19.1. Pubblicità del bilancio - 19.1.1. Approvazione del bilancio - 19.1.2. Deposito e pubblicazione del bilancio - 19.1.3. Tassonomia XBRL - 19.1.4. Sanzioni - 19.1.5. Sistema unico elettronico europeo
19.1. Pubblicità del bilancio
19.1.Pubblicità del bilancioLa personalità giuridica e la responsabilità limitata sono caratteristiche che qualificano le società di capitali.
Al fine di tutelare i terzi e comunicare i risultati realizzati in ogni periodo amministrativo e la consistenza patrimoniale dell’impresa, le società di capitali sono soggette ad obblighi di pubblicità del bilancio d’esercizio e del consolidato, ove redatto.
Il processo che porta alla pubblicazione del bilancio si suddivide in 2 fasi:
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approvazione;
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deposito.
19.1.1. Approvazione del bilancio
19.1.1.Approvazione del bilancioIl bilancio d’esercizio deve essere predisposto dagli amministratori e approvato dai soci entro 120 giorni (art. 2364 c.c.) dalla chiusura dell’esercizio (nelle Srl l’atto costitutivo può prevedere un termine minore - art. 2478-bis c.c.).
L’atto costitutivo può spostare il termine a 180 giorni se la società è tenuta anche a redigere il bilancio consolidato o sussistano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società.
La dottrina ha individuato numerosi casi in cui si verificano le suddette “particolari esigenze”:
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la ristrutturazione del reparto amministrativo con molteplicità di sedi e contabilità separate;
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la necessità di ottenere i dati delle controllate, anche per applicare il metodo del patrimonio netto, da parte delle società holding non tenute al consolidamento del bilancio ma che possiedono numerose partecipazioni;
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l’esistenza di patrimoni separati;
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per le società strutturate con diverse sedi in Italia ed all’estero, autonome dal punto di vista amministrativo e gestionale, la necessità di far pervenire i dati alla società che redige il bilancio;
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l’approvazione del rendiconto del consorzio per l’attribuzione della quota reddituale di pertinenza in caso di società che hanno per oggetto la produzione di beni e il loro conferimento a consorzi di commercializzazione;
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lo slittamento per cause di forza maggiore, per esempio furti, incendi, alluvioni, terremoti;
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le dimissioni, decesso o grave malattia dell’amministratore unico nei giorni in cui doveva essere redatto il progetto di bilancio;
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le dimissioni, licenziamento, gravidanze o malattie prolungate dei “responsabili amministrativi”;
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la variazione del sistema informatico (solitamente effettuata a partire dall’inizio dell’anno);
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esigenze di tipo contabile e/o amministrativo legate alla particolare struttura commerciale, promozionale e delle reti di vendita;
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la partecipazione della società a operazioni straordinarie o di ristrutturazione aziendale;
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la necessità di disporre, per le imprese edili, dell’approvazione degli stati di avanzamento lavori da parte del committente;
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per alcuni settori (quali ad esempio il lattiero-caseario), la mancanza di elementi determinanti per la corretta chiusura del bilancio (es. pesatura del formaggio per la stima della rimanenza finale);
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l’adozione degli IAS, prima applicazione dei Principi contabili internazionali.
Per utilizzare l’opzione dei 180 giorni, la prevalente dottrina consiglia di convocare una riunione del Consiglio di amministrazione entro i 120 giorni dalla data di chiusura del bilancio al fine di formalizzare la decisione di rinviare l’approvazione del bilancio.
Nel verbale del Consiglio di amministrazione devono risultare le ragioni dello slittamento della data di approvazione.
Comunicazione del bilancio
Il bilancio, accompagnato dalla relazione degli amministratori (17.7.1.) deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti
, almeno 30 giorni prima del termine fissato per l’assemblea che deve discuterlo (art. 2429 c.c.).
Sindaci e revisori devono verificare la regolarità del bilancio, la conformità rispetto alle norme di legge e la corrispondenza rispetto alla contabilità.
Il collegio sindacale deve riferire all’assemblea:
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sui risultati dell’esercizio sociale;
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sull’attività svolta nell’adempimento dei propri doveri;
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sulla regolarità della tenuta della contabilità.
Il collegio sindacale deve inoltre:
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fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione;
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fare osservazioni sull’eventuale deroga ai criteri di classificazione e valutazione previsti dal Codice civile (art. 2423, c. 4, c.c.).
L’obbligo di comunicare il bilancio d’esercizio entro 30 giorni dalla data fissata per l’assemblea dei soci ha la finalità di garantire almeno 15 giorni a sindaci e revisori per effettuare le proprie valutazioni e redigere la relativa relazione.
