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Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza

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    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Raffaele Guariniello

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza

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    1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), come definiti dall'articolo 207, durante il lavoro. Le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti biofisici diretti e agli effetti indiretti noti provocati dai campi elettromagnetici.

    2. I Valori limite di esposizione (VLE) stabiliti nel presente capo riguardano soltanto le relazioni scientificamente accertate tra effetti biofisici diretti a breve termine ed esposizione ai campi elettromagnetici.

    3. Il presente capo non riguarda la protezione da eventuali effetti a lungo termine e i rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione.

    4. Per il personale che lavora presso impianti militari operativi o che partecipa ad attività militari, ivi comprese esercitazioni militari internazionali congiunte, in applicazione degli articoli 3, comma 2, e 13, comma 1-bis, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 182 e 210 del presente decreto, il sistema di protezione equivalente di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2013/35/UE è costituito dalle particolari norme di tutela tecnico-militare per la sicurezza e la salute del personale, di cui agli articoli 245 e 253 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, nel rispetto dei criteri ivi previsti.

    GIURISPRUDENZA COMMENTATA

    Sommario: 1. Campo di applicazione - 2. Inquinamento elettromagnetico e Radio Vaticana .

    Questa è la prima sentenza della Cassazione penale che si occupa di patologie associabili a una esposizione, non solo ambientale, bensì anche lavorativa, ai campi elettromagnetici. Con decisione del 14 maggio 1999, la Pretura di Rimini (est. Barone) dichiarò il responsabile della progettazione e della costruzione di un elettrodotto colpevole del reato di lesione personale colposa in danno di due abitanti nei pressi dell'elettrodotto costituitisi parti civili («l'abitazione del primo distava trenta metri e quella del secondo diciotto metri dalla linea elettrica, ed entrambi coltivatori diretti lavoravano terreni agricoli attraversati dalla linea stessa»), per aver cagionato a costoro una malattia consistita in cefalea; lo condannò alla pena di mesi tre di reclusione oltre al risarcimento del danno in favore del Comune, e, unitamente al responsabile civile, al risarcimento del danno (da liquidare in separato giudizio) in favore delle parti civili; e condannò il responsabile civile alla riduzione in pristino con la disattivazione di corrente a 380.000 volts nel tratto di linea interessante le abitazioni delle parti civili. A sua volta, il 22 giugno 2004, a oltre cinque anni di distanza, la Corte d'Appello di Bologna dichiarò non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essere il reato addebitato estinto a causa di intervenuta prescrizione, confermò le statuizioni civili della prima sentenza, tranne quella relativa alla riduzione in pristino imposta al responsabile civile, statuizione che revocò con remissione a separato giudizio, e infine condannò il responsabile civile e l'imputato in solido alle spese del grado sostenute dalle parti civili. In propria difesa, l'imputato nega la sussistenza sia del nesso di causalità (esclude, infatti, «la significanza statistica del campione statistico assolutamente esiguo considerato», e sottolinea «il difetto assoluto di motivazione in ordine alla inesistenza di ipotesi causali alternative»), sia della colpa. La Sez. IV prende atto che la Corte d'Appello, anzitutto, «ritiene esistente e provato il nesso di causalità tra la condotta (omissiva e commissiva) dell'imputato, richiamando rilevazioni statistiche, le conclusioni di studi scientifici, riguardanti il rapporto tra cefalea ed esposizione a campi magnetici, la accertata remissione delle cefalee all'atto dell'allontanamento dalla zona prossima all'elettrodotto, l'alta probabilità della causalità testimoniata dal dato statistico relativo ad undici osservazioni sul campione di 15 esaminati fra gli abitanti in prossimità dell'elettrodotto». Segnala, inoltre, che la Corte d'Appello «ritiene accertata la esistenza dell'elemento soggettivo necessario al perfezionamento della ipotesi criminosa», e che «per un verso dà conto della inosservanza delle regole circa le distanze degli elettrodotti dalle case abitate e per altro verso non può ricevere censura per aver accertato una colpa anche generica consistita nel progettare e gestire l'elettrodotto con danno della salute degli abitanti delle case poste in prossimità dei tralicci e della linea, danno la cui rilevanza penale mai sarebbe stata rimossa dal rispetto di norme regolamentari minime inidonee a elidere il diritto costituzionale alla salute e la tutela penale della integrità fisica dei cittadini». Afferma che al proposito la Corte d'Appello «ha fatto attenta applicazione dell'insegnamento della sentenza Franzese delle Sezioni Unite dell'11 settembre 2002, n. 30328». Nel richiamare un passaggio della sentenza Franzese, ricorda che, «ferma restando la struttura ipotetica della spiegazione causale, secondo il paradigma condizionalistico e Io strumento logico dell'astrazione contro il fatto, sia in dottrina che nelle più lucide e argomentate sentenze della giurisprudenza di legittimità, pronunciate in riferimento a fattispecie di notevole complessità per la pluralità e l'incertezza delle ipotesi esplicative dell'evento lesivo, si è osservato che, in tanto può affermarsi che, operata l'eliminazione mentale dell'antecedente costituito dalla condotta umana, il risultato non si sarebbe o si sarebbe comunque prodotto, in quanto si sappia, `già da prima', che da una determinata condotta scaturisca, o non, un determinato evento»; e che «la spiegazione causale dell'evento verificatosi hic et nunc, nella sua unicità ed irripetibilità, può essere dettata dall'esperienza tratta da attendibili risultati di generalizzazione del senso comune, ovvero facendo ricorso (non alla ricerca caso per caso, alimentata da opinabill certezze o da arbitrarie intuizioni individuali, bensì) al modello generalizzante della sussunzione del singolo evento, opportunamente ridescritto nelle sue modalità tipiche e ripetibili, sotto `leggi scientifiche' esplicative dei fenomeni».

