gestionali e di spesa, che gli consenta di essere esonerato dalle responsabilità, sia pure entro i limiti dell'incarico medesimo e fermo restando la sua piena responsabilità per la redazione del piano di sicurezza, del fascicolo di protezione dai rischi e per la vigilanza sul coordinatore in ordine allo svolgimento del suo incarico e sul controllo delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza. Peraltro, l'evidenza delle precauzioni mancate e del grave rischio fatto assumere fanno sì che qui non possa assumere rilievo l'esonero ritenuto nei soli casi in cui le predette precauzioni richiedano una specifica competenza tecnica nelle procedure da adottare in determinate lavorazioni, nell'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine''.
``L'art. 93, D.Lgs. n. 81/2008 esonera il committente `limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori' e quindi stabilisce l'insufficienza della mera nomina del responsabile dei lavori senza specificazione delle competenze affidategli''.
(Quanto alla figura del responsabile dei lavori nel nuovo Codice dei contratti pubblici v. Guariniello, Alla scoperta dei rapporti tra nuovo Codice dei contratti pubblici e TUSL, in Dir.prat.lav., 2023, 19, 1173 s.).
``Per la pericolosità del lavoro che si stava effettuando sorgeva in capo all'imputato - quale committente e responsabile dei lavori - l'obbligo immediato di impedirli o quanto meno di imporne la sospensione fino a quando il coordinatore della sicurezza, opportunamente convocato, non si fosse recato sul luogo per verificare la corretta applicazione delle disposizioni relative alla sicurezza''. ``Il committente, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica ditta appaltatrice, è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l'infortunio, sia per la scelta dell'impresa, sia in caso di omesso controllo dell'adozione, da parte dell'appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, e sia al committente che al responsabile dei lavori è attribuita dalla legge una posizione di garanzia particolarmente ampia, comprendente l'esecuzione di controlli non formali ma sostanziali ed incisivi in materia di prevenzione, di sicurezza del luogo di lavoro e di tutela della salute del lavoratore, sicché ai medesimi spetta pure accertate che i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dell'opera adempiano agli obblighi sugli stessi incombenti in detta materia''.
La Sez. IV critica la tesi per cui il committente non avrebbe compiti di coordinamento e di vigilanza ``qualora non operi direttamente all'interno del cantiere in presenza di ditta appaltatrice che vi operi in autonomia, con adeguata predisposizione di mezzi tecnici'': ``In mancanza di un responsabile dei lavori (in ipotesi di lavori appaltati ad una unica impresa) ovvero di coordinatore per la sicurezza, in ipotesi di più imprese impegnate anche in momenti diversi alla esecuzione degli interventi, il committente assume le responsabilità connesse a siffatte posizioni di garanzia e, come evidenziato dall'art. 93, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, non risulta del tutto esonerato da responsabilità anche in ipotesi di incarico al coordinatore per la sicurezza, e quindi a maggiore ragione quando il coordinatore non è stato posto in grado, come nella specie, di apprezzare il piano di sicurezza della ditta incaricata di realizzare gli interventi conseguenti all'ottenimento di varianti in corso d'opera''.
``La nomina del coordinatore per la progettazione o per l'esecuzione dei lavori non esonera il committente ed il responsabile dei lavori da responsabilità per la redazione del piano di sicurezza e del fascicolo per la protezione dai rischi, nonché dalla vigilanza sul coordinatore medesimo in ordine all'effettivo svolgimento dell'attività di coordinamento e controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento. A ciò deve aggiungersi che il rischio derivante dalla conformazione dell'ambiente di lavoro grava, di regola, sul committente anche se vi è stata la nomina di un coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione e che il committente non commissionò indagini geologiche volte a verificare quale fosse il grado di coesione del terreno e quali fossero, di conseguenza, le modalità di scavo più idonee e sicure. La relazione allegata al progetto presentato per ottenere la concessione, infatti, non fu preceduta da campionamenti volti a verificare le caratteristiche geomorfologiche del terreno oggetto dello scavo e, prima del sinistro, su quel terreno non fu eseguita nessuna indagine geologica''.