Questi sono i termini minimi; nulla vieta agli amministratori di inviare prima il bilancio e la loro relazione ai soggetti preposti per il controllo. Questi ultimi, a loro volta, potrebbero impiegare meno di 15 giorni per effettuare le valutazioni del caso e per redigere la loro relazione.
Il mancato rispetto del termine di 30 giorni costituisce un vizio della delibera di approvazione del bilancio solo se causa il mancato deposito della relazione del collegio sindacale o del revisore.
Deposito del bilancio nella sede della società
Durante i 15 giorni che precedono l’assemblea e fino all’approvazione, il bilancio (con le copie integrali dell’ultimo bilancio
delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo
bilancio delle società collegate) deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci
e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti. I soci possono prenderne visione (art. 2429, c. 3, c.c.).
Il deposito delle copie dell’ultimo bilancio delle società controllate può essere sostituito, per quelle incluse nel consolidamento, dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle medesime (art. 2429, c. 4, c.c.).
Convocazione dell’assemblea nelle Spa e nelle Sapa
L’assemblea è convocata dagli amministratori o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco
delle materie da trattare (art. 2366, c. 1, c.c.).
L’avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in un quotidiano indicato nello statuto almeno 15 giorni prima del termine fissato per l’assemblea (se i quotidiani indicati nello statuto hanno cessato le pubblicazioni, l’avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale) (art. 2366, c. 2, c.c.).
Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento (esempio, PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno) almeno 8 giorni prima dell’assemblea (art. 2366, c. 1, 2 e 3, c.c.).
In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l’assemblea è regolarmente costituita quando è rappresentato l’intero capitale sociale e partecipa all’assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato (art. 2366, c. 4, c.c.).
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l’intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale e delibera a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata (art. 2368, c. 1, c.c.).
In caso di seconda convocazione, è valida la maggioranza del capitale presente in assemblea, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti (art. 2369, c. 3, c.c.).
Convocazione dell’assemblea nelle Srl
L’atto costitutivo determina i modi di convocazione dell’assemblea dei soci. In mancanza, la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno 8 giorni prima dell’adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci (art. 2479-bis, c. 1, c.c.).
Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’assemblea si riunisce presso la sede sociale ed è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta (art. 2479-bis, c. 3, c.c.).
Le convocazioni successive alla prima trovano disciplina nello statuto della società, che può anche rinviare alla disciplina della Spa.
Società quotate - Le società quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie, anche ove lo statuto disponga diversamente, un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno (art. 135-undecies, D.Lgs. n. 58/1998).
A tale soggetto rappresentante, dette società possono attribuire potere esclusivo di intervento in assemblea, prevedendolo nell’avviso di convocazione. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe di voto (art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998, in deroga all’art. 135-undecies, c. 4, D.Lgs. n. 58/1998).
19.1.2. Deposito e pubblicazione del bilancio
19.1.2.Deposito e pubblicazione del bilancioIl bilancio d’esercizio, a cura degli amministratori, deve essere depositato entro 30 giorni dall’approvazione presso l’ufficio del Registro delle Imprese.
Ogni anno, Unioncamere pubblica la guida operativa per il deposito dei bilanci al Registro delle Imprese, specificandone le modalità tecniche e i documenti da depositare.
Gli amministratori devono depositare i seguenti documenti:
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1 copia del bilancio composto di Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario (per il bilancio redatto in forma ordinaria) e Nota integrativa (non obbligatoria per le micro-imprese); il bilancio deve essere comparato con quello dell’anno precedente, in formato Xbrl;
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1 relazione sulla gestione
, allegato obbligatorio del bilancio ordinario ma non necessaria per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro-imprese (artt. 2435-bis, c. 7 e 2435-ter, c. 3, c.c.), in formato PDF/A;
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1 relazione del collegio sindacale
(ove esistente), in formato PDF/A;
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1 relazione del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti
(se diverso dal collegio sindacale), in formato PDF/A;
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1 verbale di assemblea (o del Consiglio di Sorveglianza) che ha approvato il bilancio, oppure decisioni dei soci o degli amministratori di Srl adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto (art. 2479 c.c.), in formato PDF/A.
Gli schemi contabili e la Nota integrativa vanno depositati nel formato XBRL 2018-11-04 e devono essere presentati in unità di euro senza cifre decimali.