    Precisa che «la probabilità scientifica riferita ai CTU, la probabilità statistica legata ad un campione su piccolo campo ma in realtà su campo totale degli esaminati nella stessa condizione di esposizione, la probabilità logica derivante dall'incrocio di questi dati con la considerazione che il male regrediva in caso di allontanamento dalla esposizione, costituiscono adeguata motivazione sulla causalità nella considerazione che la validità dei postulati assunti a fondamento del ragionamento sillogistico è riscontrata da regole generali di esperienza e da rilevazioni empiriche specifiche effettuate sul campo (il male regrediva in caso di allontanamento dalla zona di esposizione a onde e a campi elettromagnetici)».

    Nota ancora che «la individuazione del nesso di causalità è stata compiuta con una semplice operazione sillogistica fondata su premesse corrette», «la logica del ragionamento motivazionale ha cercato e trovato riscontro nel controllo empirico dei postulati assunti come premesse dell'itinerario logico compiuto»; «la logica della credibilità dei nessi, della accettabilità dei predicati, della coerenza delle conclusioni raggiunte, si è costruita su incroci di considerazioni probabilistiche, di affermazioni scientifiche ciascuna in sé relativa, ma tutte insieme fonte di certezza non sostituibile con affermazioni altrettanto ragionevoli, persuasive e, in definitiva, altrettanto logicamente inattaccabili». (È da notare che, come si desume dalla sentenza n. 11351 del 14 marzo 2008, u.p. 7 febbraio 2008, della Corte di Cassazione, Sez. IV, inedita, il 20 giugno 2006, il Tribunale di Rimini ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del medesimo imputato in altro successivo procedimento per il reato di lesioni personali colpose in danno di più abitanti «per difetto di tempestiva querela», e che, investita del ricorso delle parti civili avverso la decisione del Tribunale di Rimini, la Sez. IV ha qualificato tale impugnazione come appello, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Bologna).

