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Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza

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    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

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    Autore:

    Raffaele Guariniello

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza

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    Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.

    GIURISPRUDENZA COMMENTATA

    Sommario: 1. Montaggio e smontaggio di opere provvisionali .

    In forza dell'art. 17, D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 (ripreso dall'art. 123, D.Lgs. n. 81/2008), «il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere compiuti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori».In proposito, la Corte Suprema ha fornito alcuni chiarimenti (per un riferimento all'art. 123 D.Lgs. n. 81/2008 v. anche Cass. 20 aprile 2022 n. 15178):

    ``Il giorno dell'infortunio, il preposto caposquadra risultava assente; l'assistente di cantiere era del tutto impreparato sul funzionamento del sistema PERI, tanto da non preoccuparsi che il montaggio avvenisse correttamente né di interrompere i lavori, stante l'assenza del preposto. È preciso obbligo del datore di lavoro quello di prevedere l'eventuale assenza dei propri preposti, di disporne la sostituzione, ove possibile, ovvero, in caso contrario, l'interruzione dei lavori. Correttamente, si è posto l'accento sulla assenza di un modello organizzativo che stabilisse i meccanismi di sostituzione del preposto e, in caso di impossibilità di sostituzione, l'interruzione dei lavori di montaggio''.

    In forza dell'art. 17, D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 (ripreso dall'art. 123, D.Lgs. n. 81/2008), «il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere compiuti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori». In proposito, la Sez. IV reputa «non pertinente, rispetto all'addebito di non essersi avvalso, nelle fasi di realizzazione del ponteggio, della presenza di un preposto specificamente incaricato di sovrintendere ai relativi lavori, il riferimento alla presenza di un incaricato della sicurezza del cantiere», e ciò perché «costui ha compiti diversi rispetto al soggetto preposto alla direzione dei predetti lavori che, secondo il dettato legislativo, devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza del preposto».

    La Sez. IV s'interroga circa «la possibilità di considerare `opere provvisionali', ai fini dell'applicabilità dell'art. 17, D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 (ripreso dall'art. 123, D.Lgs. n. 81/2008), le attività dirette al disarmo del solaio». Rileva che, per opera provvisionale, deve intendersi «ogni manufatto che venga realizzato in un cantiere a servizio dei lavori da effettuare, siano essi limitati ad una o più fasi delle operazioni costruttive, siano da riferirsi a tutta l'attività del cantiere e sino allo smobilizzo dello stesso». Prende atto che, nel caso di specie, «l'operaio infortunatosi era stato richiesto di procedere, con la collaborazione di uno o due colleghi, al 'disarmo' del secondo solaio, che consisteva nello smontaggio degli appositi pannelli e di ulteriori componenti, quali i puntelli di sostegno dei medesimi, utilizzati in occasione della posa del cemento (armatura del solaio)». Ne desume, «in base alla nozione accolta», che «le attività in precedenza descritte rientrano in modo evidente tra le opere provvisionali indicate nell'art. 17 citato, atteso che si tratta di manufatti temporaneamente utilizzati per il periodo necessario all'esecuzione della posa del cemento armato», 2 «sono dunque opere che vengono predisposte a tale fine e che, una volta terminata l'opera (definitiva) al cui servizio sono predisposte, devono essere smontate». Spiega che «è proprio la natura non ripetitiva ed estranea alle caratteristiche fondamentali dell'opera che giustificata la previsione dell'art. 17 che richiede la diretta sorveglianza di un preposto (ovviamente competente e informato sui rischi derivanti dal montaggio o dallo smontaggio delle opere provvisionali)». Rileva che, «nel caso in esame non era presente alcun preposto e dunque è vano il tentativo dell'imputato di prospettare un'anomala iniziativa da parte del lavoratore infortunato che avrebbe, in contrasto con le istruzioni impartitegli, iniziato di sua iniziativa lo smontaggio delle paratie protettive del solaio cadendo poi al suolo». (Nel senso che «è da considerarsi `opera provvisionale' ogni manufatto che venga realizzato in un cantiere a servizio dei lavori da effettuare, siano essi limitati ad una o più fasi delle operazioni costruttive, siano da riferirsi a tutta l'attività del cantiere e sino allo smobilizzo dello stesso» v. Cass. 23 gennaio 2008 n. 3504, Leta, inedita; Cass. 2 marzo 1999, n. 2800, Breccia, inedita).

    In un cantiere, due lavoratori cadono dal ponteggio. Il datore di lavoro è condannato per il delitto di lesione personale colposa, in quanto «non avrebbe dovuto limitarsi a fornire ai dipendenti i mezzi di protezione previsti dalla legge, tra cui le cinture di sicurezza, né solo ad assistere all'avvio dei lavori di realizzazione del ponteggio, ma, in realtà, data l'assenza sul posto di persona preposta alla sorveglianza, avrebbe dovuto sovraintendere alle relative operazioni fino al completamento del ponteggio per assicurarsi che fossero esattamente rispettate le norme antinfortunistiche», e, «in particolare, oltre ad informare i lavoratori dei rischi connessi all'espletamento dei lavori in esecuzione, egli avrebbe dovuto vigilare affinché gli stessi, chiamati ad operare ad una notevole altezza dal suolo su un ponteggio in allestimento, e quindi ancora privo di parapetti e delle altre strutture di protezione, utilizzassero le cinture di sicurezza, che ne avrebbero assicurato l'incolumità in caso di caduta accidentale», e «avrebbe dovuto anche imporne l'utilizzo, senza fare affidamento alcuno sull'abilità, esperienza e diligenza dei lavoratori e superandone eventuali resistenze». In questo quadro, la Sez. IV individua le colpa del datore di lavoro anche nella violazione dell'art. 17 D.P.R. n. 164/1956, «per non avere sorvegliato personalmente, stante l'assenza di un preposto, i lavori di realizzazione del ponteggio fino al completamento dell'opera, come ammesso dallo stesso imputato che ha sostenuto di avere assistito solo all'avvio di detti lavori». Né ritiene rilevante la circostanza che il datore di lavoro avrebbe sorvegliato personalmente l'avvio dei lavori e si fosse quindi allontanato per altri incombenti, «posto che l'art. 17 D.P.R. n. 164/1956 impone che i lavori di realizzazione dei ponteggi si svolgano costantemente sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori, giustamente individuato, nel caso di specie, stante l'assenza del preposto, nello stesso imputato».

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