``La immediata percepibilità delle carenti condizioni di sicurezza del cantiere (ed in specie dell'impalcatura dalla quale cadde il lavoratore) rende evidente che l'accaduto rientrava nell'area di rischio governata da ambedue i garanti chiamati a rispondere della sua concretizzazione: non solo il datore di lavoro, quale primo e diretto soggetto al debito di sicurezza nei confronti del suo dipendente, ma anche il committente, in relazione alla porzione di adempimenti facenti capo al medesimo e da lui disattesa a fronte dell'evidente consistenza del rischio presente nel cantiere, tenuto conto delle mansioni di ordine `generalistico' di fatto espletate dal deceduto''.
``Il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente (a cui è equiparabile l'appaltatore, che assuma il ruolo di subcommittente), dal quale non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori, sicché, ai fini della configurazione della responsabilità del committente, occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo''. (Conformi Cass. 19 maggio 2023, n. 21464; Cass. 19 ottobre 2022 n. 39485; Cass. 3 dicembre 2018, n. 54010).
``La nomina del coordinatore per la progettazione o per l'esecuzione dei lavori non esonera il responsabile dei lavori (oltreché il committente) non solo dalla responsabilità per la redazione del piano di sicurezza e del fascicolo per la protezione dai rischi, ma neppure dalla vigilanza sul coordinatore medesimo in ordine all'effettivo svolgimento dell'attività di coordinamento e controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento''.
``Al committente e al responsabile dei lavori non è attribuito dalla legge il compito di verifiche meramente formali, ma una posizione di garanzia particolarmente ampia, comprendente l'esecuzione di controlli sostanziali ed incisivi su tutto quel che concerne i temi della prevenzione, della sicurezza del luogo di lavoro e della tutela della salute del lavoratore''.
``Pur dovendosi escludere che incomba sul committente -ed ancor di più su un committente che può, in qualche modo, definirsi `non professionale', come quello che appalta lavori di tipo domestico, quali ristrutturazioni, pitturazione, ecc.- un onere di vigilanza continua sullo svolgimento delle opere, deve affermarsi che il medesimo, in assenza della redazione di un documento di valutazione dei rischi o della nomina di un responsabile dei lavori, cui sia conferito anche il compito di realizzare la sicurezza del cantiere prima della realizzazione delle opere, ha l'onere generalissimo di mettere l'appaltatore nella condizione di operare in sicurezza. E ciò, non solo segnalando i pericoli, ma provvedendo alla loro eliminazione prima dell'inizio dell'attività, così da consentire a colui al quale siano affidati i lavori di assumere, anche in qualità di datore di lavoro (quando non operi come artigiano) i rischi propri delle lavorazioni e non i rischi derivanti dalla conformazione dei luoghi. Solo, infatti, nell'ipotesi in cui l'oggetto dell'incarico - dei pur minimi interventi consistenti nella pitturazione di un'abitazione - includa la messa in sicurezza dei luoghi sui quali insisterà il cantiere, così da consegnarlo agli esecutori scevro da ogni pericolo, è possibile per il committente andare esente da responsabilità, che, al contrario, resta in capo a lui quando l'incarico o gli incarichi siano conferiti per la sola esecuzione delle opere, non estendendosi espressamente all'eliminazione dei rischi preesistenti, al fine della consegna dei luoghi in piena sicurezza. Nel caso di specie, la committente non provvide a chiudere il lucernaio, posto sul camminamento, in modo tale da non consentire la rimozione della protezione e così la caduta dall'alto, prima di consegnare i luoghi all'appaltatore, né conferì espressamente all'infortunato, cui aveva affidato le opere di imbiancatura degli esterni del villino, l'incarico di provvedere a tutti gli incombenti necessari per la piena messa in sicurezza dei luoghi, prima dell'inizio dei lavori''.
