5.1. Crediti verso clienti - 5.1.1. Definizione - 5.1.2. Contabilizzazione iniziale - 5.1.3. Valutazione: il presumibile valore di realizzo - 5.1.4. Contabilizzazione dei crediti valutati al costo ammortizzato - 5.1.5. Cancellazione e cessione dei crediti - 5.1.6. Bilancio abbreviato e delle micro-imprese - 5.1.7. Classificazione in bilancio - 5.1.8. Nota integrativa e Relazione sulla gestione - 5.2. Crediti tributari - 5.2.1. Crediti tributari da bonus edilizi - 5.3. Crediti verso altri - 5.3.1. Definizione - 5.3.2. Criteri di valutazione - 5.3.3. Classificazione in bilancio - 5.3.4. Nota integrativa e Relazione sulla gestione - 5.4. Crediti verso imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti - 5.4.1. Definizione - 5.4.2. Criteri di valutazione - 5.4.3. Classificazione in bilancio - 5.4.4. Nota integrativa e Relazione sulla gestione - 5.5. Crediti di finanziamento - 5.5.1. Momento di iscrizione - 5.5.2. Valutazione - 5.6. Disponibilità liquide e valute virtuali - 5.6.1. Disponibilità liquide - 5.6.2. Depositi bancari e postali - 5.6.3. Fondi liquidi vincolati - 5.6.4. Fondi liquidi sottoposti a limitazione valutarie - 5.6.5. Assegni - 5.6.6. Denaro e valori in cassa - 5.6.7. Cash pooling - 5.6.8. Indicazioni in Nota integrativa - 5.6.9. Indicazioni nella Relazione sulla gestione - 5.6.10. Valute virtuali
5.1. Crediti verso clienti
5.1.Crediti verso clienti5.1.1. Definizione
5.1.1.DefinizioneI crediti sono da intendersi come il diritto a esigere, a una certa scadenza, determinati ammontari da clienti e da altri soggetti. Secondo la normativa civilistica sono iscritti in bilancio (precisamente nello Stato patrimoniale) nelle seguenti categorie:
-
“A - Crediti verso soci
per versamenti ancora dovuti”;
-
“B.III. - Immobilizzazioni finanziarie
”;
-
“C - Attivo circolante
”.
I crediti iscritti nell’attivo circolante devono essere esposti in bilancio alla voce C.II dello Stato patrimoniale” (art. 2424 c.c.) e sono classificati nelle seguenti voci sulla base della natura del soggetto debitore:
-
crediti verso clienti;
-
crediti verso imprese controllate;
-
crediti verso imprese collegate;
-
crediti verso controllanti;
-
crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
-
5-bis) crediti tributari;
-
5-ter) imposte anticipate;
-
5-quater) crediti verso altri.
Classificazione
Ai fini della classificazione dei crediti nell’attivo circolante piuttosto che tra le immobilizzazioni occorre prendere in considerazione l’origine del credito stesso, finanziaria o commerciale, indipendentemente dalla loro scadenza.
Più precisamente, i crediti iscritti nell’attivo circolante sono quelli derivanti da rapporti contrattuali di natura commerciale e gestionale, indipendentemente dalla scadenza.
I crediti verso clienti (voce C.II.1 dell’attivo patrimoniale), in particolare, rappresentano crediti sorti in relazione a ricavi derivanti da operazioni di gestione caratteristica (c.d. crediti di funzionamento). Tali crediti sorgono solitamente a seguito della vendita di beni o alla prestazione di servizi che costituiscono l’oggetto dell’attività d’impresa.
Rimangono quindi esclusi da questa posta di bilancio:
-
i crediti derivanti dalla cessione di immobilizzazioni;
-
i crediti sorti nei confronti di imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti, i quali trovano specifica posizione in bilancio.
Tutti i crediti sorti per ragioni diverse dai ricavi di vendita sono iscrivibili in bilancio solo se esiste effettivamente “titolo” al credito, ovvero laddove le ragioni sottostanti rappresentino effettivamente un’obbligazione di terzi verso l’impresa.
Nei crediti verso clienti non sono inclusi quelli relativi alle imprese che si trovano sotto controllo comune (OIC 15). Tali crediti saranno rilevati in specifiche voci, ossia nella voce B.III.2.d) o nella voce C.II.5 in base alla natura immobilizzata o meno.
Crediti in scadenza nel medio-lungo termine
All’interno della voce “crediti verso clienti”, è necessario indicare separatamente la quota dei crediti in scadenza nel medio-lungo termine (esigibili oltre l’esercizio successivo).
Conseguentemente, i crediti possono essere così classificati:
-
crediti a breve scadenza;
-
crediti a media o lunga scadenza.
La richiesta di esplicita indicazione della parte del credito esigibile oltre l’esercizio consente quindi di ottenere adeguate informazioni sulla situazione finanziaria della società (art. 2423 c.c.) permettendo dunque di realizzare uno degli obiettivi stessi del bilancio d’esercizio.
Ne deriva la necessità amministrativa, parallelamente a quanto previsto per i crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie, di realizzare un apposito prospetto in grado di evidenziare i crediti sulla base della loro scadenza.
Con riferimento alla scadenza dei crediti, la struttura di bilancio prevista dalla normativa civilistica richiede l’esposizione separata dei crediti esigibili a breve scadenza, rispetto a quelli a media o lunga scadenza, al fine di fornire informazioni sulla situazione finanziaria della società.
La separazione dell’importo dei crediti in funzione della scadenza è effettuata sulla base del periodo amministrativo annuale e, pertanto, rilevano:
-
i crediti a breve o correnti, ossia crediti con esigibilità prevista entro 12 mesi;
-
i crediti a medio e lungo termine o non correnti, ossia con esigibilità prevista oltre 12 mesi.
Scadenza oggettiva
Ai fini della classificazione in esame, la scadenza dei crediti deve essere determinata anzitutto in base alla scadenza contrattuale o legale (OIC 15), tenendo anche conto:
-
di fatti o eventi avvenuti entro la data di riferimento del bilancio, previsti nel contratto e in grado di modificarne la scadenza originaria;
-
della realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione;
-
dell’orizzonte temporale in cui il creditore ritiene ragionevole poter esigere il credito vantato.
In altri termini, laddove vi sia difformità tra la data di scadenza prevista contrattualmente e quella oggettiva, in virtù del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, sarà la scadenza oggettiva a dover prevalere nella classificazione dei crediti tra breve e medio-lungo termine (OIC 15).
Pertanto, occorre valutare per quali crediti è ragionevole prevedere un incasso entro 12 mesi, tenendo conto anche della destinazione durevole o meno del relativo investimento finanziario.
Gli importi rilevanti di debiti verso parti con le quali si vantano anche crediti devono essere classificati tra le passività in bilancio e non portati a diretta riduzione del credito, a meno che non vi sia l’effettiva possibilità di compensazione da un punto di vista legale (art. 1243 c.c.).
La compensazione può essere effettuata soltanto tra due “posizioni” che hanno per oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquide ed esigibili. Si ricorda che la compensazione può avvenire altresì per volontà delle parti, le quali possono stabilirne anche preventivamente le condizioni (ai sensi dell’art. 1252 c.c.).
5.1.2. Contabilizzazione iniziale
5.1.2.Contabilizzazione inizialeI crediti devono essere rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale (art. 2426, c. 1, n. 8, c.c.) e sono iscrivibili in bilancio soltanto ove siano già maturati i relativi ricavi (OIC 15).
Di conseguenza, fermo restando l’esistenza di casi particolari, detti ricavi vengono
riconosciuti, sulla base del principio di competenza (17.8.1.), quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:
-
il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato;
-
si è verificato il passaggio sostanziale (e non formale) del titolo di proprietà.
Salvo che le condizioni e gli accordi contrattuali non prevedano diversamente, il trasferimento dei rischi e dei benefici si verifica:
-
con la spedizione o consegna dei beni nel caso di vendita di beni mobili;
-
con la data di stipulazione del contratto di compravendita per i beni per i quali è richiesto l’atto pubblico;
-
quando la prestazione è stata effettuata nel caso di servizi.
Vendita a rate con riserva della proprietà
La rilevazione del ricavo di vendita e del relativo credito avviene alla consegna (OIC 15, par. 29), indipendentemente dal passaggio di proprietà, in quanto, in questo caso specifico stabilisce che il compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento dell’ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna (art. 1523 c.c.).
Con riferimento ai crediti commerciali, tipicamente a breve termine (entro 12 mesi) e senza significativi costi di transazione, l’introduzione del criterio del costo ammortizzato non produce di fatto cambiamenti rispetto alla precedente prassi (OIC 15).
Questo perché la natura a breve termine del credito e l’assenza di costi di transazione supportano la ragionevole presunzione che gli effetti, tanto dell’applicazione del costo ammortizzato, quanto dell’attualizzazione, siano in buona sostanza irrilevanti (art. 2423, c. 4, c.c.).
Per quanto concerne le normali operazioni di scambio con soggetti terzi, la rilevazione dei crediti avviene al momento dell’emissione della fattura. Ne consegue dunque che l’impresa, per effettuare la rilevazione dei crediti relativi alla vendita di beni o servizi, attende l’emissione della fattura.
Vendita di prodotti del valore di 2.400 + IVA (22%) con regolamento a 60 giorni data fattura. La fattura attiva viene emessa e registrata in data 15/4/“n”.
15/4/“n” - Emissione e registrazione della fattura attiva
SP | C.II.1 | Crediti verso clienti | 2.928 | |
SP | D.12 | IVA a debito | 528 | |
CE | A.1 | Ricavi di vendita | 2.400 |
Tale modalità operativa non determina alcun problema fino a quando il periodo in cui avviene l’operazione coincide con quello in cui si emette la fattura. Tuttavia, spesso accade che alcune operazioni siano effettuate in prossimità della chiusura dell’esercizio ed è dunque necessario rilevare i beni o i servizi ceduti senza l’emissione della relativa fattura, che avverrà nell’esercizio successivo.
Tale rilevazione avviene nel conto “crediti per fatture da emettere”, come contropartita dei ricavi già maturati, da contabilizzare nella voce “C.II.1 - Crediti verso clienti”.
Al 31/12 dell’anno “n” l’azienda Alfa non ha ancora emesso fattura per una cessione di beni del valore di euro 5.000 realizzata in data 24/12/“n”.
Imputazione dei ricavi per fatture da emettere
SP | C.II.1 | Crediti per fatture da emettere | 5.000 | |
CE | A.1 | Ricavi di vendita | 5.000 |
Altri due aspetti meritevoli di attenzione nella trattazione dei crediti sono:
-
le problematiche riconducibili ai tempi di riscossione;
-
gli effettivi strumenti tecnici utilizzati per l’incasso dei crediti.
Anticipo da clienti
Tra le problematiche legate ai tempi di riscossione, di particolare interesse appare l’incasso anticipato del credito (anticipi da clienti), antecedente rispetto alla data di effettiva vendita dei prodotti/servizi. In tal caso la registrazione contabile richiede la distinzione delle seguenti fasi:
-
il ricevimento dell’anticipo da parte del cliente;
-
l’emissione da parte dell’azienda della nota di variazione (ai fini IVA) dell’anticipo;
-
la fatturazione all’atto della vendita, che dovrà tuttavia considerare l’anticipo già contabilizzato di cui al precedente punto.
L’azienda Alfa riceve in data 1/05/x un anticipo da un cliente relativo ad una futura vendita per un importo pari a euro 5.000 regolato tramite banca. Il giorno stesso l’azienda procede con l’emissione della relativa nota di variazione IVA. Il mese successivo, in data 10/06/x l’azienda Alfa procede con la vendita di prodotti (e relativa fatturazione) per un importo complessivo pari a euro 12.000 + IVA (22%).
1/05/X - Ricevimento dell’anticipo dal cliente
SP | C.II.1 | Crediti v/clienti | 5.000 | |
SP | C.IV.1 | Banca c/c | 5.000 |
In seguito alla ricezione dell’anticipo occorre scorporare l’IVA (22%) in modo tale da emettere la relativa fattura. In questo caso, poiché l’importo ricevuto a titolo di anticipo è pari a euro 5.000, lo scorporo dell’IVA avverrà nel seguente modo:
122:100 = 5.000 : x
X= 4.098 base imponibile (anticipo)
4.098 * 0,22 = 902 IVA (anticipo)
1/05/x - Emissione della fattura (dell’anticipo)
SP | C.II.1 | Crediti v/clienti | 5.000 | |
SP | D.12 | IVA a debito | 902 | |
SP | D.6 | Clienti c/anticipi | 4.098 |
10/06/x - Emissione della fattura sulla vendita di prodotti
SP | C.II.1 | Crediti verso clienti | 9.640 | |
SP | D.6 | Clienti c/anticipi | 4.098 | |
SP | D.12 | IVA a debito | 1.738 | |
CE | A.1 | Ricavi di vendita | 12.000 |
con:
IVA a debito = 22% sul valore della vendita (12.000) al netto dell’anticipo già fatturato (4.098) = 7.902 x 0,22 = 1.738
Credito v/cliente = 12.000 + IVA - 5.000 = 14.640 - 5.000 = 9.640
Strumenti tecnici d’incasso
Quanto agli strumenti tecnici di incasso occorre anzitutto precisare che il principale strumento dovrebbe essere rappresentato dal c/c bancario. In aggiunta è utile considerare la presenza di forme alternative di regolamento dei crediti, tra cui le ricevute bancarie e le cambiali attive.
Le ricevute bancarie (Ri.Ba.) rappresentano, anzitutto, semplici documenti che permettono l’incasso dei crediti vantati nei confronti della propria clientela e richiedono necessariamente l’intervento di un’azienda di credito. L’utilizzo di tale strumento richiede la compilazione di un documento (la Ri.Ba) da parte dell’azienda creditrice. Tale documento deve contenere gli estremi della fattura che ha generato il credito e le generalità dell’azienda cliente. Una volta compilata, la Ri.Ba. dovrà essere inviata alla banca di appoggio che si occuperà dell’incasso inviando apposita notifica al soggetto debitore con esplicita individuazione della modalità di pagamento (ad esempio indicando lo sportello presso il quale effettuare il pagamento). Oggi le Ri.Ba. cartacee sono state sostituite da procedure elettroniche, ma rimane del tutto invariata la logica sottostante e dunque la conseguente contabilizzazione.
L’azienda Alfa emette in data 6/05/x una ricevuta bancaria per l’incasso di un credito di euro 4.000. Il documento è inviato alla banca di appoggio che, per il servizio di incasso, addebita commissioni per euro 20. A scadenza (20/05/x) il debitore esegue regolarmente il pagamento.
6/05/x
Nessuna rilevazione contabile è richiesta poiché l’azienda di credito offre esclusivamente un servizio di incasso, senza alcun servizio di smobilizzo del credito.
20/05/x
SP | C.II.1 | Crediti v/clienti | 4.000 | |
CE | B.7. | Commissioni bancarie per l’incasso | 20 | |
SP | C.IV.1 | Banca c/c | 3.980 |
Pur non trattandosi di un titolo di credito, la Ri.Ba. non rappresenta esclusivamente uno strumento di incasso, ma può assumere anche la funzione di strumento di smobilizzo del credito, allorché l’azienda di credito proceda con l’accredito salvo buon fine (s.b.f.) della ricevuta stessa, ovvero quando la banca conceda effettive anticipazioni su tali documenti. In questo caso la banca anticiperà anzitutto il valore della Ri.Ba. al netto di eventuali commissioni, procedendo poi con la liquidazione periodica degli interessi maturati in funzione degli importi anticipati e del periodo intercorso tra la data di smobilizzo del credito e quella del suo effettivo incasso.
L’azienda Alfa emette in data 6/05/x una ricevuta bancaria per l’incasso di un credito di euro 4.000. Il documento è presentato alla banca di appoggio per l’anticipo s.b.f. La banca addebita commissioni per euro 20. A scadenza (20/05/x) il debitore esegue regolarmente il pagamento. Interessi passivi maturati sull’anticipo pari a euro 50.
6/05/x
SP | D.3. | Ricevute bancarie presentate s.b.f. | 4.000 | |
CE | B.7. | Commissioni bancarie per l’incasso | 20 | |
SP | C.IV.1 | Banca c/c | 3.980 |
20/05/x
SP | C.II.1 | Crediti v/clienti | 4.000 | |
SP | D.3. | Ricevute bancarie presentate s.b.f. | 4.000 |
Liquidazione periodica degli interessi passivi
CE | C.17. | Interessi passivi bancari | 50 | |
SP | C.IV.1 | Banca c/c | 50 |
Uno strumento alternativo di incasso del credito è rappresentato dalle cambiali attive. Seppur utilizzate in modo non più così diffuso anche a seguito del maggior onere rispetto alle ricevute bancarie (spese di bollo pari al 12 per mille dell’importo), l’emissione di cambiali (pagherò o tratte) a saldo di un credito presenta tuttavia il vantaggio per il creditore di poter contare su un titolo di natura esecutiva in grado di consentire il protesto in caso di mancato pagamento da parte del soggetto debitore.
L’azienda Alfa emette una cambiale tratta, accettata dal soggetto debitore, a fronte di un credito di importo pari a euro 3.500.
SP | C.II.1 | Crediti v/clienti | 3.500 | |
SP | C.II.1. | Effetti attivi | 3.500 |
Come nel caso delle ricevute bancarie, anche in presenza di cambiali attive l’azienda potrà smobilizzare il suo credito richiedendo il loro anticipo s.b.f. Le rilevazioni contabili coincideranno sostanzialmente con quelle già presentate per l’anticipo s.b.f. delle Ri.Ba.
Di fronte alla necessità di smobilizzare i propri crediti commerciali, l’azienda potrebbe ricorrere anche all’operazione di anticipazione delle fatture che documentano i crediti. Si tratta di fatto di un’operazione di finanziamento a breve termine, realizzata con la clausola s.b.f., che consente di ottenere l’importo del credito anticipatamente rispetto alla naturale scadenza in tutti i casi di possibili tensioni finanziarie. Al tempo stesso, la possibilità di poter contare su tale strumento di smobilizzo potrebbe consentire all’azienda di riconoscere alla propria clientela condizioni particolarmente vantaggiose in termini di tempistiche di pagamenti, potendo accrescere così la propria potenziale clientela. È pur vero, in questo caso, che il potenziale accrescimento di fatturato sarà ottenuto a scapito di oneri bancari e interessi passivi maturati sul periodo di anticipazione concessa. Operativamente, in presenza di anticipi su fatture la banca procederà anticipando s.b.f. una parte dell’importo della fattura, applicando cioè uno scarto di entità variabile in base al grado di affidabilità dell’impresa cliente (scarso solitamente non superiore al 30% dell’importo complessivo della fattura). Si procederà quindi con la comunicazione al soggetto debitore dell’avvenuta cessione del credito e con la periodica liquidazione degli interessi passivi maturati in base agli importi anticipati e al periodo che intercorre tra l’anticipazione e la data di effettivo pagamento da parte del cliente.
L’azienda Alfa in data 1/05/x cede alla propria banca un credito di euro 6.500 documentato da una specifica fattura (fattura n. 10 emessa in data 1/05/x nei confronti del cliente Beta). La banca anticipa l’85% dell’importo della fattura e liquida in data 1/06/x interessi passivi maturati sull’operazione per un importo pari a euro 120. In data 10/06/x la fattura è pagata regolarmente dall’azienda debitrice.
Importo anticipato = 6.500 x 0,85 = 5.525
1/05/x
SP | D.3. | Banca c/anticipi su fatture | 5.525 | |
SP | C.IV.1 | Banca c/c | 5.525 |
1/06/x
CE | C.17. | Interessi passivi bancari | 120 | |
SP | C.IV.1 | Banca c/c | 120 |
10/06/x
SP | C.II.1 | Crediti v/clienti | 6.500 | |
SP | D.3. | Banca c/anticipi su fatture | 5.525 | |
SP | C.IV.1 | Banca c/c | 975 |
5.1.3. Valutazione: il presumibile valore di realizzo
5.1.3.Valutazione: il presumibile valore di realizzoI crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione. Questa disposizione si riferisce alla generalità dei crediti, siano essi iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie o nell’attivo circolante, indipendentemente dal soggetto debitore (ex art. 2426, c. 1, n. 8, c.c.).
Il legislatore non prevede ulteriori indicazioni in relazione alla nozione di “valore presumibile di realizzazione”.
A tal proposito, occorre fare riferimento ai Principi contabili nazionali (OIC 15). Punto di partenza per procedere alla determinazione del valore di presunto realizzo dei crediti è il valore di iscrizione iniziale, ossia il valore nominale del credito (eventualmente attualizzato), che va poi rettificato in modo tale da tener conto di eventuali:
-
resi e rettifiche di fatturazione;
-
sconti e abbuoni;
-
costi direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il credito.
