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Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza

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    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Raffaele Guariniello

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza

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    1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.36

    2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'allegato XVII.

    3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:

    a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;

    b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.

    3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell'allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.37

    3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.38

    GIURISPRUDENZA COMMENTATA

    Sommario: 1. Il ruolo dell'impresa affidataria .

    Nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili disciplinati dal titolo IV, capo I, D.Lgs. n. 81/2008, continua a sollevare dubbi il ruolo assegnato all'impresa affidataria, definita dall'art. 89, comma 1, lettera i), D.Lgs. n. 81/2008 come ``impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi'', e, ``nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori'', come ``l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione''.

    Oltre a Cass. 21 febbraio 2022 n. 5859 e a Cass. 11 luglio 2019 n. 30539, v.:

    ``Al titolare dell'impresa affidataria è stato ascritto di aver scelto (con il subappalto) una ditta che non garantiva in alcun modo il rispetto delle prescrizioni prevenzionistiche e di aver omesso l'opera di coordinamento, non comunicando alla committenza e al coordinatore per l'esecuzione dei lavori il coinvolgimento nel cantiere degli operai della società cooperativa subappaltatrice, datrice di lavoro dell'infortunato. L'adibizione al lavoro del lavoratore deceduto in assenza della previa formazione ed informazione -che avrebbero dovuto essere somministrate dal datore di lavoro del medesimo- era stata resa possibile dalle sue omissioni. Ed invero l'imputato aveva l'obbligo di comunicare di aver disposto il subappalto al coordinatore per l'esecuzione; e di richiedere il POS della ditta subappaltatrice per poi trasmetterlo al coordinatore. L'art. 97 del D.Lgs. n. 81/2008 dispone che il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento. Prevede, altresì, che gli obblighi derivanti dall'art. 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria e che il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre: a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96; b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione. È pur vero che questi obblighi sono posti in funzione della gestione del rischio interferenziale; ma nel caso che occupa la loro osservanza avrebbe palesato la assoluta inadeguatezza della ditta subappaltatrice e determinato l'intervento del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Il quale, tra i suoi obblighi, ha anche quello di segnalare al committente le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95, 96 (e pertanto anche la omessa redazione del POS da parte delle imprese esecutrici) e 97, comma 1 e alle prescrizioni del piano di cui all'art. 100 ove previsto, con il potere di proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Con la possibile, ulteriore evenienza che, ove il committente non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dia comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti (art. 92 D.Lgs. n. 81/2008). Sicché non coglie il nucleo dell'addebito mosso all'imputato la considerazione secondo la quale il coordinamento tra le due imprese non avrebbe evitato il sinistro perché quello non avrebbe potuto estendersi alle condotte che i lavoratori della cooperativa avrebbero dovuto avere per i lavori sul tetto, in quanto non competevano a quest'ultimi''.

    Nel corso dei lavori di rifacimento della copertura di un capannone affidati dalla s.r.l. proprietaria del capannone ad altra s.r.l. e da questa subappaltati a un'impresa individuale, un dipendente dell'impresa individuale e un lavoratore autonomo intenti a transitare sul piano di copertura sfondavano tre lastre, precipitando da un'altezza di circa dieci metri in assenza di dispositivi di protezione. Per omicidio colposo plurimo furono condannate tre persone: l'amministratore unico della s.r.l. committente per aver omesso di designare il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, l'amministratore unico della s.r.l. affidataria per aver omesso di verificare le condizioni di sicurezza dei lavori subappaltati all'impresa individuale e al lavoratore autonomo, il titolare dell'impresa individuale datrice di lavoro del dipendente infortunato per non aver predisposto ``idonee misure di protezione individuale e collettiva quali sottopalchi da montare al di sotto della copertura, ad una distanza della stessa non superiore ai metri due, assicurandosi del contemporaneo uso di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta da parte del medesimo lavoratore''. Quanto all'affidatario, la Sez. IV ribadisce che, ``in caso di subappalto, il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati, la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, nonché l'applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento (PSC), con la conseguenza che in mancanza di quest'ultimo, egli deve attivarsi richiedendolo immediatamente al committente oppure rifiutandosi di conferire il subappalto''. Richiama ``l'art. 89, comma 1, lettera i, D.Lgs. n. 81/2008, che definisce l'impresa affidataria l'impresa `titolare del contratto di appalto con il committente' e l'art. 97, stesso decreto, che attribuisce ai datori di lavoro dell'impresa affidataria tutti i doveri previsti dall'art. 26 D.Lgs. n. 81/2008''. Ne ricava che ``il datore di lavoro della impresa affidataria è tenuto a verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, con le modalità di cui all'Allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008 e a fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici del cantiere e sulle misure dj prevenzione e protezione, nonché a coordinare gli interventi di prevenzione e protezione, cooperando alla loro applicazione e verificando le condizioni di sicurezza dei lavori ad essa affidati'', che ``l'art. 97 D.Lgs. n. 81/2008 attribuisce al datore di lavoro dell'impresa affidataria il compito generale dì verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e di coordinamento, oltre agli obblighi in generale derivanti dall'esecuzione di lavori in appalto (art. 26 Testo Unico)'', che ``al datore di lavoro dell'impresa affidataria compete, altresì, il coordinamento degli interventi gravanti anche sulle imprese esecutrici (artt. 95 e 96) e la verifica della congruenza dei diversi piani operativi di sicurezza predisposti dalle imprese esecutrici'', e che ``l'art 97, comma 3ter, richiede che il datore di lavoro, i dirigenti ed i preposti dell'impresa affidataria siano in possesso di adeguata formazione''. (V. anche Cass. 16 gennaio 2019, n. 1755).