``La posizione di garanzia attribuita dalla legge al committente ed al responsabile dei lavori comprende l'esecuzione di controlli non formali ma sostanziali ed incisivi in materia di prevenzione, di sicurezza del luogo di lavoro e di tutela della salute del lavoratore, sicché ai medesimi spetta accertare che i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dell'opera adempiano agli obblighi sugli stessi incombenti in detta materia. Il committente è titolare ex lege di una posizione di garanzia che non viene meno, ancorché abbia designato un responsabile dei lavori, con riguardo alla redazione del piano di sicurezza e del fascicolo di protezione dai rischi oltre che alla vigilanza sul coordinatore in ordine allo svolgimento del suo incarico ed al controllo delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza''.
``Al committente ed al responsabile dei lavori è attribuita dalla legge una posizione di garanzia particolarmente ampia, comprendente l'esecuzione di controlli non formali ma sostanziali ed incisivi in materia di prevenzione, di sicurezza del luogo di lavoro e di tutela della salute del lavoratore, sicché ai medesimi spetta pure accertale che i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dell'opera adempiano agli obblighi sugli stessi incombenti in detta materia''.
A sorpresa, con la sentenza sotto riportata, la Sez. IV ricostruisce in termini sensibilmente meno sostanziali e incisivi i compiti di vigilanza del committente sui coordinatori:
``La disciplina vigente prevede ragionevolmente la possibilità che, in caso di cantieri temporanei e mobili, il committente non possa o non voglia gestire in proprio tale ruolo e che designi il responsabile dei lavori e/o i coordinatori per la progettazione ed esecuzione dei lavori (la nomina di questi ultimi è, peraltro, necessaria in caso di presenza di più imprese nel cantiere). Invero, il momento progettuale e esecutivo di un'opera implicano conoscenze tecniche elevate, di cui il committente può essere privo, per cui è naturale che egli, o il responsabile dei lavori in sua vece, si avvalga della cooperazione di soggetti qualificati, quali appunto il coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, i quali devono essere dotati di particolari requisiti ed assolvono compiti delicati. Il committente o il responsabile dei lavori possono assumere su di sé le funzioni di coordinatore per la progettazione o per l'esecuzione dei lavori solo se in possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge. Proprio da tale complessivo quadro normativo deriva che, nei cantieri mobili e temporanei, gli obblighi del committente vanno tenuti nettamente distinti da quelli del nominato coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori, che deve avere specifici requisiti, tali da assicurare una competenza tecnica, di cui il primo può essere privo: tali obblighi si riducono nel controllo della materiale e regolare esecuzione, da parte del coordinatore, dei suoi compiti e non nella sua integrale sostituzione. Nel caso in esame, dalle decisioni di merito non si evince quale sia l'omesso controllo che si addebita al committente e da quali elementi indiziari ne derivi la dimostrazione, sembrando piuttosto discendere in modo automatico dalla verificazione del sinistro la prova della sua condotta illecita e della sua causalità rispetto all'infortunio. In particolare, l'obbligo di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 81/2008 di verificare l'adempimento degli obblighi del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, tra cui quello di predisporre il piano di sicurezza e coordinamento, come previsto dal precedente art. 91, non può tradursi nella integrale e piena responsabilità per il contenuto di tale documento, in quanto, da un lato, non vi sarebbe alcuna distinzione nelle posizioni e, dall'altro, il committente non può ingerirsi, in considerazione sia delle sua competenza sia del sistema normativo complessivo, nella redazione del piano, di cui risponde il coordinatore, sicché la verifica comporta il controllo della elaborazione del documento e della sua non evidente e macroscopica inadeguatezza o illegalità''.