    Con questa sentenza, si chiude la vicenda relativa all'inquinamento elettromagnetico addebitato a Radio Vaticana: «Il capo di imputazione addebitava agli imputati di avere, in concorso tra loro e quali responsabili della gestione e del funzionamento della Radio Vaticana, diffuso tramite gli impianti di S. Maria in Galeria radiazioni elettromagnetiche atte ad offendere o a molestare le persone residenti nelle aree circostanti, e in particolare a Cesano di Roma, arrecando alle stesse disagio, disturbo, fastidio, e turbamento così violando l'art. 674 del codice penale. Il Tribunale di Roma con sentenza del 19 febbraio 2002 dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice italiano, richiamando il Trattato 11 febbraio 1929 noto come Patti Lateranensi. La Corte di Cassazione annullò la declinatoria di giurisdizione. Il Tribunale di Roma, con sentenza 9 maggio 2005, dichiarò i due imputati responsabili della contravvenzione ad essi addebitata e li condannò alla pena ritenuta adeguata nonché al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, danni da liquidare in separata sede. La Corte di Appello di Roma con sentenza 4 giugno 2007, reputando che il Tribunale avesse raggiunto la convinzione della consumata violazione dell'art. 674 c.p., in forza di una interpretazione analogica non consentita per le norme incriminatrici, assolse gli imputati perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. La Corte di cassazione, Sez. III Penale, ha da ultimo pronunziato (all'udienza del 13 maggio 2008) la sentenza n. 36845 su ricorsi proposti dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello, dalla Associazione Vas Verdi ambiente e società, da Cittadinanza attiva Onlus, da Codacons Coordinamento dei comitati e delle associazioni di tutela dei consumatori nonché da soggetti individuali. Tale sentenza ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma, enunziando, come misura di linea decisionale per il giudice di rinvio, il seguente principio di diritto: «il fenomeno della emissione di onde elettromagnetiche rientra, per effetto di interpretazione estensiva, nella previsione dell'art. 674 c.p. Detto reato è configurabile soltanto allorché sia stato, in modo certo e oggettivo, provato il superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione previsti dalle norme speciali e sia stata obbiettivamente accertata una effettiva e concreta idoneità delle emissioni ad offendere o molestare le persone esposte ravvisata non in astratto, per il solo superamento dei limiti, ma soltanto a seguito di un accertamento (a compiersi in concreto) dell'effettivo pericolo oggettivo e non meramente soggettivo. La Corte di Appello, nella sentenza che in questa sede è impugnata, ha adottato i provvedimenti conseguenti alla accertata morte di uno dei due imputati e alla consumata prescrizione del reato addebitato all'altro. Nel verificare la inesistenza di cause di immediato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., la Corte di appello ha accertato un superamento dei limiti e dei valori di attenzione delle emissioni addebitate, una consapevolezza della intensità delle emissioni su onde corte e medie obbiettivata nella istituzione (nel 2000) di una commissione bilaterale tra Repubblica Italiana e Stato Città del Vaticano, una oggettiva idoneità al disturbo e alla produzione di pericolo obbiettivata nell'ordine di allontanamento (del 1987) dei mezzadri dai terreni della Santa Sede, ordine dato dal concedente Pontificio Collegio Germanico e Ungarico, a causa del pericolo per le persone derivante dall'aumento della intensità delle emissioni della Stazione radio trasmittente, nonché obbiettivata dalle testimonianze raccolte sui disturbi radioelettrici registrati sugli apparecchi domestici della zona e sui timori di leucemia insorti tra la gente». Nel rigettare i ricorsi presentati per conto degli imputati, la Sez. IV sottolinea che «la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito, fin da Cass. pen., Sez. I, 29 novembre 1999 n. 5626 che il fenomeno della propagazione delle onde elettromagnetiche è astrattamente riconducibile alla previsione dell'art. 674 c.p.». Rileva che «la sentenza di appello, che tutto ha richiamato in tema di legittimazione e responsabilità degli imputati secondo i loro incarichi, ha individuato in una serie di episodi a diverso titolo contenziosi la consapevolezza degli imputati in ordine alla molestia che le trasmissioni della radio e la immissione di onde provocarono a partire dall'anno 1999 e ha individuato in una complessa serie di episodi che attraversano una stagione temporale che ampiamente precede il 1999 e ampiamente segue il 2000, la esistenza delle molestie, la causazione di esse ad opera delle emissioni della radio vaticana, il superamento (peraltro fuori contestazione) dei valori di cautela dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici di cui all'art. 4, comma 2, del D.M. n. 38119/98 dal 1998 in poi». Aggiunge che «la sentenza di appello attraverso una ricognizione che eccede volutamente i confini temporali della contestazione penale per meglio significare con il criterio del «prima» del «durante» e del «dopo» il carattere permanente e invasivo delle molestie, ha poi richiamato circostanze oggettive suscettibili di provare il carattere indubitabile, intenso e disturbante delle emissioni di onde, registrate per la loro intensità e rivelate oggettivamente da risonanze le più insolite e insospettabili in ordinari strumenti del vivere quotidiano diventati (in connessione con la intensità delle immissioni moleste), anomali e incontrollabili apparecchi di ricezione e amplificazione». Nota ancora che «la consapevolezza degli imputati è stata accertata con adeguato richiamo di documenti relativi alla eccezionale potenza degli impianti di trasmissione, alle pubbliche manifestazioni di disagio portate da singoli cittadini o da associazioni di cittadini anche mediante l'uso di mezzi di comunicazione di massa, alle lamentele espresse con lettera inviata da un gruppo di cittadini costituito in comitato, direttamente al Pontefice (ed evasa da un Ufficio del Vaticano)». (Circa le responsabilità penali in caso di inquinamento elettromagnetico v. i precedenti richiamati in ISL, 2002, 11, 625; nonché Cass. 4 agosto 2000, Rigoni, ibid., 2000, 11, 602; Cass. 29 novembre 1999, Rossi, P.M. in c. Cappellieri e altri, ibid., 2000, 3, 144; Cass. 11 novembre 1999, P.M. in c. Pareschi e altro, ibid., 2000, 3, 144).

    Note a piè di pagina
    6
    Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 1° agosto 2016, n. 159.
    Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 1° agosto 2016, n. 159.
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