Bilancio consolidato - Il termine per il deposito del bilancio consolidato è lo stesso previsto per il bilancio d’esercizio. Il deposito del bilancio di esercizio e di quello consolidato si configura come unico adempimento (art. 42, D.Lgs. n. 127/1991); le imprese che depositano il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato sono tenute all’assolvimento dell’imposta di bollo e del diritto di segreteria solo una volta in sede di deposito del bilancio di esercizio.
La CCIAA specifica che non è possibile depositare i due bilanci mediante un’unica pratica, per esigenze funzionali. Pertanto, dopo avere depositato il bilancio d’esercizio, occorre presentare un’ulteriore pratica utilizzando il modulo B, indicando nel modulo NOTE-XX gli estremi relativi al deposito del bilancio ordinario, al fine dell’applicazione del corretto diritto di segreteria e dell’imposta di bollo.
Con riferimento al bilancio consolidato, occorre depositare i seguenti documenti:
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1 copia dei documenti costitutivi del bilancio consolidato (Stato patrimoniale, Conto economico e Rendiconto finanziario in formato Xbrl e Nota integrativa in formato PDF/A);
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relazione sulla gestione e relazione dell’organo di controllo, in formato PDF/A;
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il prospetto di raccordo tra patrimonio netto della capogruppo ed il patrimonio netto consolidato, generalmente parte integrante della Nota integrativa;
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il prospetto dei movimenti avvenuti nel patrimonio netto consolidato, generalmente parte integrante della Nota integrativa.
Società non quotate in mercati regolamentati - Oltre al deposito del bilancio, sono tenute, entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio, a depositare per l’iscrizione nel Registro delle Imprese l’elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio (per le srl e le società consortili a r.l. è stato abolito l’obbligo di deposito dell’elenco soci).
Nell’elenco occorre specificare (art. 2435, c. 2, c.c.):
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il numero delle azioni possedute;
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i soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni.
L’elenco deve essere corredato dall’indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio precedente.
Bilancio d’esercizio delle società in liquidazione - Il deposito del bilancio d’esercizio deve avvenire entro 30 giorni dalla data del verbale di approvazione. Valgono le regole generali in tema di bilanci d’esercizio.
Al primo bilancio di esercizio successivo all’apertura della liquidazione va allegata la documentazione consegnata dagli amministratori, in formato PDF/A (art. 2487-bis c.c.) con le eventuali osservazioni dei liquidatori.
Al termine della liquidazione occorre depositare (artt. 2492 e 2519 c.c.) il bilancio finale di liquidazione che, tuttavia, non segue le regole del deposito per il bilancio ordinario. Si tratta infatti di una pratica di Comunicazione Unica che richiede il Modello S3 da presentare tramite “ComUnica”.
Trattandosi del bilancio finale della liquidazione con cui i liquidatori rendicontano, in modo conclusivo, la gestione, non può anticipare il deposito di altri bilanci per la medesima società.
Diritti di segreteria e imposta di bollo - Il deposito comporta il pagamento di diritti di segreteria e l’imposta di bollo. L’importo dei diritti di segreteria è pari a euro 62,40 comprensivo di euro 2,30 per il contributo al finanziamento dell’Organismo Italiano di Contabilità - OIC. Per le cooperative sociali dalla data di iscrizione nella sezione MU con categoria CSO dell’Albo nazionale cooperative, i diritti di segreteria sono pari a euro 32,40.
L’imposta di bollo ammonta ad euro 65.
Nel caso in cui occorra rettificare il deposito già effettuato, la società è tenuta a effettuare un ulteriore deposito a rettifica, il quale è soggetto agli ordinari diritti di segreteria e all’imposta di bollo.
La rettifica degli elenchi soci già iscritti è, a sua volta, soggetta al diritto di segreteria (euro 30) e all’imposta di bollo (euro 65).
Deposito del bilancio in doppio formato - Se il bilancio in XBRL differisce in maniera sostanziale e non puramente formale dal documento approvato dall’assemblea, in quanto la tassonomia XBRL non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità, devono essere depositati i prospetti contabili e/o la Nota integrativa anche in formato PDF/A.
Si ricorda che l’istanza XBRL deve contenere le informazioni presenti nella Nota integrativa allegata in formato PDF/A, quali l’introduzione, le tabelle con i dati quantitativi e la parte conclusiva, con le opportune dichiarazioni di conformità.
Si consiglia di indicare la ragione del doppio deposito apponendo nel campo di testo libero denominato “Dichiarazione di conformità” contenuto nella sezione “Dichiarazione di conformità del bilancio” la seguente dichiarazione:
“Si dichiara che i prospetti contabili Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario e/o Nota integrativa sono redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana XBRL in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità”.
