Vai al contenuto principale
La Mia Biblioteca

Accedi

Menu
  • Home
  • Cerca
  • Libreria
    • Indice degli argomenti
    • Libro

Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza

Indici

Torna all'inizio

Footer

La Mia Biblioteca

  • Accedi
  • Informazioni
  • A chi si rivolge
  • Richiedi una prova
  • Guarda il video
  • Certificazione di qualità

CONTENUTI E OPERE

  • CEDAM
  • il fisco
  • IPSOA
  • UTET Giuridica
  • Wolters Kluwer

NETWORK

  • One
  • ilQG – Il Quotidiano Giuridico
  • IPSOA Quotidiano
  • Quotidiano HSE+
  • ShopWKI

HELP

  • Come utilizzarla
  • Scarica il manuale d'uso
  • Contatti
  • Note legali
  • Privacy
    • Linkedin
    • X
    • Facebook

© 2025 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti diritti riservati. UTET Giuridica © è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

Briciole di navigazione

Indietro

    Informazione

    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Raffaele Guariniello

    Editore:

    Wolters Kluwer

    Open
      • Stampa
      • Condividi via email
      • Visualizza PDF
      • Vai a pagina

    Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza

    Mostra tutte le note

    1. Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito. Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano.

    2. Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm 60. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Quando l'applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all'esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.

    3. Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate al loro uso. Dette scale, se di legno, devo-no avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro. I pioli devono essere privi di nodi. Tali pioli devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale lunghe più di 4 metri deve essere applicato anche un tirante intermedio. È vietato l'uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti. Esse devono inoltre essere provviste di:

    a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti;

    b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario per assicurare la stabilità della scala.

    4. Per le scale provviste alle estremità superiori di dispositivi di trattenuta, anche scorrevoli su guide, non sono richieste le misure di sicurezza indicate nelle lettere a) e b) del comma 3. Le scale a mano usate per l'accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature non devono essere poste l'una in prosecuzione dell'altra. Le scale che servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono sistemate verso la parte esterna del ponte, devono essere provviste sul lato esterno di un corrimano parapetto.

    5. Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona.

    6. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilità durante l'impiego e secondo i seguenti criteri:

    a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli;

    b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;

    c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;

    d) le scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura;

    e) le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi;

    f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi.

    7. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura.

    8. Per l'uso delle scale portatili composte di due o più elementi innestati (tipo all'italiana o simili), oltre quanto prescritto nel comma 3, si devono osservare le seguenti disposizioni:

    a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari esigenze, nel qual caso le estremità superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse;

    b) le scale in opera lunghe più di 8 metri devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione;

    c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale;

    d) durante l'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala.

    9. Le scale doppie non devono superare l'altezza di m 5 e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.

    10. È ammessa la deroga alle disposizioni di carattere costruttivo di cui ai commi 3, 8 e 9 del presente articolo per le scale portatili conformi all'allegato XX.

    GIURISPRUDENZA COMMENTATA

    Sommario: 1. La scala .

    Infortunio mortale ``per l'inosservanza delle norme antinfortunistiche afferenti alla raccolta degli agrumi che veniva eseguita con l'utilizzo di scale semplici, prive di ganci di trattenuta, appoggi antisdrucciolevoli e livellamento del piano di pendenza''. L'infortunato, ``giunto presso il fondo gestito e curato dall'imputato, incaricato da quest'ultimo di procedere alla raccolta dei limoni operazione che eseguiva senza casco protettivo e mediante l'utilizzo di una scala comune inadeguata ad effettuare lavori a 7 mt di altezza su piano di calpestio in pendenza, con inclinazione di circa 25%, con uno strapiombo di 5,50 mt sulla destra, improvvisamente, durante l'esecuzione del lavoro, cadeva con tutta la scala, precipitando sulla piazzola sottostante. L'imputato era titolare di un vero e proprio obbligo di garanzia a tutela dell'incolumità del lavoratore, e, essendosi verificato l'infortunio sul luogo di lavoro, e quindi entro l'area di rischio, competeva al medesimo, in quanto gestore del fondo, l'obbligo giuridico dell'esatta osservanza delle misure antinfortunistiche, quindi, nel caso di specie, di dotare l'occasionale collaboratore di una scala conforme alla previsione del citato art. 113 D.Lgs. n. 81/2008, proprio in quanto titolare della specifica posizione di garanzia''.

    ``In violazione dell'art. 113, comma 3, lett. b), comma 5 e 6 lett. d), D.Lgs. n. 81/2008, la scala da cui cadeva l'infortunato era priva dei ganci di trattenuta alle estremità superiori e di sistemi antisdrucciolevoli, non era legata a parte stabile al fine di impedirne lo sbandamento laterale e, di conseguenza, la caduta, oltre ad essere lunga mt. 3,80 circa e dunque non sporgente almeno un metro oltre il piano da raggiungere''. (V. pure Cass. 3 maggio 2019, n. 18344).

    Fine capitolo
    Precedente 112 Idoneità delle opere provvisionali
    Successivo 114 Protezione dei posti di lavoro