I crediti sono rappresentati in bilancio al netto del fondo svalutazione crediti, da stanziarsi nell’esercizio in cui si ritiene probabile che il credito abbia perso valore. In definitiva si tratta della somma che si ritiene di poter ragionevolmente incassare, sulla base delle informazioni disponibili sulla situazione finanziaria del debitore.
Fondo svalutazione crediti
Il valore nominale dei crediti in bilancio deve essere quindi rettificato tramite un fondo svalutazione appositamente stanziato per le perdite per inesigibilità che:
-
possono ragionevolmente essere previste;
-
sono inerenti ai saldi dei crediti esposti in bilancio.
Detto fondo deve essere sufficiente (adeguato ma non eccessivo) per coprire, nel rispetto del principio di competenza, non solo le perdite derivanti da situazioni di inesigibilità già manifestatesi, ma anche quelle per altre inesigibilità non ancora manifestatesi ma temute o latenti.
L’inesigibilità, certa o presunta, di alcuni crediti può essere già nota al momento della redazione del bilancio, come ad esempio, nel caso di:
-
debitori falliti o comunque in dissesto;
-
liti giudiziarie;
-
contestazioni;
-
debitori irreperibili.
Per converso, in relazione ad altri crediti, le situazioni di inesigibilità, pur essendo intrinseche nei saldi, possono manifestarsi in esercizi successivi a quello dell’iscrizione dei crediti in bilancio.
Al fine di stimare il fondo svalutazione crediti una società deve anzitutto valutare se sussistano degli indicatori che facciano ritenere probabile che un credito abbia perso valore, quindi procedere allo stanziamento del fondo svalutazione crediti. Possibili esempi di tali indicatori sono (OIC 15, par. 60):
-
l’esistenza di significative difficoltà finanziarie del debitore;
-
una violazione del contratto, quale un inadempimento o un mancato pagamento (di interessi o di quota capitale);
-
il riconoscimento al debitore di una concessione che, in assenza di difficoltà finanziaria del debitore, non sarebbe stata accordata;
-
l’esistenza di una significativa probabilità che il debitore dichiari l’avvio della liquidazione giudiziale o attivi altre procedure di ristrutturazione finanziaria;
-
l’esistenza di condizioni nazionali o locali sfavorevoli o cambiamenti sfavorevoli nello specifico settore economico di appartenenza del debitore in grado di condizionare sensibilmente i futuri flussi finanziari stimati del credito.
La verifica dell’esistenza degli indicatori di perdita di valore può essere realizzata ricorrendo a differenti tipologie di criteri:
-
analitici;
-
sintetici.
Procedimento analitico - Nel procedimento di stima analitico, gli amministratori svolgono un’analisi del rischio d’insolvenza specifico dei singoli crediti, sulla base di elementi quali:
-
il grado di anzianità dei crediti scaduti;
-
le abitudini e le condizioni economiche dei debitori;
-
le condizioni economiche del settore, dell’azienda e di rischio del Paese.
Tale procedimento è utilizzabile soprattutto in presenza di un numero limitato di crediti. Una volta determinate le presunte perdite per inesigibilità, si procede svalutazione del valore nominale dei crediti.
Procedimento sintetico - A integrazione o in sostituzione del suddetto procedimento analitico, in determinate circostanze, è prevista la possibilità di stimare le perdite presunte su crediti a livello di portafoglio e attraverso un procedimento (c.d. procedimento sintetico) che si avvale di formule pratiche (ad esempio, una percentuale dei crediti rappresentativa delle perdite medie storicamente rilevate), la cui validità dovrebbe essere poi costantemente verificata (apportando eventualmente correzioni per tener conto della congiuntura corrente) (OIC 15, parr. 61 e 62). Dette formule sono ritenute accettabili soltanto laddove consentano di raggiungere risultati simili a quelli ottenuti con il procedimento analitico descritto in precedenza.
L’utilizzo del procedimento di stima sintetica è ammesso, ad esempio, in presenza di un elevato frazionamento di crediti, quando cioè i crediti sono numerosi e individualmente non significativi (OIC 15, par. 61).
Se la stima del fondo svalutazione crediti avviene a livello di portafoglio, i crediti sono raggruppati sulla base delle caratteristiche di rischio di credito simile che sono indicative della capacità dei debitori di corrispondere gli importi dovuti (considerando, a titolo di esempio, il settore economico di appartenenza dei debitori, l’area geografica se rilevante per il suddetto rischio, per classi di scaduto, per garanzie presenti etc.). Posto che lo scopo del fondo svalutazione crediti è quello di fronteggiare i rischi di perdite sui crediti in bilancio, l’incertezza nella determinazione di tali perdite presuppone l’applicazione di criteri di svalutazione prudenziali, da cui dovranno scaturire valori adeguati ma non eccessivi.
Indipendentemente dal procedimento adottato, da un punto di vista contabile, a fronte della svalutazione dei crediti imputata a Conto economico, pari al valore delle perdite presunte, viene istituito un apposito fondo svalutazione crediti, il quale:
-
sarà alimentato in ciascun esercizio con le svalutazioni effettuate;
-
sarà ridotto di un ammontare pari alle perdite su crediti accertate.
Se in un esercizio successivo a quello in cui si è provveduto a contabilizzare una svalutazione vengono meno le ragioni che in precedenza avevano giustificato la svalutazione stessa (ad esempio significativo miglioramento della solvibilità del debitore), la svalutazione già rilevata non può essere mantenuta, ma andrà stornata (ripristino del valore del credito).
In seguito all’analisi condotta dagli amministratori sul rischio d’insolvenza specifico dei singoli crediti si stanzia un accantonamento al fondo svalutazione crediti pari a euro 2.000. A seguito di tale accantonamento il fondo svalutazione crediti ammonta a euro 3.560.
Accantonamento al fondo svalutazione crediti - 31/12/“n”
CE | B.10.d) | Svalutazione crediti | 2.000 | |
SP | C.II.1. | Fondo svalutazione crediti | 2.000 |
In data 18/2/“n+1” si registra lo stralcio di crediti per insolvenza per un importo pari a euro 1.100
SP | C.II.1 | Fondo svalutazione crediti | 1.100 | |
SP | C.II.1. | Crediti verso clienti | 1.100 |
Rilevazione alternativa
CE | B.14 | Perdite su crediti | 1.100 | |
SP | C.II.1. | Crediti verso clienti | 1.100 |
Quindi si procede con utilizzo del fondo adottando un procedimento indiretto.
CE | A.5 | Utilizzo fondo svalutazione crediti | 1.100 | |
SP | C.II.1. | Fondo svalutazione crediti | 1.100 |
I crediti commerciali possono non essere totalmente realizzati anche per ragioni diverse dalle vere e proprie perdite per inesigibilità.
In effetti è frequente che, successivamente alla data di chiusura del bilancio, vi siano resi di merci o prodotti da parte dei clienti o comunque si debba procedere a rettifiche di fatturazione.
I motivi che possono condurre a rettifiche sono i più svariati, ma sono sostanzialmente riconducibili a:
-
merci difettose;
-
merci eccedenti le ordinazioni;
-
differenze di qualità;
-
ritardi di consegna;
-
applicazioni di prezzi diversi da quelli concordati;
-
errori di conteggio fatture.
Tali circostanze, se di ammontare rilevante, devono essere tenute in considerazione nella determinazione del valore di presunto realizzo. L’accantonamento deve essere fatto sulla base di stime effettuate non solo sulla base dell’esperienza, bensì prendendo in considerazione ogni altro elemento utile.
I resi su vendite, che come già anticipato trovano origine in difformità qualitative del prodotto inviato rispetto a quanto contrattualmente previsto o, più in generale, in inadempienze contrattuali, sono rilevati dal soggetto venditore a seguito dell’emissione di una nota di variazione (valida ai fini IVA) a favore del cliente. Dalla nota di variazione risulta sia la riduzione dell’originario importo dei ricavi sia la contestuale riduzione dell’IVA a debito e del credito.
Si consideri la restituzione di prodotti venduti e fatturati per un importo pari a 5.000 + IVA (22%) poiché non perfettamente conformi a quanto previsto contrattualmente.
Emissione della nota di variazione IVA
CE | A.1. | Resi su vendite | 5.000 | |
SP | D.12 | IVA a credito | 1.100 | |
SP | C.II.1 | Crediti v/clienti | 6.100 |
Alternativamente la rilevazione contabile avrebbe potuto prevedere, in luogo dell’utilizzo del conto IVA a credito, l’addebito del conto IVA a debito e la rettifica del conto “Ricavi di vendita” anziché l’utilizzo del conto specifico “Resi su vendite”. L’impiego del conto “Resi su vendite”, tuttavia, appare preferibile poiché consente di ottenere maggiori e più precise informazioni dal sistema dei conti aziendale.
In ultima analisi è opportuno rilevare come la contabilizzazione dei resi su vendite potrebbe avvenire in modo ancor più semplice, rettificando cioè i ricavi di vendita nella successiva fattura di vendita emessa nei confronti del medesimo cliente.
Riprendendo la situazione e i dati del caso “Resi su vendite” (5.1.3.) e considerando l’emissione di una nuova fattura nei confronti del medesimo cliente
per un importo pari a euro 20.000 + IVA (22%), la rilevazione (contestuale) della
nuova vendita e del precedente reso richiederebbe la seguente (unica) scrittura contabile:
CE | A.1. | Ricavi di vendita | 15.000 | |
SP | D.12 | IVA a debito | 3.300 | |
SP | C.II.1 | Crediti v/clienti | 18.300 |
Nel determinare il presumibile valore di realizzo occorre considerare anche la possibilità di un incasso inferiore a quello previsto, conseguenza di sconti e abbuoni che potranno venire concessi al momento dell’incasso stesso. Sconti e abbuoni devono essere stimati nell’ammontare e, a fronte di tali stime, gli amministratori dovranno prevedere un adeguato stanziamento in bilancio.
I crediti in valuta devono essere iscritti al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al Conto economico. L’eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo (art. 2426, c. 1, n. 8-bis, c.c.).
In data 5/12/“n” l’azienda emette fattura di vendita di beni a favore di un cliente negli Stati Uniti per un importo pari a 2.000 dollari. Il cambio del giorno è pari a 0,90 euro/dollaro. Al 31/12 il credito non è stato ancora incassato. Il cambio al 31/12 è pari a 0,88 mentre quello alla data di pagamento, avvenuto in data 10/1/“n+1”, è pari a 0,85 euro/dollaro.
Liquidazione del ricavo di vendita (5/12/“n”)
SP | C.II.1 | Crediti v/clienti esteri | 1.800 | |
CE | A.1 | Ricavi di vendita | 1.800 |
Rilevazione del credito al 31/12 - Non si pone il problema della distribuzione di utili effettivamente maturati poiché la differenza su cambi è negativa.
SP | C.II.1 | Crediti v/clienti esteri | 40 | |
CE | C.17bis | Differenze negative su cambi | 40 |
Incasso del credito (10/1/“n+1”)
SP | C.II.1 | Crediti v/clienti esteri | 1.760 | |
CE | C.17bis | Differenze negative su cambi | 60 | |
SP | C.IV.1 | Banca c/c | 1.700 |
In data 5/12/“n” l’azienda emette fattura di vendita di beni a favore di un cliente negli Stati Uniti per un importo pari a 2.000 dollari. Il cambio del giorno è pari a 0,90 euro/dollaro. Al 31/12 il credito non è stato ancora incassato. Il cambio al 31/12 è pari a 0,93 mentre quello alla data di pagamento, avvenuto in data 10/1/“n+1”, è pari a 0,95 euro/dollaro.
Liquidazione del ricavo di vendita (5/12/“n”)
SP | C.II.1 | Crediti v/clienti esteri | 1.800 | |
CE | A.1 | Ricavi di vendita | 1.800 |
In data 31/12 si pone il problema della possibile distribuzione di utili non effettivamente maturati per la parte di utile “riconducibile” alla differenza positiva su cambi (1.860 - 1.800 = 60) che è rilevata a Conto economico, ma non ancora realizzata. In questo caso, dunque, la differenza relativa all’adeguamento al tasso di cambio in essere al 31/12 sarà imputata in una specifica voce del Conto economico (voce C17-bis). In sede di approvazione del bilancio e di conseguente delibera di destinazione del risultato, occorrerà evitare la distribuzione di tale porzione di risultato tramite la costituzione di una specifica riserva (OIC 26). Questa riserva non sarà distribuibile fino al momento del successivo effettivo realizzo della differenza positiva su cambi, ma potrà essere utilizzata a copertura delle perdite pregresse. Ciò è perfettamente coerente con quanto previsto dalla normativa nazionale che stabilisce che l’eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo (art. 2426, c. 1, n. 8-bis, c.c.). e laddove il risultato netto dell’esercizio si presenti inferiore all’utile generato dall’oscillazione dei cambi sulle poste in valuta, l’importo da iscrivere nella riserva non distribuibile del netto deve essere pari al (minore) risultato dell’esercizio.
Alla luce di quanto precisato, nel caso in esame le scritture contabili saranno le seguenti:
SP | C.II.1 | Crediti v/clienti esteri | 60 | |
CE | C.17bis | Differenze positive su cambi | 60 |
SP | A. VI | Riserve disponibili (straordinaria) | 60 | |
SP | A. VI | Riserva utili da conversione cambi | 60 |
Incasso del credito (10/1/“n+1”)
SP | C.II.1 | Crediti v/clienti esteri | 1.860 | |
CE | C.17bis | Differenze positive su cambi | 40 | |
SP | C.IV.1 | Banca c/c | 1.900 |
SP | A. VI | Riserve disponibili (straordinaria) | 60 | |
SP | A. VI | Riserva utili da conversione cambi | 60 |
In data 4 maggio 2022 è stato emesso dall’OIC un emendamento al paragrafo 55A dell’OIC 26 (operazioni, attività e passività in valuta estera) che sarà applicato ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1 gennaio 2021 o da data successiva (OIC - Emendamenti ai Principi contabili nazionali - maggio 2022. Legge europea 2019-2020. Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, Legge 23 dicembre 2021, n. 238).
L’emendamento si è reso necessario alla luce della Direttiva n. 34/2013 che prevede che gli Stati membri possano, in casi specifici, consentire o imporre alle imprese di effettuare una compensazione fra voci dell’attivo e del passivo, nonché fra quelle dei costi e dei ricavi, purché gli importi compensati siano indicati come importi lordi nella Nota integrativa. Il Codice civile non prevedeva un’informativa in Nota integrativa sugli importi lordi oggetto di compensazione. Pertanto, l’art. 24 della Legge 23 dicembre 2021, n. 238 c. 2 ha previsto l’introduzione del seguente paragrafo (art. 2423-ter): “Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, sono indicati nella Nota integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione”.
Per recepire tale modifica normativa l’OIC ha integrato le previsioni del presente Principio OIC 26)richiedendo un’informativa sugli importi lordi degli utili e perdite su cambi inclusi nella voce C17-bis) del Conto economico “utili e perdite su cambi”.
5.1.4. Contabilizzazione dei crediti valutati al costo ammortizzato
5.1.4.Contabilizzazione dei crediti valutati al costo ammortizzatoI crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale (ex art. 2426, c. 1, n. 8). Si sottolinea altresì che il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato se gli effetti sono irrilevanti. Vi è la presunzione che gli effetti siano irrilevanti se i crediti sono a breve termine (ovvero con scadenza inferiore ai 12 mesi).
In sede di rilevazione iniziale, nel caso in cui il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali sia in linea (ossia non significativamente diverso) con il tasso di interesse di mercato, nessun problema si pone in merito al cosiddetto fattore temporale.
Il tasso di interesse di mercato è il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un’operazione similare di finanziamento con termini e condizioni comparabili a quella presa a riferimento. Nel determinare tale tasso d’interesse è necessario massimizzare l’utilizzo di parametri osservabili di mercato al fine di ridurre il più possibile gli inevitabili spazi di soggettività presenti.
In caso contrario, invece, il valore di iscrizione iniziale del credito sarà pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri riconducibili al credito, più gli eventuali costi di transazione.
Per costo di transazione deve intendersi un costo che non sarebbe stato sostenuto dall’azienda se questa non avesse acquisito, emesso o dismesso l’attività finanziaria. Essi possono includere, a titolo di puro esempio, gli onorari e le commissioni pagati a soggetti terzi (notai, consulenti, mediatori), i contributi pagati a organismi di regolamentazione e le tasse e gli oneri sui trasferimenti. I costi di transazione non includono, invece, premi o sconti sul valore nominale del credito e tutti gli altri oneri previsti dal contratto e pagati alla controparte.
In definitiva, nel caso sia applicabile il criterio del costo ammortizzato (ossia non si tratti di crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi) è possibile distinguere le seguenti due situazioni:
-
applicazione del costo ammortizzato in assenza di attualizzazione;
-
applicazione del costo ammortizzato in presenza di attualizzazione.
Applicazione del costo ammortizzato in assenza di attualizzazione
Valore di iscrizione iniziale - In questo caso il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal valore nominale del credito, al netto di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni ed inclusivo dei costi di transazione.
I costi di transazione (e ogni differenza tra valore iniziale e valore a scadenza del credito) sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo. Di conseguenza tali differenze risulteranno ammortizzate lungo tutta la durata attesa del credito e integreranno (dunque rettificheranno) gli interessi attivi calcolati al tasso nominale.
In tal modo il tasso di interesse effettivo rimarrà costante lungo tutta la durata del credito e con riferimento al valore contabile.
I costi di transazione che si presume possano essere sostenuti all’atto della successiva cessione del credito non devono essere inclusi nella valutazione al costo ammortizzato.
Secondo il criterio dell’interesse effettivo, il tasso effettivo di rendimento (c.d. TIR) è il tasso di rendimento che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri generati dal credito e il valore di rilevazione iniziale del credito stesso.
I flussi finanziari futuri utilizzati per il calcolo del tasso di interesse effettivo non includono le perdite e le svalutazioni future dei crediti. Unica eccezione è rappresentata dall’ipotesi di acquisto di un credito in cui il valore iniziale del credito già rifletta perdite stimate per inesigibilità.
Valutazione successiva - Successivamente alla rilevazione iniziale, il procedimento per determinare il valore dei crediti in bilancio (adottando il criterio del costo ammortizzato) prevede:
-
la determinazione degli interessi applicando il criterio del tasso di interesse effettivo sul valore contabile del credito (a inizio esercizio o alla più recente data di rilevazione);
-
aggiungere il valore degli interessi, determinato come al punto precedente, al valore contabile del credito;
-
sottrarre gli incassi per interessi e capitale intervenuti nel periodo;
-
sottrarre le svalutazioni e le perdite su crediti.
Quanto alle svalutazioni sui crediti, nel caso di adozione del criterio del costo ammortizzato, l’importo della svalutazione alla data di bilancio è pari alla differenza tra il valore contabile e il valore dei flussi finanziari futuri stimati, ridotti degli importi che si prevede di non incassare, attualizzati adottando il tasso di interesse effettivo determinato in sede di rilevazione iniziale del credito (che non viene dunque modificato dopo l’originaria determinazione).
L’importo della svalutazione deve essere registrato nelle apposite voci previste nel Conto economico.
Anche in questo caso se in un esercizio successivo vengono meno le ragioni che in precedenza avevano giustificato una svalutazione (ad esempio significativo miglioramento della solvibilità del debitore), la svalutazione già rilevata non può essere mantenuta, ma andrà stornata.
Ovviamente, il ripristino del valore del credito non può determinare un valore dello stesso superiore al valore del credito al costo ammortizzato che sarebbe stato contabilizzato in assenza di svalutazione.
Se successivamente alla rilevazione iniziale, la società rivede le proprie stime di flussi finanziari futuri (ad esempio prevede che il credito sia incassato successivamente rispetto alla scadenza) essa deve rettificare il valore contabile del credito per riflettere i rideterminati flussi finanziari stimati.
La società ricalcola il valore contabile del credito alla data di revisione della stima dei futuri flussi, attualizzando i nuovi flussi al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale. La differenza tra il valore attuale rideterminato del credito alla data di revisione delle stime e il valore precedente stimato alla stessa data è rilevata nel Conto economico all’intero della categoria “oneri e proventi finanziari”.
In data 1/1 si contabilizza un credito di importo pari a euro 50.000 con scadenza a 5 anni, costi di transazione di euro 1.000, tasso nominale (contrattuale) pari a 10%. Interessi annuali posticipati e valore nominale rimborsato integralmente a scadenza.
Prospetto dei flussi di cassa dell’operazione:
Anno 0: - 51.000 (rettificati tenendo conto degli oneri di contrazione).
Anno 1: + 5.000.
Anno 2: + 5.000.
Anno 3: + 5.000.
