1. Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all'articolo 28, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da XXIV a XXXII.
2. Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati da XXIV a XXXII, il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica.
3. Il datore di lavoro, per regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell'unità produttiva, fa ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto nell'allegato XXVIII.
GIURISPRUDENZA COMMENTATA
Sommario: 1. Segnaletica, mezzi tecnici e segnali stradali - 2. Continuità normativa .
Oltre a Cass. 29 marzo 2023 n. 13040 (sub art. 63, paragrafo 1) e a Cass. pen. 22 dicembre 2022 n. 48624, v.:
Condannato per l'infortunio a un lavoratore investito da una navetta automatica e addebitato alla violazione degli artt. 163, 70 e 71 D.Lgs. n. 81/2008, l'imputato deduce che ``l'art. 163 D.Lgs. 81/2008 prevede l'obbligo della segnaletica di sicurezza solo quando vi siano rischi non evitabili o sufficientemente limitati con misure o sistemi di organizzazione del lavoro o con mezzi tecnici di protezione collettiva'', e che ``nel caso concreto il rischio sarebbe stato perfettamente governato dalle misure tecniche adottate (segnalatore acustico e segnalatore ottico), mentre si opina la presenza di cartelli di divieto non avrebbe fornito alcuna maggiore garanzia né trattenuto il lavoratore dal comportamento imprudente''. La Sez. IV ribatte: ``Risulta pienamente condivisibile l'addebito stigmatizzato dal primo giudice di non avere dato corso l'imputato all'adozione delle necessarie misure organizzative ed informative circa l'imposizione e la opportuna pubblicità del divieto mediante idonea cartellonistica ponendo così in atto mediante la violazione della prescrizione dettata dall'art. 163 D.Lgs, n. 81/2008 un antecedente causalmente connesso con l'evento, accompagnandosi e saldandosi causalmente tale omissione con l'ulteriore rilievo già posto in evidenza delle carenze prevenzionali rilevanti ai sensi degli artt. 70 e 71, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008 dei dispositivi anti-investimento allestiti a bordo della navetta automatica, a nulla rilevando l'ipotizzata inidoneità di tali prescrizioni ad evitare la condotta pericolosa da parte del lavoratore''.
``L'imputato si è colpevolmente sottratto al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 81/2008, là dove impone al datore di lavoro, al fine di regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell'unità produttiva, il ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente in relazione al traffico stradale (e dunque alla prevista cartellonistica indicante l'altezza massima di ingresso dei veicoli e degli autoarticolati all'interno del piazzale in esame), a nulla rilevando il richiamo dell'imputato alla sola specifica situazione richiamata in seno al testo dell'art. 118 Reg. c.d.s., attesa l'ampiezza della formulazione della norma cautelare, funzionale alla copertura di tutte le possibili situazioni di rischio, non altrimenti ovviabile che attraverso l'apposizione di idonea cartellonistica, atteso che l'astratta conformità delle misure del mezzo condotto dalla persona offesa, rispetto alla luce del portale di ingresso nel piazzale aziendale, non escludeva l'eventualità di prevedibili rischi di danno, nella specie puntualmente concretizzatisi. La persona infortunata, essendo transitata a bassissima velocità in corrispondenza del portale d'ingresso all'area aziendale, non poteva rendersi conto (in assenza di segnalazione di pericolo attraverso apposito cartello) dell'insidia rappresentata dall'altezza della pensilina (perfettamente uguale a quella del container), tanto più che il transito doveva avvenire attraverso il passo carraio di una ditta, dove, per sua conoscenza diretta, venivano usualmente movimentati mezzi pesanti e container''.