Analogamente:
``Con riferimento alle attività lavorative svolte in un cantiere edile, sul responsabile dei lavori gravano tutte le funzioni proprie del datore di lavoro in materia di sicurezza, essendo egli chiamato a svolgere un ruolo di super-controllo consistente, tra l'altro, nella verifica che i coordinatori dei lavori adempiano agli obblighi su loro incombenti, anche tramite l'esecuzione di controlli non formali ma sostanziali ed incisivi in materia di prevenzione''. ``Mentre il C.S.E. assume compiti che non coincidono con una sorveglianza quotidiana dello svolgimento dei lavori, un controllo del responsabile dei lavori su un soggetto che a sua volta è tenuto ad un'`alta vigilanza' non trasmoda nell'onere di verifica dettagliata e diffusa, sino al particolare, del concreto svolgimento delle attività svolte dalle singole imprese nel cantiere, che non compete neppure al C.S.E., né potrebbe accadere senza trasformare il responsabile di cantiere in una figura diversa, sovrapponibile addirittura a quella del preposto. Al responsabile di cantiere, quindi, competono compiti di verifica -da svolgersi attraverso un controllo eminentemente procedurale- sull'operato del coordinatore per l'esecuzione, rispetto al quale egli è tenuto ad accertare la congruità dell'attività concretamente svolta di governo del controllo delle imprese esecutrici, che, a sua volta, non comporta un intervento quotidiano sulle lavorazioni, ma l'individuazione di momenti cruciali per i quali si imponga il controllo della realizzazione delle attività previste in tema di sicurezza e coordinamento, anche per il tramite dell'opera di coordinamento concreto delle imprese, cui deve accompagnarsi, tuttavia, una periodicità dei controlli rivolta alla verifica sostanziale dell'attuazione delle misure previste che, al di fuori di una modulazione formalistica, si dimostri idonea ad assicurare il controllo sul rispetto delle previsioni del piano di sicurezza. D'altro canto, in ordine alla periodicità dei controlli da parte del C.S.E., nel periodo febbraio 2011-20 luglio 2012 le verifiche erano state continuative -complessivamente 37- con plurimi interventi mensili (da due a cinque), cui si aggiungevano otto visite effettuate direttamente dal responsabile dei lavori, di cui quattro congiunte con il coordinatore per la sicurezza. Dal complesso di questi interventi erano scaturite ben sei sospensioni dei lavori proprio per carenze di misure protettive contro le cadute dall'alto. L'attività si era successivamente rarefatta e fra la fine di luglio ed il mese di ottobre (il sinistro è del 12 ottobre 2012) i sopralluoghi del C.S.E. si erano ridotti ad uno ogni due o tre settimane. Dunque, lungi dall'essere omessi, i controlli avevano dato i loro frutti, tanto che la mancanza di attuazione delle misure anticaduta aveva portato alla sospensione delle attività. Non solo, ma il responsabile dei lavori vi aveva provveduto personalmente ed in alcune occasioni con il C.S.E., a riprova di una verifica da parte del primo sulle attività del secondo. Il diradamento dei controlli, successivo al luglio del 2012, non comporta di per sé l'inadempimento degli obblighi del C.S.E., non essendo richiesta una periodicità burocratica, ma sostanziale delle verifiche. Per affermare la sussistenza di una condotta omissiva del responsabile dei lavori, tale da comportare addirittura l'assunzione diretta degli obblighi del C.S.E., non basta desumere dall'omesso rilievo di una specifica situazione contingente, come quella occorsa il giorno del sinistro, l'inadempimento degli obblighi del responsabile dei lavori di verifica delle attività del C.S.E. Ed invero all'imputato si sarebbe potuto richiedere un intervento di fatto nel caso in cui fosse stato presente in cantiere in quella giornata e prima del verificarsi dell'evento e solo se egli avesse potuto constatare personalmente cosa stava accadendo''.
