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Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza

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    Informazione

    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Raffaele Guariniello

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza

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    1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181, il datore di lavoro valuta l'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:

    a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;

    b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 189;

    c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori;

    d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni;

    e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;

    f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia;

    g) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;

    h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile;

    i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;

    l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

    2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione.

    3. I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell'esposizione e ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle norme tecniche. I metodi utilizzati possono includere la campionatura, purché sia rappresentativa dell'esposizione del lavoratore.

    4. Nell'applicare quanto previsto nel presente articolo, il datore di lavoro tiene conto dell'incertezza delle misure determinate secondo la prassi metrologica.

    5. La valutazione di cui al comma 1 individua le misure di prevenzione e protezione necessarie ai sensi degli articoli 192, 193, 194, 195 e 196 ed è documentata in conformità all'articolo 28, comma 2.

    5-bis. L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento alle banche dati sul rumore approvate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.2

    GIURISPRUDENZA COMMENTATA

    Sommario: 1. Valutazione del rischio rumore .

    «Il reato di omessa valutazione del rischio derivante da rumore ha natura permanente, atteso che la condotta illecita si protrae sino a quando il lavoratore risulti addetto al tipo di lavorazione che comporti il rischio in questione o alternativamente al momento di ottemperanza all'obbligo di legge».

    (V., altresì, la sentenza Tafuro sub art. 181, par. 1).

    Note a piè di pagina
    2
    Comma aggiunto dall'art. 97, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e, successivamente, così sostituito dall'art. 20, comma 1, lett. p), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2015.
    Comma aggiunto dall'art. 97, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e, successivamente, così sostituito dall'art. 20, comma 1, lett. p), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 24 settembre 2...Testo troncato, continua a leggere nel testo
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