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Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza

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    Informazione

    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Raffaele Guariniello

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza

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    1. Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei materiali vengono impastati calcestruzzi e malte o eseguite altre operazioni a carattere continuativo il posto di lavoro deve essere protetto da un solido impalcato sovrastante, contro la caduta di materiali.

    2. Il posto di carico e di manovra degli argani a terra deve essere delimitato con barriera per impedire la permanenza ed il transito sotto i carichi.

    3. Nei lavori che possono dar luogo a proiezione di schegge, come quelli di spaccatura o scalpellatura di blocchi o pietre e simili, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori sia di coloro che sostano o transitano in vicinanza. Tali misure non sono richieste per i lavori di normale adattamento di pietrame nella costruzione di muratura comune.

    GIURISPRUDENZA COMMENTATA

    Sommario: 1. Protezione dei posti di lavoro .

    In forza dell'art. 9, comma 1, D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164, «quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei materiali vengono impastati calcestruzzi e malte o eseguite altre operazioni a carattere continuativo si deve costruire un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la caduta di materiali» (v. ora art. 114, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008). Il titolare di un'impresa edile - condannato per la violazione di tale norma - sostiene a sua discolpa che «presupposto di operatività della norma è che i lavori siano effettuati in modo continuativo ed in un posto fisso, laddove nella specie il `posto di lavoro' non protetto era rappresentato da una betoniera mobile e spostata a seconda delle necessità in diversi punti del cantiere».

    La Sez. III non è d'accordo. Prende atto che «il dipendente, operaio edile con funzioni di gruista, sollevava a mezzo della gru un carico di mattoni, durante la fase di rotazione del braccio, il carico toccava il camino ubicato sul tetto, dal quale si staccava un pezzo della dimensione di circa cm. 50x50x40 che, scivolando lungo la falda dei tetto, cadeva sul lavoratore, provocandogli lesioni dalle quali derivava la morte». Ritiene la sussistenza della violazione ascritta all'imputato, «non potendosi condividere la tesi difensiva secondo cui, presupponendo la norma per la sua operatività che i lavori siano effettuati in modo continuativo ed in un posto fisso, nella specie non poteva ritenersi applicabile il suo precetto in quanto il `posto di lavoro' non protetto era rappresentato da una semplice betoniera spostata a seconda delle necessità». E spiega che «in realtà, la ratio della norma citata è di ben più ampio spessore ed incisività», in quanto «l'interpretazione da dare all'art. 9, D.P.R. n. 164/1956 (`Protezione dei posti di lavoro') non può essere asettica ed avulsa dal contesto in cui la stessa è inserita (Capo Il Disposizioni di carattere generale) e, soprattutto, non può essere disgiunta dalla lettura dell'art. 30, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 [ora art. 62, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008], che, definendo i `luoghi di lavoro' ed escludendo espressamente dall'ambito di operatività delle prescrizioni di sicurezza i cantieri temporanei o mobili (ed il caso in esame non rientra di certo tra questi), ha previsto l'applicazione delle suddette misure con riferimento ad ogni luogo in cui il lavoratore possa accedere, anche a prescindere dalle specifiche incombenze affidategli».

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