1. Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.
2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.
3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità.
5. È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.
6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.
7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro.
GIURISPRUDENZA COMMENTATA
Sommario: 1. Allontanamento dal lavoro del videoterminalista e diritto alle pause .
Alcuni pubblici dipendenti della Agenzia delle Entrate - condannati per il delitto di truffa aggravata e continuata, per essersi assentati dai luoghi di lavoro senza timbrare il cartellino d' uscita - lamentano il ``mancato riconoscimento della qualità di videoterminalisti, che determinava il diritto di godere delle agevolazioni di cui all'art. 175 del D.Lgs. n. 81/2008, ed il mancato riconoscimento del rispetto delle procedure da tale norma previste, in virtù delle autorizzazioni ad uscire dal luogo di lavoro che si assumono ricevute dai capi area, secondo quanto viene dedotto essere stato riferito dal dirigente dell'ufficio, ed altresì il mancato riconoscimento della necessità conseguente alla verificata mancanza di acqua potabile nell'ufficio di cui si tratta''.
La Sez. II non accoglie questa argomentazione difensiva. Sottolinea ``la funzione dei cosiddetti `cartellini segnatempo' di costituire prova della continuativa presenza del dipendente sul luogo di lavoro nel tempo compreso tra l'ora d'ingresso e quella di uscita'', e ne deduce che ``la falsa attestazione del pubblico dipendente circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza è condotta fraudolenta, oggettivamente idonea ad indurre in errore l'amministrazione di appartenenza circa la presenza su luogo di lavoro, ed integra il reato di truffa aggravata ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che siano da considerare economicamente apprezzabili''. Con riguardo al caso di specie, prende atto che ``i filmati, i servizi di osservazione ed i monitoraggi degli investigatori avevano rivelato che gli imputati, quando erano ripresi, si recavano presso un bar sito poco distante dal loro ufficio pubblico, così maturando assenze ritenut(e) comportanti un pregiudizio patrimoniale significativo per l'ente pubblico''. Rileva che, ``con riferimento alle assenze di ciascuno degli imputati, dopo aver quantificato il tempo sottratto all'attività lavorativa ed il numero di uscite ingiustificate di ciascuno di essi'', ``l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 175 del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che dispone che, in assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di lavoro, alla condizione, però, che sia applicato continuativamente al videoterminale''. Spiega che ``si tratta di disciplina che subordina l'interruzione del lavoro a precise condizioni finalizzate alla tutela della salute''. Osserva che ``nessuna delle condizioni previste dalla disposizione ricorreva nel caso di specie, atteso che, in primo luogo, nessuno degli imputati ha certificato o, comunque, in qualche modo documentato o dimostrato di essere addetto a videoterminali per più di due ore continuative'', e che, ``comunque, anche per i videoterminalisti che beneficiano del diritto a 15 minuti di pausa ogni due ore continuative di videolavoro, tale beneficio non comporta per alcuno il diritto di assentarsi ad libitum dal luogo di lavoro senza essere controllato e monitorato, con registrazioni con il badge o nel libro firme e permessi, in modo da consentire i dovuti controlli e la migliore organizzazione dell'organizzazione di appartenenza'', ``né in sostituzione di tale registrazione possono invocarsi, a tal proposito, le dichiarazioni del dirigente, che riteneva sufficiente un mero avviso ai responsabili di area, tanto più che nemmeno di tale avviso risulta traccia''. Aggiunge che ``non può attribuirsi rilevanza decisiva alla circostanza che l'ufficio presso cui prestano attività lavorativa gli imputati non disponesse di distributore di acqua potabile, trattandosi di circostanza comunque inidonea a giustificare condotte arbitrarie, incontrollate e penalmente rilevanti''. Afferma ancora che ``anche l'indebita percezione di poche centinaia di euro, corrispondente alla porzione di retribuzione conseguita in difetto di prestazione lavorativa da parte del lavoratore indebitamente allontanatosi dal luogo di lavoro, costituisce un danno economicamente apprezzabile per l'amministrazione pubblica''.
(Già nell'ambito del medesimo procedimento penale Cass. 23 gennaio 2014 n. 3198 chiarì che, `` attesa la funzione dei cosiddetti `cartellini segnatempo' di costituire prova della continuativa presenza del dipendente sul luogo del lavoro nel tempo compreso tra l'ora d'ingresso e quella di uscita, indipendentemente dalla configurabilità o meno del falso ideologico (avuto riguardo alla controversa natura giuridica dei detti cartellini), costituisce comunque condotta suscettibile di integrare il reato di truffa aggravata quella del pubblico dipendente che si allontani temporaneamente dal luogo del lavoro senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che questi, conglobati nell'arco dei periodo retributivo, siano da considerare economicamente apprezzabili''. E che ``la normativa di cui all'art. 175 del D.Lgs. n. 81/2008 condiziona l'interruzione del lavoro a precise condizioni, finalizzate alla salute e non certo al disimpegno ludico del lavoratore, e fissa la durata della sospensione del lavoro a condizioni stringenti''. In generale, circa gli allontanamenti arbitrari del pubblico dipendente, v., tra le tante, Cass. 14 giugno 2011, in Dir.prat.lav., 2011, 32, 1897; Cass. 21 maggio 2012, n. 19299, inedita; Cass. 12 aprile 2019, in Dir. prat. lav., 2019, 22, 1421; Cass. 4 aprile 2018, ibid., 2018, 985).