Per i bilanci redatti secondo le previsioni delle micro-imprese è possibile inserire la dichiarazione relativa al doppio deposito nel campo di testo libero denominato “Dichiarazione di conformità” contenuto nella sezione “Dichiarazione di conformità del bilancio”.
Anche i documenti in formato PDF/A devono essere sottoscritti digitalmente dal firmatario.
Enti del Terzo Settore - ETS iscritti nel Registro delle Imprese (no imprese sociali che seguono le regole ordinarie) - Gli ETS iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS e nel Registro delle Imprese devono redigere e depositare presso il Registro delle Imprese il bilancio di esercizio redatto seguendo le disposizioni del Codice civile e degli OIC.
Mancata approvazione del bilancio - La legge non prevede il deposito del bilancio non approvato (progetto di bilancio) che risulta essere pertanto un deposito “atipico”.
Alcuni uffici del Registro delle Imprese, su espressa indicazione del competente giudice del registro, considerano accettabile tale adempimento, pur se facoltativo.
Qualora sia previsto dal singolo ufficio del Registro delle Imprese, il deposito del bilancio non approvato va effettuato, tramite pratica di Comunicazione Unica, con il modulo S2 (codice atto A99) e l’indicazione nel modulo Note/XX che trattasi di deposito di bilancio non approvato (MISE, circ. 6 maggio 2016, n. 3689/C) allegando, oltre al bilancio non approvato, il verbale di assemblea andata deserta o che non ha raggiunto i necessari quorum costitutivi e/o deliberativi ovvero che non ha approvato il bilancio.
Il deposito è soggetto al pagamento dei diritti di segreteria di euro 90 e dell’imposta di bollo pari ad euro 65.
19.1.3. Tassonomia XBRL
19.1.3.Tassonomia XBRLDefinizione e aspetti generali
L’XBRL è un linguaggio informatico utilizzato per comunicare in modo standardizzato informazioni
economico-finanziarie, utilizzando il canale digitale.
L’XBRL codifica i dati in specifiche voci espressive di numerose informazioni, come, ad esempio, il periodo di riferimento, il numero del conto, la valuta del conto utilizzata, il valore contabile, ecc.
La tassonomia XBRL rappresenta il formato digitale con cui deve essere depositato il bilancio al Registro Imprese dal 2010, con primo esercizio di applicazione il 2009 (art. 37, c. 21-bis, D.L. n. 223/2006).
Il processo di introduzione ha interessato dapprima gli schemi di bilancio (Stato patrimoniale e Conto economico) e successivamente anche la Nota integrativa.
Dopo 2 anni di sperimentazioni è stata completata la tassonomia che codifica, in formato elettronico elaborabile, l’intero bilancio di esercizio comprensivo della Nota integrativa.
Si è così conclusa la prima fase del progetto (coordinato da XBRL Italia insieme ai più importanti interlocutori nazionali sul tema del bilancio, tra cui alcune Università) finalizzato a definire una tassonomia completa per il bilancio d’esercizio, con l’introduzione della codifica sia per gli schemi quantitativi che per la Nota integrativa.
Il primo vantaggio derivante dal disporre di una sola tassonomia per i prospetti di sintesi e per la Nota integrativa è rappresentato dalla possibilità di inserire una sola volta i dati comuni nelle due parti del bilancio (schemi e Nota integrativa), anche se ripetuti più volte nelle sezioni opportune del documento, grazie al trasferimento automatico delle informazioni.
L’XBRL standardizza inoltre le tabelle contenute nella Nota integrativa. Gli utilizzatori delle informazioni economico finanziarie delle società italiane possono quindi utilizzare una quantità di dati superiore a quella fornita solo attraverso gli schemi.
Tale standardizzazione rende disponibile direttamente per l’elaborazione da parte del lettore buona parte delle informazioni richieste dagli artt. 2427 e 2427-bis c.c., velocizzando l’analisi della singola impresa, di uno specifico settore d’interesse e/o, a livello sistemico, di tutte le società tenute al deposito del bilancio.
L’utilizzo della nuova tassonomia consente di usufruire dei dati senza la necessità di copiarli manualmente in fogli di calcolo velocizzando l’analisi (soprattutto se riguarda un numero significativo di società) e minimizzando il rischio di errore.
L’applicazione su tutto il bilancio di tale linguaggio digitale consente alle pubbliche amministrazioni di analizzare con maggiore tempestività la situazione economico-finanziaria delle aziende, permettendo un più facile incrocio dei dati di bilancio con quelli rappresentati, ad esempio, negli studi di settore.