Anno 4: + 5.000.
Anno 5: + 55.000.
Sulla base dei suddetti flussi, il tasso di interesse effettivo (TIR) risulta essere pari a 9,48%, non significativamente differente dal tasso di interesse di mercato. Si presenta di seguito, per ciascun anno, l’importo delle rettifiche da apportare e le relative rilevazioni contabili.
Anno | Flussi | Interessi al TIR | Interessi al TIR - interessi al nominale |
Valore del credito al costo ammortizzato |
0 | - 51.000 | 0 | 51.000,00 | |
1 | 5.000 | 4.834,49 | -165,50 | 50.834,49 |
2 | 5.000 | 4.818,80 | -181,19 | 50.653,30 |
3 | 5.000 | 4.801,63 | -198,36 | 50.454,93 |
4 | 5.000 | 4.782,82 | -217,17 | 50.237,76 |
5 | 55.000 | 4.762,24 | -237,76 | 50.000,00 |
A titolo di puro esempio, nell’esercizio “3” il valore degli interessi attivi da contabilizzare sarà pari a euro 4.801,63 (determinato applicando sul valore contabile del credito a inizio periodo, pari a 50.653,30, il TIR), ma l’importo effettivamente incassato è pari a euro 5.000. Occorrerà intervenire contabilmente per allineare l’importo degli interessi di competenza al TIR.
Quindi (anno 3):
Rilevazione degli interessi attivi di competenza
SP | C.II.1 | Crediti | 4.801,63 | |
CE | C.16.a | Interessi attivi | 4.801,63 |
Rilevazione degli interessi effettivamente incassati nell’esercizio
SP | C.IV.1 | Banca c/c | 5.000 | |
SP | C.II.1 | Crediti | 5.000 |
In questo modo il valore dei crediti al 31/12 sarà pari a: 50.653,30 - 5.000 + 4.801,63 = euro 50.454,93.
Nell’ultimo esercizio (anno 5) si avranno le seguenti registrazioni:
SP | C.II.1 | Crediti | 4.762,23 | |
CE | C.16. | Interessi attivi | 4.762,23 |
SP | C.IV.1 | Banca c/c | 5.000 | |
SP | C.II.1 | Crediti | 5.000 |
quindi:
SP | C.IV.1 | Banca c/c | 50.000 | |
SP | C.II.1 | Crediti | 50.000 |
In data 1/1 si contabilizza un credito commerciale di importo pari a euro 50.000 con scadenza a 5 anni, costi di transazione di euro 1.000, tasso nominale (contrattuale) pari a 10%. Interessi annuali posticipati e valore nominale rimborsato cinque quote costanti.
Prospetto dei flussi di cassa dell’operazione:
Anno 0: - 51.000 (rettificati tenendo conto degli oneri di contrazione).
Anno 1: + 15.000.
Anno 2: + 14.000.
Anno 3: + 13.000.
Anno 4: + 12.000.
Anno 5: + 11.000.
Sulla base dei suddetti flussi, il tasso di interesse effettivo (TIR) risulta essere pari a 10,84%, non significativamente differente dal tasso di interesse di mercato. Si presenta di seguito, per ciascun anno, l’importo delle rettifiche da apportare e le relative rilevazioni contabili.
Anno | Flussi | Interessi al TIR | Interessi al TIR - interessi al nominale |
Valore del credito al costo ammortizzato |
1 | 15.000 | 4.685,05 | -314,94 | 40.685,05 |
2 | 14.000 | 3.737,48 | -262,51 | 30.422,54 |
3 | 13.000 | 2.794,73 | -205,26 | 20.217,27 |
4 | 12.000 | 1.857,23 | -142,76 | 10.074,51 |
5 | 11.000 | 925,48 | -74,51 | 0,00 |
A titolo di puro esempio, nell’esercizio “3” il valore degli interessi attivi da contabilizzare sarà pari a euro 2.794,73 (determinato applicando sul valore contabile del credito a inizio periodo, pari a 30.422,54, il TIR), ma l’importo effettivamente incassato è pari a euro 3.000. Occorrerà intervenire contabilmente per allineare l’importo degli interessi di competenza al TIR.
Quindi (Anno 3):
Rilevazione degli interessi attivi di competenza
SP | C.II.1 | Crediti | 2.794,73 | |
CE | C.16. | Interessi attivi | 2.794,73 |
Rilevazione degli interessi e della quota capitale effettivamente incassati nell’esercizio
SP | C.IV.1 | Banca c/c | 13.000 | |
SP | C.II.1 | Crediti | 13.000 |
In questo modo il valore dei crediti al 31/12 sarà pari a: 30.422,54 + 2.794,73 - 13.000 = euro 20.217,27.
Nell’ultimo esercizio (anno “5”) si avranno le seguenti registrazioni:
SP | C.II.1 | Crediti | 925,48 | |
CE | C.16. | Interessi attivi | 925,48 |
quindi:
SP | C.IV.1 | Banca c/c | 11.000 | |
SP | C.II.1 | Crediti | 11.000 |
Vendita a dilazione con interessi espliciti a condizioni di mercato
In questo caso il valore nominale del credito coinciderà con il valore attuale dei futuri flussi finanziari e il tasso nominale al quale maturano gli interessi (che coincide con il tasso di interesse effettivo per l’assenza di costi di transazione) è allineato al tasso di mercato. Il valore iniziale di iscrizione del credito sarà dunque pari al suo valore nominale.
Applicazione del costo ammortizzato in presenza di attualizzazione
Valore di iscrizione iniziale - Nella valutazione dei crediti occorre tener conto del “fattore temporale” (art. 2426, c. 1, n. 8, c.c.). Al fine di tenere conto di tale prescrizione, in sede di iscrizione iniziale del credito occorrerà confrontare il tasso desumibile dalle condizioni contrattuali con quello di mercato.
Laddove i due tassi summenzionati risultassero sostanzialmente uguali, nessuna differenza
emergerà rispetto a quanto già rilevato (5.1.2.). In caso contrario, il tasso di interesse di mercato dovrà essere utilizzato per
attualizzare i flussi di cassa derivanti dal credito.
Il valore di iscrizione iniziale del credito sarà quindi pari al:
valore attuale dei flussi (al tasso di mercato) - costi di transazione (eventuali)
Valutazione successiva - Una volta determinato il valore di iscrizione iniziale del credito, occorre calcolare il tasso di interesse effettivo (TIR) secondo la stessa procedura indicata al punto precedente.
Se il tasso di interesse effettivo determinato in sede di iniziale rilevazione del credito dovesse successivamente discostarsi dai tassi di mercato, tale tasso non dovrà comunque più essere modificato/aggiornato.
In estrema sintesi, in presenza di crediti commerciali con scadenza superiore ai 12 mesi, che non prevedano corresponsione di interessi o lo prevedano a condizioni significativamente diverse da quelle di mercato, tali crediti (e i relativi ricavi) si rileveranno inizialmente al valore determinato attualizzando i flussi generati dal credito al tasso di mercato. La differenza tra valore di iscrizione e valore a scadenza sarà rilevato a Conto economico come provento finanziario lungo la durata del credito utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo.
In presenza di crediti finanziari, la differenza tra le disponibilità liquide erogate e il valore attuale dei flussi finanziari futuri associati al credito, determinato al tasso di mercato, è rilevata tra i proventi (o oneri) finanziari del Conto economico al momento della rilevazione iniziale.
Si supponga che un credito commerciale pari a 122.000 euro, sorto all’inizio dell’anno “n” preveda il pagamento di interessi posticipati al tasso nominale semestrale del 1% e il seguente piano di rimborso:
-
1° luglio “n”, 40.000 euro;
-
31 dicembre “n”, 40.000 euro;
-
1° luglio “n+1”, 42.000 euro.
L’utilizzo di un tasso nominale di interesse significativamente inferiore ai valori normalmente praticati sul mercato per operazioni similari con termini e condizioni comparabili richiede l’attualizzazione dei futuri flussi finanziari derivanti dal credito utilizzando il tasso di mercato al fine di ottenere il valore iniziale di iscrizione del credito stesso.
Il tasso di mercato semestrale per operazioni similari per termini e condizioni è pari al 4%. Lo schema dei flussi finanziari è dunque il seguente (al tasso nominale):
Date | Credito residuo | Interessi al tasso nominale (1%) | Quota capitale | Flussi finanziari complessivi |
1° luglio “n” | 122.000 | 1.220 | 40.000 | 41.220 |
31 dicembre “n” | 82.000 | 820 | 40.000 | 40.820 |
1° luglio “n+1” | 42.000 | 420 | 42.000 | 42.420 |
In sede di rilevazione iniziale i crediti sono iscritti al valore attuale determinato applicando il tasso di mercato, ossia il 4% semestrale. La formula per l’attualizzazione dei crediti è la seguente:
VA = C/(1+i)t
dove:
VA = valore attuale dei crediti;
C = importo dei crediti commerciali;
i = tasso d’interesse;
t = tempo.
Il valore attuale dei crediti è quindi pari a (adottando il tasso di interesse di mercato):
41.220/(1+0,04)1 + 40.820/(1+0,04)2 + 42.420/(1+0,04)3 = 115.086,23 euro.
In sede di rilevazione iniziale occorre quindi sommare al valore attuale dei flussi finanziari così ottenuti i costi di transazione, in questo caso per ipotesi pari a zero. In assenza di costi di transazione, inoltre, non sarà necessario calcolare il tasso di interesse effettivo poiché questo coinciderà necessariamente con il tasso di interesse di mercato (ossia con il tasso impiegato nell’attualizzazione).
Conseguentemente, l’evoluzione del valore del credito e gli interessi attivi impliciti saranno determinati nel modo che segue:
Data | Valore contabile credito a inizio periodo (A) |
Interessi al TIR (= tasso di mercato) su A (B) |
Interessi percepiti effettivamente (C) |
Quota credito effettivamente rimborsata (D) |
Valore contabile del credito a fine periodo A+B-C-D |
1° luglio “n” | 115.086,23 | 4.603,45 | 1.220 | 40.000 | 78.469,68 |
31 dicembre “n” | 78.469,68 | 3.138,79 | 820 | 40.000 | 40.788,47 |
1° luglio “n+1” | 40.788,47 | 1.631,54 | 420 | 42.000 | 0 |
Le scritture contabili saranno le seguenti:
Iscrizione del credito (1° gennaio “n”)
SP | C.II.1 | Crediti v/clienti | 122.000 | |
CE | A.1 | Ricavi di vendita | 122.000 |
Successiva rettifica per garantire l’imputazione del credito al valore attuale dei flussi
SP | C.II.1 | Crediti v/clienti | 6.913,77 | |
CE | A.1 | Ricavi di vendita | 6.913,77 |
L’importo di iniziale iscrizione dei crediti è dunque pari a euro 122.000 - 6.913,77 = euro 115.086,23.
Incasso (1° luglio “n”)
SP | C.IV.1 | Banca c/c | 41.220 | |
CE | C.16.d | Interessi attivi | 1.220 | |
SP | C.II.1. | Crediti v/clienti | 40.000 |
Incasso (31 dicembre “n”)
SP | C.IV.1 | Banca c/c | 40.820 | |
CE | C.16.d | Interessi attivi | 820 | |
SP | C.II.1. | Crediti v/clienti | 40.000 |
Rettifiche al 31 dicembre “n”
Interessi attivi registrati nell’esercizio: 1.220+820 = 2.040.
Interessi attivi di competenza: 4.603,45+3.138,79 = 7.742,24.
Differenza da imputare: 5.702,24.
SP | C.II.1 | Crediti v/clienti | 5.702,24 | |
CE | C.16.d | Interessi attivi | 5.702,24 |
Il caso prevede la vendita a dilazione ad un prezzo superiore rispetto a quello che sarebbe stato praticato in presenza di normali condizioni di pagamento (es. 60/90 giorni data fattura), quindi comprensivo di interessi impliciti. In questo caso l’importo ricevuto a scadenza (unica oppure dilazionata) coincide esattamente con il totale fattura, comportando quindi la determinazione di un tasso di interesse effettivo pari a zero (sempre prevedendo l’assenza di costi di transazione). Ne consegue che tale tasso risulterà quindi significativamente inferiore al tasso di mercato, comportando quindi effetti rilevanti ai sensi dell’art. 2423, c. 4, c.c.
Occorrerà dunque attualizzare i flussi finanziari futuri (o l’unico flusso in caso di previsione di un’unica data di pagamento) al tasso di mercato o al tasso di interesse effettivo (TIR) dell’operazione determinato utilizzando come valore attuale il prezzo di vendita a pronti (che deve comunque risultare significativamente non inferiore al tasso di mercato).
Si supponga che un’azienda, il 1° marzo dell’anno 20x1, venda merci per un importo pari a 100.000 euro, + IVA 22%, prevedendo l’integrale pagamento al 1° novembre 20x2. In caso di pagamento a pronti la merce sarebbe stata venduta ad un prezzo di euro 89.000 + IVA 22%.
Il tasso di interesse effettivo, ossia il tasso che rende uguale il valore della cessione a pronti con il valore attuale del flusso effettivamente incassato a scadenza, risulta essere pari a 7,19% (annuale). Il tasso di interesse effettivo determinato risulta essere del tutto in linea con l’interesse di mercato. Il valore attuale del credito al 1° marzo 20x1 è dunque rappresentato dal prezzo di vendita a pronti (89.000 euro + IVA 22%).
Lo schema dei flussi finanziari risulta essere dunque il seguente (al tasso nominale):
Data | Valore contabile del credito a inizio periodo A |
Interessi attivi di competenza (al TIR su A) B |
Valore contabile del credito a fine periodo C = A+B |
1° marzo 20x1 | 108.580,00 | ||
31 dicembre 20x1 | 108.580,00 | 6.514,57 | 115.094,57 |
1° novembre 20x1 | 115.094,57 | 6.905,43 | 122.000,00 |
In sede di rilevazione iniziale i crediti sono iscritti al valore attuale determinato applicando il tasso di interesse effettivo, ossia il 7,19% (annuale).
Le scritture contabili saranno le seguenti:
Iscrizione del credito (1/3/20x1)
SP | C.II.1 | Crediti verso clienti | 122.000 | |
CE | A.1 | Ricavi di vendita | 100.000 | |
SP | D.12 | IVA a debito | 22.000 |
SP | C.II.1 | Crediti verso clienti | 13.420 | |
CE | A.1 | Ricavi di vendita | 13.420 |
5.1.5. Cancellazione e cessione dei crediti
5.1.5.Cancellazione e cessione dei creditiLa società procede alla cancellazione del credito dal bilancio quando (OIC 15, parr. 71-77):
-
i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono (parzialmente o totalmente);
-
la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito.
I diritti contrattuali si estinguono per pagamento, prescrizione, transazione, rinuncia al credito, rettifiche di fatturazione e ogni altro evento che fa venire meno il diritto ad esigere determinati ammontari di disponibilità liquide, o beni e servizi di valore equivalente, da clienti o da altri soggetti.
Ai fini della valutazione del trasferimento dei rischi si tiene conto di tutte le clausole contrattuali, quali, a titolo meramente esemplificativo, gli obblighi di riacquisto al verificarsi di certi eventi o l’esistenza di commissioni, di franchigie e di penali dovute per il mancato pagamento.
Quando il credito è cancellato dal bilancio a seguito di un’operazione di cessione che comporta il trasferimento sostanziale di tutti i rischi, la differenza tra corrispettivo e valore di rilevazione del credito (individuato dal valore nominale del credito iscritto nell’attivo al netto delle perdite accantonate al fondo svalutazione crediti) al momento della cessione è rilevata come perdita da cessione da iscriversi alla voce B14 del Conto economico, salvo che il contratto non consenta di individuare componenti economiche di diversa natura, anche finanziaria.
Quando la cessione del credito non comporta la sua cancellazione dal bilancio perché la società non ha trasferito sostanzialmente tutti i rischi, il credito che rimane iscritto in bilancio è assoggettato alle regole generali di fin qui precisate (OIC 15).
Nelle cessioni che non comportano la cancellazione del credito dal bilancio, i costi dell’operazione sono, di norma, riflessi in interessi e commissioni da corrispondere al cessionario che trovano separata rilevazione nel Conto economico in base alla loro natura.
Con riferimento alla cessione, si ricorda che, in via generale, i crediti possono essere ceduti:
-
a soggetti specializzati nella gestione e nell’incasso degli stessi (ad esempio società di factoring, istituti di forfaiting, società di cartolarizzazione), qualora ne ricorrano le condizioni;
-
ad un qualsiasi terzo, avvalendosi della disciplina prevista dal Codice civile (artt. 1260-1267).
Sotto un altro profilo, è possibile distinguere tra:
-
cessioni pro solvendo, nell’ipotesi in cui sia prevista un’azione di regresso da parte del cessionario nei confronti del cedente;
-
cessioni pro soluto, in caso contrario.
Cessione “pro soluto”
I crediti ceduti definitivamente senza azione di regresso (pro soluto), sono quelli per cui si trasferisce all’acquirente il rischio d’insolvenza in quanto con la cessione, in sostanza, viene garantita l’esistenza ma non la solvibilità degli stessi.
In tal caso i crediti ceduti devono essere rimossi dal bilancio, ponendo come contropartita l’utile o la perdita derivante, la quale sarà pari alla differenza tra il valore ricevuto e il valore cui i crediti erano iscritti in bilancio.
Qualora anche a seguito della cessione definitiva del credito (senza diritto di regresso) siano stati trasferiti tutti i rischi inerenti i crediti oggetto della cessione, ma rimangano in capo al soggetto cedente esclusivamente alcuni rischi minimali, è da valutare la necessità di effettuare un apposito accantonamento al “fondo per rischi e oneri” laddove ricorrano determinate condizioni: probabilità di realizzazione dell’evento temuto (evento probabile, possibile, remoto) e la possibilità o meno di stimare il “danno” conseguente (OIC 31).
Dalla combinazione delle due variabili emergono dunque tre differenti situazioni:
-
rischio probabile con danno stimabile, che richiede lo stanziamento nel fondo e la presenza in Nota integrativa del commento relativo alla situazione di incertezza con eventuali chiarimenti circa la possibilità di rischi di perdite superiori allo stanziamento stesso;
-
evento probabile ma perdita non stimabile, che richiede esclusivamente la precisazione in Nota integrativa di tutte le informazioni necessarie per valutare il rischio, senza nessuna iscrizione di specifici fondi in bilancio;
-
evento remoto, indipendentemente dalla possibilità o meno di stimare il possibile danno, che non richiede né iscrizione in bilancio di specifici fondi, né alcuna indicazione in Nota integrativa.
Cessione “pro solvendo”
I crediti ceduti con azione di regresso (pro solvendo) non prevedono il trasferimento del rischio d’insolvenza; al contrario, tale rischio rimane in capo alla società cedente. In genere, il credito ceduto ad una società di factor può avvenire con accredito a scadenza o anticipato.
Dal punto di vista contabile persiste mantenimento in bilancio dei crediti in questione, in quanto non è avvenuto integralmente il passaggio dei rischi e dei benefici connessi al credito (OIC 15).
L’anticipazione concessa dal cessionario genererà contabilmente un debito a fronte della liquidità ricevuta e il credito ceduto pro solvendo permarrà tra le attività, assoggettato alla valutazione per eventuali inadempimenti come sopra descritto.
L’azienda Alfa ha deciso di smobilizzare parte del proprio credito per ottenere subito liquidità, eliminando ogni possibile rischio di regresso in caso di insolvenza del debitore. A tal fine l’azienda predispone una cessione pro soluto di un credito di euro 200.000 a fronte di un incasso netto di euro 192.000.
La società Alfa procederà quindi alla seguente rilevazione contabile:
SP | C.II.1 | Crediti | 200.000 | |
CE | B.14 | Sconti | 8.000 | |
SP | C.IV.1 | Banca c/c | 192.000 |
L’azienda Alfa ha deciso di smobilizzare parte del proprio credito per ottenere subito liquidità, senza eliminare il possibile rischio di regresso in caso di insolvenza del debitore. A tal fine l’azienda predispone una cessione pro solvendo di un credito di euro 200.000 a fronte di un incasso netto di euro 198.000. In questo caso i crediti ceduti sono da considerarsi come una garanzia per l’anticipazione concessa. Si dovrà procedere quindi con la rilevazione di un debito verso la società di factoring, debito che verrà eliminato in caso di pagamento del debitore “ceduto” alla scadenza del credito. Laddove il debitore non dovesse effettuale il pagamento a scadenza, l’azienda di factoring procederà nei confronti dell’azienda cedente.
