1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo.
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.
GIURISPRUDENZA COMMENTATA
Sommario: 1. Rischi particolarmente aggravati .
«L'Allegato XI contempla tra l'altro i lavori che espongano i lavoratori a rischi di caduta dall'alto d'altezza superiore a metri due, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati, oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera. Nel caso di specie risultavano soddisfatti tutti i suddetti requisiti, avuto riguardo che nel cantiere erano in corso lavori comportanti il rischio sopra evidenziato. Per quanto riguarda l'inciso `se particolarmente aggravati ecc.' appare evidente che nel caso di specie si versi nell'ipotesi in considerazione poiché gli operai dovevano avventurarsi su una struttura costituita da un semplice scheletro metallico, salendo all'altezza di circa sette metri da terra e movimentare in quota pannelli di dimensione e peso considerevoli, attività che per sua natura determina un ulteriore aggravamento del rischio di caduta insito in tale tipo di lavorazioni». (V., altresì, Cass. 24 agosto 2015, n. 35339).