1. Le disposizioni del presente Capo, ad esclusione delle sole disposizioni relative ai lavori in quota, non si applicano:56
a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
b) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
c) ai lavori svolti in mare.
Note a piè di pagina
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Alinea così modificato dall'art. 69, comma 1 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.