La società Alfa procederà alla seguente rilevazione contabile:
SP | D.5. | Debiti v/società di factoring | 200.000 | |
CE | B.14 | Sconti | 2.000 | |
SP | C.IV.1 | Banca c/c | 198.000 |
In caso di pagamento del debitore (a scadenza):
SP | D.5 | Debiti v/società di factoring | 200.000 | |
SP | C.II.1 | Crediti | 200.000 |
In caso di mancato pagamento da parte del debitore la società di factoring chiederà il pagamento all’azienda cedente (a scadenza):
SP | D.5 | Debiti v/società di factoring | 200.000 | |
SP | C.IV.1 | Banca c/c | 200.000 |
5.1.6. Bilancio abbreviato e delle micro-imprese
5.1.6.Bilancio abbreviato e delle micro-impreseCon riferimento alla rilevazione iniziale dei crediti, nel bilancio in forma abbreviata e in quello delle micro-imprese
(artt. 2435-bis e 2435-ter c.c.) i crediti possono essere valutati al valore di presumibile realizzo, senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l’attualizzazione.
In questo caso i costi di transazione iniziali sono rilevati tra i risconti attivi (voce D dell’attivo dello Stato patrimoniale).
Quanto ai prospetti contabili lo Stato patrimoniale del bilancio abbreviato (art. 2435-bis c.c.) e delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.) comprende solo le voci contrassegnate nell’art. 2424 c.c. con la lettera maiuscola e con numeri romani.
Nel bilancio abbreviato, i crediti verso clienti sono esposti cumulativamente nella voce C.II, unitamente agli altri crediti del circolante. Deve, in ogni caso, essere indicata la parte esigibile oltre l’esercizio successivo.
In data 4 maggio 2022 è stato emesso dall’OIC un emendamento al paragrafo 28 dell’OIC 15 (Crediti) che sarà applicato ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2021 o da data successiva (OIC - Emendamenti ai Principi contabili nazionali - maggio 2022. Legge europea 2019-2020. Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, Legge 23 dicembre 2021, n. 238).
L’emendamento si è reso necessario alla luce della Direttiva n. 34/2013 che prevede per gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria (holding finanziarie) l’impossibilità di avvalersi delle agevolazioni previste per le micro imprese. La normativa nazionale, che non prevedeva tale indicazione, ha aggiunto dopo il quarto comma dell’art. 2435-ter un chiarimento prevedendo che agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dallo stesso art. 2435-ter, con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell’attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D (Legge n. 238/2021, c. 2 n. c).
Per recepire tale modifica l’OIC ha integrato il paragrafo 28 dell’OIC 15 specificando dunque che gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria non possono avvalersi della facoltà di includere i ratei e i risconti attivi nella voce CII “Crediti”.
5.1.7. Classificazione in bilancio
5.1.7.Classificazione in bilancioNella voce crediti verso clienti possono essere inclusi:
-
crediti verso clienti documentati da fatture;
-
crediti verso clienti documentabili da fatture da emettere;
-
crediti verso enti pubblici ed assimilati in qualità di clienti;
-
cambiali attive, comprese quelle allo sconto o all’incasso;
-
ricevute bancarie in portafoglio o all’incasso;
-
crediti verso società di factoring;
-
crediti per interessi di mora;
-
altri crediti commerciali.
Tali classificazioni rappresentano quelle comunemente applicate, poiché imposte dalla prassi contabile interna. Ciò non toglie la possibilità, per i redattori del bilancio, di fornire ulteriori e più precise informazioni, sia attraverso uno schema di bilancio maggiormente dettagliato, che mediante indicazioni in Nota integrativa.
Stato patrimoniale
I crediti sono esposti nello Stato patrimoniale al netto di svalutazioni e altre rettifiche (ad esempio rettifiche di fatturazione, sconti ed abbuoni) per ridurli al valore di presunto realizzo, salvo i casi in cui i crediti ai quali tali accantonamenti si riferiscono non siano più iscritti in bilancio ovvero le rettifiche comportino il pagamento di somme. In tali casi essi sono esposti come passività, nei fondi per rischi ed oneri o nei debiti, a seconda del rapporto sottostante.
Conto economico
Si classificano gli accantonamenti e le svalutazioni dei crediti commerciali e diversi iscritti nell’attivo circolante (OIC 15, nella voce B.10.d) del Conto economico “svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide”).
Le perdite realizzate su crediti non derivanti da valutazioni, (ad esempio derivanti da un riconoscimento giudiziale inferiore al valore del credito, da una transazione o da prescrizione) si classificano nella voce B.14 “oneri diversi di gestione” del Conto economico, previo l’utilizzo dell’eventuale fondo svalutazione crediti.
5.1.8. Nota integrativa e Relazione sulla gestione
5.1.8.Nota integrativa e Relazione sulla gestioneLa normativa civilistica stabilisce alcune informazioni “minime” da fornire nella
Nota integrativa relativamente ai crediti (17.6.). Tuttavia, tale contenuto è stato integrato dall’OIC 15, in modo tale da fornire una rappresentazione più completa possibile della situazione
dell’impresa.
Complessivamente, nella Nota integrativa è necessario riportare:
-
i criteri applicati per la valutazione, le rettifiche e la conversione di valori non espressi all’origine e in moneta avente corso legale nello Stato (art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.);
-
l’appartenenza del credito anche a voci diverse da quelle nella quale è iscritto, se ciò sia necessario per la comprensione del bilancio (art. 2424, c. 2, c.c.);
-
le variazioni intervenute nella consistenza (art. 2427, c. 1, n. 4, c.c.);
-
l’ammontare dei crediti di durata residua superiore a 5 anni (art. 2427 c. 1, n. 6, c.c.);
-
la ripartizione dei crediti per aree geografiche (art. 2427, c. 1, n. 6, c.c.);
-
la non comparabilità e l’adattamento della comparazione, o la non possibilità di questo, delle voci dei crediti con quelle dell’esercizio precedente (art. 2423-ter, c. 5, c.c.);
-
i criteri con i quali si è data attuazione alla disposizione che prevede la possibilità di non rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta (art. 2423, c. 4, c.c.).
Inoltre, devono essere fornite le seguenti ulteriori informazioni, ove rilevanti (OIC 15):
-
il tasso d’interesse effettivo e le scadenze;
-
l’ammontare dei crediti per i quali sono state modificate le condizioni di pagamento ed il relativo effetto sul Conto economico;
-
l’ammontare dei crediti dati in garanzia di propri debiti o impegni;
-
l’ammontare degli interessi di mora compresi nei crediti scaduti, distinguendo tra quelli ritenuti recuperabili e quelli ritenuti irrecuperabili;
-
il grado di concentrazione dei crediti se è presente un fenomeno di concentrazione dei crediti;
-
la natura dei creditori e la composizione della voce B.III2.d-bis) e C.II.5-quater) “crediti verso altri”.
Non sono previste informazioni specifiche relative ai crediti verso clienti da fornire nella relazione che gli amministratori devono redigere sulla situazione della società (relazione sulla gestione), fermo restando la necessità di indicare in tale documento i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. In tale categoria di informazioni potrebbero essere indicate le eventuali manifestazioni di inesigibilità di alcuni crediti (art. 2428 c.c.).
5.2. Crediti tributari
5.2.Crediti tributariI crediti iscritti nella presente voce sono i crediti verso l’Erario. A mero titolo esemplificativo, la voce “crediti tributari” può accogliere:
-
i crediti IRAP (sia richiesti a rimborso, sia portati in compensazione);
-
i crediti IRES (sia richiesti a rimborso, sia portati in compensazione);
-
i crediti IVA (sia richiesti a rimborso, sia portati in compensazione);
-
le ritenute su depositi e titoli (es. c/c bancari, depositi postali, titoli a reddito fisso);
-
specifici crediti di imposta vantati verso l’Erario per effetto di specifiche disposizioni di legge.
Con riferimento all’ultima tipologia, si considerino a titolo puramente esemplificativo
i crediti tributari per bonus edilizi. (18.1.).
5.2.1. Crediti tributari da bonus edilizi
5.2.1.Crediti tributari da bonus ediliziLe modalità di contabilizzazione per le imprese OIC del cosiddetto Superbonus e delle altre detrazioni fiscali maturate a fronte di interventi edilizi sono state oggetto di specifici chiarimenti ad opera dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC, “Comunicazione sulle modalità di comunicazione dei bonus fiscali”, 3 agosto 2021).
Si identificano le quattro fattispecie seguenti, riferite ai bonus fiscali cui è applicabile, in alternativa alla detrazione diretta, la disciplina della cessione a terzi del diritto alla detrazione mediante lo sconto in fattura o la cessione del credito (art. 121, D.L. n. 34/2020):
-
diritto alla detrazione fiscale per la società committente;
-
sconto in fattura;
-
cessione del credito;
-
ricezione del credito.
Diritto alla detrazione fiscale per la società committente
Il diritto alla detrazione fiscale, derivante dalla realizzazione degli investimenti edilizi previsti dalla norma, per la società committente (ivi inclusa la fattispecie in cui la società in qualità di condomino beneficia del diritto di detrazione) dà origine a un credito tributario, che può essere realizzato attraverso la fruizione diretta della detrazione fiscale oppure per mezzo della cessione a terzi.
Detto credito deve essere contabilizzato come un contributo in conto impianti, in quanto assimilabile ad una somma erogata da un soggetto pubblico per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali, e commisurato al costo dell’investimento sostenuto (OIC 16, par. 86).
In contropartita al credito tributario si può effettuare la diretta riduzione dell’investimento sostenuto, oppure l’iniziale iscrizione di un risconto passivo da rilasciare a Conto economico nel periodo di ammortamento dell’immobilizzazione materiale iscritta (OIC 16).
Ove si opti per lo sconto in fattura, il costo dell’investimento viene rilevato dalla società committente al netto dello sconto ottenuto.
La valutazione del credito tributario, da effettuarsi secondo la disciplina generale prevista per i crediti (OIC 15), deve tenere conto in particolare, per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria, del criterio del costo ammortizzato, stimando i flussi finanziari futuri pari alle detrazioni fiscali future, considerando che queste ultime possono essere utilizzate entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi corrispondente.
In sede di rilevazione iniziale del credito tributario, per tenere conto del fattore temporale, si può presumere che il tasso di interesse di mercato possa corrispondere al tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali, iscrivendo pertanto il credito tributario per un ammontare pari al costo sostenuto per gli investimenti previsti dalla norma, o una sua proporzione se inferiore, a seconda della disposizione fiscale di riferimento.
All’atto dell’iscrizione iniziale del credito tributario, viene determinato il tasso di interesse effettivo pari al tasso interno di rendimento che rende equivalente il valore attuale delle future detrazioni fiscali al valore di rilevazione iniziale del credito.
Nel caso in cui, invece, fosse desumibile un tasso di attualizzazione di mercato significativamente diverso da quello contrattuale, l’iscrizione inziale del credito avverrebbe al valore attuale delle future detrazioni determinato applicando detto tasso di mercato.
Successivamente all’iscrizione iniziale la società rileva un provento finanziario, determinato applicando il tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale del credito e rilevato nel corso degli esercizi in cui la normativa consente di usufruire della detrazione fiscale.
In caso di successiva revisione delle stime dei flussi finanziari considerate per la rilevazione iniziale del credito tributario, occorre effettuare una rettifica del valore contabile del credito al fine di tenere conto dei flussi finanziari prospettici rideterminati.
Ove il contributo ricevuto sia relativo a beni iscritti nelle rimanenze, queste ultime vengono iscritte al netto del contributo medesimo (OIC 13, par. 14).
Le società committenti che redigono il bilancio in forma abbreviata e che non applicano il criterio del costo ammortizzato (OIC 15, par. 47):
-
rilevano il credito tributario al valore nominale;
-
iscrivono un risconto passivo pari alla differenza tra il costo sostenuto per l’investimento edilizio e il valore nominale del credito, imputando detto risconto a Conto economico nei periodi in cui viene utilizzata la detrazione fiscale o quando viene ceduto il credito;
-
nel caso in cui la detrazione d’imposta venga fruita direttamente senza cessione, rilevano un provento finanziario costante nel corso degli esercizi in cui la normativa consente di usufruire della detrazione fiscale.
Un condominio realizza nell’anno x un intervento sulle parti comuni che dà diritto al Superbonus 110% con una spesa imputata pro-quota all’impresa Alfa Spa (in quanto condomino) pari ad euro 40.000.
Alfa Spa, che redige il bilancio in forma ordinaria, opta per la fruizione diretta della detrazione fiscale - pari a euro 44.000 (110% di 40.000) - utilizzandola a riduzione dalla propria imposta IRES, ed effettua di conseguenza le rilevazioni contabili di seguito esposte (nelle quali per semplicità espositiva si prescinde dall’indicazione dell’eventuale IVA).
Anno x - Rilevazione iniziale dell’intervento
SP | B.II | Immobilizzazioni materiali | 40.000 | |
SP | D | Debiti | 40.000 |
Anno x - Pagamento del debito verso il condominio
SP | D | Debiti | 40.000 | |
SP | C.IV.1 | Banca | 40.000 |
Presumendo che il tasso di mercato corrisponda al tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali, il credito tributario è iscritto in bilancio per l’ammontare pari al costo sostenuto per gli investimenti previsti dalla norma, ossia per euro 40.000.
Anno x - Rilevazione del beneficio fiscale al costo ammortizzato
SP | C.II.5-bis | Crediti tributari | 40.000 | |
CE | A.5 | Contributo c/impianti | 40.000 | |
CE | A.5 | Contributo c/impianti | 40.000 | |
SP | B.II | Immobilizzazioni materiali | 40.000 |
Per il calcolo del costo ammortizzato viene utilizzato il tasso interno di rendimento e si considera, per semplicità espositiva, come anno x il 31/12/x nonché la fruizione annuale della detrazione - pari per ciascun anno a euro 44.000 / 5 = 8.800 - in coincidenza con la fine di ciascun esercizio, a partire dal 31/12/“x+1” e fino al 31/12/“x+5”.
Flussi di cassa per calcolo del TIR | Credito tributario a Stato patrimoniale | Provento finanziario a Conto economico | |
Anno x | - 40.000 | 40.000 | 0 |
Anno x+1 | 8.800 | 32.505 (**) | 1.305 (*) |
Anno x+2 | 8.800 | 24.766 | 1.061 |
Anno x+3 | 8.800 | 16.774 | 808 |
Anno x+4 | 8.800 | 8.522 | 548 |
Anno x+5 | 8.800 | 0 | 278 |
Totale | 4.000 (***) | ||
TIR (con arrotondamenti) = 3,2635% | |||
(*) Il provento finanziario dell’anno x+1 risulta pari a 40.000 (credito alla fine dell’anno precedente) x 3,2635% (TIR) = 1.305. Calcoli analoghi vengono fatti negli anni successivi. | |||
(**) Il credito tributario a fine anno x+1 risulta pari a 40.000 (credito alla fine dell’anno precedente) + 1.305 (provento finanziario dell’anno) - 8.800 (flusso di cassa dell’anno) = 32.505. Calcoli analoghi vengono fatti negli anni successivi. | |||
(***) L’importo complessivo dei proventi finanziari risulta pari a 44.000 (totale bonus fiscale) - 40.000 (rilevazione iniziale del credito) = 4.000. |
Nell’anno “x+1” si contabilizza il provento finanziario - pari a euro 1.305 - derivante dalla applicazione del criterio del costo ammortizzato per la valutazione del credito. Presumendo che nell’anno “x+1” l’IRES corrente lorda sia pari a euro 30.000, si rileva inoltre il corrispondente debito tributario al netto della detrazione fiscale spettante.
Anno “x+1” - Rilevazione del provento finanziario
SP | C.II.5-bis | Crediti tributari | 1.305 | |
CE | C.16.d | Proventi finanziari | 1.305 |
Anno “x+1” - Rilevazione dell’IRES
CE | 20 | IRES dell’esercizio | 30.000 | |
SP | C.II.5-bis | Crediti tributari | 8.800 | |
SP | D.12 | Erario c/debito IRES | 21.200 |
Analoghe registrazioni contabili vengono rilevate nei successivi esercizi, fino all’anno “x+5”.
Sconto in fattura
La società commissionaria che ha realizzato l’investimento edilizio agevolato e ha concesso uno sconto in fattura al proprio cliente iscrive il ricavo in contropartita ad un credito di importo pari alla somma di:
-
ammontare che sarà regolato tramite disponibilità liquide,
e
-
valore di mercato del bonus fiscale, che viene ricevuto per effetto dello sconto in fattura applicato e dà origine a un credito tributario, da iscriversi in misura pari al costo sostenuto, ossia allo sconto in fattura concesso, ove non sia desumibile un valore di mercato del credito medesimo.
Successivamente all’iscrizione iniziale del credito tributario viene rilevato, ove la società commissionaria rediga il bilancio in forma ordinaria e applichi il criterio del costo ammortizzato, un provento finanziario, determinato sulla base del tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale del credito e rilevato nel corso degli esercizi in cui la normativa consente di usufruire della compensazione tributaria.
In caso di successiva revisione delle stime dei flussi finanziari considerate per la rilevazione iniziale del credito tributario, occorre effettuare una rettifica del valore contabile del credito al fine di tenere conto dei flussi finanziari prospettici rideterminati.
La società commissionaria può utilizzare il credito in compensazione con i debiti tributari con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione dalla società committente, oppure può successivamente cedere il credito.
Un condominio realizza nell’anno x un intervento sulle parti comuni che dà diritto al Superbonus 110% con una spesa pari ad euro 40.000 e che viene effettuato dalla società commissionaria Beta Spa.
Beta Spa, che redige il bilancio in forma ordinaria, applica uno sconto in fattura pari a euro 40.000, coincidente con il valore di mercato del credito tributario, e opta per l’utilizzo diretto del credito tributario - pari a euro 44.000 (110% di 40.000) - in compensazione con i propri debiti tributari per 5 anni.
Beta Spa effettua di conseguenza le rilevazioni contabili di seguito esposte (nelle quali per semplicità espositiva si prescinde dall’indicazione dell’eventuale IVA).
Anno x - Rilevazione iniziale dell’intervento
SP | C.II.1 | Crediti verso clienti | 40.000 | |
CE | A.1 | Ricavi di vendita | 40.000 |
Il credito commerciale viene riclassificato tra i crediti tributari in misura pari allo sconto in fattura concesso, ossia per l’intero importo.
Anno x - Riclassificazione del credito
SP | C.II.5-bis | Crediti tributari | 40.000 | |
SP | Crediti verso clienti | 40.000 |
Per il calcolo del costo ammortizzato viene utilizzato il tasso interno di rendimento e si considera, per semplicità espositiva, come anno x il 31/12/x nonché l’utilizzo in compensazione del credito tributario - pari per ciascun anno a euro 44.000 / 5 = 8.800 - in coincidenza con la fine di ciascun esercizio, a partire dal 31/12/“x+1” e fino al 31/12/“x+5”.
Flussi di cassa per calcolo del TIR | Credito tributario a Stato patrimoniale | Provento finanziario a Conto economico | |
Anno x | - 40.000 | 40.000 | 0 |
Anno x+1 | 8.800 | 32.505 (**) | 1.305 (*) |
Anno x+2 | 8.800 | 24.766 | 1.061 |
Anno x+3 | 8.800 | 16.774 | 808 |
Anno x+4 | 8.800 | 8.522 | 548 |
Anno x+5 | 8.800 | 0 | 278 |
Totale | 4.000 (***) | ||
TIR (con arrotondamenti) = 3,2635% | |||
(*) Il provento finanziario dell’anno x+1 risulta pari a 40.000 (credito alla fine dell’anno precedente) x 3,2635% (TIR) = 1.305. Calcoli analoghi vengono fatti negli anni successivi. | |||
(**) Il credito tributario a fine anno x+1 risulta pari a 40.000 (credito alla fine dell’anno precedente) + 1.305 (provento finanziario dell’anno) - 8.800 (flusso di cassa dell’anno) = 32.505. Calcoli analoghi vengono fatti negli anni successivi. | |||
(***) L’importo complessivo dei proventi finanziari risulta pari a 44.000 (totale bonus fiscale) - 40.000 (rilevazione iniziale del credito) = 4.000. |
Nell’anno “x+1” si contabilizza il provento finanziario - pari a euro 1.305 - derivante dalla applicazione del criterio del costo ammortizzato per la valutazione del credito. Presumendo che nell’anno “x+1” i debiti tributari di Beta Spa siano di importo almeno pari al credito utilizzabile, si i rileva inoltre la compensazione delle rispettive partite tributarie.
Anno “x+1” - Rilevazione del provento finanziario
SP | C.IV.5-bis | Crediti tributari | 1.305 | |
CE | C.16.d | Proventi finanziari | 1.305 |
Anno “x+1” - Compensazione del credito tributario
SP | D.12 | Debiti tributari | 8.800 | |
SP | C.IV.5-bis | Crediti tributari | 8.800 |
Analoghe registrazioni contabili vengono rilevate nei successivi esercizi, fino all’anno “x+5”.