``Non appare convincente la non applicabilità della norma di cui all'art. 163, D.Lgs. n. 81/2008, per non essere stata prevista alcuna segnaletica di sicurezza per prevenire il rischio di investimento sul luogo di lavoro (con particolare riferimento a segnali che indicassero i rischi di transito e separassero fisicamente la via di circolazione dal camminamento pedonale) sul rilievo che la stessa norma richiede l'approntamento di tali presidi solo allorquando `risultano rischi che possano essere evitati e sufficientemente limitati con misure, metodi ovvero sistemi di organizzazione del lavoro'. Sta di fatto che l'unica modalità di prevenzione adottata dall'imputato è stata quella di impartire disposizioni ai lavoratori che durante la manovra di caricamento si allontanassero dal luogo. Tale singola disposizione è apparsa del tutto insufficiente a garantire la sicurezza dei propri dipendenti e ciò, al di là dell'obbligo di attuare tale garanzia ai sensi dell'art. 26, T.U. n. 81/2008, in quanto in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza, in virtù della generale disposizione di cui all'art. 2087 c.c., è costituito garante dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro, predisponendo idonee misure antinfortunistiche. In altre parole, il datore di lavoro è costituito garante dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dall'art. 40, comma 2, c.p. Nel caso di specie, il datore di lavoro non poteva ritenere del tutto imprevedibile che un suo dipendente per distrazione o altro si fosse venuto a trovare nell'area di circolazione del camion, sarebbe bastato, anche non adottando la segnaletica pur imposta dall'art. 163, T.U. n. 81/2008, affiancare al guidatore del camion altra persona che lo aiutasse ad effettuare la manovra di retromarcia, certamente rischiosa in quanto effettuata senza la possibilità di una visione totale del conducente della parte posteriore del veicolo''.
L'amministratore unico di una s.r.l. fu dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 163, D.Lgs. n. 81/2008, «per avere omesso di installare la necessaria cartellonistica che informasse di una situazione di pericolo e, in particolare, di una piattaforma esistente al cancello d'ingresso del piazzale aziendale utilizzato dai mezzi di trasporto», anche sul presupposto che «lo scontro avvenuto fra un automezzo in entrata e la piattaforma sovrastante l'accesso abbia messo in evidenza l'omessa adozione della necessaria cautela». Nel confermare la condanna, la Sez. III osserva: «In tema di prevenzione nei luoghi di lavoro, le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori nell'esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi che si trovino nell'ambiente di lavoro, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell'impresa. Si tratta di principio che risponde all'esigenza di prevenzione in favore di tutti coloro che vengono in relazione con i luoghi di lavoro, tale dovendosi intendere anche il piazzale e il relativo accesso utilizzati per il transito e lo stazionamento dei mezzi che trasportano beni necessari per l'attività produttiva. Ora, è evidente che l'accesso di un automezzo non può dirsi occasionale o imprevisto e che non appare né illogico né in contrasto con la volontà della legge la decisione che ha ritenuto omessa la doverosa segnalazione di una piattaforma che lo stesso imputato afferma essere di poche decine di centimetri più alta del massimo di trasporto consentito. Del resto, la lettura del comma 3 dell'art. 163, D.Lgs. n. 81/2008 rende evidente che al datore di lavoro è fatto obbligo di apporre tutti i segnali stradali necessari alla regolazione del traffico interno al luogo di produzione e all'opificio, così confermandosi in modo inequivoco la finalità e il contenuto delle regole di prevenzione che non possono che avere come riferimento tutti coloro che vengono a trovarsi coinvolti nella mobilità interna».
Con riferimento a un infortunio subito da un lavoratore durante l'operazione di manutenzione di una macchina priva di idonei dispositivi di sicurezza (mancanza di una fune a portata di mano del manutentore da utilizzare in caso di emergenza per arrestare subito il movimento della macchina; il pulsante a fungo di emergenza posto su una parete distante dalla macchina), la Sez. IV osserva: «non basta ad escludere la responsabilità di chi ha la disponibilità della macchina l'applicazione di cartellonistica, non avendo tale macchina idonei dispositivi di sicurezza».
