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Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza

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    Informazione

    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Raffaele Guariniello

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza

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    1. In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.

    2. In particolare, il datore di lavoro:

    a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente;

    b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici;

    c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l'uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall'esposizione accidentale ad agenti biologici;1

    d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione;

    e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro;

    f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'allegato XLV, e altri segnali di avvertimento appropriati;

    g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale;

    h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;

    i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile;

    l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi;

    m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno e all'esterno del luogo di lavoro.2

    GIURISPRUDENZA COMMENTATA

    Sommario: 1. Irrilevanza di un effettivo superamento dei parametri di sicurezza .

    ``L'imputato aveva contestato quanto accertato dalla ASL sulla sussistenza di pericolo cancerogeno, accertamento attestante che la tipologia delle lavorazioni e delle materie prime utilizzate - da cui si sprigionavano polveri di legno duro - esponeva i lavoratori ai rischi biologici da cancerogeni mutageni di cui all'art. 268, comma 1, lettere c) e d), D.Lgs. n. 81/2008. L'obbligo da parte del datore di lavoro di tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro include l'ulteriore obbligo di effettuare il piano di valutazione dei rischi che è destinato a prevenire il pericolo che si origina dalla possibile esposizione agli agenti cancerogeni derivanti dalla esecuzione di determinate lavorazioni e non implica, pertanto, né è subordinato alla accertata sussistenza di un effettivo superamento dei parametri di sicurezza''.

    Note a piè di pagina
    1
    Lettera così modificata dall'art. 126, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
    Lettera così modificata dall'art. 126, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
    2
    Lettera così modificata dall'art. 126, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
    Lettera così modificata dall'art. 126, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
    Fine capitolo
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