La tassonomia XBRL ha subito nel tempo numerose modifiche al fine di renderla idonea a rappresentare in tale formato tutte le informazioni richieste dalla normativa. In particolare, la tassonomia deve essere in continua evoluzione per adeguarla alle novità che periodicamente interessano la normativa di bilancio.
Le versioni rilasciate sono diverse: 2014-11-17; 2015-11-10; 2015-12-14; 2016-11-14, di cui l’ultima applicata obbligatoriamente ai bilanci che hanno rendicontato l’esercizio 2016.
Il 19 gennaio 2018 è stata rilasciata una nuova versione (2017-07-06) da applicare a partire dal 1° marzo 2018 per gli esercizi chiusi a partire dal 31 dicembre 2017.
Le società che hanno depositato il bilancio prima del 1° marzo 2018 potevano utilizzare la precedente versione (2016-11-14).
Il processo evolutivo che ha interessato la tassonomia XBRL ha portato alla dismissione di alcune tassonomie ed all’introduzione dell’ultima versione ad oggi applicata definita 2018-11-4.
In pratica, a partire dal 1° gennaio 2020 le tassonomie da adottare per il deposito dei bilanci di esercizio e dei bilanci consolidati nel formato XBRL al Registro delle Imprese sono:
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la 2018-11-04 per i bilanci relativi agli esercizi iniziati il 1° gennaio 2016 o in data successiva;
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la 2015-12-14 per i bilanci relativi agli esercizi iniziati prima del 1° gennaio 2016.
Sono invece dismesse tutte le tassonomie diverse da quelle sopra indicate, con la conseguenza che non sono utilizzabili per il deposito dei bilanci.
Ambito di applicazione
Sono tenute ad utilizzare la tassonomia XBRL tutte le società che depositano il bilancio presso il Registro delle Imprese con l’eccezione (art. 3, c. 2, D.P.C.M. 10 dicembre 2008):
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delle società quotate nei mercati regolamentati;
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delle società che redigono, su base volontaria, i bilanci in conformità agli IAS/IFRS e le loro controllate;
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delle società incluse nel bilancio consolidato redatto da società quotate o da società che redigono i bilanci in conformità agli IAS/IFRS.
La prevalente dottrina ritiene che i consorzi con attività esterna debbano depositare utilizzando la tassonomia XBRL la propria situazione patrimoniale poiché, il richiamo alle norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni (art. 2615-bis, c. 1, c.c.), consentirebbe di assimilare tale situazione patrimoniale al bilancio delle società di capitali.
Anche i contratti di rete devono depositare la situazione patrimoniale utilizzando il formato XBRL.
Il Ministero dello Sviluppo Economico è intervenuto per chiarire l’applicazione del formato XBRL per la situazione patrimoniale delle aziende speciali e delle istituzioni (di cui all’art. 114, D.Lgs. n. 267/2000).
Nello specifico, le aziende speciali sono tenute a depositare il bilancio d’esercizio nel Registro delle Imprese utilizzando il formato elettronico elaborabile; le istituzioni non sono, invece, tenute ad utilizzare il formato XBRL per depositare nel Repertorio Economico Amministrativo (REA) il proprio bilancio.
Sono invece escluse dall’applicazione della tassonomia XBRL:
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il bilancio di società estere avente sede secondaria in Italia;
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i consorzi confidi;
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le società estere aventi sede secondaria in Italia;
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i bilanci sociali;
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il bilancio finale di liquidazione.
Tassonomia applicata
Il processo evolutivo della normativa di bilancio richiede frequenti modifiche anche alla tassonomia XBRL.
Versione 2015-12-14 - Ha interessato il bilancio per l’esercizio 2015 ed ha introdotto importanti novità rispetto alla versione precedente.
La prima riguarda la codificazione dello schema di Rendiconto finanziario la cui redazione fino al 2015 era raccomandata.
La seconda novità riguarda il leasing finanziario per cui occorre specificare nella Nota integrativa (art. 2427, punto 22, c.c.):
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il valore attuale delle rate di canone non ancora scadute;
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l’onere finanziario effettivo riferibile all’esercizio;
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l’ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti al termine dell’esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni.
A tal fine, la tassonomia 2015-12-14 ha introdotto 2 specifiche tabelle, utilizzabili sia per il bilancio ordinario che per quello abbreviato, utili per specificare tali informazioni.
