1. Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia della documentazione di cui al comma 6 dell'articolo 131 e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in caso di lavori in quota, i cui contenuti sono riportati nell'allegato XXII del presente Titolo.
2. Le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito riportate sul disegno, devono restare nell'ambito dello schema-tipo che ha giustificato l'esenzione dall'obbligo del calcolo.
GIURISPRUDENZA COMMENTATA
Sommario: 1. Piano di montaggio utilizzo e smontaggio del ponteggio .
Viola l'art. 134, D.Lgs. n. 81/2008, ivi punito dall'art. 159, comma 2, il datore di lavoro che, con riferimento ad un piccolo ponteggio perimetrale al fabbricato, non provveda alla redazione del piano di montaggio, utilizzo e smontaggio del ponteggio.