Cessione del credito
Avendo riguardo al bilancio della società cedente, la differenza tra il corrispettivo pattuito per il credito tributario ceduto e il valore contabile del credito al momento della cessione viene rilevato nella sezione finanziaria del Conto economico come provento oppure onere, ossia:
-
nei proventi finanziari - voce C.16.d) Proventi diversi dai precedenti l’eventuale differenza positiva tra il corrispettivo ricevuto e il valore contabile del credito alla data di cessione;
-
negli oneri finanziari - voce C.17) Interessi e altri oneri finanziari l’eventuale differenza negativa tra il corrispettivo ricevuto e il valore contabile del credito alla data di cessione.
Un condominio realizza nell’anno x un intervento sulle parti comuni che dà diritto al Superbonus 110% con una spesa imputata pro-quota all’impresa Alfa Spa (in quanto condomino) pari ad euro 40.000.
Alfa Spa, che redige il bilancio in forma ordinaria, opta per la cessione del credito tributario - pari a euro 44.000 (110% di 40.000) - a Gamma Spa ad un prezzo pari a euro 38.000.
Alfa Spa effettua di conseguenza le rilevazioni contabili di seguito esposte (nelle quali per semplicità espositiva si prescinde dall’indicazione dell’eventuale IVA).
Anno x - Rilevazione iniziale dell’intervento
SP | B.II | Immobilizzazioni materiali | 40.000 | |
SP | D | Debiti | 40.000 |
Anno x - Pagamento del debito verso il condominio
SP | D | Debiti | 40.000 | |
SP | C.IV.1 | Banca | 40.000 |
Presumendo che il tasso di mercato corrisponda al tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali, il credito tributario è iscritto in bilancio per l’ammontare pari al costo sostenuto per gli investimenti previsti dalla norma, ossia per euro 40.000.
Anno x - Rilevazione del beneficio fiscale al costo ammortizzato
SP | C.II.5-bis | Crediti tributari | 40.000 | |
CE | A.5 | Contributo c/impianti | 40.000 | |
CE | A.5 | Contributo c/impianti | 40.000 | |
SP | B.II | Immobilizzazioni materiali | 40.000 |
Nell’anno “x+1” si contabilizza la cessione del credito tributario, iscrivendo l’onere finanziario - pari a euro 2.000 - scaturente dalla differenza negativa tra il corrispettivo ricevuto (euro 38.000) e il valore contabile del credito alla data di cessione (euro 40.000).
Anno “x+1” - Rilevazione della cessione del credito
SP | C.IV.1 | Banca | 38.000 | |
CE | C.17 | Oneri finanziari | 2.000 | |
SP | C.II.5-bis | Crediti tributari | 40.000 |
Ricezione del credito
Avendo riguardo al bilancio della società cessionaria, viene rilevato per effetto dell’acquisizione un credito tributario, che è da valutare ai sensi dell’OIC 15 e può essere utilizzato in compensazione o ulteriormente ceduto.
Il credito tributario è iscritto al costo sostenuto.
All’atto dell’iscrizione iniziale del credito tributario viene determinato il tasso di interesse effettivo pari al tasso interno di rendimento che rende equivalente il valore attuale delle future detrazioni fiscali al valore di rilevazione iniziale del credito.
Nel caso in cui fosse desumibile un tasso di attualizzazione di mercato significativamente diverso da quello contrattuale, l’iscrizione iniziale del credito avverrebbe invece al valore attuale delle future compensazioni determinato applicando detto tasso di mercato. In tal caso la differenza tra le disponibilità liquide erogate ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri è imputata tra i proventi o gli oneri finanziari del Conto economico all’atto della rilevazione iniziale.
Successivamente all’iscrizione iniziale del credito tributario viene rilevato, ove la società cessionaria rediga il bilancio in forma ordinaria e applichi il criterio del costo ammortizzato, un provento finanziario, determinato sulla base del tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale del credito e rilevato nel corso degli esercizi in cui la normativa consente di usufruire della compensazione tributaria.
In caso di successiva revisione delle stime dei flussi finanziari considerate per la rilevazione iniziale del credito tributario, occorre effettuare una rettifica del valore contabile del credito al fine di tenere conto dei flussi finanziari prospettici rideterminati.
La società cessionaria può utilizzare il credito in compensazione con i debiti tributari con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione dalla società committente, oppure può successivamente cedere il credito.
Un condominio realizza nell’anno x un intervento sulle parti comuni che dà diritto al Superbonus 110% con una spesa imputata pro-quota all’impresa Alfa Spa (in quanto condomino) pari ad euro 40.000.
Alfa Spa cede il suddetto credito a Gamma Spa al prezzo di euro 38.000.
Gamma Spa, che redige il bilancio in forma ordinaria, opta per l’utilizzo diretto del credito tributario - pari a euro 44.000 (110% di 40.000) - in compensazione con i propri debiti tributari per 5 anni.
Gamma Spa effettua di conseguenza le rilevazioni contabili di seguito esposte (nelle quali per semplicità espositiva si prescinde dall’indicazione dell’eventuale IVA).
Presumendo che il tasso di mercato corrisponda al tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali, il credito tributario è iscritto in bilancio per l’ammontare pari al costo sostenuto, ossia per euro 38.000.
Anno x - Acquisizione del credito tributario
SP | C.II-5-bis | Crediti tributari | 38.000 | |
SP | D | Debiti | 38.000 |
Anno x - Pagamento del debito verso Alfa Spa
SP | D | Debiti | 38.000 | |
SP | C.IV.1 | Banca | 38.000 |
Per il calcolo del costo ammortizzato viene utilizzato il tasso interno di rendimento e si considera, per semplicità espositiva, come anno x il 31/12/x nonché l’utilizzo in compensazione del credito tributario - pari per ciascun anno a euro 44.000/5 = 8.800 - in coincidenza con la fine di ciascun esercizio, a partire dal 31/12/“x+1” e fino al 31/12/“x+5”.
Flussi di cassa per calcolo del TIR | Credito tributario a Stato patrimoniale | Provento finanziario a Conto economico | |
Anno x | - 38.000 | 38.000 | 0 |
Anno x+1 | 8.800 | 31.136 (**) | 1.936 (*) |
Anno x+2 | 8.800 | 23.922 | 1.586 |
Anno x+3 | 8.800 | 16.341 | 1.219 |
Anno x+4 | 8.800 | 8.373 | 832 |
Anno x+5 | 8.800 | 0 | 427 |
Totale | 6.000 (***) | ||
TIR (con arrotondamenti) = 5,0946% | |||
(*) Il provento finanziario dell’anno x+1 risulta pari a 38.000 (credito alla fine dell’anno precedente) x 5,0946% (TIR) = 1.936. Calcoli analoghi vengono fatti negli anni successivi. | |||
(**) Il credito tributario a fine anno x+1 risulta pari a 38.000 (credito alla fine dell’anno precedente) + 1.936 (provento finanziario dell’anno) - 8.800 (flusso di cassa dell’anno) = 31.136. Calcoli analoghi vengono fatti negli anni successivi. | |||
(***) L’importo complessivo dei proventi finanziari risulta pari a 44.000 (totale bonus fiscale) - 38.000 (rilevazione iniziale del credito) = 6.000. |
Nell’anno “x+1” si contabilizza il provento finanziario - pari a euro 1.936 - derivante dalla applicazione del criterio del costo ammortizzato per la valutazione del credito. Presumendo che nell’anno “x+1” i debiti tributari di Gamma Spa siano di importo almeno pari al credito utilizzabile, si rileva inoltre la compensazione delle rispettive partite tributarie.
Anno “x+1” - Rilevazione del provento finanziario
SP | C.II.5-bis | Crediti tributari | 1.936 | |
CE | C.16.d | Proventi finanziari | 1.936 |
Anno “x+1” - Compensazione del credito tributario
SP | D.12 | Debiti tributari | 8.800 | |
SP | C.IV.5-bis | Crediti tributari | 8.800 |
Analoghe registrazioni contabili vengono rilevate nei successivi esercizi, fino all’anno “x+5”.
La contabilizzazione delle detrazioni fiscali secondo le indicazioni dell’OIC
Nel mese di agosto 2021 l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), al termine del due process e in risposta alle specifiche richieste dell’Agenzia delle Entrate, ha provveduto a pubblicare la versione definitiva della “comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali” tramite la quale si chiarisce il trattamento da riservare ai bonus fiscali ai quali è applicabile la disciplina della cessione a terzi (ex art. 121, Decreto Rilancio, D.L. n. 34/2020). La specificità delle disposizioni in questione è rappresentata dalla possibilità, riconosciuta al contribuente, di optare sia per la diretta detrazione dall’imposta lorda sia per un contributo sotto forma di sconto in fattura o tramite cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
La società committente
Considerando, anzitutto, la posizione della società committente, il beneficio fiscale, che consiste in un credito tributario, può essere utilizzato in detrazione d’imposta (in quote annuali sull’IRES di periodo) ovvero può essere ceduto. Tale credito deve essere correttamente contabilizzato come contributo in conto impianti poiché sono rispettati tutti e tre i requisiti richiesti:
-
il beneficio fiscale può essere assimilato al diritto di ricevere un pagamento da parte dello Stato;
-
il beneficio si genera a seguito di un investimento realizzato da parte del beneficiario e
-
il beneficio fiscale è commisurato al costo dell’investimento.
Il credito tributario, iscritto esclusivamente nel momento in cui esiste la ragionevole certezza che il contributo sarà erogato, troverà in contropartita (OIC 16, parr. 87 e 88) la diretta riduzione dell’investimento (metodo diretto) ovvero un componente positivo di reddito da riscontare lungo il periodo di ammortamento dell’immobilizzazione (metodo indiretto). In caso di opzione per lo sconto in fattura la società committente procederà, ovviamente, con la sola iscrizione del costo dell’investimento al netto dello sconto ottenuto.
Quanto al credito tributario, esso dovrà essere valutato secondo la disciplina generale prevista dall’OIC 15 (Crediti), quindi adottando, laddove previsto, il criterio del costo ammortizzato, considerando i flussi finanziari futuri (le future detrazioni) che saranno naturalmente commisurate ai limiti di capienza annua della società. Successivamente alla rilevazione iniziale, l’eventuale revisione delle stime dei flussi comporterà una rettifica del valore del credito adottando il tasso di interesse effettivo stimato in sede di rilevazione iniziale, con impatto a Conto economico (oneri e proventi finanziari).
L’azienda Alfa è l’azienda committente di lavori che riconoscono il diritto al superbonus 110% con una spesa pari a euro 10.000. L’azienda opta per la fruizione diretta della detrazione dall’IRES. Il beneficio fiscale è dunque pari a euro 10.000 x 1,1 = 11.000.
Anno 0
La società Alfa procede alla seguente rilevazione contabile (rilevazione iniziale dell’intervento e conseguente emersione del credito tributario nel momento in cui esiste la ragionevole certezza che il contributo sarà erogato):
SP | B.II | Immobilizzazioni | 10.000 | |
SP | D.7 | Debiti | 10.000 |
(si prescinde nell’esempio dall’IVA)
SP | D.7 | Debiti | 10.000 | |
SP | C.IV | Cassa | 10.000 |
SP | C.II.5bis | Crediti tributari | 10.000 | |
CE | A.5 | Contributo in c/impianti | 10.000 |
(metodo diretto)
CE | A.5 | Contributo in c/impianti | 10.000 | |
SP | B.II | Immobilizzazioni | 10.000 |
(metodo indiretto, ipotizzando una vita utile residua dell’immobilizzazione di 10 anni)
CE | A.5 | Contributo in c/impianti | 9.000 | |
SP | E | Risconto passivo | 9.000 |
Anno 1 (da replicare sui successivi 4 anni)
Il beneficio è utilizzabile in 5 anni in quote costanti, a partire dall’anno 1. Il beneficio annuo è dunque pari a euro 11.000/5 = 2.200. Considerando il valore originario del credito (10.000) e la fruizione del beneficio fiscale sui 5 anni (pari a 2.200 per ogni anno ipotizzando una capienza fiscale sufficiente), il TIR conseguente è pari a 3,263%.
Data | Valore contabile credito al 1/1 A |
Proventi finanziari al TIR (valore 1/1 * TIR) B |
Utilizzo del beneficio fiscale (*) C |
Valore contabile del credito a fine periodo A+B-C |
Anno 0 | 10.000 | |||
Anno 1 | 10.000 | 326,35 | 2.200 | 8.126,35 |
Anno 2 | 8.126,35 | 265,20 | 2.200 | 6.191,55 |
Anno 3 | 6.191,55 | 202,06 | 2.200 | 4.193,61 |
Anno 4 | 4.193,61 | 136,86 | 2.200 | 2.130,47 |
Anno 5 | 2.130,47 | 69,53 | 2.200 | 0 |
(*) si ipotizza l’esistenza di una capienza annua della società tale da consentire la fruizione integrale del beneficio. |
Ipotizzando la presenza di imposte d’esercizio pari a euro 6.000, a fine anno 1 si procederà con la seguente contabilizzazione:
CE | 20 | Imposte IRES | 6.000 | |
SP | C.II.5bis | Crediti tributari | 2.200 | |
SP | D.12 | Debiti tributari | 3.800 |
SP | C.II.5bis | Crediti tributari | 326,35 | |
CE | C.16 | Proventi finanziari | 326,35 |
Alla fine dell’anno 1 l’importo del credito tributario sarà dunque pari a euro 10.000 - 2.200 + 326,35 = 8.126,35.
È opportuno ricordare, anzitutto, che il criterio del costo ammortizzato può in taluni casi non essere applicato. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le microimprese possono avvalersi della facoltà di valutare i crediti (quindi anche i crediti tributari) al valore di presumibile realizzo senza applicare il costo ammortizzato e l’attualizzazione. Analogamente, per il principio della “irrilevanza” anche le imprese tenute alla redazione del bilancio in forma ordinaria potrebbero non applicare il criterio del costo ammortizzato per i crediti (in questo caso tributari) se i relativi effetti possono essere considerati irrilevanti.
In questo caso, riprendendo l’esempio precedente, la società committente dovrà rilevare il credito tributario al suo valore nominale, rilevando contestualmente un risconto pari alla differenza tra il costo dell’intervento edilizio e il valore nominale del credito tributario. Il risconto passivo sarà quindi imputato al Conto economico nel periodo in cui la società committente utilizza la detrazione fiscale, ovvero nell’esercizio di cessione del credito.
Di seguito si riportano le scritture contabili.
Anno 0
La società Alfa procede alla seguente rilevazione contabile (rilevazione iniziale dell’intervento e conseguente emersione del credito tributario nel momento in cui esiste la ragionevole certezza che il contributo sarà erogato):
SP | B.II | Immobilizzazioni | 10.000 | |
SP | D.7 | Debiti | 10.000 |
(si prescinde nell’esempio dall’IVA)
SP | D.7 | Debiti | 10.000 | |
SP | C.IV | Cassa | 10.000 |
SP | C.II.5bis | Crediti tributari | 11.000 | |
CE | A.5 | Contributo in c/impianti | 10.000 | |
SP | E | Risconto passivo | 1.000 |
Valgono le stesse considerazioni riportate nel precedente caso per quanto riguarda la gestione del contributo in c/impianti con il metodo diretto o indiretto.
Anno 1
Il beneficio è utilizzabile in 5 anni in quote costanti, a partire dall’anno 1. Il beneficio annuo è dunque pari a euro 11.000/5 = 2.200.
Ipotizzando la presenza di imposte d’esercizio pari a euro 6.000, a fine anno 1 si procederà con la seguente contabilizzazione:
CE | 20 | Imposte IRES | 6.000 | |
SP | C.II.5bis | Crediti tributari | 2.200 | |
SP | D.12 | Debiti tributari | 3.800 |
La mancata applicazione del costo ammortizzato per la valutazione del credito tributario richiederà di valutare il credito ripartendo il risconto sugli esercizi di utilizzo del beneficio (5 anni, a partire dall’anno 1).
SP | E | Risconto passivo | 200 | |
CE | C.16 | Proventi finanziari | 200 |
La società fornitrice
Le citate disposizioni di legge consentono alla società committente, in luogo della detrazione fiscale, di poter fruire di uno sconto in fattura, di importo non superiore al beneficio fiscale, riconosciuto dal fornitore a seguito di specifici accordi. In questo caso la società committente si limiterà a iscrivere il costo dell’investimento al netto dello sconto ottenuto. La società fornitrice, invece, ricevendo in pagamento il credito tributario, potrà utilizzare tale credito in compensazione nel Mod. F24 con la stessa ripartizione temporale che avrebbe potuto utilizzare l’azienda committente (ovvero potrebbe a sua volta optare per una cessione del medesimo credito).
Anno 0
La società che ha concesso lo sconto in fattura dovrà quindi procedere con le seguenti scritture contabili:
SP | C.II.1) | Crediti v/clienti | 10.000 | |
CE | A.1 | Ricavi | 10.000 |
Successiva riclassificazione del credito v/clienti in credito tributario
SP | C.II.1) | Crediti v/clienti | 10.000 | |
SP | C.II.5bis) | Crediti tributari | 10.000 |
Anno 1 (da replicare sui successivi 4 anni)
Il beneficio è utilizzabile in 5 anni in quote costanti, a partire dall’anno 1. Il beneficio annuo è dunque pari a euro 11.000/5 = 2.200. Considerando il valore originario del credito (10.000) e la fruizione del beneficio fiscale sui 5 anni (pari a 2.200 per ogni anno ipotizzando una capienza fiscale sufficiente), il TIR conseguente è pari a 3,263%.
Data | Valore contabile credito al 1/1 A |
Proventi finanziari al TIR (valore 1/1 * TIR) B |
Utilizzo del beneficio fiscale (*) C |
Valore contabile del credito a fine periodo A+B-C |
Anno 0 | 10.000 | |||
Anno 1 | 10.000 | 326,35 | 2.200 | 8.126,35 |
Anno 2 | 8.126,35 | 265,20 | 2.200 | 6.191,55 |
Anno 3 | 6.191,55 | 202,06 | 2.200 | 4.193,61 |
Anno 4 | 4.193,61 | 136,86 | 2.200 | 2.130,47 |
Anno 5 | 2.130,47 | 69,53 | 2.200 | 0 |
(*) si ipotizza l’esistenza di una capienza annua della società tale da consentire la fruizione integrale del beneficio. |
Ipotizzando la presenza di imposte d’esercizio pari a euro 6.000, a fine anno 1 si procederà con la seguente contabilizzazione:
CE | 20 | Imposte IRES | 6.000 | |
SP | C.II.5bis | Crediti tributari | 2.200 | |
SP | D.12 | Debiti tributari | 3.800 |
SP | C.II.5bis | Crediti tributari | 326,35 | |
CE | C.16 | Proventi finanziari | 326,35 |
Alla fine dell’anno 1 l’importo del credito tributario sarà dunque pari a euro 10.000 - 2.200 + 326,35 = 8.126,35.
Il beneficio fiscale connesso al superbonus 110% può essere ceduto anche a terzi (es. istituti di credito e intermediari finanziari) che potranno utilizzarli in compensazione di imposte con le medesime regole previste in capo al committente/cedente, ovvero potranno a loro volta procedere con una ulteriore cessione dello stesso.
Azienda cedente
L’azienda cedente procederà anzitutto a rilevare il credito fiscale, quindi a cederlo a favore della società cessionaria:
SP | B.II | Immobilizzazioni | 10.000 | |
SP | D.7 | Debiti | 10.000 |
(si prescinde nell’esempio dall’IVA)
SP | D.7 | Debiti | 10.000 | |
SP | C.IV | Cassa | 10.000 |
SP | C.II.5bis | Crediti tributari | 11.000 | |
SP | B.II | Immobilizzazioni | 10.000 | |
SP | E | Risconto passivo | 1.000 |
Al momento della cessione del credito si procederà con la seguente rilevazione (ipotizzando una cessione per un importo inferiore, pari ad esempio a euro 8.000):
SP | C.IV | Banca c/c | 8.000 | |
SP | C.II.5bis | Crediti tributari | 11.000 | |
CE | C.17 | Oneri finanziari | 2.000 | |
SP | E | Risconto passivo | 1.000 |
Azienda cessionaria
L’azienda cessionaria procede anzitutto a rilevare il credito al costo di acquisto:
SP | C.II.5bis | Crediti tributari | 8.000 | |
SP | C.IV | Banca c/c | 8.000 |
Nel caso di applicazione del criterio del costo ammortizzato per i crediti tributari, l’azienda cessionaria determinerà anzitutto il TIR in funzione dei benefici attesi (per ipotesi pari a 11.000/5=2.200 per ciascuno dei 5 anni di fruizione del beneficio) e alla luce del valore attuale del credito (pari a euro 8.000). Il TIR è dunque pari a 11,649%.
