1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, il datore di lavoro assicura che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto ricevano una formazione sufficiente ed adeguata, ad intervalli regolari.
2. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda:
a) le proprietà dell'amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l'effetto sinergico del tabagismo;
b) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;
c) le operazioni che possono comportare un'esposizione all'amianto e l'importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione;
d) le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione;
e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
f) le procedure di emergenza;
g) le procedure di decontaminazione;
h) l'eliminazione dei rifiuti;
i) la necessità della sorveglianza medica.
3. Possono essere addetti alla rimozione, smaltimento dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui all'articolo10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 257.
GIURISPRUDENZA COMMENTATA
Sommario: 1. Omessa formazione del lavoratore .
Il datore di lavoro di una s.r.l. incaricata da una s.p.a. di effettuare la raccolta dei pezzi di lastre di cemento/amianto componenti la copertura di un fabbricato è condannato per l'infortunio mortale occorso a un dipendente per l'infortunio mortale occorso a un dipendente caduto a seguito dello sfondamento del tetto da un'altezza di circa quattro metri. Colpa addebitata: ``violazione degli artt. 258, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008 per avere impiegato nei lavori comportanti esposizioni a fibre di amianto svolti nel cantiere lavoratori e responsabili di cantiere privi di adeguata formazione professionale non avendo gli stessi frequentato corsi di formazione di cui all'art. 10, comma 2, lett. h), L. n. 257/1992, e 115, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008''; ``il lavoratore infortunato, assunto da appena tre giorni, non aveva conseguito l'abilitazione per l'effettuazione di quel tipo di lavorazioni''.