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Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza

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    Informazione

    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Raffaele Guariniello

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza

    Mostra tutte le note

    1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di:

    a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati;

    b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l'identità degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti;

    c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro;

    d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal fornitore10.

    2. Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano:

    a) fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio di cui all'articolo 223. Tali informazioni possono essere costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e dall'addestramento individuali con il supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato dalla valutazione del rischio;

    b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze.

    3. Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati da segnali di sicurezza in base a quanto disposto dal titolo V, il datore di lavoro provvede affinché la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili.

    4. Il fornitore deve trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1907/2006.11

    Note a piè di pagina
    10
    Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. e), n. 1), D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39.
    Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. e), n. 1), D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39.
    11
    Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e), n. 2), D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39.
    Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e), n. 2), D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39.
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