Del resto, già in precedenza, seppur isolatamente, non tenne presente l'art. 93, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, Cass. 10 dicembre 2013 n. 49755, ove si asserisce che «il committente, come previsto dalla normativa sui cantieri mobili, aveva affidato la gestione dell'opera ad un tecnico responsabile per l'esecuzione [designato coordinatore per l'esecuzione dei lavori] cui, alla stregua della detta normativa, competeva la responsabilità in ordine alla gestione del rischio». E del pari evanescente apparve il controllo affidato al committente o al responsabile dei lavori da Cass. 13 settembre 2013, n. 37738. Meno disattenta risultò Cass. 16 ottobre 2013, n. 42501: «L'imputato, dirigente del settore lavori pubblici del comune, era rappresentante del committente. Con riferimento all'esecuzione di opere pubbliche da parte di un comune, il sindaco (o suo delegato) assume la posizione di committente cui è collegata la sua responsabilità in quanto portatore di una posizione di garanzia - che la presenza dell'appaltatore limita ma non esclude - e che si fonda sul presupposto della conoscenza del pericolo, dell'evitabilità dell'evento lesivo, e dell'omesso intervento per l'eliminazione del pericolo medesimo. Ciò premesso, il committente si è attenuto al rispetto delle disposizioni, effettuando la valutazione dei rischi e nominando un coordinatore della progettazione ed esecuzione delle opere, dotato di specifica competenza tecnica. Quanto all'obbligo di controllo gravante sul committente, esso si concretizza in funzione di `alta' vigilanza che non può pretendere la presenza quotidiana sul cantiere, soprattutto quando sia stato nominato un coordinatore per la esecuzione delle opere. Inoltre l'assenza di informazioni di violazioni alle norme di sicurezza da parte del coordinatore non ha consentito di attivare i sui poteri di intervento».
Il Tribunale respinge la richiesta di riesame avanzata dall'indagato «avverso l'ordinanza con la quale il GIP dello stesso Tribunale, ad integrazione di precedente ordinanza con la quale era stata imposta la misura cautelare degli arresti domiciliari, aveva applicato la stessa misura in ordine al reato di omicidio colposo aggravato di cui all'art. 589 c.p.», con l'addebito, in particolare, di «avere, nella veste di committente, omesso di verificare l'adempimento degli obblighi gravanti sul coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi degli artt. 93, comma 2, e 90, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008». A sua discolpa, l'imputato lamenta che «l'evento non è connesso a violazione della disciplina antinfortunistica, bensì a macroscopici errori nell'esecuzione delle demolizioni, ben evidenziati nella disposta consulenza tecnica», e che, quindi, «la violazione della normativa evocata nell'ordinanza impugnata non ha avuto alcun ruolo nella produzione dell'evento».
La Sez. IV respinge il ricorso. Prende atto che «la demolizione erronea di un manufatto ha determinato il crollo di altro edificio contiguo, cagionando la morte di diverse persone che si trovavano all'interno», e che «i lavori erano eseguiti da un'impresa, ma l'imputato si ingeriva continuamente nella loro esecuzione e li monitorava». Rileva, altresì, come «la disciplina antinfortunistica possa essere evocata anche a tutela di persone diverse dai lavoratori, e che essa sia intesa a tutelare chiunque si trovi nella zona afferente alle lavorazioni». Nota che «la demolizione è stata assolutamente incongrua e senza alcuna attenzione alla sicurezza dei luoghi di lavoro», poiché «è mancata la valutazione progettuale della demolizione e della condizione statica durante le varie fasi della demolizione stessa», e, «in particolare, tra l'altro, l'indagato ha posto in essere la demolizione ridetta utilizzando un escavatore, ben consapevole dei gravi danni già arrecati agli immobili confinanti con le illegittime operazioni di demolizione, in contrasto con il piano redatto dal tecnico e soprattutto in spregio delle più elementari regole di buon senso, al solo scopo di conseguire un risparmio di tempo rispetto all'attività manuale che è l'unica idonea in casi del genere». Afferma che «la disciplina della sicurezza del lavoro è volta a cautelare chiunque si trovi a contatto con le lavorazioni». E al di là del «tema afferente al ruolo ed alla responsabilità del committente nell'ambito della disciplina della sicurezza del lavoro in edilizia», ritiene determinante il fatto che «l'indagato si ingeriva pesantemente nell'esecuzione delle opere di demolizione, assumendo su di sé, conseguentemente, le responsabilità istituzionalmente proprie del datore di lavoro».
