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Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza

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    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Raffaele Guariniello

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza

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    1. Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi metallici.

    2. È consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a 20 centimetri.72

    3. È fatto divieto di gettare dall'alto gli elementi del ponteggio.

    4. È fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti.

    5. Per i ponteggi di cui alla presente Sezione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno. Sono ammesse deroghe:

    a) alla disposizione di cui all'articolo 125, comma 4, a condizione che l'altezza dei montanti superi di almeno 1 metro l'ultimo impalcato o il piano di gronda;73

    b) alla disposizione di cui all'articolo 126, comma 1, a condizione che l'altezza del parapetto sia non inferiore a 95 cm rispetto al piano di calpestio;

    c) alla disposizione di cui all'articolo 126, comma 1, a condizione che l'altezza del fermapiede sia non inferiore a 15 cm rispetto al piano di calpestio;

    d)74

    GIURISPRUDENZA COMMENTATA

    Sommario: 1. Divieto di salire e scendere lungo i montanti .

    In forza dell'art. 38, comma 3, D.P.R. n. 164/1956, ripreso dall'art. 138, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008, «è fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti».

    Nel caso presentatosi alla Corte Suprema (infortunio occorso a un lavoratore socialmente utile in un cantiere comunale per caduta al suolo da una altezza di metri 1,40 circa), il datore di lavoro sostiene a sua discolpa che «le disposizioni di cui al capo IV del D.P.R. n. 164/1956 trovano applicazione esclusivamente con riferimento alle attività lavorative da eseguire ad un'altezza superiore ai due metri».

    La Sez. IV ribatte che «non è rilevante l'altezza alla quale si trovava l'infortunato al momento del fatto poiché come ai fini dell'applicabilità delle specifiche norme di prevenzione contro gli infortuni del cui agli artt. 36, comma 1, 37 comma 1 e 38 comma 3, D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164, si deve tener conto esclusivamente dell'altezza complessiva dell'intero ponteggio e non già anche del punto in cui il lavoratore si trova realmente nel corso dei lavori» E conclude che «le violazioni di tali prescrizioni da parte dei destinatari, costituiscono - se in nesso causale con l'evento - specifici elementi di colpa nei reati contro l'Incolumità personale (lesioni o omicidio colposo) ed integrano l'aggravante speciale della violazione della normativa antinfortunistica, anche se il lavoratore. al momento dell'infortunio, si trovi su una parte del ponteggio ad une altezza inferiore a due metri dal suolo».

    Note a piè di pagina
    72
    Comma così modificato dall'art. 82, comma 1 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
    Comma così modificato dall'art. 82, comma 1 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
    73
    Lettera così modificata dall'art. 82, comma 2 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
    Lettera così modificata dall'art. 82, comma 2 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
    74
    Lettera soppressa dall'art. 82, comma 2 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
    Lettera soppressa dall'art. 82, comma 2 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
    Fine capitolo
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