Il responsabile di una s.p.a. -condannato per la violazione dell'art. 2, D.Lgs. n. 493/1996 [ora art. 163, D.Lgs. n. 81/2008], «in quanto non aveva adottato idonea segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, finalizzata alla sicurezza antincendio» - deduce che «l'art. 2, D.Lgs. n. 493/1996 non pone un automatico obbligo di segnaletica, dovendosi far ricorso alla segnaletica di sicurezza soltanto quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, sistemi di organizzazione del lavoro o con mezzi tecnici di protezione collettiva (art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 493/1996 [ora art. 163, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008])». Aggiunge che «non poteva in proposito essere sufficiente il richiamo implicito alla normativa antincendio,e segnatamente all'allegato IV del D.M. 10 marzo 1998», in quanto «tale normativa aveva riguardo alla situazione che si viene a creare ex post, cioè alle misure di rilevazione di allarme in caso di principio di incendio» e «l'assenza di finalità preventive era ricavabile dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 493/1996, laddove si elencano situazioni specifiche riguardanti l'emergenza in itinere». La Sez. III replica che «l'allegato 4 del D.M. 10 marzo 1998, avente ad oggetto `criteri generali dI sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro', al numero 4.3., prevede che per i luoghi di lavoro di grandi dimensioni, come quello in esame, o complessi, il sistema di allarme deve essere di tipo preventivo». Considera comunque assorbente il rilievo del primo giudice che «nel verbale ispettivo era espressamente evidenziato che, all'esito della valutazione dei rischi di incendio, il datore di lavoro non aveva adottato le misure finalizzate a realizzare una rapida segnalazione dell'incendio al fine di garantire l'attivazione dei sistemi d'allarme delle procedure di intervento, in conformità ai criteri di cui all'allegato IV del D.M.10 marzo 1998».
L'amministratore di una società esercente un cantiere -dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 2, comma 1, D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493 [ora art. 163, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008], per aver omesso di far apporre nel predetto cantiere adeguata segnaletica allo scopo di evitare rischi o pericoli ai lavoratori dipendenti, e di prescrivere comportamenti necessari per la sicurezza- sostiene che «non era applicabile la norma di cui al comma 3 dell'art. 2, D.Lgs. n. 493/1996 [ora art. 163, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008], posto che nel cantiere non esisteva nessun traffico da regolare e quindi non era necessaria alcuna segnaletica», e che «comunque l'obbligo della segnaletica non incombeva al medesimo, semplice appaltante per il montaggio di una struttura prefabbricata, ma semmai alla ditta appaltatrice». La Sez. III replica che l'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 493/1996 «fa obbligo al datore di lavoro, quando esistano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con le consuete misure prevenzionali, di ricorrere alla segnaletica di sicurezza per prescrivere ai lavoratori determinati comportamenti necessari alla sicurezza». Prende atto che, «nella fattispecie concreta questa segnaletica era mancante». Sottolinea che «l'obbligo di apporla spettava all'imputato, quale rappresentante legale della società che aveva in subappalto i lavori per il montaggio di un capannone prefabbricato e che in quel momento era l'unica ditta a operare nel cantiere», e, quindi, «in quanto datore di lavoro degli operai impiegati nel montaggio del prefabbricato». Reputa non «pertinente il richiamo al comma 3 del citato art. 2, che prevede una segnaletica di tipo stradale per la situazione (ben diversa da quella di specie) in cui vi sia necessità di regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell'unità produttiva».
«La fattispecie di cui agli artt. 2, 3, 8 D.Lgs. n. 493/1996 risulta trasfusa nell'art. 163 D.Lgs. n. 81/2008 ed Allegati XXV e XXVII. Le norme vigenti all'epoca del fatto, pur se abrogate, trovano applicazione nel caso in esame, continuando ad applicarsi le norme più favorevoli ai sensi dell'art. 2, comma 3, c.p., nell'ipotesi di continuità normativa tra le fattispecie previste dalla legislazione abrogata dall'art. 304 D.Lgs. n. 81/2008 e quelle introdotte dal citato decreto legislativo».