``A carico del RUP grava una posizione di garanzia connessa ai compiti di sicurezza non solo nella fase genetica dei lavori, laddove vengono redatti i piani di sicurezza, ma anche durate il loro svolgimento, ove è previsto che debba svolgere un'attività di sorveglianza del loro rispetto. Nel caso di specie, è venuto meno all'adempimento degli oneri gravanti a suo carico. Infatti, i piani di sicurezza erano carenti in ordine alla predisposizione e alla realizzazione del cantiere e alla sua adeguatezza in corso d'opera non essendo previsto alcuno strumento interdittivo del passaggio di pedoni durante il corso dei lavori nell'immediate adiacenze della recinzione metallica mobile, solo poggiata al suolo. In ogni caso era onere del RUP controllare la adeguatezza e il rispetto dei piani di sicurezza alla salvaguardia dell'incolumità dei lavoratori e dei terzi che si trovino in prossimità dell'area di lavorazione nel corso dei lavori. Lo specifico profilo di rischio connesso all'area circostante il cantiere e alla interdizione o comunque regolamentazione del passaggio pedonale concerneva aspetti organizzativi e strutturali del cantiere''.
A seguito di un grave evento alluvionale, stante la presenza in un comune di stradine e fabbricati sottostanti a volumi rocciosi in condizioni di precario equilibrio, la Regione delibera l'esecuzione di lavori di messa in sicurezza dell'area individuando quale soggetto attuatore il settore provinciale del genio civile. Un dipendente dell'impresa appaltatrice addetto su un costone roccioso al trasporto e all'incenerimento degli arbusti tagliati, per operare più agevolmente si liberava dal vincolo di aggancio dell'imbracatura, e, nella movimentazione degli arbusti, scivolava all'improvviso perdendo l'equilibrio e precipitava dal costone dopo un volo di circa 50 metri''. Addebito di colpa: l'infortunato, con la qualifica di manovale edile (e più precisamente di fabbro), non avrebbe dovuto essere adibito alle mansioni assegnategli, ``riservate esclusivamente a rocciatori di provata esperienza, in quanto i lavori venivano svolti su un costone roccioso impervio e contraddistinto da forti pendenze''. E ciò in linea con ``l'art. 116 D.Lgs. n. 81/2008''. Nel confermare la condanna del RUP (in questo caso pure direttore dei lavori e direttore operativo), la Sez. IV sottolinea: ``Il RUP si è concretamente ingerito nell'attività del cantiere, recandosi più di una volta sul posto per verificare l'andamento dei lavori, senza accorgersi della presenza di un operaio, l'infortunato, che non solo non era indicato nel P.O.S. ma che non aveva ricevuto alcuna formazione per essere adibito alle mansioni svolte''.