Data | Valore contabile credito al 1/1 A |
Proventi finanziari al TIR (valore 1/1 * TIR) B |
Utilizzo del beneficio fiscale (*) C |
Valore contabile del credito a fine periodo A+B-C |
Anno 0 | 8.000 | |||
Anno 1 | 8.000 | 931,90 | 2.200 | 6.731,90 |
Anno 2 | 6.731,90 | 784,18 | 2.200 | 5.316,09 |
Anno 3 | 5.316,09 | 619,26 | 2.200 | 3.735,34 |
Anno 4 | 3.735,34 | 435,12 | 2.200 | 1.970,47 |
Anno 5 | 1.970,47 | 229,53 | 2.200 | 0 |
(*) Nel caso di applicazione del criterio del costo ammortizzato per i crediti tributari, l’azienda cessionaria determinerà anzitutto il TIR in funzione dei benefici attesi (per ipotesi pari a 11.000/5=2.200 per ciascuno dei 5 anni di fruizione del beneficio) e alla luce del valore attuale del credito (pari a euro 8.000). Il TIR è dunque pari a 11,649%. |
Sempre ipotizzando la presenza di imposte d’esercizio pari a euro 6.000, a fine anno 1 si procederà con la seguente contabilizzazione:
CE | 20 | Imposte IRES | 6.000 | |
SP | C.II.5bis | Crediti tributari | 2.200 | |
SP | D.12 | Debiti tributari | 3.800 |
SP | C.II.5bis | Crediti tributari | 931,90 | |
CE | C.16 | Proventi finanziari | 931,90 |
Alla fine dell’anno 1 l’importo del credito tributario sarà dunque pari a euro 8.000 - 2.200 + 931,90 = 6.731,90.
Nel caso di mancata applicazione del criterio del costo ammortizzato l’azienda cessionaria procederà con l’iscrizione del credito tributario sempre al valore pari al costo sostenuto, procedendo però a imputare la differenza tra il valore del credito acquisito e il valore del credito considerando l’effettivo beneficio fiscale (nell’esempio pari a euro 11.000) in quote costanti sui 5 esercizi di utilizzo del beneficio.
Anno 0
SP | C.II.5bis | Crediti tributari | 8.000 | |
SP | C.IV | Banca c/c | 8.000 |
Anno 1
Sempre ipotizzando la presenza di imposte d’esercizio pari a euro 6.000, a fine anno 1 si procederà con la seguente contabilizzazione:
CE | 20 | Imposte IRES | 6.000 | |
SP | C.II.5bis | Crediti tributari | 2.200 | |
SP | D.12 | Debiti tributari | 3.800 |
Rilevazione della quota di competenza del provento finanziario (pari a euro 11.000 - 8.000 = 3.000/5 = 600)
SP | C.II.5bis | Crediti tributari | 600 | |
CE | C.16 | Proventi finanziari | 600 |
5.3. Crediti verso altri
5.3.Crediti verso altri5.3.1. Definizione
5.3.1.DefinizioneIl legislatore nazionale dedica un’apposita voce di bilancio a carattere residuale (C.II.5-quater dello Stato patrimoniale, titolata “crediti verso altri”), volta ad accogliere tutte le informazioni relative ai crediti che non trovano specifica collocazione nelle altre voci dell’attivo circolante.
Tale posta di bilancio può contenere, per sua stessa natura, crediti molto diversi tra loro, ferma restando la necessità di indicare separatamente i valori esigibili oltre l’esercizio successivo, come espressamente disposto dall’art. 2424 c.c.
Ad ogni modo, anche nel caso dei crediti verso soggetti diversi, il valore esposto in bilancio sarà al netto delle eventuali svalutazioni.
I crediti iscritti nella presente voce sono tutti quei crediti che non rientrano in una delle voci precedentemente descritte.
A mero titolo esemplificativo, la voce “crediti verso altri” può accogliere:
-
i crediti verso dipendenti per anticipi su retribuzioni;
-
i crediti verso dipendenti per anticipi in conto spese;
-
i crediti verso obbligazionisti a fronte di obbligazioni sottoscritte;
-
i crediti verso intermediari finanziari derivanti dall’acquisto “a pronti” di attività con obbligo di retrocessione a termine, c.d. pronti contro termine;
-
se l’impresa ha versato cauzioni in denaro, il corrispondente credito;
-
gli acconti a fornitori a fronte di prestazione di servizi;
-
i crediti per i certificati bianchi.
Operazioni “pronti contro termine”
La riforma del diritto societario (D.Lgs. n. 6/2003) ha disciplinato il trattamento contabile delle operazioni di vendita con obbligo di retrocessione a termine (c.d. pronti contro termine).
In particolare, le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello Stato patrimoniale del venditore “a pronti” (art. 2424-bis, c. 5, c.c.).
Si ha un’operazione di vendita con obbligo di retrocessione nell’ipotesi in cui (OIC 1):
-
il contratto o la pattuizione stipulati fra le parti comportino il riacquisto da parte del venditore della cosa originariamente venduta ad una certa data e per un certo prezzo;
-
tale pattuizione renda obbligatorio il riacquisto.
Il trattamento contabile delle operazioni pronti contro termine rappresenta un’applicazione
del principio della prevalenza della sostanza sulla forma (17.8.4.). Il mantenimento del bene “venduto” fra le attività del venditore è, infatti, il
riconoscimento che “non di vera e propria cessione si è trattato, ma di una temporanea
perdita della titolarità del bene da parte del venditore” (OIC 1).
In proposito, pare opportuno distinguere a seconda che l’operazione costituisca, nella sostanza:
-
un finanziamento;
-
il prestito di un bene.
Nel caso in cui l’operazione si configuri, di fatto, come un’operazione di finanziamento, l’acquirente iscriverà la somma corrisposta in sede di acquisto iniziale fra i crediti dell’attivo dello Stato patrimoniale.
I titoli sottesi all’operazione rimangono invece classificati nello Stato patrimoniale del venditore “a pronti”.
L’azienda Beta acquista “a pronti” titoli in data 1/1/n al prezzo di euro 2.000 con obbligo di rivendita a “termine” al 31/12/n+1 al prezzo di euro 2.500.
Acquisto dei titoli “a pronti”
SP | C.II.5-quater | Crediti per pronti c/termine | 2.000 | |
SP | C.IV.1 | Banca c/c | 2.000 |
Rilevazione del rateo attivo al 31/12 dell’esercizio “n”
CE | C.16.d. | Interessi attivi | 250 | |
SP | D (attività) | Ratei attivi | 250 |
Vendita dei titoli “a termine”
SP | C.IV.1 | Banca c/c | 2.500 | |
SP | C.II.5-quater | Crediti per pronti c/termine | 2.000 | |
SP | D (attività) | Ratei attivi | 250 | |
CE | C.16.d. | Interessi attivi | 250 |
Nel caso in cui l’operazione si configuri, di fatto, come prestito di un bene, l’acquirente effettuerà le seguenti rilevazioni contabili:
-
i mezzi finanziari utilizzati per l’acquisto iniziale devono essere iscritti come crediti fra le attività del circolante e tra le attività immobilizzate, in base alla durata contrattuale, limitatamente alla parte corrispondente al prezzo pattuito per la futura retrocessione del bene;
-
la parte corrisposta al venditore in relazione al godimento temporaneo del bene è iscritta tra i risconti attivi ed è gradualmente addebitata in funzione della competenza economica al Conto economico;
-
i frutti eventualmente derivanti dal bene sono rilevati nel Conto economico secondo il principio della competenza e classificati in base alla loro natura.
Acconti a fornitori
Gli acconti a fornitori, in linea generale, non vanno esposti tra i crediti, bensì, a seconda della loro origine:
-
tra le immobilizzazioni immateriali o materiali;
-
all’interno delle rimanenze.
Tuttavia, gli acconti corrisposti a fronte di immobilizzazioni finanziarie vanno classificati nella voce B.III.2.d-bis), mentre quelli corrisposti a fronte di servizi devono essere iscritti nella voce in esame (C.II.5-quater).
Crediti per certificati bianchi
Un nuovo meccanismo volto a promuovere l’utilizzo razionale dell’energia si basa su strumenti denominati certificati bianchi o meglio titoli di efficienza energetica commercializzabili, noti anche come TEE (D.M. 11 gennaio 2017). L’obiettivo è quello di incentivare il risparmio energetico, sia da parte dei distributori di elettricità e gas (soggetti obbligati), sia da parte delle aziende che pongono in essere progetti volti a incrementare l’efficienza energetica. Per i primi (soggetti obbligati), ogni anno l’Autorità per l’energia determinerà l’entità dell’obbligo, dunque del relativo contributo.
I TEE sono dunque rilasciati dal Gestore del Mercato Elettrico (GME) a favore di soggetti che realizzano progetti volti a migliorare il risparmio energetico quali:
-
distributori di energia;
-
società controllate dai soggetti distributori;
-
società che operano nel settore dei servizi energetici;
-
società che, presentando un c.d. energy manager, realizzano progetti volti a migliorare l’efficienza energetica (in questo caso solo a partire dal 2008).
Con riferimento all’ultima categoria richiamata, i progetti di efficienza energetica ammissibili sono esclusivamente quelli in grado di generare risparmi energetici aggiuntivi a quelli conseguibili rispetto ad un sistema tecnologico assunto come riferimento. A seconda del risparmio energetico conseguito, è possibile ottenere differenti tipologie di TTE:
-
Tipo I - Riduzione dei consumi di energie elettrica;
-
Tipo II - Riduzione dei consumi di gas naturale;
-
Tipo III - Riduzione dei consumi di altre forme di energia non realizzata nel settore dei trasporti;
-
Tipo IV - Riduzione dei consumi di altre forme di energia realizzata nel settore dei trasporti.
Rispetto allo strumento precedentemente esistente rappresentato dai Certificati Verdi (CV) i certificati bianchi (TEE):
-
non sono attribuiti a preventivo, bensì a consuntivo (al verificarsi dell’effettivo risparmio energetico conseguito);
-
sono attribuiti per interventi sostitutivi volti a conseguire risparmi energetici, ma non riguardano interventi realizzati su nuovi edifici e strutture.
I soggetti obbligati dovranno dunque conseguire ogni anno un predeterminato target di risparmio e consegnare all’Autorità per l’energia un equivalente numero di certificati bianchi (TEE). L’azienda può dunque ottenere tali certificati sia direttamente, ricevendo gratuitamente tali certificati dal Gestore del mercato elettrico al raggiungimento di specifici risultati di risparmio energetico, sia acquistando un numero sufficiente di certificati bianchi sul mercato (da imprese di servizi energetici e trader).
I soggetti c.d. non obbligati, invece, potranno ricevere certificati bianchi (TEE) realizzando progetti volti a migliorare l’efficienza energetica, procedendo quindi alla loro successiva vendita.
Sotto un profilo prettamente contabile, occorre rilevale che malgrado vi sia la mancanza di uno specifico Principio contabile dedicato, la posizione dell’OIC sui Certificati Verdi (CV) (espressa dall’abrogato OIC 7 - I certificati verdi) era piuttosto chiara e basata su una contabilizzazione per competenza del certificato sul periodo nel quale si realizza il presupposto. La stessa Assonime ha rilevato la necessità di iscrivere un credito nell’attivo circolante al presumibile valore di realizzo nell’esercizio in cui si realizza il presupposto (caso 2/2012).
La società Alfa, produttrice di energia elettrica (soggetto obbligato) per l’esercizio “n” in corso è obbligata a raggiungere un determinato obiettivo di risparmio energetico, misurabile nell’ordine di euro 300.000.
Rilevazione dell’obbligo sorto per l’esercizio “n”
CE | B.14 | Costi per risparmio energetico | 300.000 | |
SP | D.14 | Debiti v/GSE | 300.000 |
Hp. 1 - Ottenimento di certificati bianchi per progetti di risparmio energetico
CE | A.5 | Ricavi per risparmio energetico | 300.000 | |
SP | C.II.5-quater | Crediti v/GSE | 300.000 |
In alternativa,
CE | B.14 | Costi per risparmio energetico | 300.000 | |
SP | D.14 | Debiti v/GSE | 300.000 |
Hp. 2 - Acquisto di certificati bianchi sul mercato
SP | D.14 | Debiti v/GSE | 300.000 | |
SP | C.II.5-bis | IVA a credito | 66.000 | |
SP | D.14 | Debiti diversi | 366.000 |
Poiché la compravendita di certificati bianchi è soggetta a reverse charge (art. 17 c. 6, lett. d-bis) D.P.R. n. 633/1972) seguirà la seguente rilevazione:
SP | C.II.5-bis | IVA a debito | 66.000 | |
SP | D.14 | IVA a credito | 66.000 |
La società Alfa (soggetto non obbligato) a fronte della presentazione all’Autorità per l’energia di un intervento di risparmio energetico ottiene il diritto a ricevere per l’esercizio “n” un certo numero di certificati bianchi (TEE) dal gestore del mercato elettrico. Al 31/12/“n “la società stima in 200.000 euro il valore dei certificati maturati (valore medio dei TEE nel mese di dicembre). Al momento dell’effettivo ottenimento dei TEE, marzo “n+1”, la società Alfa procede con la vendita sul mercato dei titoli, ottenendo un importo pari a euro 210.000.
31/12/“n” - Liquidazione dei ricavi maturati per risparmi energetici
CE | A.5 | Ricavi per risparmi energetici | 200.000 | |
SP | C.II.1. | Fatture da emettere | 200.000 |
01/03/“n+1” - Vendita dei certificati (TEE) sul mercato
SP | C.II.5-quater | Crediti per cessione TEE | 210.000 | |
CE | A.5. | Ricavi per risparmi energetici | 10.000 | |
SP | C.II.1. | Fatture da emettere | 200.000 |
La vendita dei TEE comporta il sorgere di un credito (solitamente) verso i soggetti obbligati, che costituiscono la domanda di TEE. Come già precisato, essendo la compravendita di TEE soggetta a reverse charge (art. 17, c. 6, lett. d-bis). D.P.R. n. 633/1972) la fattura di vendita da parte del soggetto cedente non comprenderà l’IVA (con esplicita indicazione in fattura della dicitura: “operazione soggetta a reverse charge ai sensi dell’art. 17 comma 6 lettera d-bis del D.P.R. n. 633/1972”).
Crediti esclusi dalla voce “Crediti verso altri”
Non sono compresi, invece, nella voce “crediti verso altri”:
-
i crediti verso clienti;
-
i crediti verso imprese controllate;
-
i crediti verso imprese collegate;
-
i crediti verso imprese controllanti;
-
i crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
-
i crediti tributari;
-
le imposte anticipate
.
5.3.2. Criteri di valutazione
5.3.2.Criteri di valutazioneI crediti devono essere iscritti al netto delle svalutazioni eventualmente effettuate, in modo tale da ricondurli al “presumibile valore di realizzo” (OIC 15, par. 23). Tale criterio di valutazione è quello previsto anche dal legislatore (art. 2426, c. 1, n. 8, c.c.).
Si precisa, tuttavia, che in assenza di costi di transazione e in presenza di crediti a breve termine (entro 12 mesi) può dirsi ragionevolmente supportata la presunzione che gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato e dell’attualizzazione siano in buona sostanza irrilevanti (OIC 15). Tale presunzione, tuttavia, dovrà essere argomentata nella Nota integrativa.
5.3.3. Classificazione in bilancio
5.3.3.Classificazione in bilancioI crediti verso altri sono iscritti nella voce C.II.5-quater dell’attivo circolante, al netto dei relativi fondi per rettifiche (art. 2424 c.c.).
I crediti iscritti nell’attivo circolante sono suddivisi sulla base della natura del soggetto debitore. Nella voce “C.II.5-quater - Crediti verso altri” confluiscono tutti quei crediti verso soggetti diversi da quelli espressamente indicati nello schema civilistico di Stato patrimoniale.
Nella fattispecie si fa riferimento, anzitutto, ai crediti verso tutti gli altri debitori tra i quali, ad esempio, dipendenti ed obbligazionisti.
Ai fini della rappresentazione dei crediti in bilancio, oltre alla classificazione sulla base dei soggetti debitori, assume rilevanza anche la scadenza. In effetti, per tutte le categorie di crediti iscritti nell’attivo circolante è prescritta la separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo (art. 2424 c.c.).
Ne consegue dunque che, anche tra i “crediti verso altri”, vanno indicate separatamente le quote di crediti esigibili oltre l’esercizio successivo, fermo restando che, laddove il credito soddisfi il requisito della destinazione duratura, andrà iscritto non nell’attivo circolante, bensì tra le immobilizzazioni finanziarie.
Nel caso in cui il bilancio sia predisposto in forma abbreviata, i crediti verso altri sono compresi all’interno dell’unica voce C.II “Crediti”, che comprende cumulativamente tutte le altre possibili tipologie di crediti del circolante (verso clienti, verso imprese controllate, collegate, controllanti, sottoposte al controllo delle controllanti, tributari e per imposte anticipate).
Deve, in ogni caso, essere indicata la parte esigibile oltre l’esercizio successivo.
5.3.4. Nota integrativa e Relazione sulla gestione
5.3.4.Nota integrativa e Relazione sulla gestioneNota integrativa
Alla luce del contenuto residuale della voce di bilancio in esame, l’informativa esplicativa dei suddetti valori, da fornire nella Nota integrativa, appare quanto mai essenziale.
Il contenuto della Nota integrativa nella normativa civilistica è stato ampiamente delineato con riferimento ai “crediti verso clienti”.
Tra l’altro, occorre fornire informazioni in merito ai criteri di valutazione applicati, ai crediti di durata superiore a 5 anni, nonché alle operazioni che prevedono l’obbligo di retrocessione a termine.
La Nota integrativa deve altresì indicare le operazioni realizzate con parti correlate (ad esempio controllanti, controllate, consociate), precisando:
-
l’importo;
-
la natura del rapporto;
-
ogni altra informazione, relativa a tali operazioni, necessaria per la comprensione del bilancio.
L’obbligo di informativa sussiste solo nei casi in cui tali operazioni:
-
presentino una certa rilevanza;
-
non siano state concluse a normali condizioni di mercato.
Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società.
Relazione sulla gestione
Le informazioni relative ai crediti da riportare nella Relazione sulla gestione sono (art. 2428 c.c.) in estrema sintesi:
-
i rapporti, nonché i contenuti dei conti e delle operazioni con imprese controllate, collegate e altre consociate;
-
i rapporti intercorsi con chi esercita l’attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l’effetto che tale attività ha avuto sull’esercizio dell’impresa sociale e sui suoi risultati.
Qualora i crediti in esame abbiano scadenza a lungo termine, inoltre, potrebbe essere necessario fornire informazioni in merito al rischio finanziario.
5.4. Crediti verso imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti
5.4.Crediti verso imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti5.4.1. Definizione
5.4.1.DefinizioneSi analizzano ora quelle voci dei crediti relativi ai rapporti infragruppo.
I crediti verso controllate, collegate e controllanti costituiscono tre voci di bilancio distinte secondo la normativa civilistica, ma possono essere analizzate congiuntamente rispetto ai crediti verso clienti, dai quali si distinguono in ragione del diverso soggetto debitore: imprese appartenenti allo stesso gruppo, da un lato, soggetti terzi, dall’altro.
I valori derivanti da rapporti di natura commerciale e gestionale vanno iscritti nelle poste di Stato patrimoniale “crediti verso imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti” suddivisi in base a ciascuna tipologia di consociata e indipendentemente dalla loro scadenza (mentre i crediti originati da prestiti sono solitamente compresi nell’attivo immobilizzato stante la loro scadenza ultrannuale).
Gli importi esigibili oltre l’esercizio successivo (art. 2424 c.c.) vanno indicati separatamente.
È opportuno chiarire anzitutto cosa si deve intendere per:
-
imprese controllate;
-
imprese collegate;
-
imprese controllanti;
-
imprese soggette al controllo delle controllanti.
Imprese controllate
Con riferimento al concetto di imprese controllate è possibile individuare tre distinte fattispecie di controllo:
-
controllo di diritto;
-
controllo di fatto;
-
controllo contrattuale (ex art. 2359, c. 1, c.c.).
Controllo di diritto - Si tratta di una forma di controllo derivante dal possesso, diretto o indiretto (tramite società controllate), della maggioranza dei diritti di voto in un’altra società (art. 2359, c. 1, n. 1, c.c.).
A tali fini, si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta.
Non si computano i voti spettanti per conto di terzi (art. 2359, c. 2, c.c.).
Controllo di fatto - È il controllo che deriva dalla disponibilità di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria di un’altra società (art. 2359, c. 1, n. 2, c.c.).
