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Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza

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    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

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    Autore:

    Raffaele Guariniello

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza

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    1. Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un'altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione.

    GIURISPRUDENZA COMMENTATA

    Sommario: 1. Parapetti .

    Oltre a Cass. 7 aprile 2011 n. 13769, e a Cass. 23 maggio 2017, n. 25554, è da leggere:

    Un datore di lavoro era imputato: «a) del reato previsto e punito dall'art. 27 D.P.R. n. 547/1955, perché le solette degli ultimi piani risultavano, sui lati prospicenti il vuoto, prive di idonei parapetti normali e di tavole fermapiede, atti ad impedire la caduta di persone (i parapetti presenti non risultavano conformi a quanto previsto dal suddette decreto: art. 26, comma 1); b) del reato previsto e punito dall'art. 68, comma 1, D.P.R. n. 164/1956 perché le aperture lasciate sulle solette erano prive del normale parapetto e tavola fermapiede e non erano coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella di calpestio dei ponti di servizio atti ad impedire la caduta di persone (caduta dall'alto di 2 metri); c) del reato previsto e punito dall'art. 69, comma 1, D.P.R. n. 164/1956 perché le aperture nei muri prospicenti il vuoto dei pianerottoli e delle rampe delle scale fisse in cemento armato che servono da collegamento ai piani della palazzina in alcuni punti non erano munite di parapetti normali con tavole fermapiede fissate rigidamente ovvero sbarrate convenientemente in modo da impedire la caduta di persone verso il vuoto. Nel confermare la condanna, la Sez. III, «quanto alla dedotta abolitio criminis», rileva che «vi è mera successione di leggi nel tempo tra il D.Lgs. n. 81/2008 e la precedente disciplina di prevenzione degli infortuni sul lavoro, e vi è quindi continuità normativa ripetutamente affermata da questa Corte in relazione a numerose fattispecie previste dalla normativa di prevenzione degli infortuni sul lavoro». Spiega che «sussiste continuità normativa tra le fattispecie di cui all'imputazione e quelle previste, per i capi sub a), b) e c), dall'art. 126, D.Lgs. n. 81/2008 che prevede come reato la violazione della prescrizione secondo cui gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un'altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione».

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