Nel caso di specie, relativo a lavori di recupero del centro storico appaltati da un comune, il RUP fu condannato per il decesso di un ``pedone che transitava posteriormente a un bobcat condotto dall'amministratore della s.r.l. appaltatrice e ne veniva travolto a causa del suo scivolamento all'indietro dovuto all'inefficienza degli pneumatici e all'eccessivo carico in relazione alla pendenza del tratto di accesso, con fondo di brecciolino, aperto ai pedoni e più largo dei 50 cm previsti dal piano generale di sicurezza del cantiere e privo di specifico segnale di divieto''. Addebito di colpa: ``avere omesso di verificare la puntuale osservanza delle prescrizioni normative relative all'uso dei segnali di avvertimento e sicurezza, in particolare di assoluto divieto di transito dei pedoni tra la rete di recinzione e i fabbricati, e quelle concernenti la distanza dal muro perimetrale degli edifici di tale rete, non superiore a 50 cm, in modo da impedire il transito di pedoni''. Con questa illuminante sentenza, la Sez. IV rileva che ``la responsabilità dell'imputato è stata ritenuta sulla base della qualità di `responsabile del procedimento amministrativo' e responsabile dei lavori, figura che nei lavori pubblici rappresenta il committente'', e che sul RUP ``incombe l'obbligo della verifica delle condizioni di sicurezza del lavoro in attuazione dei relativi piani''. Insegna che ``a carico del RUP grava una posizione di garanzia connessa ai compiti di sicurezza non solo nella fase genetica dei lavori, laddove vengono redatti i piani di sicurezza, ma anche durante il loro svolgimento, ove è previsto che debba svolgere un'attività di sorveglianza del loro rispetto''. Prende atto che, nella fattispecie, l'imputato ``è venuto meno all'adempimento degli oneri gravanti a suo carico'', in quanto ``i piani di sicurezza erano carenti in ordine alla predisposizione e alla realizzazione del cantiere e alla sua adeguatezza in corso d'opera non essendo previsto alcuno strumento interdittivo del passaggio di pedoni durante il corso dei lavori nell'immediate adiacenze della recinzione metallica mobile, solo poggiata al suolo'', e in quanto ``era onere del RUP controllare la adeguatezza dei piani di sicurezza alla salvaguardia dell'incolumità dei lavoratori e dei terzi che si trovino in prossimità dell'area di lavorazione nel corso dei lavori''. Aggiunge che ``la forte pendenza della strada, la vicinanza degli edifici, uno dei quali abitato, con accesso lungo il cantiere, costituivano uno specifico e prevedibile fattore di rischio e di pericolo strettamente connesso allo svolgimento dell'attività lavorativa, soprattutto in caso di utilizzo di macchine operatrici da effettuarsi nei pressi e in alcun modo valutato nei POS''. Senza che ``il lamentato comportamento negligente dell'altro titolare di posizione di garanzia, il titolare della ditta cui era stato conferito l'appalto dei lavori, direttore di cantiere ed esecutore delle opere [separatamente giudicato], che ha utilizzato un mezzo inadeguato e ha tenuto una condotta di guida errata, possa escludere la rilevanza causale della condotta omissiva dell'imputato, atteso che lo specifico profilo di rischio connesso all'area circostante il cantiere e alla interdizione o comunque regolamentazione del passaggio pedonale concerneva aspetti organizzativi e strutturali del cantiere''. Spiega al riguardo che ``tale condotta non è stata da sola idonea a produrre l'evento in quanto le negligenze del titolare concorrente di posizione di garanzia sono fatti prevedibili a cui si deve porre riparo predisponendo appunto presidi di sicurezza che prescindono dalla condotta della persona da salvaguardare'', e che, ``nei contesti lavorativi più complessi, si è frequentemente in presenza di differenziate figure di soggetti investiti di ruoli gestionali autonomi a diversi livelli, e ciò anche con riguardo alle diverse manifestazioni del rischio''.
``Il soggetto appaltante pubblico (committente) può delegare le proprie funzioni al responsabile del procedimento. Il responsabile del procedimento, se delegato, o il committente medesimo provvedono alla nomina del direttore dei lavori, e, se ricorre l'obbligo di legge - ossia, sostanzialmente, se sul luogo dei cantieri è prevista la compresenza di più imprese - nominano altresì il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, il quale ultimo ha precisi compiti in materia antinfortunistica''.
Questa è una sentenza di particolare rilievo, in quanto pone in risalto le responsabilità del Responsabile Unico del Procedimento in qualità di responsabile dei lavori nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili.