    Nel corso di lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico appaltati da un'azienda agricola, il titolare di una ditta subappaltatrice precipitò da un tetto. Fu condannato il titolare della s.p.a. affidataria per avere, in violazione dell'art. 97, commi 1 e 3, lettera a, D.Lgs. n. 81/2008, omesso di verificare le condizioni di sicurezza del cantiere e, in specie, delle opere provvisionali. La Sez. IV conferma la condanna: ``L'accertata nomina del CSE non interferiva con la posizione di garanzia assunta dall'imputato, in quanto non escludeva che questi avesse l'obbligo di verificare che l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto a lui affidato avvenisse in sicurezza. Le responsabilità attribuibili all'appaltatore devono commisurarsi alla sua posizione di garante per la sicurezza in relazione alle lavorazioni affidate in appalto e all'esecuzione in sicurezza di tali lavorazioni, siano esse eseguite direttamente dall'impresa appaltatrice o affidate in subappalto ad altre imprese o a lavoratori autonomi. La funzione di alta vigilanza che grava sul coordinatore per l'esecuzione dei lavori non può avere valore assorbente sulle responsabilità del titolare dell'impresa appaltatrice, atteso che essa ha ad oggetto esclusivamente ii rischio c.d. generico, relativo alle fonti di pericolo riconducibili all'ambiente di lavoro, al modo in cui sono organizzate le attività, alle procedure lavorative ed alla convergenza in esso di più imprese; mentre il coordinatore non risponde degli eventi riconducibili al c.d. rischio specifico, proprio dell'attività dell'impresa appaltatrice o del singolo lavoratore autonomo. Non ha pregio sostenere che, in relazione alla fase delle lavorazioni oggetto degli addebiti mossi all'imputato, non si potesse parlare di `apertura di cantiere' non essendo stato a quel punto ancora designato il CSE e non essendo stato elaborato e distribuito il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs.n. 81/2008. L'imputato era sicuramente a conoscenza dell'avvio del cantiere, nei giorni immediatamente precedenti: egli aveva infatti inviato il materiale in cantiere al subappaltatore infortunato''.

    ``Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati, e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC (piano di sicurezza e coordinamento), e nel caso in cui ciò è impossibile, data la mancanza del medesimo, fatto immediatamente percepibile, attivarsi in merito, ad esempio richiedendolo immediatamente al committente oppure rifiutandosi di conferire il subappalto. Su di lui gravano inoltre tutti gli obblighi di cui all'art. 26 D.Lgs. n. 81/2008, e cioè tutti gli obblighi antinfortunistici facenti capo al datore di lavoro. In estrema sintesi, il datore di lavoro della impresa affidataria è tenuto a verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, con le modalità di cui all'Allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008 e a fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici del cantiere e sulle misure di prevenzione e protezione, nonché a coordinare gli interventi di prevenzione e protezione, cooperando alla loro applicazione e verificando le condizioni di sicurezza dei lavori ad essa affidati. Nel caso che ci occupa l'appaltatore (o impresa affidataria), rispetto ai subappaltatori, si poneva con il ruolo di committente e datore di lavoro''.

