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Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza

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    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Raffaele Guariniello

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza

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    1. I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi. I ponti su cavalletti devono essere conformi ai requisiti specifici indicati nel punto 2.2.2. dell'Allegato XVIII.75

    GIURISPRUDENZA COMMENTATA

    Sommario: 1. Continuità normativa .

    Infortunio addebitato al datore di lavoro nella specie per la violazione dell'art. 51 D.P.R. n. 164/1956, dedicato ai ponti su cavalletto («1. I ponti su cavalletti, salvo il caso che siano muniti di normale parapetto, possono essere usati solo per lavori da eseguirsi al suolo o all'interno degli edifici; essi non devono avere altezza superiore a m 2 e non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi esterni. 2. I piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi mediante tiranti normali e diagonali, devono poggiare sempre su pavimento solido e ben livellato. 3. La distanza massima tra due cavalletti consecutivi può essere di m 3,60, quando si usino tavole con sezione trasversale di cm 30 x 5 e lunghe m 4. Quando si usino tavole di dimensioni trasversali minori, esse devono poggiare su tre cavalletti. 4. La larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a cm 90 e le tavole che lo costituiscono, oltre a risultare bene accostate fra loro ed a non presentare parti in sbalzo superiori a cm 20, devono essere fissate ai cavalletti di appoggio»). A sua discolpa, l'imputato rileva che l'art. 51 D.P.R. n. 164/1956 «sarebbe stato abrogato dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 il cui art. 139 (che disciplina i `ponti su cavalletti') non riporta più le indicazioni contenute nella precedente normativa». La Sez. IV replica, in particolare: «è vero che l'art. 51 D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164 prevedeva una serie di prescrizioni che il corrispondente art. 139 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 [`I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi. I ponti su cavalletti devono essere conformi ai requisiti specifici indicati nel punto 2.2.2. dell'Allegato XVIII'] oggi non prevede, ma quest'ultima norma fa riferimento alle previsioni del punto 2.2.2. dell'allegato XVIII che ne prevede di analoghe e più rigorose [`2.2.2.1. I piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi mediante tiranti normali e diagonali, devono poggiare sempre su piano stabile e ben livellato. 2.2.2.2. La distanza massima tra due cavalletti consecutivi può essere di m 3,60, quando si usino tavole con sezione trasversale di cm 30 x 5 e lunghe m 4. Quando si usino tavole di dimensioni trasversali minori, esse devono poggiare su tre cavalletti. 2.2.2.3. La larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a 90 centimetri e le tavole che lo costituiscono, oltre a risultare bene accostate fra loro ed a non presentare parti in sbalzo superiori a 20 centimetri, devono essere fissate ai cavalletti di appoggio. 2.2.2.4. È fatto divieto di usare ponti su cavalletti sovrapposti e ponti con i montanti costituiti da scale a pioli'] che comunque non erano state all'epoca dall'imputato rispettate».

    Note a piè di pagina
    75
    Comma così modificato dall'art. 83, comma 1 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
    Comma così modificato dall'art. 83, comma 1 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
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