La prima tabella descrive l’impatto sul patrimonio netto del leasing finanziario qualora fosse stato adottato il metodo finanziario. La seconda illustra invece l’impatto economico e, nello specifico sul risultato dell’esercizio.
Per entrambe le tabelle sono stati resi disponibili campi testuali utilizzabili per inserire precisazioni o maggiori dettagli anche sui singoli beni o categorie di beni.
Terza importante novità riguarda la fiscalità differita e le specifiche informazioni da inserire in Nota integrativa (art. 2427, punto 14, c.c.).
In questa tassonomia, XBRL Italia ha provveduto a rivedere le tabelle introdotte con la versione precedente a causa delle problematiche operative emerse.
La tassonomia 2015-12-14 ha previsto 5 tabelle, sia per il bilancio ordinario che per quello abbreviato, specificamente finalizzate ad illustrare:
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una visione di sintesi della fiscalità differita con suddivisione per tipologia d’imposta (IRES e IRAP);
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il dettaglio delle differenze temporanee offerto attraverso 3 tabelle che specificamente descrivono le differenze deducibili, imponibili e quelle escluse dal computo e in cui sulla colonna trova descrizione ogni singola descrizione;
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l’ammontare delle imposte anticipate rilevate in bilancio e derivanti dalle perdite dell’esercizio o di precedenti esercizi e l’ammontare non ancora contabilizzato motivando entrambe le tipologie di valori.
Infine, ultima problematica emersa in passato riguardava l’aspetto visivo del file che risultava dalla conversione dell’XBRL in un formato utile per la visualizzazione e/o la stampa (es. PDF). Tale problematica fu superata con la predisposizione di un applicativo di visualizzazione dei file in XBRL che elimina parte delle criticità evidenziate.
Versione 2016-11-14 - Con l’introduzione del D.Lgs. n. 139/2015 si è reso necessario un ulteriore intervento di modifica della tassonomia XBRL avvenuto con la versione 2016-11-14, già utilizzata per i bilanci degli esercizi 2016. Rispetto alle versioni precedenti, quest’ultima prevede:
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4 prospetti (ordinario, abbreviato, micro-imprese e consolidato) per gli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico;
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2 prospetti (ordinario e consolidato) per ognuno dei metodi (diretto e indiretto, OIC 10, versione 2016) previsti per la redazione del Rendiconto finanziario;
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3 forme di informazioni integrative e, nello specifico, la Nota integrativa per il bilancio ordinario e per quello abbreviato e le informazioni da inserire in calce allo Stato patrimoniale redatto dalle micro-imprese;
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tutte le informazioni da inserire in Nota integrativa per effetto dei nuovi OIC pubblicati il 22 dicembre 2016 e le informazioni aggiuntive che consentono al redattore di personalizzarne il contenuto.
Versione 2017-07-06 - Il 19 gennaio 2018 è stata rilasciata un’ultima versione da applicare a partire dal 1° marzo 2018 al fine di garantire:
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la fruibilità e la circolazione dei dati finanziari, in modo che risultino immediatamente leggibili ed utilizzabili da parte di tutti i soggetti che ne hanno interesse;
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significativi vantaggi in termini di snellimento delle pratiche e di automazione dei processi industriali;
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una maggior flessibilità e per indicare separatamente le imposte anticipate all’interno della voce C.II Crediti dell’attivo dello Stato patrimoniale in forma abbreviata.
La versione di tassonomia 2017-07-06, in vigore da gennaio 2018 per gli esercizi chiusi dal 31 dicembre 2017, deve essere utilizzata obbligatoriamente dal 1° marzo 2018. Fino a tale data erano accettati anche i bilanci predisposti con la tassonomia precedente, versione 2016-11-14.
Tutti i bilanci relativi ad esercizi con inizio in data anteriore al 1° gennaio 2016 (ante D.Lgs. n. 139/2015) potranno avvalersi della tassonomia 2015-12-14 che sarà mantenuta in vigore per assicurarne la coerenza alla normativa, mentre le precedenti versioni (2009-02-16, 2011-01-04, 2014-11-17) sono state dismesse.
Versione 2018-11-04 - È stata pubblicata nel novembre 2018 la nuova tassonomia Principi contabili nazionali
2018-11-04 da utilizzare per la redazione ed il deposito dei bilanci a partire dal
31 dicembre 2018 (40.). In particolare, con la nuova tassonomia la parte iniziale della Nota integrativa
viene suddivisa in più campi testuali, è stata potenziata la sezione dedicata alle
società cooperative ed è stata introdotta una specifica sezione per l’informativa
sui contributi pubblici, che dal 2018 dovranno essere descritti nella Nota integrativa.