    L'impresa affidataria dei lavori è ``titolare del contratto di appalto con il committente, e il datore di lavoro della impresa affidataria è tenuto a verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, con le modalità di cui all'Allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008 e a fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici del cantiere e sulle misure di prevenzione e protezione, nonché a coordinare gli interventi di prevenzione e protezione, cooperando alla loro applicazione e verificando le condizioni di sicurezza dei lavori ad essa affidati. L'impresa affidataria, rispetto ai subappaltatori, si pone con il ruolo di committente e datore di lavoro. Il committente di lavori dati in appalto (impresa appaltante rispetto all'appaltatore, o appaltatore rispetto ai subappaltatori) deve adeguare la sua condotta a fondamentali regole di diligenza e prudenza nello scegliere il soggetto al quale affidare l'incarico, accertandosi che tale soggetto sia non soltanto munito dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa. Egli ha l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati. In tema di infortuni sul lavoro, il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, dal quale non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori, occorrendo verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità, da parte del committente, di situazioni di pericolo''.

    La Sez. IV conferma la condanna dell'amministratore dell'impresa affidataria per l'infortunio mortale occorso al dipendente di un'impresa esecutrice precipitato da un'apertura presente in un soppalco: l'imputato ``aveva assunto la posizione di garanzia con riguardo ai rischi di tutti gli operai che per motivi di lavoro accedevano al cantiere, non avendo rilievo la esistenza o meno di uno specifico rapporto tra l'infortunato ed il singolo titolare della suddetta posizione'', e era tenuto a ``vigilare sull'osservanza delle disposizioni dettate per garantire la sicurezza dei ponteggi mobili anche quando questi venivano utilizzati non solo dai propri dipendenti, ma altresì da lavoratori di altre imprese operanti nel cantiere''.

    Una s.p.a. conferisce ad altra s.p.a. l'incarico di procedere a lavori urgenti di messa in sicurezza della copertura di un proprio stabilimento, consistenti nella rimozione/bonifica di lastre in plexiglas e di lastre in cemento amianto, nonché nella demolizione/smontaggio dei copponi di copertura interna''. A sua volta, la s.p.a. appaltatrice affida a una s.r.l. i lavori di rimozione delle lastre in cemento amianto e plexiglas, e ad altra s.r.l. i lavori di assistenza alla demolizione e di pulizia del cantiere''. Per infortunio subito da un dipendente della s.r.l. subappaltatrice dei lavori di assistenza alla demolizione e di pulizia del cantiere, vengono condannati l'amministratore delegato della s.p.a. appaltatrice, l'amministratore unico della s.r.l. datrice di lavoro dell'infortunato, e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori designato dalla s.p.a. committente. Si accerta, infatti, che ``nei piani operativi della s.p.a. appaltatrice e della s.r.l. subappaltatrice non erano state individuate misure di protezione in aggiunta all'uso dell'imbracatura allacciata alla linea vita, sì da evitare il rischio da caduta per sfondamento verticale''; e che, ``in particolare, a fronte di una copertura di dubbia resistenza in quanto costituita in parte da pannelli in plexiglas, non era stato previsto: a) di collocare, sotto l'area interessata alla lavorazione, sottopalchi o reti di protezione; b) di separare materialmente l'area pedonabile da quella non calpestabile; c) di individuare chiaramente il percorso che i lavoratori avrebbero dovuto seguire per raggiungere l'area di lavorazione dal luogo di sbarco in quota''. Nel confermare la condanna dell'amministratore delegato della s.p.a. appaltatrice, la Sez. IV rileva che l'imputato ``si poneva come appaltatore, sul quale incombevano precisi doveri, che, nel caso in esame, derivavano anche dalla piena interferenza che tale s.p.a. esercitava diuturnamente nei lavori in esecuzione tramite il preposto''.