A tali fini, si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta. Non si computano i voti spettanti per conto di terzi (art. 2359, c. 2, c.c.).
Controllo contrattuale - Sono altresì considerate società controllate le società che sono sotto l’influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa (art. 2359, c. 1, n. 3, c.c.). Si parla, in questi casi di controllo contrattuale.
Imprese collegate
Si considerano “imprese collegate” le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole (art. 2359, c. 3, c.c.).
L’“influenza notevole” si presume quando si detiene:
-
1/5 dei voti per deliberare nell’assemblea ordinaria;
-
1/10 dei voti per deliberare nell’assemblea ordinaria, se la società ha azioni quotate in borsa.
Imprese controllanti
I crediti vantati nei confronti di imprese controllanti, ossia società che detengono il controllo su quella che redige il bilancio, vanno indicati nella voce C.II.4 dello Stato patrimoniale.
Il fatto che la norma faccia riferimento a imprese “controllanti”, ovvero al plurale, sottintende la necessità di includere in tale categoria:
-
non solo i crediti verso la società direttamente controllante;
-
ma anche quelli vantati nei confronti di tutte le altre società controllanti della controllante diretta, ossia verso tutte le società appartenenti alla stessa “catena di controllo”.
Imprese sottoposte al controllo delle controllanti
I crediti vantati nei confronti delle imprese sottoposte al controllo delle controllanti rappresentano crediti vantati nei confronti di società controllate da aziende che detengono il controllo anche della società che redige il bilancio.
Anche in questo caso il riferimento a imprese “controllanti”, al plurale, sottintende la necessità di includere nella categoria tutti crediti verso le società controllate dalla società che controlla direttamente quella che redige il bilancio, ma anche tutti i crediti vantati nei confronti di società controllate da aziende che eventualmente controllano la controllante diretta.
5.4.2. Criteri di valutazione
5.4.2.Criteri di valutazioneLa valutazione di tutti i crediti, compresi quelli verso controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti, deve avvenire con il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del presumibile valore di realizzazione (art. 2426, c. 1, n. 8, c.c.).
5.4.3. Classificazione in bilancio
5.4.3.Classificazione in bilancioLa classificazione dei crediti verso controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti ricalca, in linea di massima, quanto già rilevato trattando i crediti verso clienti.
Ne consegue che, anche per tali crediti, sarà necessario indicare separatamente, per ciascuna voce, quelli esigibili oltre l’esercizio successivo, come espressamente disposto dall’art. 2424 c.c.
La struttura di Stato patrimoniale civilistica prevede la distinzione dei crediti verso consociate come di seguito indicato:
-
crediti verso imprese controllate (voce C.II.2);
-
crediti verso imprese collegate (voce C.II.3);
-
crediti verso imprese controllanti (voce C.II.4);
-
crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti (voce C.II.5).
Quanto al momento di iscrizione anche tali crediti, al pari di tutti gli altri, sono iscrivibili in bilancio soltanto laddove siano già maturati i relativi ricavi (OIC 15).
Di conseguenza, ferma restando l’esistenza di casi particolari, detti ricavi vengono riconosciuti, sulla base del principio di competenza, quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:
-
il processo produttivo dei beni e servizi è stato completato;
-
lo scambio è avvenuto.
Lo Stato patrimoniale del bilancio abbreviato e delle micro-imprese comprende solo le voci contrassegnate nell’art. 2424 c.c. con la lettera maiuscola e con numeri romani (artt. 2435-bis e 2435-ter c.c.).
Pertanto, nel bilancio abbreviato e nel bilancio delle micro-imprese, i crediti verso controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti sono esposti cumulativamente nella voce C.II, unitamente agli altri crediti del circolante.
Deve, in ogni caso, essere indicata la parte esigibile oltre l’esercizio successivo.
5.4.4. Nota integrativa e Relazione sulla gestione
5.4.4.Nota integrativa e Relazione sulla gestioneNota integrativa
Le informazioni da fornire sono, in linea di massima, quelle già descritte in precedenza per i “crediti verso i clienti”.
La Nota integrativa deve altresì indicare le operazioni realizzate con parti correlate (ad esempio controllanti,
controllate, consociate), precisando:
-
l’importo;
-
la natura del rapporto;
-
ogni altra informazione, relativa a tali operazioni, necessaria per la comprensione del bilancio.
L’obbligo di informativa sussiste solo nei casi in cui le operazioni con parti correlate nel contempo presentino una certa rilevanza e non siano state concluse a normali condizioni di mercato.
Inoltre, le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società (art. 2427, c. 1, n. 22-bis, c.c.).
L’indicazione, in Nota integrativa, dei crediti verso consociate, soci e altre parti correlate, nonché dei crediti verso la società o l’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento e verso le altre società che vi sono soggette, deve essere riportata, oltre che in Nota integrativa, anche nella Relazione sulla gestione.
In ogni caso, qualora le informazioni di cui non è obbligatoria l’indicazione in Nota integrativa siano fornite nella Relazione sulla gestione (che non è parte integrante del bilancio), è opportuno che la prima rinvii esplicitamente alla seconda in merito a tale informative.
Relazione sulla gestione
Nel contenuto “minimo” della Relazione sulla gestione devono risultare i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese
sottoposte al controllo di queste ultime (art. 2428, c. 3, n. 2, c.c.).
Ciò detto, è opportuno indicare che i rapporti infragruppo si sono svolti a condizioni normali di mercato. In caso contrario, infatti, e sempre che si tratti di operazioni rilevanti, l’informativa andrebbe resa nella Nota integrativa. Gli amministratori devono indicare nella relazione:
-
i rapporti, nonché i contenuti dei conti e delle operazioni, con imprese controllate, collegate e altre consociate;
-
i rapporti intercorsi con chi esercita l’attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l’effetto che tale attività ha avuto sull’esercizio dell’impresa sociale e sui suoi risultati.
Per i crediti a lungo termine, potrebbe inoltre essere necessario fornire informazioni in merito al rischio finanziario.
5.5. Crediti di finanziamento
5.5.Crediti di finanziamentoCome già precisato nei precedenti paragrafi, la classificazione dei crediti nell’attivo patrimoniale non segue il criterio generale dell’effettiva funzione che i componenti patrimoniali assumono in relazione allo svolgimento dei processi produttivi (destinazione durevole o non durevole). Il Documento 15 dell’OIC dedicato ai crediti prescrive che i crediti verso clienti siano quelli che derivano principalmente dai ricavi di vendita e siano da iscrivere nell’attivo circolante (OIC 15). Al contrario, i crediti di finanziamento, ovvero i crediti sorti a seguito della concessione di prestiti, devono essere iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie, evidenziando distintamente la quota esigibile oltre l’esercizio successivo. Ai fini dell’individuazione degli importi esigibili entro o oltre l’esercizio, la classificazione deve essere effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale.
La voce “verso altri” dei crediti immobilizzati (nella voce BIII. 2 d-bis) accoglie
i crediti di finanziamento verso le imprese non consociate, mentre trovano specifica
collocazione i crediti sorti verso imprese controllate, collegate, controllanti e
sottoposte al controllo delle controllanti (5.3.).
5.5.1. Momento di iscrizione
5.5.1.Momento di iscrizioneMentre i crediti di origine commerciale sono iscrivibili in base alla specifica origine
(vendita di prodotti, vendita di immobili o erogazione di servizi) (5.1.2.), i crediti di origine diversa da quella commerciale devono essere rilevati nel momento
in cui sorge giuridicamente l’obbligazione di terzi verso l’azienda (es. effettiva cessione dei fondi a titolo di finanziamento).
5.5.2. Valutazione
5.5.2.ValutazioneI crediti “sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo” (ex art. 2426, c. 1, n. 8, c.c.).
I crediti devono essere quindi iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione (5.1.3.) e adottando il criterio del costo ammortizzato (
5.1.4.). Questa disposizione si riferisce alla generalità dei crediti, siano essi iscritti
tra le immobilizzazioni finanziarie o nell’attivo circolante, indipendentemente dal
soggetto debitore.
Si consideri un prestito per un importo nominale di euro 100.000 erogato sostenendo costi di transazione pari a euro 1.000. Il tasso di interesse nominale è pari a 1,5% annuo e genera interessi pagati posticipatamente a fine anno, per ciascuno dei successivi 3 anni. Il rimborso del capitale avviene integralmente alla scadenza del terzo anno.
Nel caso in cui il tasso di interesse nominale desumibile dalle condizioni contrattuali (1,5%) risulti in linea con i tassi di mercato, il credito sarà iscritto originariamente al valore di euro 101.000 (non procedendo ad alcuna attualizzazione).
L’applicazione del costo ammortizzato prevede anzitutto la chiara esplicitazione dei flussi effettivi e la conseguente determinazione del c.d. Tasso Interno di Rendimento (TIR). La rilevazione del credito con il criterio del costo ammortizzato risulterebbe quindi essere la seguente:
Anno | Valore contabile del credito 1/1 (a) | Interessi al TIR (b) |
Flussi finanziari in entrata (c) |
Valore contabile del credito al 31/12 (a+b-c) |
1 | 101.000,00 | 1.170,50 | 1.500 | 100.670,50 |
2 | 100.670,50 | 1.166,68 | 1.500 | 100.337,18 |
3 | 100.337,18 | 1.162,82 | 1.500 | 100.000,00 |
Sulla base dei flussi presentati in tabella il TIR dell’operazione risulta essere pari a 1,159% (101.000 = 1.500*(1+0,01159)-1 + 1.500*(1+0,01159)-2 +101.500*(1+0,01159)-3).
La contabilizzazione iniziale del credito sarebbe quindi la seguente:
SP | B.III.2 | Crediti | 101.000 | |
SP | D7 | Debiti v/fornitori | 1.000 | |
SP | C.IV.1 | Banca c/c | 100.000 |
In ciascuno dei successivi esercizi l’ammontare del credito aumenterà a seguito della rilevazione degli interessi di competenza (calcolati al TIR) al netto della parte di interessi effettivamente incassata:
Anno 1
SP | B.III.2 | Crediti | 1.170,50 | |
CE | C.16.a | Interessi attivi | 1.170,50 |
SP | B.III.2 | Crediti | 1.500,00 | |
SP | C.IV.1 | Banca c/c | 1.500,00 |
Anno 2
SP | B.III.2 | Crediti | 1.166,68 | |
CE | C.16.a | Interessi attivi | 1.166,68 |
SP | B.III.2 | Crediti | 1.500,00 | |
SP | C.IV.1 | Banca c/c | 1.500,00 |
Anno 3
SP | B.III.2 | Crediti | 1.162,82 | |
CE | C.16.a | Interessi attivi | 1.162,82 |
SP | B.III.2 | Crediti | 1.500,00 | |
SP | C.IV.1 | Banca c/c | 1.500,00 |
SP | B.III.2 | Crediti | 100.000,00 | |
SP | C.IV.1 | Banca c/c | 100.000,00 |
Si consideri l’esempio precedente. Concessione di un prestito per un importo nominale di euro 100.000 erogato sostenendo costi di transazione pari a euro 1.000. Il tasso di interesse nominale è pari a 1,5% annuo e genera interessi pagati posticipatamente a fine anno, per ciascuno dei successivi 3 anni. Il rimborso del capitale avviene integralmente alla scadenza del terzo anno.
In questo caso, si ipotizzi che il tasso di interesse nominale desumibile dalle condizioni contrattuali (1,5%) risulti non in linea con i tassi di mercato che risultano pari a 3%.
In sede di rilevazione originaria occorrerà:
-
calcolare il valore attuale dei flussi finanziari futuri al tasso di interesse di mercato, ossia: 1.500*(1+0.03)-1+1.500*(1+0.03)-2+101.500*(1+0.03)-3 = 95.757,083;
-
aggiungere i costi di transazione al valore attuale calcolato al punto precedente (95.757,083+1.000 = 96.757,083);
-
calcolare il tasso effettivo di interesse (TIR) utilizzando il valore determinato al precedente punto b) = 2,6385% (96.757,083 = 1.500*(1+0,026385)-1 + 1.500*(1+0,026385)-2 + 101.500*(1+0,026385)-3).
La rilevazione del credito con il criterio del costo ammortizzato risulterebbe quindi essere la seguente:
Anno | Valore contabile del credito 1/1 (a) | Interessi al TIR (b) |
Flussi finanziari in entrata (c) |
Valore contabile del credito al 31/12 (a+b-c) |
1 | 96.757,08 | 2.552,95 | 1.500 | 97.810,03 |
2 | 97.810,03 | 2.580,73 | 1.500 | 98.890,76 |
3 | 98.890,76 | 2.609,24 | 1.500 | 100.000,00 |
La contabilizzazione iniziale del credito sarebbe quindi la seguente:
SP | B.III.2 | Crediti | 96.757,08 | |
CE | C.17 | Oneri finanziari | 4.242,92 | |
SP | D7 | Debiti v/fornitori | 1.000 | |
SP | C.IV.1 | Banca c/c | 100.000 |
NB: la differenza (euro 4.242,92) tra il valore del costo ammortizzato iniziale calcolato senza considerare l’effetto dell’attualizzazione (101.000 = 100.000 + 1.000) e il valore iniziale pari al valore attuale del credito più i costi di transazione (96.757,08 = 95.757,08 + 1.000) dovrà essere rilevata tra gli oneri finanziari (Conto economico) al momento della rilevazione iniziale, salvo che la sostanza dell’operazione (o del contratto) non impongano un differente trattamento.
A titolo di esempio, se il finanziamento fosse erogato ad una società controllata, la suddetta differenza potrebbe essere considerata un rafforzamento patrimoniale da rilevare a incremento del patrimonio netto (da parte della controllata) e ad incremento del valore della partecipazione (dalla società controllante). L’importo in questione non dovrebbe considerare la quota riferibile agli oneri di transazione a favore di terzi. In questo caso, la rilevazione iniziale risulterebbe essere la seguente (società controllante che eroga il finanziamento):
SP | B.III.2 | Crediti | 96.757,08 | |
SP | B.III.1 a) | Partecipazioni in imprese controllate | 3.242,92 | |
CE | C.17 | Oneri finanziari | 1.000,00 | |
SP | D7 | Debiti v/fornitori | 1.000 | |
SP | C.IV.1 | Banca c/c | 100.000 |
In ciascuno dei successivi esercizi l’ammontare del credito aumenterà a seguito della rilevazione degli interessi di competenza (calcolati al TIR) al netto della parte di interessi effettivamente incassata:
Anno 1
SP | B.III.2 | Crediti | 2.552,95 | |
CE | C.16.a | Interessi attivi | 2.552,95 |
SP | B.III.2 | Crediti | 1.500,00 | |
SP | C.IV.1 | Banca c/c | 1.500,00 |
Anno 2
SP | B.III.2 | Crediti | 2.580,73 | |
CE | C.16.a | Interessi attivi | 2.580,73 |
SP | B.III.2 | Crediti | 1.500,00 | |
SP | C.IV.1 | Banca c/c | 1.500,00 |
Anno 3
SP | B.III.2 | Crediti | 2.609,24 | |
CE | C.16.a | Interessi attivi | 2.609,24 |
SP | B.III.2 | Crediti | 1.500,00 | |
SP | C.IV.1 | Banca c/c | 1.500,00 |
SP | B.III.2 | Crediti | 100.000,00 | |
SP | C.IV.1 | Banca c/c | 100.000,00 |
NB: nel caso di iscrizione di parte della differenza tra il valore del costo ammortizzato iniziale e il valore del credito nella voce partecipazione, tale importo risulterà decurtato nei successivi esercizi per la differenza tra gli interessi attivi di competenza e quelli effettivamente incassati (nell’esempio, per il primo anno, per un importo pari a 2.552,95 - 1.500 = 1.052,95).
Si consideri un prestito per un importo nominale di euro 200.000 erogato effettuando un originario pagamento di importo pari a euro 193.200, prevedendo quindi una commissione a carico del cliente per la differenza (euro 6.800). Il prestito, fruttifero di interessi al tasso del 5% sul valore nominale, sarà rimborsato integralmente dopo 4 anni.
L’applicazione del costo ammortizzato prevede anzitutto la chiara esplicitazione dei flussi effettivi e la conseguente determinazione del c.d. Tasso Interno di Rendimento (TIR). La rilevazione del credito con il criterio del costo ammortizzato risulterebbe quindi essere la seguente:
Anno | Flussi | Interessi al TIR | Interessi al TIR - interessi al nominale |
Valore del credito al costo ammortizzato |
0 | -193.200 | 193.200,00 | ||
1 | 10.000 | 11.554,87 | 1.554,87 | 194.754,87 |
2 | 10.000 | 11.647,86 | 1.647,86 | 196.402,72 |
3 | 10.000 | 11.746,41 | 1,746,41 | 198.149,14 |
4 | 210.000 | 11.850,86 | 1.850,86 | 200.000,00 |
Sulla base dei flussi presentati in tabella (colonna 2) il TIR dell’operazione risulta essere pari a 5,981% e la contabilizzazione iniziale del credito sarebbe quindi la seguente:
SP | C.II.1 | Crediti | 193.200 | |
SP | C.IV.1 | Banca c/c | 193.200 |
In ciascuno dei successivi esercizi l’ammontare del credito aumenterà a seguito della rilevazione degli interessi di competenza (calcolati al TIR) al netto della parte di interessi effettivamente incassata.
Anno 1
SP | C.II.1 | Crediti | 11.554,87 | |
CE | C.16.a | Interessi attivi | 11.554,87 |
SP | C.II.1 | Crediti | 10.000,00 | |
SP | C.IV.1 | Banca c/c | 10.000,00 |
Anno 2
SP | C.II.1 | Crediti | 11.647,86 | |
CE | C.16.a | Interessi attivi | 11.647,86 |
SP | C.II.1 | Crediti | 10.000,00 | |
SP | C.IV.1 | Banca c/c | 10.000,00 |
Anno 3
SP | C.II.1 | Crediti | 11.746,41 | |
CE | C.16.a | Interessi attivi | 11.746,41 |
SP | C.II.1 | Crediti | 10.000,00 | |
SP | C.IV.1 | Banca c/c | 10.000,00 |
Anno 4
SP | C.II.1 | Crediti | 11.850,86 | |
CE | C.16.a | Interessi attivi | 11.850,86 |
SP | C.II.1 | Crediti | 10.000,00 | |
SP | C.IV.1 | Banca c/c | 10.000,00 |
SP | C.II.1 | Crediti | 200.000,00 | |
SP | C.IV.1 | Banca c/c | 200.000,00 |
Ipotizzando che, durante l’esercizio 3, ci si renda conto che per evidenti problemi del cliente questi non riuscirà a pagare gli interessi dell’anno 4 e restituirà esclusivamente euro 160.000 di capitale, occorrerà procedere con la rilevazione di una svalutazione del credito (da riepilogare nel Conto economico alla voce D.19.b). L’importo della svalutazione da imputare nell’esercizio 3 dovrà essere determinato considerando anzitutto il valore attuale a inizio anno 3 dei flussi residui effettivamente generati negli esercizi 3 e 4, utilizzando sempre il tasso TIR originariamente determinato (nell’esempio 5,981%).
Il valore attuale dei flussi sarebbe così determinato:
0 + 160.000*(1,05981)-2 = 0+142.451,09 = 142.451,09
L’importo della svalutazione sarà determinato confrontando l’originario valore del credito al costo ammortizzato all’inizio del periodo 3 con il valore appena determinato (196.402,72 - 142.451,09 = 53.951,63).
Il nuovo costo ammortizzato così determinato avrebbe così la seguente evoluzione:
Anno | Flussi | Interessi al TIR | Interessi al TIR - interessi al nominale |
Valore del credito al costo ammortizzato |
2 | 196.402,72- svalutazione (53.951,63) |
|||
3 | 0 | 8.519,69 | 8.519,69 | 150.970,77 |
4 | 160.000 | 9.029,23 | 9.029,23 | 160.000,00 |
Le scritture contabili dell’esercizio 3 sarebbero dunque le seguenti:
SP | C.II.1 | Crediti | 53.951,64 | |
CE | D.19.b | Svalutazione crediti | 53.951,64 |
SP | C.II.1 | Crediti | 8.519,69 | |
CE | C.16.a | Interessi attivi | 8.519,69 |
Le scritture contabili dell’esercizio 4 sarebbero infine le seguenti:
SP | C.II.1 | Crediti | 9.029,23 | |
CE | C.16.a | Interessi attivi | 9.029,23 |
SP | C.II.1 | Crediti | 160.000,00 | |
SP | C.IV.1 | Banca c/c | 160.000,00 |
La clausola step-up prevede che il tasso di interesse nominale aumenti in modo prestabilito contrattualmente (le variazioni non sono dunque imputabili a indicizzazioni legate a parametri di mercato).
