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Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo mediante le seguenti misure:

a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;

b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore;

c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;

d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore;

e) adozione di misure tecniche per il contenimento:

1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;

2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;

f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;

g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.

2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 190 risulta che i valori superiori di azione sono superati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al comma 1.3

3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.

4. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messi a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali è ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

GIURISPRUDENZA COMMENTATA

Sommario: 1. Obbligo di ridurre al minimo il rumore .

L'amministratrice unica di una s.r.l. - condannata per il reato di cui all'art. 41, D.Lgs. n. 277/1991, «per aver omesso di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili», e, in ispecie, per non aver dotato i banchi di lavoro rappresentati da lamiera zigrinata di una protezione in guaina o altro materiale atto a limitare il rischio rumore - lamenta che «il reato previsto e punito dall'art. 41, D.Lgs. n. 277/1991 risultava abrogato dall'art. 5, D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195». La Sez. III ammette che, «all'epoca di accertamento del fatto, l'intero capo IV del D.Lgs. 15 agosto 1991, intitolato alla protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro, nel quale si trovava compreso l'art. 41 era stato dichiaratamente abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 25 luglio 2006 n. 257. Ma rileva che «non vi era stata alcuna abolitio criminis atteso che le prescrizioni in questione erano state riprodotte, ancora all'epoca di accertamento del fatto, negli artt. 49 bis e ss. inseriti nel D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626», e che «vi è quindi continuità normativa». E aggiunge - ed è notazione di particolare rilievo - che «l'ulteriore riforma in materia, introdotta con D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che, a sua volta, all'art. 304, ha espressamente dichiarato abrogato lo stesso D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, non ha depenalizzato la condotta contestata all'imputata, riconducibile alla previsione di cui all'art. 192 dello stesso decreto legislativo n. 81/2008». In proposito, è utile sottolineare che, in forza dell'art. 192, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, «fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo mediante le seguenti misure...», mentre, in base all'art. 192, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, «se a seguito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 190 risulta che i valori superiori di azione sono superati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al comma 1».

A sua volta, l'art. 182, D.Lgs. n. 81/2008, con onnicomprensivo riguardo agli agenti fisici (e, dunque, anche al rumore), stabilisce, al comma 1, che «tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti dall'esposizione agli agenti fisici sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo» (con l'avvertenza che «la riduzione dei rischi derivanti dall'esposizione agli agenti fisici si basa sui principi generali di prevenzione contenuti nel presente decreto»), e, al comma 2, che «in nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione definiti nei Capi II, III, IV e V», e, «allorché, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del presente Capo i valori limite di esposizione risultino superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione, individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento». Dove è facile cogliere il distinguo operato dal legislatore tra due obblighi autonomi e distinti: l'obbligo di ridurre al minimo tecnologicamente fattibile l'esposizione a rumore (preso in considerazione dalla sentenza qui annotata), e l'obbligo di non superare in alcun caso i valori limite di esposizione definiti quanto al rumore dall'art. 189, D.Lgs. n. 81/2008. Ed è il caso di notare che l'art. 219, D.Lgs. n. 81/2008 sanziona penalmente la violazione degli artt. 182, comma 2, e 192, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008.

Note a piè di pagina
3
Comma così modificato dall'art. 98, comma 1 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
Fine capitolo
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