Versione 2021-10-11 - Il Regolamento delegato n. 2019/815 del 17 dicembre 2018 ha introdotto un formato elettronico unico di comunicazione per le relazioni finanziarie annuali di emittenti i cui valori mobiliari sono quotati nei mercati regolamentati dell’Unione Europea. Nel 2021 tale Regolamento è stato integrato con la versione XBRL di banche ed assicurazioni che, tuttavia, al momento non trova ancora applicazione.
Utilizzo della tassonomia XBRL
La rappresentazione del documento di bilancio avviene attraverso la tassonomia XBRL, che definisce la struttura del documento contabile (questo consente di collegare ogni voce di bilancio a una serie di informazioni che ne specificano la rilevanza normativa) e un documento di istanza che descrive i dati contabili.
In sede di deposito presso l’ufficio del Registro delle Imprese, occorre predisporre i seguenti documenti (tutti da firmare digitalmente):
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il bilancio in XBRL (unico file) composto, per gli ordinari, da Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario e Nota integrativa (anche per gli abbreviati e quelli delle micro-imprese si tratta di un solo file composto dalle informazioni obbligatorie per norma) o il bilancio in formato PDF/A-1 nei casi in cui non sia possibile utilizzare la tassonomia XBRL (particolari situazioni aziendali);
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allegati al bilancio (relazione sulla gestione degli amministratori, relazione del collegio sindacale, relazione del revisore legale, verbale di assemblea) da predisporre in formato PDF/A (un file per documento).
Nota integrativa
Anche la Nota integrativa deve essere predisposta con la tassonomia XBRL. Le informazioni sono esposte secondo
l’ordine che le voci presentano negli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico,
nonché in base alla sequenza prevista dalla normativa (artt. 2427 e 2427-bis c.c.).
La struttura informativa della Nota integrativa è articolata in 5 sezioni:
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una parte iniziale descrittiva, liberamente compilabile, dove possono essere indicati, fra l’altro, anche i criteri contabili adottati;
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la sezione dedicata alle informazioni, le variazioni e i commenti sulle voci dello Stato patrimoniale e degli impegni non risultanti dai conti d’ordine;
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la sezione dedicata alle informazioni sulle voci di Conto economico;
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una sezione residuale sulle altre informazioni di varia natura;
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la parte finale, caratterizzata da 2 campi testuali attraverso cui offrire sia le conclusioni, fra le quali pure i suggerimenti sulla destinazione del risultato d’esercizio, sia la dichiarazione di conformità ai fini del deposito presso il Registro delle Imprese.
La struttura prevista per la Nota integrativa risulta completa per tutte le informazioni obbligatorie. Tuttavia, poiché non è detto che tutte le fattispecie previste dagli articoli del Codice civile (artt. 2427 e 2427-bis c.c.) siano presenti in ogni impresa, occorre compilare solo le tabelle relative alle informazioni presenti in bilancio, lasciando le altre non compilate. Queste, pertanto, non verranno visualizzate nel file definitivo.
Ogni tabella è preceduta e seguita da campi testuali che consentono al redattore di approfondire e specificarne il contenuto.
Si ricorda che la nuova tassonomia 2018-11-04 suddivide la parte iniziale della Nota integrativa in più campi testuali, introduce una specifica sezione per l’informativa sui contributi pubblici ed amplia la sezione dedicata alla società cooperative.
Informazioni integrative
La standardizzazione “esalta” la comparabilità ma potrebbe limitare la capacità informativa del documento.
Al fine di limitare tale pericolo, il redattore del bilancio è chiamato a valutare la capacità delle tabelle standardizzate di rappresentare in modo chiaro, veritiero e corretto le informazioni richieste dalla normativa (artt. 2427 e 2427-bis c.c.) e, qualora ciò non avvenga, deve alternativamente:
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obbligatoriamente integrare la tabella con informazioni testuali (da inserire nei campi predisposti prima e dopo la tabella) che consentano di superare il limite informativo della tabella standardizzata;
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sostituire la tabella standardizzata con una propria tabella (formato XHTML) da inserire nel campo testuale.
Alla parte obbligatoria (prevalentemente composta da tabelle) si aggiungono numerosi campi testuali liberi che possono essere utilizzati dal redattore per approfondire e soprattutto completare le informazioni standardizzate nelle tabelle.
L’utilità informativa del bilancio dipende anche dalle informazioni descrittive inserite nei campi testuali che consentono di meglio comprendere il contenuto delle tabelle, nonché di specificare gli ulteriori dettagli che la normativa (artt. 2427 e 2427-bis c.c.) non prevede di fornire in forma tabellare.