Si consideri un prestito per un importo nominale di euro 100.000 erogato senza sostenere costi di transazione. Il tasso di interesse nominale è pari a 1,5% nel primo anno, 2% nel secondo e 2,5% nel terzo annuo. Interessi pagati posticipatamente a fine anno, per ciascuno dei successivi 3 anni. Il rimborso del capitale avviene integralmente alla scadenza del terzo anno.
Sebbene non vi sia differenza tra il valore iniziale del credito erogato e quello rimborsato a scadenza, occorre comunque determinare il TIR al fine di ripartire gli interessi attivi sulla durata del credito ad un tasso effettivo costante.
Nell’esempio, il tasso di interesse effettivo costante (TIR) risulta pari a 1,993% (100.000=1.500*(1+0,01993)-1 + 2.000*(1+0,01993)-2 + 102.500*(1+0,01993)-3).
L’applicazione del costo ammortizzato prevede anzitutto la chiara esplicitazione dei flussi effettivi e la conseguente determinazione del c.d. Tasso Interno di Rendimento (TIR).
La rilevazione del credito con il criterio del costo ammortizzato risulterebbe quindi essere la seguente:
Anno | Valore contabile del credito 1/1 (a) | Interessi al TIR (b) |
Flussi finanziari in entrata (c) |
Valore contabile del credito al 31/12 (a+b-c) |
1 | 100.000,00 | 1.993,42 | 1.500 | 100.493,42 |
2 | 100.493,42 | 2.003,26 | 2.000 | 100.496,68 |
3 | 100.496,68 | 2.003,32 | 2.500 | 100.000,00 |
La contabilizzazione iniziale del credito sarebbe quindi la seguente:
SP | B.III.2 | Crediti | 100.000 | |
SP | C.IV.1 | Banca c/c | 100.000 |
In ciascuno dei successivi esercizi l’ammontare del credito aumenterà a seguito della rilevazione degli interessi di competenza (calcolati al TIR) al netto della parte di interessi effettivamente incassata:
Anno 1
SP | B.III.2 | Crediti | 1.993,42 | |
CE | C.16.a | Interessi attivi | 1.993,42 |
SP | B.III.2 | Crediti | 1.500,00 | |
SP | C.IV.1 | Banca c/c | 1.500,00 |
Anno 2
SP | B.III.2 | Crediti | 2.003,26 | |
CE | C.16.a | Interessi attivi | 2.003,26 |
SP | B.III.2 | Crediti | 2.000,00 | |
SP | C.IV.1 | Banca c/c | 2.000,00 |
Anno 3
SP | B.III.2 | Crediti | 2.003,32 | |
CE | C.16.a | Interessi attivi | 2.003,32 |
SP | B.III.2 | Crediti | 2.500,00 | |
SP | C.IV.1 | Banca c/c | 2.500,00 |
SP | B.III.2 | Crediti | 100.000,00 | |
SP | C.IV.1 | Banca c/c | 100.000,00 |
5.6. Disponibilità liquide e valute virtuali
5.6.Disponibilità liquide e valute virtuali5.6.1. Disponibilità liquide
5.6.1.Disponibilità liquideLe disponibilità liquide trovano collocazione nello schema di Stato patrimoniale (ex
art. 2424 c.c.), nella voce C.IV. dell’attivo circolante e sono formate dai seguenti elementi,
sia espressi in moneta di conto, sia espressi in moneta avente corso legale in altri
Stati (17.2.3.):
-
depositi bancari e postali (voce C.IV.1);
-
assegni (voce C.IV.2);
-
denaro e valori in cassa (voce C.IV.3).
Non sono rilevabili tra le disponibilità liquide i saldi di contratto di conto corrente stipulati con soggetti diversi da istituti bancari o postali, che andranno iscritti invece tra i crediti o tra i debiti a seconda che il saldo sia rispettivamente a credito o a debito della società.
I conti accesi alle disponibilità liquide devono comprendere tutti i movimenti di numerario avvenuti entro la data di chiusura dell’esercizio (Documento OIC 14, par. 14).
Contabilizzazione
Non è corretto considerare come disponibilità liquide, con corrispondente riduzione dei crediti, le rimesse di numerario ricevute in cassa o in banca in data posteriore a quella di chiusura dell’esercizio, anche se il loro giorno di valuta è anteriore a tale data.
Analogamente, non è corretto diminuire i fondi liquidi, con corrispondente riduzione dei debiti, per rimesse di numerario uscite dalla cassa o disposte con assegni o bonifici bancari in data posteriore a quella di bilancio.
Le prassi anzidette non sono accettabili in quanto comportano la contabilizzazione di operazioni riferibili all’esercizio successivo (Documento OIC 14, parr. 15-17).
Sospesi di cassa
I c.d. sospesi di cassa, ossia uscite di liquidità già avvenute ma che non sono state ancora registrate, in attesa della documentazione necessaria alla loro rilevazione contabile, devono essere contabilizzati entro la chiusura dell’esercizio e incidere in senso diminutivo sulla liquidità dal momento che si tratta di movimenti reali di competenza dell’esercizio, per quanto non ancora completi nella loro documentazione.
Bilancio in forma abbreviata
Nel caso in cui il bilancio sia predisposto in forma abbreviata (17.9.), i depositi bancari e postali, gli assegni, il denaro e i valori in cassa sono esposti
cumulativamente, nella voce “C.IV - Disponibilità liquide”.
5.6.2. Depositi bancari e postali
5.6.2.Depositi bancari e postaliSono rappresentati da disponibilità presso il sistema bancario o l’amministrazione postale, aventi la caratteristica di poter essere incassati a pronti o a breve termine.
Per essere iscritto nelle attività il saldo del conto corrente alla data di redazione del bilancio deve essere positivo, altrimenti sarà da iscrivere tra i debiti verso istituti bancari.
Gli affidamenti bancari ricevuti ma non ancora utilizzati non originano movimenti contabili.
Contabilizzazione
Circa la contabilizzazione, i saldi dei conti bancari si riducono per tutti gli assegni emessi ed i bonifici disposti entro la data di chiusura dell’esercizio e aumentano per gli incassi effettuati dalle banche ed accreditati nei conti entro la chiusura dell’esercizio, anche se la relativa documentazione bancaria è pervenuta nell’esercizio successivo.
Le disponibilità liquide pervenute in (o uscite da) cassa e banca in data posteriore a quella di chiusura dell’esercizio si contabilizzano solo nell’esercizio successivo, anche se il loro giorno di valuta o la disposizione di pagamento da parte del debitore è anteriore alla data di bilancio.
Compensazioni
Non è accettabile effettuare in bilancio una compensazione tra conti bancari attivi
e passivi (17.5.1.), anche se della stessa natura e tenuti presso la stessa banca, in quanto tale prassi
comporterebbe la compensazione di una attività con una passività, fra l’altro derivanti
da posizioni di credito e di debito a tassi di solito non equivalenti (Documento OIC 14, par. 18).
Valutazione
I depositi bancari, i depositi postali e gli assegni, costituendo crediti, sono valutati secondo il principio generale del presumibile valore di realizzo; tale valore, normalmente, coincide col valore nominale, mentre, nelle rare situazioni di difficoltà di esigibilità, è esposto lo stimato valore netto di realizzo (Documento OIC 14, par. 19).
5.6.3. Fondi liquidi vincolati
5.6.3.Fondi liquidi vincolatiI fondi liquidi vincolati sono rappresentati da quei fondi non disponibili per un certo tempo o utilizzabili solo per specifici scopi.
Ne sono esempi:
-
i depositi bancari vincolati (
17.5.1.);
-
i fondi tenuti a garanzia;
-
i prestiti di denaro ricevuti ma da utilizzare per scopi specifici (
5.5.).
Le disponibilità liquide vincolate sono classificate tra le immobilizzazioni finanziarie o nell’attivo circolante a seconda della natura e della durata del vincolo.
Se la natura del vincolo è tale per cui il deposito non può essere prelevato prima della scadenza e si tratta di un vincolo che supera l’esercizio successivo, il deposito va esposto tra le immobilizzazioni finanziarie; se, invece, la disponibilità liquida può essere negoziata o comunque utilizzata nonostante il vincolo, essa va esposta nell’attivo circolante.
5.6.4. Fondi liquidi sottoposti a limitazione valutarie
5.6.4.Fondi liquidi sottoposti a limitazione valutarieAssimilabili ai fondi liquidi vincolati sono quei fondi il cui libero uso è ristretto in ragione di specifiche norme applicabili nella fattispecie. Ne possono essere esempi le norme restrittive valutarie di specifici Paesi e simili.
I fondi disponibili all’estero sono soggetti, oltre che alla normativa valutaria dei Paesi delle imprese che li
costituiscono, anche alla normativa valutaria dei Paesi in cui tali fondi si trovano.
In merito, il Documento OIC 14 (par. 22) prevede che i fondi esistenti all’estero che non possono essere rimpatriati a causa di restrizioni valutarie, ma che si prevede verranno utilizzati dalle filiali
estere, vanno normalmente indicati in Nota integrativa (17.6.) e, se di ammontare particolarmente rilevante, in apposita sottovoce dello Stato
patrimoniale.
5.6.5. Assegni
5.6.5.AssegniSono rappresentati da titoli di credito bancari (di conto corrente, circolari e simili) esigibili a vista, nazionali ed esteri.
Gli assegni, costituendo crediti, sono valutati secondo il principio generale del presumibile valore di realizzo; tale valore, normalmente, coincide col valore nominale, mentre, nelle rare situazioni di difficoltà di esigibilità, è esposto lo stimato valore netto di realizzo (Documento OIC 14, par. 19).
5.6.6. Denaro e valori in cassa
5.6.6.Denaro e valori in cassaSono rappresentati da moneta avente corso legale nello Stato e valori bollati (in questi ultimi comprendendosi francobolli, contrassegni telematici, foglietti bollati, ecc.).
Il denaro e i valori bollati in cassa sono valutati al valore nominale (Documento OIC 14, par. 19) (17.2.3.).
Le disponibilità liquide in valuta estera sono valutate al cambio in vigore alla data di chiusura dell’esercizio (Documento OIC 14, par. 19).
Tale regola vale anche per i fondi disponibili all’estero, tranne se ci sono difficoltà di utilizzo e di rimpatrio; in tal caso, essi vanno valutati al presumibile valore di realizzo stimato alla fine dell’esercizio.
5.6.7. Cash pooling
5.6.7.Cash poolingIl cash pooling significa gestire la tesoreria per gruppi di società o comunque più società, in modo accentrato per ottimizzare l’uso delle risorse finanziarie entro il gruppo. Nel cash pooling, un’unica società (in genere la capogruppo o una società finanziaria del gruppo) gestisce la liquidità per conto delle altre società del gruppo, tramite un conto corrente comune (pool account) sul quale sono riversate le disponibilità liquide di ciascuna società aderente al cash pooling.
Nel bilancio delle singole società partecipanti al cash pooling, la liquidità versata nel conto corrente comune è un credito verso la società che amministra il cash pooling stesso, mentre i prelevamenti dal conto corrente comune costituiscono un debito verso il medesimo soggetto. Si applicano pertanto le regole stabilite per la contabilizzazione e la valutazione di crediti e debiti. Nel bilancio della società che gestisce la tesoreria, tali crediti e debiti sono classificati simmetricamente alla classificazione operata dalla società partecipante al pooling.
Secondo l’OIC 14 (parr. 10 e 11), nel bilancio delle singole società partecipanti ad una gestione
di tesoreria accentrata, i crediti che si generano, se i termini di esigibilità lo
consentono, vengono rilevati in un’apposita voce (ex art. 2423-ter, 3° c., c.c.) tra le “Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni”, denominata “Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria” con indicazione della controparte (ad esempio controllante, controllata).
Nel bilancio di una società che redige il bilancio in forma abbreviata (17.9.) e che partecipa ad una gestione di tesoreria accentrata, se i termini di esigibilità
lo consentono i crediti che si generano vengono rilevati nella voce C III) “Attività
finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni”.
Se i termini di esigibilità a breve termine non sono soddisfatti i crediti sono rilevati nelle Immobilizzazioni finanziarie.
Valutazione
Le eventuali svalutazioni e rivalutazioni di tali crediti sono iscritte in voci specifiche, della sezione D) del Conto economico, denominate rispettivamente “svalutazioni di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria” e “rivalutazioni di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria” con indicazione della controparte (ad esempio controllante, controllata).
5.6.8. Indicazioni in Nota integrativa
5.6.8.Indicazioni in Nota integrativaIn mancanza di indicazioni specifiche, le disponibilità liquide esposte nello Stato patrimoniale si presumono essere immediatamente utilizzabili dall’impresa per qualsiasi scopo.
Eventuali disponibilità liquide vincolate, o non immediatamente utilizzabili o utilizzabili solo per specifici scopi, devono avere, se di ammontare rilevante, una evidenziazione separata nella Nota integrativa (Documento OIC 14, par. 22) (17.6.).
La Nota integrativa indica l’utilizzo di eventuali sistemi di cash pooling e, se rilevante, ogni tipo di rapporto ove sono coinvolte imprese controllate, collegate, controllanti e quelle sottoposte al controllo di queste ultime, nonché, se diverse, imprese che rientrano sotto la stessa attività di direzione e coordinamento (ex art. 2427, n. 22-bis, c.c.).
5.6.9. Indicazioni nella Relazione sulla gestione
5.6.9.Indicazioni nella Relazione sulla gestioneLa Relazione sulla gestione contiene, in relazione all’uso, da parte della società,
di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale
e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio (art. 2428, c. 3, n. 6-bis, c.c.) (17.7.1.):
-
gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;
-
l’esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.
Le disponibilità liquide rappresentano strumenti finanziari attivi; in relazione ad esse, pertanto, occorrerà dare informazione nella Relazione sulla gestione degli aspetti sopra evidenziati.
5.6.10. Valute virtuali
5.6.10.Valute virtualiLe c.d. valute virtuali o cripto-valute sono rappresentazioni digitali di valore, utilizzate come mezzo di scambio o detenute a scopo di investimento, che possono essere trasferite, archiviate e negoziate elettronicamente. Alcuni esempi sono Bitcoin, Ethereum, LiteCoin, Ripple.
Create da soggetti privati che operano sul web, le valute si definiscono virtuali in quanto non sono fisicamente detenute dall’utente, ma sono movimentate attraverso un conto personalizzato noto come “portafoglio elettronico” (c.d. e-wallet), che si può salvare sul proprio computer o su uno smartphone, o che può essere consultato via internet, al quale si accede grazie ad una password. Questi portafogli elettronici sono generalmente software, sviluppati e forniti da appositi soggetti (c.d. wallet providers). Esistono poi delle piattaforme di scambio, che offrono il servizio di conversione delle valute virtuali convertibili in moneta legale.
Le valute virtuali non devono essere confuse con i tradizionali strumenti di pagamento elettronici (carte di debito, carte di credito, bonifici bancari, carte prepagate e altri strumenti di moneta elettronica, ecc.). Le valute virtuali differiscono dalle piattaforme elettroniche finalizzate esclusivamente a favorire transazioni assimilabili a forme di baratto.
Esse non rappresentano in forma digitale le comuni valute a corso legale (euro, dollaro, ecc.); non sono emesse o garantite da una banca centrale o da un’autorità pubblica e generalmente non sono regolamentate.
Le valute virtuali non hanno corso legale e pertanto non devono per legge essere obbligatoriamente accettate per l’estinzione delle obbligazioni pecuniarie, ma possono essere utilizzate per acquistare beni o servizi solo se il venditore è disponibile ad accettarle.
Esistono vari tipi di valute virtuali:
-
valute virtuali spendibili solo entro la comunità virtuale che le accetta (c.d. valute virtuali non convertibili);
-
valute virtuali che si possono acquistare con moneta tradizionale (ad esempio utilizzando la propria carta di credito o di debito), ma che non è possibile riconvertire in moneta tradizionale (c.d. valute virtuali a convertibilità limitata);
-
valute virtuali che si possono acquistare e rivendere in cambio di moneta tradizionale (c.d. valute virtuali pienamente convertibili).
Il prezzo delle valute virtuali - più precisamente il tasso a cui possono essere convertite in valute aventi corso legale (ad esempio euro) - può variare sensibilmente anche in poco tempo. Esse, quindi, hanno un’elevata volatilità che può rendere molto rischioso detenere somme denominate in valuta virtuale, qualora si intenda conservarle per un certo periodo di tempo e riconvertirle in moneta legale (ad esempio euro).
Utilizzo in Italia di valute virtuali
In Italia, l’acquisto, l’utilizzo e l’accettazione in pagamento delle valute virtuali debbono allo stato ritenersi attività lecite; le parti sono libere di obbligarsi a corrispondere somme anche non espresse in valute aventi corso legale. Si richiama tuttavia l’attenzione sul fatto che le attività di emissione di valuta virtuale, conversione di moneta legale in valute virtuali e viceversa e gestione dei relativi schemi operativi potrebbero invece concretizzare, nell’ordinamento nazionale, la violazione di disposizioni normative, penalmente sanzionate, che riservano l’esercizio della relativa attività ai soli soggetti legittimati (artt. 130, 131 TUB per l’attività bancaria e l’attività di raccolta del risparmio; art. 131-ter TUB per la prestazione di servizi di pagamento; art. 166 TUF, per la prestazione di servizi di investimento).
Classificazione in bilancio e valutazione
Non vi è alcun riferimento nelle norme nazionali circa la classificazione in bilancio delle valute virtuali.
L’unico riferimento al momento è rappresentato dall’Agenda Paper 12 dell’IFRS Interpretations Commitee (IC) secondo la quale le cripto-valute non possono avere natura monetaria e, quindi, non possono essere contabilizzate tra le disponibilità liquide in quanto non possono essere universalmente usate come mezzo di pagamento ma neppure tra gli strumenti finanziari, in quanto le valute virtuali non prevedono alcun diritto o obbligo contrattuale.
Per cui secondo l’IFRS IC le valute virtuali potrebbero rientrare nella definizione di attività immateriali prevista dallo IAS 38, secondo il quale un’attività immateriale è un’attività non monetaria identificabile priva di consistenza fisica.
Tale posizione dell’IFRS IC è stata fortemente criticata da molte associazioni rappresentanti di imprese.
Finché non interviene una specifica disposizione, secondo le regole nazionali si deve ricorrere ai postulati di bilancio per desumere una classificazione in bilancio. In particolare, si ritiene necessario ricorrere alla prevalenza della forma sulla sostanza, per cui gli acquisti di tali valute virtuali sono fatti per investire temporaneamente della liquidità speculando sulle variazioni di prezzo della cripto-valuta.
Pertanto, si può ritenere corretto classificare in bilancio tali valute virtuali tra
gli “altri titoli” (17.2.3.), privilegiando l’aspetto sostanziale, l’investimento di liquidità, su quello formale.
Tali altri titoli sono da classificare nell’attivo circolante (C.III.6) o immobilizzato
(B.III.3) a seconda dello scopo durevole o meno.
La classificazione guiderà anche la valutazione, nel senso che, se sono incluse nel circolante, si valuteranno al minore tra costo e valore di presumibile realizzo, se invece sono da inserirsi tra le immobilizzazioni, si valuteranno al costo, salvo perdite durevoli di valore.
In data 1/10/202x si acquistano 10 Bitcoin a 35.000 euro ciascuno per complessivi 350.000 euro con intenzione di cederli per realizzare plusvalenze. A fine esercizio 202x la quotazione di mercato è di 28.000 euro. A fine esercizio 202x+1 la quotazione risale a 32.000 euro. Il 10/5/202x+2 i Bitcoin sono ceduti incassando 400.000 euro.
La destinazione alla rivendita classifica tale investimento nell’attivo circolante e quindi a fine 202x si dovrà svalutare di 70.000 [10*(28.000 - 35.000)] per effetto di un minor valore di mercato.
A fine 202x+1 si deve rivalutare di 40.000 [10*(32.000 - 28.000)], venendo meno, in parte, il motivo della precedente svalutazione.
Acquisto Bitcoin
SP | C.III.6 | Bitcoin | 350.000 | |
SP | C.IV.1 | Banca c/c | 350.000 |
Svalutazione a fine 202x
CE | D.19.c | Svalutazione Bitcoin | 70.000 | |
SP | C.III.6 | Bitcoin | 70.000 |
Rivalutazione a fine 202x+1
SP | C.III.6 | Bitcoin | 40.000 | |
CE | D.18.c | Rivalutazione Bitcoin | 40.000 |
Vendita Bitcoin nel 202x+2
SP | C.IV.1 | Banca c/c | 400.000 | |
SP | C.III.6 | Bitcoin | 320.000 | |
CE | C.16.c | Plusvalenze realizzo Bitcoin | 80.000 |