Per un infortunio mortale occorso a un lavoratore caduto dall'altezza di dieci metri durante la posa in opera della copertura di una piscina comunale in assenza delle opere di protezione collettiva previste dal piano di sicurezza e senza precauzioni atte ad evitare la caduta dall'alto, oltre al titolare dell'impresa subappaltatrice e al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, fu imputato di omicidio colposo il responsabile unico del procedimento nominato responsabile dei lavori, sul presupposto che egli, «a fronte delle macroscopiche carenze delle misure di sicurezza e della inidoneità dei piani, aveva omesso un'adeguata vigilanza come imposto dalle norme disciplinanti il suo incarico».
A dire del RUP imputato, «una corretta interpretazione delle norme in vigore consente di ritenere che l'opera di vigilanza sia affidata all'impresa esecutrice dei lavori ed al coordinatore per la sicurezza nominato dal committente, giammai al responsabile del procedimento, il quale ha solo funzioni amministrative e non operative».
La Sez. IV non condivide questa argomentazione difensiva. Premette che il RUP, in qualità di responsabile dei lavori, «rappresenta il committente», e, in forza dell'art. 6, D.Lgs. n. 494/1996 [ripreso dall'art. 93, D.Lgs. n. 81/2008], «sul responsabile dei lavori incombe l'obbligo della verifica delle condizioni di sicurezza del lavoro in attuazione dei relativi piani». Ricorda che, «ai sensi dell'art. 7, comma 2, D.P.R. n. 554/1999 (regolamento di attuazione della legge quadro dei lavori pubblici) [v. ora art. 9, comma 2, D.P.R. n. 207/2010], il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto nei tempi e costi preventivati e nel rispetto della sicurezza e la salute dei lavoratori, in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia»; che, «ai sensi dell'art. 8, lettera f), D.P.R. n. 554/1999 [v. ora art. 10, commi 1, lettera f, e 3, D.P.R. n. 207/2010 ], deve coordinare le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel documento preliminare alla progettazione e nel progetto preliminare, nonché alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza», e che, «ai sensi del comma 3 dell'art. 8 D.P.R. n. 554/1999 [v. ora art. 10, comma 3, D.P.R. n. 207/2010], vigila sulla attività, valuta il piano di sicurezza e di coordinamento e l'eventuale piano generale di sicurezza e il fascicolo predisposti dal coordinatore per la progettazione». Ne desume che, «a carico del RUP (responsabile unico del procedimento), grava una posizione di garanzia connessa ai compiti di sicurezza non solo nella fase genetica dei lavori, laddove vengono redatti i piani di sicurezza, ma anche durate il loro svolgimento, ove è previsto che debba svolgere un'attività di sorveglianza del loro rispetto». Prende atto che, nel caso di specie, il RUP «è venuto meno all'adempimento degli oneri a suo carico gravanti», in quanto «i piani di sicurezza erano carenti in ordine alla attività di lavoro da svolgersi nel pozzo semicircolare esterno alla struttura della piscina (da dove originavano le travi) ed all'interno del quel è precipitato, da un'altezza di metri 10, il lavoratore infortunato». Aggiunge che «irrilevante è la discussione relativa alle modifiche progettuali della copertura del tetto, in quanto l'incidente è avvenuto in altra zona, priva di presidi anticaduta», e che, «in ogni caso era onere del RUP, a fronte di modifiche progettuali, in adempimento degli obblighi sopra richiamati, controllare la adeguatezza dei piani di sicurezza alla salvaguardia dell'incolumità dei lavoratori». Conclude che «la radicata posizione di garanzia in capo al RUP rende rilevante causalmente la sua negligente condotta omissiva, non avendo l'imputato controllato l'adeguatezza e specificità dei piani di sicurezza rispetto alle loro finalità; nonché non avendo vigilato sulla loro corretta attuazione”.
Sul RUP v. pure le osservazioni svolte nel paragrafo 1.