Il redattore dovrebbe pertanto avvalersi dei collegamenti per compilare “rapidamente” le tabelle e dei campi testuali per completare le informazioni obbligatorie.
19.1.4. Sanzioni
19.1.4.SanzioniFatti rilevanti non rispondenti al vero
Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori sono puniti con la pena della reclusione da 1 a 5 anni se, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico (previste dalla legge) consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore (art. 2621, c. 1, c.c.).
La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi (art. 2621, c. 1, c.c.).
Se le omissioni o le falsità sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta, si applica la pena da 6 mesi a 3 anni, salvo che costituiscano un più grave reato (art. 2621-bis, c. 1, c.c.).
Il fatto non è punibile nel caso di particolare tenuità (art. 131-bis, c.p.) e spetta al giudice valutare prevalentemente l’entità dell’eventuale danno causato alla società, ai soci o ai creditori (art. 2621-ter c.c.).
La pena della reclusione aumenta da 3 a 8 anni, qualora le omissioni o le falsità riguardino società quotate.
A queste ultime, inoltre, la normativa (art. 2622, c. 1, c.c.) equipara:
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le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;
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le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
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le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;
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le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.
Tali principi si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi (art. 2622, c. 2, c.c.).
Ostacolo dello svolgimento delle attività di controllo o revisione
Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione (legalmente attribuite ai soci e ad altri organi sociali alle società di revisione) sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.
Se la condotta ha causato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad 1 anno e si procede a querela della persona offesa.
La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante (art. 2625 c.c.).
Restituzione dei conferimenti ai soci o dispensazione dall’obbligo di eseguirli
Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad 1 anno (art. 2626 c.c.).
Ripartizione utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva
Gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva (ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite) sono puniti con l’arresto fino ad 1 anno.
Tuttavia, la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato (art. 2627 c.c.).
Acquisto o sottoscrizione di azioni o quote sociali che comportano una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge
Gli amministratori che acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali (anche per quelle della società controllante) (salvo i casi in cui la norma consenta l’operazione, artt. 2357 e ss. c.c.), causando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad 1 anno.
Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto (art. 2628 c.c.).
Riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni che causano danno ai creditori
Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, causando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato (art. 2629 c.c.).
19.1.5. Sistema unico elettronico europeo
19.1.5.Sistema unico elettronico europeoLe relazioni finanziarie annuali contenenti i bilanci per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2021 per le società i cui titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di qualsiasi Stato membro dell’UE, devono essere redatte utilizzando il formato unico elettronico europeo (ESEF).
Il regolamento europeo pubblicato il 29 maggio 2019 (Regolamento n. 2018/815/UE), che integra la normativa del 2004 (Direttiva n. 2004/109/CE), specifica l’utilizzo del formato XHTML nella redazione del bilancio delle società quotate europee a partire dagli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2021.
L’utilizzo dal 2005 dei Principi contabili internazionali (IAS/IFRS) per la redazione dei bilanci delle società quotate europee ha migliorato la loro comparabilità; al fine di agevolarne ulteriormente l’accessibilità, l’analisi e la comparabilità, viene imposto un nuovo linguaggio informatico (XHTML) che, non richiedendo meccanismi specifici per essere convertito in un formato leggibile ed essendo un formato elettronico non proprietario, consente al lettore del bilancio un’immediata fruibilità del dato, nonché la possibilità di utilizzare una significativa mole di dati/informazioni con poca memoria informatica.
Laddove la società quotata debba presentare anche il bilancio consolidato redatto secondo i principi IAS/IFRS, questo va redatto in una modalità “mista”, in formato ZIP, utilizzando opportune marcature (“tag”) in XBRL (eXtensible Business Reporting Language) nell’XHtml.
I “tag” XBRL devono essere incorporati nel documento XHTML utilizzando la tecnologia Inline XBRL. La combinazione del formato XHTML con le marcature iXBRL ha l’obiettivo di rendere le relazioni finanziarie annuali leggibili anche da dispositivi automatici, migliorando così l’accessibilità, l’analisi e la comparabilità delle informazioni incluse nelle relazioni finanziarie annuali.
Infine, qualora sia necessario dare evidenza a fatti specifici della società, sarà possibile aggiungere alla tassonomia standard delle “estensioni” specifiche della tipologia di impresa a cui appartiene la società.
Entrambe le tipologie di file dovranno essere sottoscritte digitalmente con firma CAdES (.p7m).