    Il presidente del consiglio di amministrazione di una s.r.l., ritenuta impresa affidataria, fu condannato per l'infortunio occorso al dipendente di una ditta subappaltatrice, per colpa consistita ``nella violazione dell'art. 97, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008 per non avere verificato le condizioni dei lavori affidati e realizzati dalla ditta subappaltatrice in applicazione delle disposizioni e prescrizioni del PSC, e, in particolare, per non aver verificato che la realizzazione del ponteggio avvenisse in conformità delle disposizioni del PiMUS (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi), nonostante il coordinatore della sicurezza per la fase esecutiva dei lavori, all'esito dei sopralluoghi effettuati sul cantiere, avesse in più occasioni invitato la ditta affidataria al rispetto delle prescrizioni volte a prevenire i rischi di caduta dall'alto e a ripristinare le delle prescrizioni volte a prevenire i rischi di caduta dall'alto e a ripristinare le necessarie protezioni''. A sua discolpa, lamenta, in particolare, che gli obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavoratori sarebbero stati indebitamente attribuiti al datore di lavoro dell'impresa affidataria, e sostiene che ``l'attività di quest'ultimo non deve essere sostitutiva di quella del coordinatore, ma solo parallela''. La Sez. IV conferma la condanna dell'imputato. Prende atto che, nella specie, ``i lavori furono appaltati dalla committente a un consorzio nazionale cooperative di produzione e lavoro'', e che ``il consorzio, successivamente, comunicò alla committente che l'esecuzione dell'appalto era stata assegnata a una società cooperativa di cui faceva parte la s.r.l. dell'imputato, operante quale socia della cooperativa, e qualificatasi nei successivi atti contrattuali con le imprese esecutrici come appaltatrice dei lavori''. Ne trae che l'impresa dell'imputato ``agiva, in luogo e per conto della cooperativa formale affidataria e quindi venne a trovarsi titolare di tutti gli obblighi previsti, in capo all'affidataria stessa, in tema di sicurezza sul lavoro'', e che, quindi, in forza dell'art. 97, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro dell'impresa affidataria aveva l'obbligo di verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento. Osserva che ``verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento significa che l'imputato, nell'affidare i lavori alla ditta subappaltatrice, doveva verificare, in primo luogo, che quest'ultima avesse una struttura operativa idonea a eseguire, in condizioni di sicurezza, quelle operazioni oggetto del subappalto'', e che, ``se questa verifica si fosse compiuta con un minimo di diligenza (e non limitandosi alla mera acquisizione cartacea di documenti che appaiono formati più per burocratico e formale ossequio alle leggi che per autentica sollecitudine per il tema della sicurezza sul lavoro) ci si sarebbe immediatamente avveduti che il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi che, come richiesto dal Piano di Sicurezza e di Coordinamento, era stato redatto dall'impresa subappaltatrice, contemplava la presenza di un solo addetto abilitato a montare e smontare il ponteggio e dunque di una forza lavoro assolutamente inadeguata alla bisogna''. Rileva che la precisa e cogente disposizione data dall'art. 136, comma 6, d.lgs. n. 81 del 2008 secondo la quale tutti gli addetti ai ponteggi devono essere muniti di apposito attestato di formazione fosse assolutamente ignorata dall'impresa affidataria, che ``questa evidente sottovalutazione della portata e dello scopo di quella norma sulla sicurezza fosse propria non del solo capocantiere, ma dell'intera struttura dirigenziale dell'impresa affidataria, e quindi anche del suo legale rappresentante'', e che ``solo ignorando questa norma, l'impresa affidataria avrebbe potuto ritenere soddisfacente e rispondente ai criteri di sicurezza peraltro evocati dal Piano di Sicurezza e di Coordinamento un Pi.M.U.S. che prevedeva un solo addetto abilitato alle operazioni di montaggio e smontaggio dei ponteggi''. La conclusione è che ``il datore di lavoro dell'impresa affidataria non verificò adeguatamente le condizioni di sicurezza dei lavori affidati, così contravvenendo al preciso obbligo previsto dalla norma sopra richiamata, obbligo cui peraltro poteva adempiere senza la necessità di una presenza costante sul posto''. A quest'ultimo riguardo, esclude che si possa ``ritenere confinato quell'obbligo di verifica nella sola fase di affidamento dei lavori'', in quanto ``esso doveva necessariamente estendersi anche nel corso dell'esecuzione dei medesimi appunto perché l'affidataria si era posta nelle condizioni di constatare in modo assiduo e continuativo il rispetto delle regole sulla sicurezza nel cantiere e di pretendere il recupero di situazioni di pericolo''. Spiega che ``il capocantiere constatò direttamente e personalmente che all'opera sul ponteggio vi erano lavoratori non muniti della speciale abilitazione (egli sapeva che solo il capo lo era) e si disinteressò della cosa''. Ammette che ``lo fece per ignoranza della regola di sicurezza''. Ma ritiene che, ``se così è stato, la responsabilità circa l'inadeguatezza del preposto non può che farsi risalire al datore di lavoro e dunque all'imputato''.

    Note a piè di pagina
    36
    Comma così modificato dall'art. 65, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
    Comma così modificato dall'art. 65, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
    37
    Comma aggiunto dall'art. 65, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
    Comma aggiunto dall'art. 65, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
    38
    Comma aggiunto dall'art. 65, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
    Comma aggiunto dall'art. 65, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
    Fine capitolo
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